Re: vendita fabbricato ricevuto in donazione, plusvalenza?
> mio padre venderà un piccolo appartamento
> ricevuto in donazione quindici anni fa
> sempre tenuto in affitto come deposito
> catastalmente vale 9.000
> lo venderà a 50.000
> è cambiato qualcosa ultimamente o non pagherà nulla
> sulla plusvalenza visto che lo ha da oltre 5 anni?
A seguito della c.d. "Manovra correttiva", il trattamento previsto per le
cessioni di immobili acquisiti per donazione è stato uniformato a quello
vigente per le cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso.
Infatti, a partire dal 4.7.2006 la cessione di un immobile acquisito per
donazione può dare luogo a plusvalenza, qualora tra la cessione da parte del
donatario e l'acquisto/costruzione da parte del donante siano trascorsi meno
di 5 anni. La plusvalenza va calcolata come differenza tra il corrispettivo
della cessione e il costo d'acquisto/costruzione in capo al donante.
La nuova disposizione è finalizzata a contrastare fenomeni elusivi attuabili
in base alla disciplina previgente: qualora infatti il proprietario di un
immobile posseduto da meno di 5 anni avesse donato l'immobile ad un terzo
soggetto, il quale a sua volta lo avesse poi venduto entro 5 anni dall'acquisto
effettuato dal donante, l'eventuale plusvalenza sarebbe di fatto sfuggita a
tassazione.
Sulla base del nuovo art. 67, comma 1, TUIR, la cessione a titolo oneroso di
un immobile pervenuto in donazione, se effettuata entro 5 anni dalla data di
acquisto/costruzione dello stesso da parte del donante, può produrre una
plusvalenza.
In altri termini, quindi, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella
Circolare 4.8.2006, n. 28/E, il trattamento delle cessioni degli immobili
pervenuti in donazione è stato equiparato a quello degli immobili acquistati
a titolo oneroso.
In particolare, per gli immobili pervenuti in donazione il periodo di 5 anni
dovrà essere verificato a partire dalla data di acquisto/costruzione dello
stesso da parte del donante.
Re: vendita fabbricato ricevuto in donazione, plusvalenza?
"Roberto Cattivelli"
>> mio padre venderà un piccolo appartamento
>> ricevuto in donazione quindici anni fa
>> sempre tenuto in affitto come deposito
>> Infatti, a partire dal 4.7.2006 la cessione di un immobile acquisito per
> donazione può dare luogo a plusvalenza, qualora tra la cessione da parte
> del donatario e l'acquisto/costruzione da parte del donante siano
> trascorsi meno di 5 anni. La plusvalenza va calcolata come differenza tra
> il corrispettivo della cessione e il costo d'acquisto/costruzione in capo
> al donante.
nel caso di mio padre
quindi
avendola ricevuta in donazione da oltre cinque anni
non pagherà nulla sulla plusvalenza!
Re: vendita fabbricato ricevuto in donazione, plusvalenza?
"Roberto Cattivelli" <robcattivelli@katamail.com> ha scritto nel messaggio
news:wj%th.21857$bH4.16756@tornado.fastwebnet.it.. .
> A seguito della c.d. "Manovra correttiva", il trattamento previsto per le
> cessioni di immobili acquisiti per donazione è stato uniformato a quello
> vigente per le cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso.
> Infatti, a partire dal 4.7.2006 la cessione di un immobile acquisito per
> donazione può dare luogo a plusvalenza, qualora tra la cessione da parte
> del donatario e l'acquisto/costruzione da parte del donante siano
> trascorsi meno di 5 anni. La plusvalenza va calcolata come differenza tra
> il corrispettivo della cessione e il costo d'acquisto/costruzione in capo
> al donante.
Salve,
volevo sapere se lo stesso principio vale per gli immobili acquisiti per
successione.
Nel mio caso specifico si tratta di un immobile per uso abitativo (non prima
casa) e di un terreno edificabile ottenuti per successione nel 2004, quindi,
da meno di 5 anni.
Re: vendita fabbricato ricevuto in donazione, plusvalenza?
"JnZ" <gianni.f@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:yW%th.21947$bH4.6939@tornado.fastwebnet.it...
> volevo sapere se lo stesso principio vale per gli immobili acquisiti per
> successione.
> Nel mio caso specifico si tratta di un immobile per uso abitativo (non
> prima casa) e di un terreno edificabile ottenuti per successione nel 2004,
> quindi, da meno di 5 anni.
Sull'abitazione non paghi nulla. Il terreno edificabile è soggetto a
tassazione della plusvalenza che, per vendite effettuate dal 1 gennaio 2007,
devi inserire in dichiarazione dei redditi (non esiste più la possibilità di
applicare l'imposta sostitutiva).
Re: vendita fabbricato ricevuto in donazione, plusvalenza?
"Crazylee" <ant.mNoSpam@tele2.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:epa2ln$q8i$1@tdi.cu.mi.it...
> "JnZ" <gianni.f@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:yW%th.21947$bH4.6939@tornado.fastwebnet.it...
>> volevo sapere se lo stesso principio vale per gli immobili acquisiti per
>> successione.
>>> Nel mio caso specifico si tratta di un immobile per uso abitativo (non
>> prima casa) e di un terreno edificabile ottenuti per successione nel
>> 2004, quindi, da meno di 5 anni.
> Sull'abitazione non paghi nulla. Il terreno edificabile è soggetto a
> tassazione della plusvalenza che, per vendite effettuate dal 1 gennaio
> 2007, devi inserire in dichiarazione dei redditi (non esiste più la
> possibilità di applicare l'imposta sostitutiva).
Immagino che la plusvalenza vada calcolata sul valore indicato nella
dichiarazione di successione...
Re: vendita fabbricato ricevuto in donazione, plusvalenza?
"Roberto Cattivelli" <robcattivelli@katamail.com> ha scritto nel messaggio
news:wj%th.21857$bH4.16756@tornado.fastwebnet.it.. .
>> Infatti, a partire dal 4.7.2006 la cessione di un immobile acquisito per
> donazione può dare luogo a plusvalenza,
Sul fatto che l'applicazione della modifica al tuir parta dal 4/7 lo Statuto
del contribuente avrebbe qualcosa da ridire, visto che non vi è stata alcuna
deroga allo stesso su questo punto.
ciao
plusvalenza su cessione fabbricato
Paolo Fumo: Un soggetto privato acquista un fabbricato identificato catastalmente da
un unico mappale.
Fa effettuare numerose migliorie al fabbricato stesso regolarmente
documentate da fatture di acquisto....