ancora su ELENCHI CLIENTI FORNITORI - CODICE FISCALE O PARTITA IVA ? - le norme sino al 1994
Secondo il decreto e la circolare 28/e (sotto) nell' elenco (clienti
fornitori ) occorre inserire ( per il primo anno di applicazione) solo i
soggetti titolari di PARTITA IVA salvo poi indicare tra i dati anagrafici
il CODICE FISCALE non vi sembra un po' problematica o caotica la cosa ?
anche in considerazione del fatto che, nella vecchia normativa, si indicava
la Partita Iva ( e non il codice fiscale) dei soggetti.
se io che sono un professionista o ditta individuale con codice fiscale
ABCABC88A01F205X compero un pc devo metterlo in elenco per il solo fatto
che ho anche una partita Iva ? anche se il pc lo uso in casa e non centra
nulla con la mia attività ? e come lo considera tale acquisto il negoziante
?
e poi se non erro la norma prevede l'obbligatorietà in fattura della
partita Iva ( ma forse neanche quella) e non anche del codice fiscale
al fine degli aggiornamenti delle anagrafiche mi sapete dire quanti sono i
soggetti che indicano in fattura oltre alla PARTITA IVA anche il codice
fiscale ? e dove vado a pescare i dati mancanti ?
a titolo di curiosità ho tolto dalla muffa due paginette del frizzera 1994
che a beneficio uso e consumo del ng riporto qui :
come si puo' leggere l'anagrafica prevedeva la partita Iva e non il codice
fiscale, e poi date un occhiata alle esclusioni ....
( scusate eventuali errori o refusi dovuti a scanner +ocr)
d_g_
da Guida pratica fiscale Frizzera - indirette n. 1-a 1994
ELENCO FORNITORI: fino alla dichiarazione per l'anno 1993 entro il termine
di presentazione della Dichiarazione
annuale, era prevista la compilazione, in conformità al Mod. ministeriale,
l'ELENCO dei FORNITORI di
beni e servizi in base alle fatture o bollette doganali registrate nell'anno
precedente, ad es.: nell'elenco
della Dichiarazione Iva 1994, relativa all'anno 1993, andavano indicate le
fatture e le bollette doganali registrate
nel 1993, comprese quindi quelle ricevute nel 1992 ma registrate nel 1993.
Per CIASCUN FORNITORE si dovevano indicare:
1) NUMERO PROGRESSIVO - 2) DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE o COGNOME e NOME
3) SEDE
(per i non residenti la sede della stabile organizzazione in Italia),
DOMICILIO o RESIDENZA con la specificazione
dell'indirizzo - 4) PARTITA IVA - 5) NUMERO COMPLESSIVO (indicato
separatamente per anno
d'emissione) delle fatture ricevute e registrate nell'esercizio oggetto di
dichiarazione comprese le fatture
relative ad operazioni NON IMPONIBILI o ESENTI - 6) il totale delle
OPERAZIONI IMPONIBILI di ogni fornitore
- 7) la relativa IVA ANNUALE ADDEBITATA- 8) il totale degli ACQUISTI
effettuati senza applicazione
dell'imposta - 9) il totale degli ACQUISTI effettuati in sospensione IVA
(ESPORTATORI) - 10) il totale
degli importi indicati in 6). 7), 8), 9) - 11) NUMERO COMPLESSIVO BOLLETTE
DOGANALI registrate nell'esercizio
precedente (alla colonna numero fatture) - 12) VALORE COMPLESSIVO imponibile
dei beni
IMPORTATI e delle relative IMPOSTE.
N.B.: per ciascun fornitore tali importi andavano distinti per anno in base
alla data della fattura.
fatture ESCLUSE dall'elenco Fornitori:
- fatture riepilogate relative a beni che non formano oggetto dell'attività
dell'impresa inferiori a f 50.000;
- acquisti da non residenti;
- acquisti risultanti da carta carburante.
MODELLO da UTILIZZARE: con D.M. 12.12.1992 era stato approvato il modello
IVA 7813 (elenco fornitori) e IVA
7813 bis (l'intercalare) da utilizzare quando il modello base era
insufficiente. I nuovi modelli sono stati
utilizzati a decorrere dall' 1.1.1993.
ABROGAZIONE: è prevista dall'art. 6, co. 1, lett. b, del D.L. 10.6.1994, n.
357, conv. con L. 8.8.1994, n. 489 [e
1410 O]; esclude non solo la presentazione, ma anche la compilazione degli
elenchi generali.
NORME COMUNI sugli ELENCHI (valide fino alla dichiarazione per il 1993)
CONSERVAZIONE degli ELENCHI: la conservazione degli elenchi su supporto
magnetico era consentita purché
ne fosse possibile la stampa, su richiesta degli organi di controllo.
ESERCIZIO di più ATTIVITÀ: era consentita la predisposizione di elenchi
separati per i contribuenti che esercitano
più attività con contabilità separata. Tuttavia anche in caso che una sola
attività risultasse tra quelle
determinate dal Ministero il contribuente doveva allegare gli elenchi
richiesti relativamente a tutte le attività
esercitate.
