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  #1  
Vecchio 12-09-2006, 13.23.58
Tango
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Predefinito deducibilità delle perdite su crediti

Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto anche
fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un decreto
ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un Avvocato che
evidenziava l'impossibilità di recupero del credito consigliando di
abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io non
sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e precisi; sto
discutendo in sede di accertamento con adesione.
C'è qualcuno che ha sentenze giurisprudenza o prassi che giochi bene per
me?
Grazie, ciao


Alt 12-09-2006, 13.23.58
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  #2  
Vecchio 12-09-2006, 13.34.32
FM ©
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti


"Tango" <redlibertango@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:ee65fd$e63$1@area.cu.mi.it...
> Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto anche
> fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un decreto
> ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un Avvocato che
> evidenziava l'impossibilità di recupero del credito consigliando di
> abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
> L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io non
> sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e precisi;
> sto
> discutendo in sede di accertamento con adesione.


Per me hai senz'altro ragione.
La sentenza di fallimento costituisce motivo (la norma dice: in ogni caso)
per la deduzione.
Ciò non implica che gli elementi certi e precisi possano emergere (come
normalmente avviene) anche PRIMA.

Purtroppo non ho documenti a portata di mouse, ma sicuramente esisteranno

Ciao
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  #3  
Vecchio 12-09-2006, 13.45.55
MelC
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti

On Tue, 12 Sep 2006 13:23:58 +0200, "Tango" <redlibertango@yahoo.itwrote:

>Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto anche
>fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un decreto
>ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un Avvocato che
>evidenziava l'impossibilità di recupero del credito consigliando di
>abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
>L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io non
>sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e precisi; sto
>discutendo in sede di accertamento con adesione.
>C'è qualcuno che ha sentenze giurisprudenza o prassi che giochi bene per
>me?


Bilancio & Reddito d'impresa - DEDUCIBILITA' DAL REDDITO D'IMPRESA
DELLE PERDITE SU CREDITI FUORI DALLE PROCEDURE CONCORSUALI

di Sernia Nicola

in Azienda & Fisco n.13/2002, pag. 635

[CUT ARTICOLO]

Fonti normative
D.P.R. n. 917/1986, artt. 55, 66, 71;
R.M. 6 agosto 1976, n. 9/124;
R.M. 6 settembre 1980, n. 9/517;
Cassazione, sentenza 16 marzo 2001, n. 3862.


  #4  
Vecchio 12-09-2006, 14.49.55
Paolo Martini
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti


"Tango" <redlibertango@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:ee65fd$e63$1@area.cu.mi.it...
> Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto anche
> fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un decreto
> ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un Avvocato che
> evidenziava l'impossibilità di recupero del credito consigliando di
> abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.


Più elementi "certi e precisi" di così ... Mandali a spigolare: neppure una
CT di periti agronomi potrebbe dar loro ragione.


  #5  
Vecchio 12-09-2006, 18.41.38
Josedam
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti


Tango <redlibertango@yahoo.it> ha scritto:

| Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto
| anche fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un
| decreto ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un
| Avvocato che evidenziava l'impossibilità di recupero del credito
| consigliando di abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
| L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io
| non sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e
| precisi; sto discutendo in sede di accertamento con adesione.
| C'è qualcuno che ha sentenze giurisprudenza o prassi che giochi
| bene per me?
| Grazie, ciao

La vecchia e sempre utile Guida al Bilancio dello studio Righetti: "La
perdita puo' essere imputata a partire dall'apertura del fallimento e
fino alla sua chiusura (vedasi ABI a pag. 39 dello studio diramato con
lettera TR00357 del 12/04/90)"


  #6  
Vecchio 12-09-2006, 18.43.13
Josedam
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti


Tango <redlibertango@yahoo.it> ha scritto:

| Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto
| anche fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un
| decreto ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un
| Avvocato che evidenziava l'impossibilità di recupero del credito
| consigliando di abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
| L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io
| non sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e
| precisi; sto discutendo in sede di accertamento con adesione.
| C'è qualcuno che ha sentenze giurisprudenza o prassi che giochi
| bene per me?
| Grazie, ciao

La vecchia e sempre utile Guida al Bilancio dello studio Righetti: "La
perdita puo' essere imputata a partire dall'apertura del fallimento e
fino alla sua chiusura (vedasi ABI a pag. 39 dello studio diramato con
lettera TR00357 del 12/04/90)"



  #7  
Vecchio 12-09-2006, 19.25.11
Tango-
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti

Tango ha scritto:

> Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto anche
> fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un decreto
> ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un Avvocato che
> evidenziava l'impossibilità di recupero del credito consigliando di
> abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
> L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io non
> sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e precisi; sto
> discutendo in sede di accertamento con adesione.
> C'è qualcuno che ha sentenze giurisprudenza o prassi che giochi bene per
> me?
> Grazie, ciao


Grazie a tutti
Ciao

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  #8  
Vecchio 12-09-2006, 20.28.45
Josedam
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti

Tango <redlibertango@yahoo.it> ha scritto:

| Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto
| anche fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un
| decreto ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un
| Avvocato che evidenziava l'impossibilità di recupero del credito
| consigliando di abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
| L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io
| non sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e
| precisi; sto discutendo in sede di accertamento con adesione.
| C'è qualcuno che ha sentenze giurisprudenza o prassi che giochi
| bene per me?
| Grazie, ciao

Scusa la domanda a prima vista idiota, ma tu ti sei insinuato nel
passivo?


  #9  
Vecchio 12-09-2006, 20.48.15
Josedam
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti

Tango <redlibertango@yahoo.it> ha scritto:

| Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto
| anche fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un
| decreto ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un
| Avvocato che evidenziava l'impossibilità di recupero del credito
| consigliando di abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
| L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io
| non sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e
| precisi; sto discutendo in sede di accertamento con adesione.
| C'è qualcuno che ha sentenze giurisprudenza o prassi che giochi
| bene per me?

Cmq ho trovato questo:

5.2 DEDUCIBILITA' DEI CREDITI INESIGIBILI.

Si applica l'art. 66 del T.U. imposte sui Redditi D.P.R. 917 del
22/12/1986 il cui

comma 3 é il seguente:

Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di

essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi

e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore é assoggettato
a

procedure concorsuali alla data:

a) della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

c) del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria

delle grandi imprese in crisi.

Non ha invece alcuna rilevanza, ai fini della certezza della perdita del
credito

l'eventuale ammissione del debitore alla procedura concorsuale di

amministrazione controllata.

Gli altri "elementi certi e precisi " potrebbero essere i seguenti:

a) irreperibilità del debitore, confermata da documenti di uffici
giudiziari o da

attestati di un'avvocato;

b) intervenuta prescrizione del credito."



Quindi, teoricamente, è possibile dedurre prima della sentenza di
fallimento la perdita se sussistono "altri elementi certi e precisi".
Ovviamente credo che vada valutato caso per caso.



http://www.assicom.com/pdf/glossario...llimento%22%22


  #10  
Vecchio 12-09-2006, 22.09.31
Tango-
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti

Josedam ha scritto:

> Tango <redlibertango@yahoo.it> ha scritto:



> Scusa la domanda a prima vista idiota, ma tu ti sei insinuato nel
> passivo?


Si' perche'?

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  #11  
Vecchio 12-09-2006, 22.56.44
Josedam
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti

Tango- <redlibertangokk@yahoo.it> ha scritto:


| Si' perche'?

no, niente, lascia perdere :-)


  #12  
Vecchio 13-09-2006, 18.24.41
Tango-
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti

MelC ha scritto:

> On Tue, 12 Sep 2006 13:23:58 +0200, "Tango" <redlibertango@yahoo.it> wrote:


> >Fallimento dichiarato con sentenza del 18 gennaio 2004 ma dedotto anche
> >fiscalmente nel 2003 poichè era già tutto chiaro. C'era un decreto
> >ingiuntivo con esito negativo e il parere scritto di un Avvocato che
> >evidenziava l'impossibilità di recupero del credito consigliando di
> >abbandonare ogni ulteriore azione esecutiva.
> >L'Ade sostiene che fiscalmente la perdita era da dedurrenel 2004. Io non
> >sono convinto perchè nel 2003 c'erano già gli elementi certi e precisi; sto
> >discutendo in sede di accertamento con adesione.
> >C'è qualcuno che ha sentenze giurisprudenza o prassi che giochi bene per
> >me?


> Bilancio & Reddito d'impresa - DEDUCIBILITA' DAL REDDITO D'IMPRESA
> DELLE PERDITE SU CREDITI FUORI DALLE PROCEDURE CONCORSUALI


> di Sernia Nicola


> in Azienda & Fisco n.13/2002, pag. 635


ce l'hai quwsto articolo? Me lo puoi mandare p.f.,? non riesco a trovarlo?



