L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era stata
inizialmente prevista dall'art. 35, c. 5 del D.L. n. 223/2006, convertito
dalla legge 4.08.2006, n. 248, che, tuttavia, non ha trovato applicazione in
quanto l'entrata in vigore della norma era rinviata alla data in cui la
Commissione Europea ne avesse autorizzato l'adozione da parte dello Stato
italiano.
· L'art. 1, c. 44 della legge finanziaria per il 2007 ha sostituito il c. 6
dell'art. 17 del Dpr n. 633/1972, prevedendo che il meccanismo dell'inversione
contabile (cosiddetto reverse-charge) si applichi a talune prestazioni di
servizi rese nel settore edile, nonché ad ulteriori fattispecie, per le
quali ultime è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei
competenti organi dell'Unione Europea. In particolare, per quanto riguarda
il settore edile la lett. a) del citato art. 17, c. 6, dispone che il
reverse-charge si applica "a) alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'a ttività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore". La previsione, in assenza di uno
specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1.01.2007, data di
entrata in vigore della medesima legge finanziaria e, pertanto, il
meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle operazioni
per le quali a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà effettuato
il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Si ritiene, tuttavia, che
possano considerarsi emesse correttamente anche le fatture per le quali, a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 69/2006, le
modalità dell'inversione contabile siano state applicate anteriormente al
1.01.2007. Ciò al fine di tutelare il legittimo affidamento sulla vigenza
della norma recata dall'art. 35, c. 5 del D.L. n. 223/2006, suscitato nei
contribuenti dal l'introduzione della richiamata normativa comunitaria,
nelle more della richiesta dell'autorizzazione degli Organi comunitari,
prevista dallo stesso art. 35.
· Tale meccanismo, peraltro, non sembra applicabile alle società consortili.
Il Sole 24Ore 2.01.2007 p. 19
Il meccanismo del reverse charge nel settore dell'edilizia, previsto dalla
Finanziaria 2007, interessa tutti i contribuenti che utilizzano un codice di
attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0
a 45.50.0). Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sistema del
reverse charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da
un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività
economiche Atecofin (2004). Sel'operazione è posta in essere da un
contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F, deve
essere applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore
principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. E',
quindi, necessario prestare attenzione all'effettiva attività svolta dal
prestatore.
F COSTRUZIONI
45 COSTRUZIONI
45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12 Trivellazioni e perforazioni
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.2 EDILIZIA E GENIO CIVILE
45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria
civile
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici
45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi
45.24 Costruzione di opere idrauliche
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25 Altri lavori speciali di costruzione
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO
45.31 Installazione di impianti elettrici
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32 Lavori di isolamento
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34 Altri lavori di installazione
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
45.41 Intonacatura
45.41.0 Intonacatura
45.42 Posa in opera di infissi
45.42.0 Posa in opera di infissi
45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45 Altri lavori di completamento degli edifici
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA
DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE
45.50 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, con
manovratore
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, con manovratore
"Ponziopilato" ha scritto
> L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile [...]
Anche la circolare sull'argomento (n. 37/E del 29/12/2006), da Te linkata in
un altro post, sembra abbastanza chiara.
Si chiarisce addirittura che saranno soggetti al nuovo regime non solo i
contratti di appalto (esclusi quelli direttamente col committente), ma anche
i contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c..
Non capisco pero' una cosa. A pag. 8 si dice:
"Devono ritenersi, inoltre, escluse dal reverse-charge le *forniture di beni
con posa in opera* poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera
assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA
costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi."
Ora: la fornitura di infissi con relativa posa in opera, oppure la fornitura
di tot. mq di piastrelle con relativa posa in opera (e chi più ne ha più ne
metta) costiuiscono una fornitura di beni oppure una prestazione d'opera?
Il altre parole, qual è lo "spartiacque" tra un contratto d'opera (o di
subappalto) e una fornitura di beni con posa in opera?
Immagino il rapporto tra il valore dei beni e quello della posa in opera...
ma sarebbe quantomai aleatorio (all'interno di una circolare che,
diversamente, sembra porre paletti ben precisi)...
Se ho detto una bestialità, fustigatemi!
Come sempre grazie,
--
carloazeglio
praticante CdL
Certo che considerare edilizia la costruzione di autostrade, strade, opere
idrauliche mi sembra errato.
L'edilizia è un campo più ristretto delle costruzioni.
