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  #1  
Vecchio 28-09-2006, 18.11.21
Gate Array
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Predefinito Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

Salve,

di nuovo sull'annosa questione delle spese di vitto ed alloggio esposte ex
art 15 da parte di un professionista........

La mia domanda è:
La circolare 32 del 1973 è ancora valida oppure è stata sostituita d
qualcosa di più recente?

Purtroppo una ricerca sul sito documentale dell'ADE non ha fornito nessun
risultato.

Quanto da me affermato fino ad ora è messo in discussione da un cliente che
visto il superamento del fatidico 2% per le spese di vitto ed alloggio mi
chiede di esporre in fattura assoggettandole ad IVA e ritenuta anche tutte
le spese sostenute per lavorare presso i SUOI CLIENTI!!!


Il mio credo sino ad oggi:
-----------------------
Recita l'art. 15 DPR 633/72:
Non concorrono a formare la base imponibile

"omissis"

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
per conto della controparte, purché regolarmente documentate

"omissis"

Perché sia operante la "causa di esenzione" (in realtà si tratta di importi
fuori campo applicazione IVA) occorre pertanto:
1) Che esista un rapporto anteriore all'acquisto che legittimi il soggetto a
compiere un determinato acquisto per conto del Cliente;
2) Che il soggetto abbia agito in nome del Cliente;
3) Che le spese siano documentate da documenti contabili (fatture o ricevute
fiscali) intestate al Cliente.
4) Che l'inerenza sia del costo sia dell'anticipazione sia palese e
facilmente dimostrabile




Capo XII circolare 32 dl 1973:

Oggetto:
Applicazione di alcune norme contenute nel d.p.r. 26.10.1972, n. 633.

parte 12

Sintesi della parte:
Con la presente si forniscono taluni chiarimenti in ordine
all'individuazione del trattamento cui riservare ai rimborsi per spese
di missione a "pie' di lista" ed ai compensi per le missioni ed ai
rimborsi per spese, corrisposti forfettariamente.

Testo:
XII - Rimborsi per spese di missione a "pie' di lista" Ai sensi
dell'articolo
15, primo comma, n. 3, le somme dovute a titolo di rimborso
delle
anticipazioni fatte in nome e per conto dell'acquirente e del committente,
se
regolarmente documentate, non concorrono a formare la base
imponibile.
In relazione a tale norma, si precisa che i rimborsi a "pie' di lista
per
spese di viaggio, vitto e alloggio che professionisti o prestatori di
lavoro
autonomo anticipano in nome e per conto di imprese dalle
quali,
nell'espletamento della loro attivita', hanno ricevuto incarichi da
svolgere
fuori della normale sede di lavoro, non sono soggetti all'imposta
nei
rapporti con i committenti e, quindi, non concorrono a formare il
volume
d'affari del percipiente, sempreche' le relative fatture siano
intestate
oltre che al professionista o prestatore di lavoro autonomo
anche
all'impresa per conto della quale la spesa e' stata
sostenuta.
Sono in ogni caso imponibili e concorrono a formare il volume d'affari
del
percipiente i compensi per missioni ed i rimborsi per spese
corrisposti
forfettariamente.


http://dt.finanze.it/doctrib/SilverS...0&page_status=


Circolare CNDC che parla della materia
http://www.cndc.it/CMS/Documenti/363_gmlfsngchq.pdf





Alt 28-09-2006, 18.11.21
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  #2  
Vecchio 28-09-2006, 19.12.30
toy
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Predefinito Re: Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

cm 28/e/2006 punto 28

Il 28 Set 2006, 18:11, "Gate Array" <Gate.Array_NOSPAMMATE_@quipo.it> ha
scritto:
> Salve,
> di nuovo sull'annosa questione delle spese di vitto ed alloggio esposte ex
> art 15 da parte di un professionista........
> La mia domanda è:
> La circolare 32 del 1973 è ancora valida oppure è stata sostituita d
> qualcosa di più recente?
> Purtroppo una ricerca sul sito documentale dell'ADE non ha fornito nessun
> risultato.
> Quanto da me affermato fino ad ora è messo in discussione da un cliente