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  #13  
Vecchio 13-09-2006, 18.33.17
Ponziopilato
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti



Tango- wrote:

tho va, ciapa chi, comunistaccio :-)
vedi anche questo:
Bilancio & Reddito d'impresa - Il momento di deducibilità del credito
inesigibile

di Domenichini Stefano in Azienda & Fisco n. 19/1992, pag. 929



Una società deduce nel 1992 una perdita derivante da un credito in relazione
al quale è in corso una procedura esecutiva. All'inizio del 1993 viene
accertata l'inesigibilità del credito stesso a seguito di verbale di
pignoramento negativo. In merito, si chiede se l'imputazione a perdita
avvenuta nel 1992 sia da considerarsi correttamente effettuata.



La deducibilità fiscale delle perdite sui crediti e, con particolare
riferimento al caso proposto, di quelle derivanti da inesigibilità dei
crediti stessi, è disciplinata dalla norma secondo la quale "le perdite su
crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni
caso, à se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali" (art. 66,
comma 3, D.P.R. n. 917/1986).

Con l'introduzione di tale norma il legislatore tributario ha affrontato uno
degli aspetti più discussi in vigenza della legge che ha istituito e
disciplinato l'imposta sul reddito delle persone fisiche (D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597). Quest'ultimo provvedimento non regolamentava, in
alcuna disposizione, le perdite su crediti sotto un profilo sostanziale.

Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria aveva assunto al riguardo una
posizione interpretativa alquanto rigida (C.M. 23 gennaio 1976, n. 1/9/042,
in Codice imposte dirette, Ipsoa, Sez. 1, art. 66 n. 2; e R.M. 6 agosto
1976, n. 9/124, in Codice imposte dirette, Sez. 1, art. 66 n. 14),
sostenendo che la deducibilità delle perdite in esame non poteva mai basarsi
su "elementi valutativi e presuntivi", ma era subordinata al requisito della
"definitività" ed "inevitabilità" delle stesse (R.M. 9 aprile 1980, n.
9/557, in Codice imposte dirette, Sez. 1, art. 57 n. 11).

E' evidente, pertanto, come il Ministero delle finanze facesse rinvio ai
criteri generali sui componenti del reddito d'impresa (previsti dall'art.
74, primo comma, D.P.R. n. 597/1973 ed in seguito trasfusi nell'art. 75,
comma 1, D.P.R. n. 917/1986) in base ai quali tali componenti possono essere
imputati al reddito nel periodo d'imposta in cui sia "certa" la loro
esistenza e "determinabile in modo obiettivo" il loro ammontare.

Al riguardo, va osservato che la terminologia adottata dall'Amministrazione
finanziaria appare impropria sotto un profilo logico-giuridico. Invero, non
pare corretto richiamare concetti quali la "definitività" e la "certezza" in
relazione alle perdite su crediti. Qualora, infatti, si riconduca a tali
termini il significato loro proprio, bisognerebbe intendere che la deduzione
di una perdita non sarebbe possibile fintantoché sussiste giuridicamente il
diritto di credito.

Tale estrema conclusione è senz'altro inaccettabile e, del resto, neanche il
Ministero delle finanze ha mai voluto pervenirvi. In realtà - come è stato
affermato di recente dal Secit nella relazione annuale al ministro delle
finanze (cfr. Corr. Trib. n. 4/1992, pag. 246) - la nozione di definitività
della perdita sulla quale insistono le pronunce ministeriali citate "non può
che fondarsi sulla valutazione di circostanze di fatto, non essendo
necessaria né sufficiente la estinzione giuridica del rapporto di credito".

Emerge, dunque, l'elemento valutativo che, inevitabilmente, deve essere
ricondotto alle perdite su crediti, dato che la stessa natura di questi
ultimi è a tal punto legata a fattori probabilistici (esigibilità,
recuperabilità, realizzabilità) da sfuggire ad ogni possibile canone di
assolutezza.

Pertanto, l'espressione "perdite su crediti" (contenuta nell'art. 66, comma
3, D.P.R. n. 917/1986) deve essere intesa quale elevata probabilità che si
verifichino le perdite medesime. In tal senso, la norma suddetta ha la
finalità di indicare un momento temporale in cui la probabilità della
predetta acquista rilevanza ai fini fiscali.

Tale momento si verifica quando il contribuente dispone concretamente di
"elementi certi e precisi" idonei a suffragare la deduzione.

Risulta, a tal punto, evidente come i predetti elementi (richiesti dall'art.
66, comma 3, D.P.R. n. 917/1986) costituiscono un aspetto prettamente
probatorio che si innesta nel più generale principio di competenza. Questo
concetto è stato sottolineato dallo stesso Secit nella già citata relazione,
ove si afferma che la deduzione delle perdite su crediti deve avvenire nel
"rigoroso rispetto del credito di competenza della perdita (da imputare al
reddito nel periodo d'imposta in cui abbiano acquistato consistenza gli
elementi certi e precisi non prima ma neanche dopo)".