Così come mi sembra errato che la norma faccia riferimento ai contratti
d'opera e servizi quando tali prestazioni non siano riconducibili
all'appalto, anche se la norma fa riferimento anche alle prestazioni di
monodopera, le quali possono essere prestate sempre in base ad un contratto
d'appalto o ad un contratto d'opera a seconda della struttura del soggetto
che prestra il servizio, rimanendo viva la differenza tra i due contratti.
La circolare sarà anche chiara ma non mi sembra precisa in alcuni suoi
punti.
ciao
"casanmaner" ha scritto
> Certo che considerare edilizia la costruzione di autostrade, strade, opere
> idrauliche mi sembra errato.
> L'edilizia è un campo più ristretto delle costruzioni.
> Così come mi sembra errato che la norma faccia riferimento ai contratti
> d'opera e servizi quando tali prestazioni non siano riconducibili
> all'appalto, anche se la norma fa riferimento anche alle prestazioni di
> monodopera, le quali possono essere prestate sempre in base ad un
> contratto d'appalto o ad un contratto d'opera a seconda della struttura
> del soggetto che prestra il servizio, rimanendo viva la differenza tra i
> due contratti.
> La circolare sarà anche chiara ma non mi sembra precisa in alcuni suoi
> punti.
> ciao
Ha perfettamente ragione. Il mio concetto di chiarezza risente della mia
limitata preparazione.
Non avevo colto la contraddizione in termini tra "settore edile" e "attività
di costruzione" nel punto 2.
L'altra imprecisione, di includere nel nuovo regime anche i contratti
d'opera, credo nasca dalla malnata stesura della norma, che viene così
chiarita (almeno credo) anche se con un documento di prassi.
Il fatto che anche Lei la definisca relativamente chiara (ancorché
imprecisa) mi fa però pensare che nel mio post precedente ho posto una
domanda inutile... Ma allora, la fornitura di piastrelle per pavimentazione
con relativa posa in opera va assogettata ad Iva o gli si applica
l'inversione?
Come sempre grazie,
--
carloazeglio
praticante CdL
"carloazeglio" <quilodico@quilonego.it> ha scritto nel messaggio
news:xTsmh.96303$uv5.1237416@twister1.libero.it...
> Ha perfettamente ragione. Il mio concetto di chiarezza risente della mia
> limitata preparazione.
ehm ... non volevo fare un appunto a ciò che avevi scritto, ma solo alcune
considerazioni su quanto affermato dalla circolare :-)
> Non avevo colto la contraddizione in termini tra "settore edile" e
> "attività di costruzione" nel punto 2.
Più che contraddizione direi che l'attività di costruzione è un "insieme"
più ampio il quale contiene l'attività relativa all'edilizia.
E poiché la norma fa riferimento alle prestazioni in ambito edile (ambito
più ristretto rispetto alla generale attività di costruzione) il reverse
charge non dovrebbe essere esteso a tutte le altre attività di costruzione
che sono diverse dalle attività relative all'edilizia.
> L'altra imprecisione, di includere nel nuovo regime anche i contratti
> d'opera, credo nasca dalla malnata stesura della norma, che viene così
> chiarita (almeno credo) anche se con un documento di prassi.
Se la norma è scritta male c'è poco che un documento di prassi possa fare.
E' il legislatore che avrebbe dovuto modificare il testo se avesse voluto
estendere il reverse charge a quelle prestazioni di servizi poste in essere
tramite contratti d'opera e servizi ex art. 2222 c.c.
Se tutti i servizi, anche quelli di manodopera, dovono essere svolti da
soggetti subappaltatori, un soggetto che non è subappaltatore (quindi che
non concluda un contratto di appalto con altro appaltatore principale) non
dovrebbe rientrare tra i soggetti a cui applicare la disciplina del reverse
charge.
> Il fatto che anche Lei la definisca relativamente chiara (ancorché
> imprecisa) mi fa però pensare che nel mio post precedente ho posto una
> domanda inutile...
No, non è assolutamente inutile.
Il confine tra fornitura con posa in opera e contratto d'opera in certi casi
non è così nitido.
> Ma allora, la fornitura di piastrelle per pavimentazione con relativa posa
> in opera va assogettata ad Iva o gli si applica l'inversione?
Se è fornitura con posa in opera (dove la posa in opera è un elemento
accessorio alla cessione) è soggetto a iva.
Nella fornitura assume maggiore rilevanza il bene ceduto piuttosto che
l'opera svolta.
