Un'impresa che opera nel settore dell'abbigliamento deve cessare
l'attivita'. Si ritrova un magazzino merci formato da prodotti vecchi
non più vendibili. Pittosto che distruggerli preferirebbe donarli.
Problema:
Si potrebbe fare, osservando tutti gli adempimenti previsti
(comunicazioni, ddt, dichiarazione sostitutiva di atto notorio), una
donazione ad una Onlus.
Un conoscente dell'imprenditore (Finanziere) lo sconsiglia perchè
altrimenti l'Iva pagata sugli acquisti sarebbe indetraibile.
1) Mi domando in base a quale norma l'Iva è indetraibile ? (forse
perchè operazione esente occasionale?);
2) Quale sarebbe l'iva sugli acquisti (quali acquisti) che non potrei
detrarre ?
Saluti S.B.
"S.B" <s.boi@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:1163092234.636166.298990@f16g2000cwb.googlegr oups.com...
<Un'impresa che opera nel settore dell'abbigliamento <deve cessare
<l'attivita'. Si ritrova un magazzino merci formato da <prodotti vecchi
<non più vendibili. Pittosto che distruggerli preferirebbe <donarli.
<Problema:
<Si potrebbe fare, osservando tutti gli adempimenti <previsti
<(comunicazioni, ddt, dichiarazione sostitutiva di atto <notorio), una
<donazione ad una Onlus.
<Un conoscente dell'imprenditore (Finanziere) lo <sconsiglia perchè
<altrimenti l'Iva pagata sugli acquisti sarebbe indetraibile.
Art 2 punto 4) DPR 633/72
Si considerano cessioni di beni anche le cessioni a titolo gratuito di beni
di propria commercializzazione o produzione.
Quandi se regali merci che comercializzavi o non detrai l'iva a monte o
paghi l'iva in sede di donazione.
Sarebbe troppo facile eliminare magazzini sovra stimati (o frutto di vendite
extra scontrino) in questa maniera.
"Ludwig" <lodovico@proserv.com> ha scritto nel messaggio
news:eivnnr$e72$1@tdi.cu.mi.it...
> Sarebbe troppo facile eliminare magazzini sovra stimati (o frutto di
vendite
> extra scontrino) in questa maniera.
> Ciao, Ludwig.
Tranne quando per la strada vedi le raccolte fondi per la ricerca XXX, con
distribuzione di arance, fiori, ecc.ecc., dove a monte di un'indetraibilità
del 4% escono dalla porta merci esentasse (Ires) per rientrare dalla
finestra i relativi corrispettivi (in nero)..............
> > Tranne quando per la strada vedi le raccolte fondi per la ricerca XXX, con
> distribuzione di arance, fiori, ecc.ecc., dove a monte di un'indetraibilità
> del 4% escono dalla porta merci esentasse (Ires) per rientrare dalla
> finestra i relativi corrispettivi (in nero)..............
Puoi spiegare meglio il meccanismo? con parole adatte a uno che non ne
capisce troppo ma che ogni tanto compra l'uovo di Pasqua...
"b.buz" <b.buz@email.it> ha scritto nel messaggio
news:1163097079.762764.192000@i42g2000cwa.googlegr oups.com...
>Puoi spiegare meglio il meccanismo? con parole adatte a uno che non ne
capisce troppo ma che ogni tanto compra l'uovo di Pasqua...
Un mio pensiero personale (sicuramente bacato). Come mai negli ultimi anni,
in Italia, ci sono così tante raccolte di fondi accompagnate dal regalino
del fiore, della mela, dell'arancio?
Eliminazione di merce esentasse, poichè le cessioni di derrate alimentari
non generano ricavi e, in tanti casi, non concorrono al pro-rata iva.
Pulisci il magazzino dell'impresa, costituiscono anche, in percentuale, un
onere deducibile e, tali fondi, non potrebbero rientrare in qualche modo
dalla finestra, visto i controlli e le modalità di conservazione e
contabilizzazione dei documenti da parte delle Onlus?
Riescono a far sparire dai bilanci della Croce Rossa 14 milioni di
Euri.................................
> "S.B" <s.boi@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
> news:1163092234.636166.298990@f16g2000cwb.googlegr oups.com...
> <Un'impresa che opera nel settore dell'abbigliamento <deve cessare
> <l'attivita'. Si ritrova un magazzino merci formato da <prodotti vecchi
> <non più vendibili. Pittosto che distruggerli preferirebbe <donarli.
> <Problema:
> <Si potrebbe fare, osservando tutti gli adempimenti <previsti
> <(comunicazioni, ddt, dichiarazione sostitutiva di atto <notorio), una
> <donazione ad una Onlus.
> <Un conoscente dell'imprenditore (Finanziere) lo <sconsiglia perchè
> <altrimenti l'Iva pagata sugli acquisti sarebbe indetraibile.
> Art 2 punto 4) DPR 633/72
> Si considerano cessioni di beni anche le cessioni a titolo gratuito di beni
> di propria commercializzazione o produzione.
> Quandi se regali merci che comercializzavi o non detrai l'iva a monte o
> paghi l'iva in sede di donazione.
> Sarebbe troppo facile eliminare magazzini sovra stimati (o frutto di vendite
> extra scontrino) in questa maniera.
> Ciao, Ludwig.
Concordo anche io e le considero come cessioni di beni solo che applico
l'art. 10 comma 12 dpr 663/72 che prevede per queste donazioni
l'esenzione IVA. Quindi ritengo che le stesse debbano partecipare al
detrazione parziale tramite prorata (art. 19 bis secondo comma dpr
633/72) e non soggiacere ad una indetraibilità oggettiva. Poi se sono
merci (che esistono realmente: non si tratta quindi di una manovra tesa
a svuotare un magazzino inesistente) che sono datate 6,7,8,9,10 anni
quale iva non mi dovrei detrarre?