che
> visto il superamento del fatidico 2% per le spese di vitto ed alloggio mi
> chiede di esporre in fattura assoggettandole ad IVA e ritenuta anche tutte
> le spese sostenute per lavorare presso i SUOI CLIENTI!!!
> Il mio credo sino ad oggi:
> -----------------------
> Recita l'art. 15 DPR 633/72:
> Non concorrono a formare la base imponibile
> "omissis"
> 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome

e
> per conto della controparte, purché regolarmente documentate
> "omissis"
> Perché sia operante la "causa di esenzione" (in realtà si tratta di

importi
> fuori campo applicazione IVA) occorre pertanto:
> 1) Che esista un rapporto anteriore all'acquisto che legittimi il soggetto

a
> compiere un determinato acquisto per conto del Cliente;
> 2) Che il soggetto abbia agito in nome del Cliente;
> 3) Che le spese siano documentate da documenti contabili (fatture o

ricevute
> fiscali) intestate al Cliente.
> 4) Che l'inerenza sia del costo sia dell'anticipazione sia palese e
> facilmente dimostrabile
> Capo XII circolare 32 dl 1973:
> Oggetto:
> Applicazione di alcune norme contenute nel d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
> parte 12
> Sintesi della parte:
> Con la presente si forniscono taluni chiarimenti in ordine
> all'individuazione del trattamento cui riservare ai rimborsi per spese
> di missione a "pie' di lista" ed ai compensi per le missioni ed ai
> rimborsi per spese, corrisposti forfettariamente.
> Testo:
> XII - Rimborsi per spese di missione a "pie' di lista" Ai sensi
> dell'articolo
> 15, primo comma, n. 3, le somme dovute a titolo di rimborso
> delle
> anticipazioni fatte in nome e per conto dell'acquirente e del committente,
> se
> regolarmente documentate, non concorrono a formare la base
> imponibile.
> In relazione a tale norma, si precisa che i rimborsi a "pie' di lista
> per
> spese di viaggio, vitto e alloggio che professionisti o prestatori di
> lavoro
> autonomo anticipano in nome e per conto di imprese dalle
> quali,
> nell'espletamento della loro attivita', hanno ricevuto incarichi da
> svolgere
> fuori della normale sede di lavoro, non sono soggetti all'imposta
> nei
> rapporti con i committenti e, quindi, non concorrono a formare il
> volume
> d'affari del percipiente, sempreche' le relative fatture siano
> intestate
> oltre che al professionista o prestatore di lavoro autonomo
> anche
> all'impresa per conto della quale la spesa e' stata
> sostenuta.
> Sono in ogni caso imponibili e concorrono a formare il volume d'affari
> del
> percipiente i compensi per missioni ed i rimborsi per spese
> corrisposti
> forfettariamente.

http://dt.finanze.it/doctrib/SilverS...0&page_status=
> Circolare CNDC che parla della materia
> http://www.cndc.it/CMS/Documenti/363_gmlfsngchq.pdf


--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
  #3  
Vecchio 28-09-2006, 19.47.10
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Predefinito Re: Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

"toy" <toy@pi.it> wrote in message
news:82Z105Z240Z189Y1159463550X32640@usenet.libero .it...
> cm 28/e/2006 punto 28


Ho scaricato la circolare che mi hai indicato, ma non trovo nessun
riferimento rispetto al mio questito!
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/...rcolare_28.pdf


Il punto 28 da te citato tratta di:
28 DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIPORTO ILLIMITATO DELLE PERDITE (ART. 36,
COMMI 12-14)

28.1 Modifiche all'art. 84, comma
2................................................. .......70

28.2 Modifiche all'art. 84, comma
3................................................. .......71




  #4  
Vecchio 28-09-2006, 20.03.51
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Predefinito Re: Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

Trovato...

------------------------
punto 38:
Infine, il comma 29 ha regolato espressamente la fattispecie relativa alla
deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di
alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto
del professionista e da questi addebitate nella fattura.

--->"Fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese",
<-------------

in base alla nuova formulazione del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, le spese
di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e
da questi addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal
committente, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e,
quindi, non soggiacciono al limite del 2% previsto dalla prima parte del
comma 5.