Pensa, per farla molto semplice, ad esempio a beni "standardizzati" e non
prodotti su commessa, la cui produzione non richiede una particolare
attività, anzi nessuna attività di produzione da parte del soggetto che si è
obbligato a fornirli e ad effettuare la posa. Beni che normalmente vengono
acquistati per essere rivenduti e dove il rivenditore si assume l'incarico
della posa in opera.
Pensa al negozio che commercializza condizionatori e che si incarica anche
della posa degli stessi.
Occorre guardare caso per caso alla natura del contratto.
Aggiungo anche una considerazione sulla operatività di tale disposizione.
Lo Statuto del contribuente prevederebbe al suo articolo 3, comma 2, che le
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore.
Poiché la modifica che prevede che ad effettuare l'autofatturazione da parte
del committente è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, tale adempimento a
carico dello stesso dovrebbe avere effetto successivamente al sessantesimo
giorno dal 1° gennaio.
Aggiungo anche una considerazione sulla operatività di tale disposizione.
Lo Statuto del contribuente prevederebbe al suo articolo 3, comma 2, che le
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore.
Poiché l'autofatturazione da parte del committente è un nuovo adempimento lo
stesso dovrebbe avere effetto dopo sessanta giorni dal 1° gennaio.
> Lo Statuto del contribuente prevederebbe al suo articolo 3, comma 2,
Hai fatto bene ad usare il condizionale; la sintassi italiana ha buon gioco
nell'esprimere stati d'animo, specie quando hanno attinenza con la politica e
le sue conseguenze in termini pratici.
"Silla Cellino" <dictator@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:4vv99dF1duhrsU1@mid.individual.net...
> "casanmaner"
>> Lo Statuto del contribuente prevederebbe al suo articolo 3, comma 2,
> Hai fatto bene ad usare il condizionale; la sintassi italiana ha buon
> gioco nell'esprimere stati d'animo, specie quando hanno attinenza con la
> politica e le sue conseguenze in termini pratici.
Anche se ho usato il condizionale sono però convinto che lo Statuto prevede
che tale adempimento scatti non dal 1° gennaio ma fra sessanta giorni da
tale giorno ;-)
casanmaner wrote:
> Anche se ho usato il condizionale sono però convinto che lo Statuto
> prevede che tale adempimento scatti non dal 1° gennaio ma fra
> sessanta giorni da tale giorno ;-)
già, ma ammetterai che in tale stato di cose non ci si capisce piu nulla..
ciao, buon anno
"Ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo.it> ha scritto nel messaggio
news:459a74de$0$16149$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> casanmaner wrote:
>> Anche se ho usato il condizionale sono però convinto che lo Statuto
>> prevede che tale adempimento scatti non dal 1° gennaio ma fra
>> sessanta giorni da tale giorno ;-)
> già, ma ammetterai che in tale stato di cose non ci si capisce piu nulla..
Indubbiamente ..... ma continuo a sforzarmi nel ragionare applicando lo
Statuto ai miei ragionamenti.
buon anno a te
"Ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo.it> ha scritto nel messaggio
news:459a8938$0$16151$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> Aleeee wrote:
>> dove la trovo?
>>> smack Alessia
> http://www.finanze.it/export/downloa...c_37e_2006.pdf
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
NON CAPISCO!
ma se un "subappaltatore" presta un servizio direttamente ad un'impresa di
costruzioni è un appaltatore ?
"casanmaner" ha scritto
> [...]
> Nella fornitura assume maggiore rilevanza il bene ceduto piuttosto che
> l'opera svolta.
Ok, maggiore rilevanza del bene ceduto, fin qui tutto chiaro.
Si potrebbe anche dire che il bene ha una propria autonomia, nel qual caso
resterebbe esclusa la fornitura di piastrelle con posa in opera, che
configurerebbe invece una prestazione d'opera o un (sub)appalto e come tale
andra' fatturata con reverse-charge (a prescindere dal valore delle
piastrelle e della manodopera).
> Pensa, per farla molto semplice, ad esempio a beni "standardizzati" e non
> prodotti su commessa, la cui produzione non richiede una particolare
> attività, anzi nessuna attività di produzione da parte del soggetto che si
> è obbligato a fornirli e ad effettuare la posa. Beni che normalmente
> vengono acquistati per essere rivenduti e dove il rivenditore si assume
> l'incarico della posa in opera.
> Pensa al negozio che commercializza condizionatori e che si incarica anche
> della posa degli stessi.
L'esempio dei condizionatori è chiarissimo e credo di aver capito, anche se
la prima parte con accenno a "beni standardizzati la cui produzione non
richiede una particolare attività" mi ha inizialmente fuorviato.