INTEGRAZIONI e RETTIFICHE: nel caso in cui fosse necessario integrare o
rettificare i dati originariamente
indicati si dovevano presentare degli ulteriori elenchi contenenti solamente
i dati mancanti o rettificati.
NUMERO FATTURE: nel numero delle fatture si doveva comprendere anche il
numero delle note di variazione.
SANZIONI: le sanzioni per l'omessa o incompleta presentazione degli elenchi
sono riportate a pag. 177 e segg.;
va però tenuto presente che l'art. 7-ter del D.L. 35711994 [e 1416 O1
prevede:
- la non punibilità delle violazioni, anche anteriori, relative agli elenchi
clienti e fornitori;
- la definizione, con il pagamento del 10% delle sanzioni, delle
controversie già instaurate all' 1.8.1994;
- la non restituzione delle somme già pagate.
PRESENTAZIONE degli ELENCHI
(NORME VALIDE FINO alla DICHIARAZIONE per il 1993)
ELENCHI CLIENTI e FORNITORI: fino al 1991 il D.M. che approvava i modelli di
dichiarazione individuava per codici,
le categorie obbligate a presentare, in allegato alla dichiarazione, gli
elenchi; prevedeva inoltre che i contribuenti
obbligati alla presentazione nell'anno precedente (anche se avevano iniziato
l'attività nell'anno da
dichiarare, ma con codici di attività per i quali era previsto l'obbligo
all'anno precedente) presentassero un
estratto degli elenchi indicante le sole operazioni registrate nell'anno ma
relative a fatture emesse in quello
precedente. Dal 1992, in seguito alla nuova disposizione dell'art. 11 della
L. 41311991 [e 110801, gli elenchi
dovevano essere presentati entro il 31 MAGGIO dalle categorie che erano
annualmente individuate in un D.M.
emanato entro il 25 marzo. Gli elenchi delle operazioni non imponibili nei
confronti di esportatori abituali
dovevano essere sempre allegati alla dichiarazione; dal 12.6.1994 anche
l'obbligo di allegazione è stato abrogato.
PRESENTAZIONE a mezzo supporti MECCANOGRAFICI: dal 1992 la presentazione
attraverso supporti magnetici
degli elenchi era obbligatoria per i contribuenti che si avvalevano di
centri meccanografici propri o di
terzi. Le caratteristiche tecniche dei supporti erano state indicate nel
D.M. 12.12.1992 che aveva introdotto
i nuovi modelli degli elenchi. I contribuenti che si avvalevano di centri
con supporti diversi da quelli previsti
nel decreto dovevano presentare i modelli su supporto cartaceo.
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riporto per comodità la CIRCOLARE 28/E
OGGETTO : Decreto -legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Primi chiarimenti
50 ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI (ART. 37, COMMI 8 E 9) L'articolo 37,
comma 8, del decreto introduce nell'articolo 8-bis del DPR 22 luglio 1998,
n. 322, riguardante la comunicazione dati IVA, il nuovo comma 4-bis, che
dispone nei confronti dei contribuenti IVA l'obbligo di presentare all'Amministrazione
finanziaria, esclusivamente per via telematica, l'elenco dei soggetti nei
confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei
soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).
La disposizione è volta ad incrementare gli strumenti di controllo e di
contrasto all'evasione tributaria.
Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro
sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno
con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.
Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma
4-bis ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata
emessa fattura. Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere
meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell'articolo 37 del decreto
prevede per l'anno d'imposta 2006 l'indicazione dei soli clienti titolari di
partita IVA.
Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti
titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti
di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.
I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto
riguardano l'indicazione del codice fiscale, l'importo complessivo delle
operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26
del DPR n. 633 del 1972, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta,
nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
elenco clienti\fornitori
Gabriele: Ma inviando tali elenchi con la dich. iva , veramente sarà possibile fare un
controllo incrociato
colossale di tutti i contribuenti , per vedere ad es. false fatture di acq.
per creare crediti iva...
Fisco e Tasse
2
18-09-2006 09.48.31
Codice fiscale e partita Iva persone giuridiche
Gio: Nel caso di una societa', il codice fiscale coincide con la partita
IVA? (a differenza delle persone fisiche che hanno codice fiscale
differente da partita IVA, quando ce l'hanno)
Grazie.
Ciao....
Fisco e Tasse
1
07-06-2006 19.46.35
ELENCO FORNITORI/CLIENTI
MAXBON: Ciao a tutti,
in questi giorni si sente tanto parlare del reinserimento delle norme
che prevedono per le aziende l'obbligo di tenere l'elenco dei fornitori
e dei clienti.
Di che cosa si tratta?...
Fisco e Tasse
6
19-07-2005 13.51.39
Finanziaria: elenchi clienti e fornitori
Andrea Zanardi: E' vero che è stato soppresso il comma 2 dell'art. 39 della Finanziaria 2005
che prevedeva il ripristino degli indimenticabili elenchi clienti e
fornitori?
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il popolo è per lo più formato...
Fisco e Tasse
6
10-12-2004 17.51.42
Ricerca clienti fornitori
Stefano Maisto: Ho ricevuto incarico di effettuare una ricerca clienti e fornitori dagli
anni 1983 ad oggi. Qualcuno potrebbe dirmi a chi posso rivolgermi
Grazie in anticipo