Ciò posto, si analizzi il caso concreto in oggetto. In tale situazione, la
sussistenza degli "elementi certi e precisi" si verifica nel momento in cui
viene in essere il verbale di pignoramento negativo, in quanto quest'ultimo
costituisce prova documentale che sono stati esperiti senza esito i
possibili mezzi legali per ottenere il soddisfacimento del credito.

Al riguardo, occorre specificare che, al fine di dedurre in un determinato
periodo d'imposta una perdita su crediti, è necessario poterne dimostrare
l'esistenza già alla chiusura del periodo d'imposta stesso (in tal senso
cfr. Cass. 2 luglio 1984, n. 3855). Da tale affermazione - e con riferimento
alla fattispecie in esame - deriva che:

a) se il pignoramento risultato negativo è stato effettuato nel 1992 e il
verbale si è reso materialmente disponibile nel 1993, il comportamento
adottato dalla società (deduzione della perdita nel 1992) è da considerarsi
corretto;

b) nel caso, invece, in cui sia il pignoramento che il conseguente verbale
hanno avuto luogo nel 1993, la perdita non poteva ritenersi giustificabile
e, dunque, deducibile nel 1992.

Pertanto, qualora si fosse verificata l'ipotesi di cui al punto b), la
società avrebbe dovuto svalutare il credito civilisticamente, in quanto il
codice civile (art. 2425, punto 6, c.c., il cui contenuto è ripreso
dall'art. 9, punto 8, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 attuativo della IV
Direttiva Cee) dispone che "i crediti devono essere valutati secondo il
presumibile valore di realizzo".

Tale svalutazione poteva avvenire attraverso l'iscrizione nel passivo di un
apposito fondo rettificativo del credito e la evidenziazione nel conto
economico della relativa quota di competenza accantonata. Quindi, in sede di
compilazione della dichiarazione dei redditi, andava operata una variazione
in aumento corrispondente alla parte del suddetto accantonamento eccedente
la misura prevista dalla legge (art. 71, comma 1, D.P.R. n. 917/1986).



Fonti normative

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66







  #14  
Vecchio 13-09-2006, 18.37.11
Ponziopilato
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti



e pure questo:

Bilancio & Reddito d'impresa - Quando si deducono le perdite su crediti

di Valacca Rodolfo in Azienda & Fisco n. 20/1993, pag. 931



Una società commerciale deve valutare quali siano le perdite su crediti
deducibili nell'esercizio 1993. Oltre a quelle per cui nell'esercizio si è
avuta l'apertura della procedura concorsuale, ve ne sono altre la cui
procedura si è aperta nell'esercizio precedente, e altre ancora la cui
procedura concorsuale ha avuto inizio nell'esercizio successivo al 1993, ma
comunque prima della predisposizione del progetto di bilancio.

La società chiede se tali perdite su crediti possano essere riportate in
deduzione nell'esercizio 1993.



Con il Testo unico delle imposte sui redditi è stato raggiunto un importante
obiettivo in ordine alla rilevanza fiscale delle perdite su crediti verso
debitori soggetti a procedura concorsuale. Non rileva più, infatti, ai fini
della deduzione, la chiusura della procedura concorsuale a carico del
debitore, come si verificava nell'ambito della precedente prassi
amministrativa (R.M. 1 settembre 1980, n. 9/1116, in Codice delle imposte
dirette, Ipsoa, Sez. 4, art. 10 n. 18), ma è sufficiente che nell'esercizio
vi sia stata l'apertura della procedura medesima.

In tal senso il Testo unico testualmente dispone che "le perdite su crediti
sono deducibili (à) in ogni caso (à) se il debitore è assoggettato a
procedure concorsuali" (art. 66, comma 3, D.P.R. n. 917/1986).

La norma, se per un verso prevede la condizione necessaria e sufficiente a
configurare la rilevanza fiscale della perdita, per l'altro, nulla dice in
ordine al periodo di imposta in cui la perdita può essere portata in
deduzione.

Si tratta, pertanto, di stabilire se, nell'ipotesi in cui il creditore abbia
omesso (per qualsivoglia motivo) di contabilizzare la perdita su crediti
nell'esercizio in cui si è aperta la procedura concorsuale, possa fruire
della deduzione in un successivo periodo di imposta (previa, ovviamente,
imputazione a conto economico della perdita medesima).