Così sembrerebbe, a prima vista, che il bene ceduto non assuma la rilevanza
maggiore...
> Occorre guardare caso per caso alla natura del contratto.
Temo non sarà semplice...
Ringrazio ancora per la disponibilita'.
Saluti,
--
carloazeglio
praticante CdL
> Aggiungo anche una considerazione sulla operatività di tale disposizione.
> Lo Statuto del contribuente prevederebbe al suo articolo 3, comma 2, che le
> disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
> contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
> giorno dalla data di entrata in vigore.
> Poiché l'autofatturazione da parte del committente è un nuovo adempimento lo
> stesso dovrebbe avere effetto dopo sessanta giorni dal 1° gennaio.
Ti sbagli. Il reverse charge era già in vigore dal 12/10/2006. L'hanno
rinviato con un comunicato stampa: non si può mica!
Infatti chi ha già iniziato ad emettere fatture col reverse charge dal
12/10 ha fatto bene.
"Il Ragioniere" <claudio12500@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1167860348.689907.261020@11g2000cwr.googlegro ups.com...
> Ti sbagli. Il reverse charge era già in vigore dal 12/10/2006. L'hanno
> rinviato con un comunicato stampa: non si può mica!
> Infatti chi ha già iniziato ad emettere fatture col reverse charge dal
> 12/10 ha fatto bene.
Sul fatto che fosse in vigore già dal 12/10/2006 c'è da discutere e infatti
se ne è discusso.
E i più ritenevano che il fatto che fosse venuta meno la necessità di
autorizzazione, tramite la modifica fatta alle disposizioalla direttiva CEE
sull'iva, comportasse la necessità di una nuova disposizione nazionale.
E' prevalsa questa interpretazione e, infatti, il legislatore ha previsto
una nuova disposizione con la finanziaria 20007.
Se fai una ricerca se ne è parlato quando, sempre tramite comunicato stampa,
l'AdE aveva previsto che il reverse charge entrasse in vigore il 12/10.
casanmaner ha scritto:
> Sul fatto che fosse in vigore già dal 12/10/2006 c'è da discutere e infatti
> se ne è discusso.
> E i più ritenevano che il fatto che fosse venuta meno la necessità di
> autorizzazione, tramite la modifica fatta alle disposizioalla direttiva CEE
> sull'iva, comportasse la necessità di una nuova disposizione nazionale.
> E' prevalsa questa interpretazione e, infatti, il legislatore ha previsto
> una nuova disposizione con la finanziaria 20007.
> Se fai una ricerca se ne è parlato quando, sempre tramite comunicato stampa,
> l'AdE aveva previsto che il reverse charge entrasse in vigore il 12/10.
I più chi?
Il reverse charge di fatto era già in vigore dal 12/10/2006.
Infatti nella CM 37/06 hanno detto che chi dal 12/10/2006 ha già fatto
fatture col reverse è a posto.
"Il Ragioniere" <claudio12500@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1167929173.445209.109390@v33g2000cwv.googlegr oups.com...
> I più chi?
Coloro che hanno spinto ad emanare un comunicato con il quale si
"sospendeva" l'applicazione del reverse charge.
Vorrei ricordarti che anche l'applicazione del reverse charge è stata
"attivata" tramite un comunicato stampa (o una risoluzione) sulla base di
una discutibile interpretazione.
Si sono resi conto dell'errore e hanno atteso una nuova modifica
legislativa.
Ed infatti il legislatore ha provveduto a modificare l'art. 17 del decreto
iva.
Evidentemente non era sufficiente la precedente previsione che legava
l'operatività del reverse ad una autorizzazione Cee. Autorizzazione che non
si sarebbe mai potuta dare vista la modifica alla direttiva Cee sull'iva.
Vorrei farti notare come proprio nella cm 37/06 si affermi quanto segue:
"L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era stata
inizialmente prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legge n. 223 del 4
luglio 2006 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, tuttavia, non
ha trovato applicazione in quanto l'entrata in vigore della norma era
rinviata alla data in cui la Commissione europea ne avesse autorizzato l'adozione
da parte dello Stato italiano."
e ancora:
"La legge finanziaria, modificando l'art. 17, sesto comma, ha di fatto
introdotto (mediante la formulazione della lettera a) una nuova previsione
normativa con la quale dispone l'applicazione del sistema del
reverse-charge.."
Anche la c.m. da te richiamata smentisce la tua tesi di vigenza, di fatto,
già dal 12/10/06.