Dal punto di vista degli adempimenti, il committente riceverà da colui che
presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui
intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del
servizio.
Il committente comunicherà al professionista l'ammontare della spesa
effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della relativa
documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l'
impresa committente.
Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle
spese pagate al committente e considererà il costo integralmente deducibile,
qualora siano state rispettate le predette condizioni. L'impresa
committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione,
comprensiva dei rimborsi spese.
------------------------


Ma questo non parla di "anticipazioni" ma, come nel passo evidenziato, di
rimborsi spese quali "natura del compenso"

Non mi sembra che questo "elimini" la circolare da me evidenziata in
precedenza.
Inoltre il sistema è contorto in modo veramente fuori da ogni
dove......intestazione al Cliente con "menzione" del professionista il quale
"scarica" il costo (ed eventuale IVA) sulla base di una fotocopia di una
fattura intestata al suo Cliente -committente..... ma si potrebbe fare +
casino di così?!?!?!?!

Poi......
I termini sono stati invertiti:

1) Spese sostenute (dal professionista) in nome e per conto del committente
(art 15)
2) Spese sostenute dal committente per conto del professionista (testo
circolare nr 28)

.....
.....










  #5  
Vecchio 29-09-2006, 17.41.33
Conte Oliver
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Predefinito Re: Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

Il Thu, 28 Sep 2006 17:12:30 GMT, toy@pi.it (toy) scrisse:

>cm 28/e/2006 punto 28


Complimenti!! Una riga di risposta e 108 righe di quoting!!!
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
  #6  
Vecchio 30-09-2006, 01.02.58
Gate Array
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Predefinito Re: Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

> >cm 28/e/2006 punto 28
> Complimenti!! Una riga di risposta e 108 righe di quoting!!!
> --
> Ciao
> Conte Oliver (che NON risponde in privato)


:-))

Ma a parte lezioni di usenet....Conte hai una qualche riposta al mio
quesito?

Nessuno che mi dia un conforto?!?!?!?!

plz plz plz



  #7  
Vecchio 30-09-2006, 23.22.52
Conte Oliver
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Predefinito Re: Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

Il Sat, 30 Sep 2006 01:02:58 +0200 "Gate Array"
<Gate.Array_NOSPAMMATE_@quipo.it> scrisse:

>Ma a parte lezioni di usenet....Conte hai una qualche riposta al mio
>quesito?


Forse se lo poni in maniera diversa, sintetizzando la richiesta senza pretendere
che ci si sciroppi tutta la lettura della circolare, qualche risposta la
ricevi!!

Ciao

Conte Oliver (che NON risponde in privato)

(togli le scarpe per scrivermi in e-mail)
  #8  
Vecchio 01-10-2006, 14.45.59
Gate Array
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Predefinito Re: Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

Certo....
Domanda:

La nuova norma Bersani ha cambiato quancosa rispetto alle anticipazioni
fatte art15 dal professionista al Cliente?

----------------
Tale quesito viene anche discusso in questo thread ma non in relazione al
citato art15:
"Vitto e alloggio professionista in trasferta" 07 agosto 2006 di MaxMax


"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> wrote in message
news:20oth2h7e7nlj2d3oab4co6l1uv42dqtlc@4ax.com...
> Forse se lo poni in maniera diversa, sintetizzando la richiesta senza

pretendere
> che ci si sciroppi tutta la lettura della circolare, qualche risposta la
> ricevi!!



  #9  
Vecchio 01-10-2006, 22.28.02
Conte Oliver
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Predefinito Re: Anticipazioni art.15 e circolare 32 del 27.04.1973

Il Sun, 1 Oct 2006 14:45:59 +0200 "Gate Array"
<Gate.Array_NOSPAMMATE_@quipo.it> scrisse:

>La nuova norma Bersani ha cambiato quancosa rispetto alle anticipazioni
>fatte art15 dal professionista al Cliente?


No; ha semplicemente rivisto le regole di deducibilità dei costi per
alberghi/ristoranti che in certi casi possono prescindere dal limite del 2%.

Ciao

Conte Oliver (che NON risponde in privato)

(togli le scarpe per scrivermi in e-mail)
 

Tags
anticipazioni, art15, circolare
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