E poi l'alternativa quale sarebbe ? Distruggerle ? Sono merci che
nessuno è disposto ad acquistare.
Ciao SB
> "S.B" <s.boi@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
> news:1163092234.636166.298990@f16g2000cwb.googlegr oups.com...
Concordo anche io e le considero come cessioni di beni solo che applico
l'art. 10 comma 12 dpr 663/72 che prevede per queste donazioni
l'esenzione IVA.
Quoto
Quindi ritengo che le stesse debbano partecipare al
detrazione parziale tramite prorata (art. 19 bis secondo comma dpr
633/72) e non soggiacere ad una indetraibilità oggettiva.
Non concordo, in quanto, secondo me, essendo operazioni occasionali non
generano pro-rata.
Altra cosa da aggiungere che andrebbe data comunicazione all'Agenzia delle
Entrate e la GdF competente, che dovranno redigere apposito verbale
(DPR.10/11/1997 n.441).
> > "S.B" <s.boi@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
> > news:1163092234.636166.298990@f16g2000cwb.googlegr oups.com...
> Concordo anche io e le considero come cessioni di beni solo che applico
> l'art. 10 comma 12 dpr 663/72 che prevede per queste donazioni
> l'esenzione IVA.
> Quoto
> Quindi ritengo che le stesse debbano partecipare al
> detrazione parziale tramite prorata (art. 19 bis secondo comma dpr
> 633/72) e non soggiacere ad una indetraibilità oggettiva.
> Non concordo, in quanto, secondo me, essendo operazioni occasionali non
> generano pro-rata.
> Altra cosa da aggiungere che andrebbe data comunicazione all'Agenzia delle
> Entrate e la GdF competente, che dovranno redigere apposito verbale
> (DPR.10/11/1997 n.441).
> Ciao
> Luciana Vega
Il punto è questo, l'indetraibilità sarebbe giustificata solo se
vengono considerate operazioni occasionali.
Ma quando una operazione si considera occasionale? Il fatto che sia una
donazione non è un elemento sufficiente a farla definire occasionale.
Potrebbe essere utilizzato un altro criterio: "l'importanza relativa"
della donazione (in termini di valore) con riferimento all'attività
(commercio) svolta dall'azienda.
O ancora: la straordinarietà della stessa (cessazione aziendale).
Quindi potrei concordare sulla occasionalità della operazione. Ma a
questo punto quale iva l'amministrazione andrebbe a recuperare se si
tratta di beni che hanno scontato l'iva 7,8,9 o addirittura 10 anni fa
?
Il problema credo che lo risolverò attivandomi per la distruzione
della merce nonostante mi sebri una grande assurdita'.
Poi relativamente a quello che tu giustamente hai evidenziato, la
procedura particolare che deve accompagnare la donazione, mi domando
non è un po troppo "stringente" visto che alla fine non esistono
vantaggi tangibili rispetto alla mera distruzione dei beni ?
Ciao BB
Secondo me l'occasionalita' sta' nella straordinarieta'.
Quindi, "si intende distruggere la merce" ma, visto che non mi costa nulla,
"la do' in beneficienza alla ONLUS".
Quindi, BENEFICIENZA = DISTRUZIONE.
Cio' e' avvalorato dal verbale che redigera' l'Agenzia delle Entrate e/o la
GdF competenteai sensi del DPR.10/11/1997 n.441.
Luciana Vega
"S.B" <s.boi@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:1163176567.032213.125240@m73g2000cwd.googlegr oups.com...
Luciana Vega ha scritto:
> > "S.B" <s.boi@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
> > news:1163092234.636166.298990@f16g2000cwb.googlegr oups.com...
Il punto è questo, l'indetraibilità sarebbe giustificata solo se
vengono considerate operazioni occasionali.
Ma quando una operazione si considera occasionale? Il fatto che sia una
donazione non è un elemento sufficiente a farla definire occasionale.
Potrebbe essere utilizzato un altro criterio: "l'importanza relativa"
della donazione (in termini di valore) con riferimento all'attività
(commercio) svolta dall'azienda.
O ancora: la straordinarietà della stessa (cessazione aziendale).
Quindi potrei concordare sulla occasionalità della operazione. Ma a
questo punto quale iva l'amministrazione andrebbe a recuperare se si
tratta di beni che hanno scontato l'iva 7,8,9 o addirittura 10 anni fa
?
Il problema credo che lo risolverò attivandomi per la distruzione
della merce nonostante mi sebri una grande assurdita'.
Poi relativamente a quello che tu giustamente hai evidenziato, la
procedura particolare che deve accompagnare la donazione, mi domando
non è un po troppo "stringente" visto che alla fine non esistono
vantaggi tangibili rispetto alla mera distruzione dei beni ?
Ciao BB
Beneficenza e 730
Idro: Le ricevute dei bollettini postali che testimoniano la beneficenza fatta,
sono detraibili (o alcuni deducibili) solo se intestati al reale
contribuente, quindi escludendo i familiari a carico?...
Fisco e Tasse
1
06-05-2006 08.57.58
Spese di beneficenza
Lisa: Salve a tutti,
ho una piccola attività commerciale, la cui contabilità semplificata la
tengo autonomamente.
Capita che faccia spesso beneficenza a delle onlus, le quali mi rilasciano
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Fisco e Tasse
6
09-09-2005 16.16.06
[OT] beneficenza
Carcavella: L'ho trovato in rete, mi è sembrato veritiero e ho donato, scusate se è ot,
ogni buon trader dovrebbe fare un po' di beneficenza (IHMO)....
Ciao.
C.
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