Infatti dicono che la prima previsione non ha mai trovato applicazione. La
seconda previsione (quella della finanziaria) ha di FATTO introdotto una
nuova previsione, nuova previsione entrata in vigore solo dal 1° gennaio
2007.
Da qui discende un nuovo adempimento. Ne deriva che tale nuovo adempimento
dovrebbe partire, in base allo Statuto, dopo sessanta giorni.
> Il reverse charge di fatto era già in vigore dal 12/10/2006.
Di fatto non era in vigore niente alla data del 12/10/06.
> Infatti nella CM 37/06 hanno detto che chi dal 12/10/2006 ha già fatto
> fatture col reverse è a posto.
Ci mancherebbe altro. In base allo Statuto del contribuente chi si adegua a
pareri del ministero non è sanzionabile e non deve nessuna imposta.
Nessun contribuente avrebbe mai emesso una fattura senza iva e nessun
contribuente avrebbe applicato il reverse charge se non vi fosse stata una
errata presa di posizione del ministero.
tutto questo si spiega partendo dalla psicologia del ragiotroll..
per lui le circolari sono fonti primarie del diritto tributario.. non sempre
le capisce però.. a volte le adatta a suo piacimento anche..
in ogni caso, lo statuto del contribuente lo usa prevalentemente in bagno.
ps: ottima spiegazione la tua, come sempre del resto
Da uno dei tanti articoli apparsi sulla stampa specializzata:
"La decorrenza del nuovo obbligo
Liberata dal vincolo di autorizzazione pregiudiziale,
la disposizione dell'art. 35, comma 5, del D.L.
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sarebbe divenuta
applicabile immediatamente e, per effetto
dello iato temporale previsto dallo Statuto dei contribuenti
(3), a partire dal 12 ottobre 2006 (4).
Res melius perpensa, probabilmente sull'onda delle
reazioni all'entrata in vigore «al buio» (5) di questa
importante novità, il Ministero dell'economia e finanze
ha successivamente avvertito gli operatori che
«poiché il Governo, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, in sede di conversione parlamentare
del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (6) ha
presentato un emendamento volto a risolvere definitivamente
le riferite incertezze interpretative, le novità
recate dal citato art. 35, comma 5, (del D.L. n.
223/2006 - N.d.R.) entreranno in vigore non prima
della data che sarà stabilita in via legislativa» (7).
Sicché è probabile, come altrove evidenziato (8),
una imminente proroga verso
il 1° gennaio 2007, fermo restando
che, sotto il profilo
normativo e in assenza di una
disposizione di legge (odierna)
(9) sul rinvio, il dies a
quo dal quale le fatture di subappalto
non devono esporre
l'IVA è, allo stato, il 12 ottobre
2006.
Occorre, dunque, sperare nella
conversione del D.L. n.
262/2006 e sulla regolamentazione
a posteriori del termine
di decorrenza".
Termine di decorrenza non esplicitamente rinviato dall'art. 1, comma
44, Finanziaria 2007.
Da cui la precisazione nella CM 37/2006 già indicata.
Conosco questo articolo.
Ne ho letti altri anche dello stesso tenore, scritti dai soliti noti del
sole 24 ore.
Partono dalla, a mio (ma non solo mio a quanto pare) parere, errata
considerazione (fatta inizialmente dal ministero sempre tramite comunicato
stampa e che tanto ha influenzato i commenti che riporti) che venuto meno il
vincolo dell'autortizzazione pregiudiziale, a seguito della modifica della
direttiva cee, la norma nazionale che legava l'applicabilità del reverse ad
una espressa autorizzazione, trovasse immediata applicazione (tranne il
termine dello Statuto).
Ma tali interpretazoni non sono condivisibili.
La norma italiana è entrata in vigore quando ancora la direttiva prevedeva
una espressa autorizzazione. Quindi era vincolata a tale autorizzazione.
Senza autorizzazione non ha alcuna efficacia.
La non necessità di autorizzazione è avvenuta solo successivamente e avrebbe
quindi effetto per le norme nazionali emanate successivamente all'entrata in
vigore delle modifiche alla direttiva cee.
Ciò comporta che la norma nazionale, legata ad una espressa autorizzazione
al momento della sua entrata in vigore, perde di qualsiasi efficacia per il
fatto che mai nessuna autorizzazione espressa verrà rilasciata.
Tutto ciò "ha generato incertezze interpretative in ordine all'entrata in
vigore del richiamato articolo 35, comma 5, nonostante il comunicato-stampa
diffuso dall'Amministrazione finanziaria il 6 ottobre 2006".