La questione assume particolare rilevanza nel caso in cui la perdita su
crediti non venga assorbita dagli accantonamenti effettuati in dipendenza
dell'art. 71 del Testo unico, giacché in caso di copertura da parte del
fondo (qualunque sia la scelta del contribuente) non si hanno costi,
imputati a conto economico, di cui discutere la rilevanza fiscale.

Il problema, semmai, si porrà successivamente in ordine alla consistenza del
fondo rischi su crediti riconosciuta ai fini fiscali, nell'ipotesi in cui si
giunga ad un suo utilizzo integrale per effetto delle varie vicende che
attengono al recupero dei crediti.

Ritornando all'esame della questione proposta, sembra utile richiamare la
norma contenente le disposizioni di attuazione del Testo unico delle imposte
sui redditi (art. 11, D.P.R. n. 42/1988). Tale norma dispone che "il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa di fallimento à" (seguono poi gli altri eventi che
individuano l'inizio delle altre procedure).

L'uso della preposizione "dalla" indica con chiarezza che la condizione
richiesta dall'art. 66, comma 3 circa la rilevanza della perdita su crediti,
è da ritenersi realizzata non solo nell'esercizio in cui si apre la
procedura, ma anche negli esercizi successivi in cui la procedura medesima
segue il proprio corso.

Tale conclusione è del resto coerente con le altre norme fiscali che
regolano le svalutazioni delle poste dell'attivo.

Anche per le rimanenze d'esercizio e per i titoli azionari, infatti, la
facoltà di svalutazione, dipendente dall'adozione del criterio del "valore
normale" (art. 59, comma 4, D.P.R. n. 917/1986), può essere esercitata in
esercizi successivi a quello in cui si sono verificati i presupposti per la
svalutazione, a condizione, beninteso, che tali presupposti permangano.

A diverse conclusioni si deve, invece, approdare in ordine alla rilevanza
fiscale delle perdite su crediti la cui procedura concorsuale si apra
nell'esercizio successivo a quello in cui la perdita viene rilevata,
ancorché anteriormente all'approvazione del bilancio.

La possibilità di conferire rilevanza fiscale alle perdite in questione
sembrerebbe trovare un certo supporto nella norma che prevede, per le
società tenute all'approvazione del bilancio, la possibilità di effettuare
"nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione
stessa fino al termine per la presentazione della dichiarazione" (art. 14,
comma quarto, D.P.R. n. 600/1973).

Il riferito principio generale, tuttavia, non sembra avere valenza per il
caso in esame. La già richiamata preposizione "dalla" (contenuta nell'art.
11 del decreto attuativo del Testo unico), da cui dipende la rilevanza
fiscale delle perdite su crediti in esercizi successivi all'apertura della
procedura, assume infatti anche rilievo nell'escludere la rilevanza fiscale
delle perdite medesime, qualora la procedura si apra nell'esercizio
successivo, ancorché anteriormente all'approvazione del bilancio.



Fonti normative

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66







  #15  
Vecchio 13-09-2006, 19.20.32
Tango-
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti

Ponziopilato ha scritto:

> Tango- wrote:


> tho va, ciapa chi, comunistaccio :-)


queste sono le doppiette che preferisco!

Ciao e grazie, brutus di fondovalle:-)

--
Tango

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  #16  
Vecchio 13-09-2006, 19.43.28
Ponziopilato
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Predefinito Re: deducibilità delle perdite su crediti



Tango- wrote:
> Ciao e grazie, brutus di fondovalle:-)


...visto che poi non son così cattivo? :-)) (di più, di più)

ciao, buona serata



 

Tags
crediti, deducibilita, delle, perdite
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perdite su crediti e note di accredito
franca lazzeri: Per favore qualcuno può aiutarmi?? Ho bisogno di un chiarimento sul momento in cui è possibile emettere una nota di accredito per i crediti non esigibili.E' possibile solo entro un anno dallo...
Fisco e Tasse 7 15-03-2006 17.19.32
PERDITE SU CREDITI
_D_G_: Mi ritrovo un bilancio 2003 dove tra i crediti v/clienti vi sono dei crediti verso procedure fallimentari aperte nel 2000. Nell'anno di comunicazione del fallimento da parte del curatore la ditta...
Fisco e Tasse 1 20-05-2004 09.42.03
perdite su crediti
Jan Kees: >A quanto può ammontare questo "modesto importo"? sicuramente quando è inferiore alle spese per intraprendere una azione legale per il recupero. (l'organo amministrativo ha correttamente...
Fisco e Tasse 1 23-07-2003 17.07.46



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