Da qui la necessità per il legislatore nazionale di prevedere una nuova
disposizione normativa.
Così è stato fatto.
Da ciò deriva che la norma precedente, di fatto, non ha instaurato alcun
regime di reverse charge nel campo dell'edilizia.
A questo punto dovresti spiegare perché un comunicato stampa potrebbe far
sorgere un obbligo tributario (vedi il comunicato del 6/10/06) mentre un
altro comuncato non potrebbe farlo venire meno (vedi comunicato del
12/10/06).
Delle due l'una. O la prima interpretazione era corretta e allora non era
necessario un ulteriore comunicato e una ulteriore successiva norma, in
quanto era già presente una prima norma pienamente efficace. Oppure è stata
ritenuta non corretta la prima interpretazione, da qui il secondo comunicato
stampa e l'attività legislativa che ha previsto il nuovo obbligo con entrata
in vigore dal 1°. Ma se è vera la seconda allora di fatto dal 12/10 non vi
era alcun obbligo di reverse charge.
casanmaner ha scritto:
> A questo punto dovresti spiegare perché un comunicato stampa potrebbe far
> sorgere un obbligo tributario (vedi il comunicato del 6/10/06) mentre un
> altro comuncato non potrebbe farlo venire meno (vedi comunicato del
> 12/10/06).
> Delle due l'una. O la prima interpretazione era corretta e allora non era
> necessario un ulteriore comunicato e una ulteriore successiva norma, in
> quanto era già presente una prima norma pienamente efficace. Oppure èstata
> ritenuta non corretta la prima interpretazione, da qui il secondo comunicato
> stampa e l'attività legislativa che ha previsto il nuovo obbligo con entrata
> in vigore dal 1°. Ma se è vera la seconda allora di fatto dal 12/10 non vi
> era alcun obbligo di reverse charge.
Giusta la prima, con la particolarità che il comunicato stampa del
6/10 non ha introdotto alcun obbligo, ma ha semplicemente ricordato ai
contribuenti (unica cosa che può fare un comunicato stampa) la
decorrenza delle nuove disposizioni.
Quello sbagliato è il secondo comunicato stampa, con cui è stata
rinviata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, cosa che un
comunicato evidentemente non può fare.
Invece giusta la seconda, con la particolarità che con il primo comunicato
hanno dichiarato che vi era un obbligo inesistente portando in errore i
contribuenti.
Infatti il legislatore ha emanato una nuova normativa in vigenza del nuova
direttiva cee.
Aggiungo, per fare il "verso" alla tua chiave di lettura dei comunicati
stampa ministeriali che con il secondo comunicato non hanno rinviato
l'entrata in vigore di una norma, ma hanno preso atto che la precedente
interpretazione, che riteneva già vigente l'obbligo di reverse, non era così
pacifica.
E infatti poi i fatti hanno dato ragione alla seconda interpretazione.
>Invece giusta la seconda, con la particolarità che con il primo comunicato
>hanno dichiarato che vi era un obbligo inesistente portando in errore i
>contribuenti.
>Infatti il legislatore ha emanato una nuova normativa in vigenza del nuova
>direttiva cee.
Sono assente da un pò di tempo e quindi mi scuserete.
Ma in concreto che differenza c'è fra la prima e la seconda " norma "
?
E quando va applicata in concreto la seconda dal 01.01.2007 ?
Esempio :
un privato dà in appalto a una impresa edile la costruzione
dell'abitazione.
L'impresa daà in appalto i lavori all'elettricista, all'idraulico ecc.
Questi ultimi sono subappaltatori soggetti al reverse charge ? Oppure
no ?
Reverse charge edilizia
SiRiO: Scusate ma il reverse charge in edilizia per i subappalti è stato
prorogato o già in vigore?
Grazie
SiRio
Fisco e Tasse
1
03-11-2006 20.19.04
IVA Edilizia: reverse charge - subbappalti. La nuova IGE?
Viktor: Da domani 12 ottobre sui subappalti non si paghera' piu' l'iva, che dovra'
essere invece integrata in modalita' simile alle fatture intracomunitarie.
Il risultato e' che la stazione appaltante non...
Fisco e Tasse
11
12-10-2006 19.26.20
Reverse charge in edilizia da mercoledi'
Studio: Con comunicato stampa! Secondo voi può esistere un subappaltatore
dell'impresa costruttrice detentrice del permesso di costruire?