Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Fisco e Tasse

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 24-07-2006, 09.44.11
Tango
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito effetto retroatt.ammort.aree

Il Sole 24 Ore di oggi (Lugano e Ceppellini) si "allinea" alle osservazioni
di Casanmaner di qualche settimana fa sugli effetti retroattivi della nuova
normativa. Mi sembra giusto darne atto


Alt 24-07-2006, 09.44.11
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 24-07-2006, 12.19.39
Paolo Martini
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree

> Il Sole 24 Ore di oggi (Lugano e Ceppellini) si "allinea" alle
> osservazioni
> di Casanmaner di qualche settimana fa sugli effetti retroattivi della
> nuova
> normativa. Mi sembra giusto darne atto


Mi sono perso il tread?? dove lo trovo??


  #3  
Vecchio 24-07-2006, 13.13.04
Tango
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree


"Paolo Martini" <pinco@pallino.net> ha scritto nel messaggio
news:391xg.5136$br5.2587@tornado.fastwebnet.it...
> > Il Sole 24 Ore di oggi (Lugano e Ceppellini) si "allinea" alle
> > osservazioni
> > di Casanmaner di qualche settimana fa sugli effetti retroattivi della
> > nuova
> > normativa. Mi sembra giusto darne atto

> Mi sono perso il tread?? dove lo trovo??

Idc
http://groups.google.it/group/it.dis...owse_frm/threa
d/e59a450280c91bfe/52df37d089c9d43c?lnk=gst&q=casanmaner+effetto+retr oattivo
+ammortamento&rnum=1#52df37d089c9d43c


  #4  
Vecchio 24-07-2006, 13.16.23
Tango
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree


"Paolo Martini" <pinco@pallino.net> ha scritto nel messaggio
news:391xg.5136$br5.2587@tornado.fastwebnet.it...
> > Il Sole 24 Ore di oggi (Lugano e Ceppellini) si "allinea" alle
> > osservazioni
> > di Casanmaner di qualche settimana fa sugli effetti retroattivi della
> > nuova
> > normativa. Mi sembra giusto darne atto

> Mi sono perso il tread?? dove lo trovo??




su idc, 7 luglio
ciao


  #5  
Vecchio 24-07-2006, 19.43.57
casanmaner
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree


"Tango" <redlibertango@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:ea1um5$q4l$1@area.cu.mi.it...
> Il Sole 24 Ore di oggi (Lugano e Ceppellini) si "allinea" alle
> osservazioni
> di Casanmaner di qualche settimana fa sugli effetti retroattivi della
> nuova
> normativa. Mi sembra giusto darne atto


Ma pensa te! ... Anche i riconoscimenti sul NG adesso ... ti ringrazio ma
non dovevi disturbarti, siamo qui per discutere e non per la "vetrina" ;-))
Ho letto l'articolo e in pratica gli autori fanno le stesse considerazioni
che avevo fatto io e sulle quali alla fin fine anche tu concordavi.
Ora però vedremo cosa dirà il ministero. Se non sbaglio Luca Miele, che
portava avanti la tesi del "passaggio" dell'ammortamento calcolato sul costo
dell'area al solo fabbricato, sia un funzionario delle Entrate e quindi mi
aspetto che l'AdE faccia propria quella impostazione.
Vedremo come si svilupperanno le cose.

ciao



  #6  
Vecchio 25-07-2006, 09.39.33
Tango
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree


"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:44c506da$0$35078$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
> sia un funzionario delle Entrate e quindi >mi
> aspetto che l'AdE faccia propria quella >impostazione.


....con una di quelle circolari che a te piacciono tanto ? :-)


  #7  
Vecchio 25-07-2006, 11.19.32
Paolo Martini
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree

> Ma pensa te! ... Anche i riconoscimenti sul NG adesso ... ti ringrazio ma
> non dovevi disturbarti, siamo qui per discutere e non per la "vetrina"
> ;-))
> Ho letto l'articolo e in pratica gli autori fanno le stesse considerazioni
> che avevo fatto io e sulle quali alla fin fine anche tu concordavi.



Ho letto, ma mi pare che non prendano posizioni nette ma facciano solo
ipotesi.

Ipotesi 1): il 30% del costo storico diventa indeducibile e se lo hai
passato negli anni precedenti ... ciccia

Ipotesi 1 versione V (Visco) se lo hai passato negli anni precedenti devi
affrancare con un'imposta sostitutiva il maggior costo dedotto rispetto al
70% consentito ;-)

Ipotesi 2): diventa indeducibile il 30% del valore non ammortizzato al 2006.


Soluziobne logica: la sub 1) ... soluzione salomonica: la sub 2).


  #8  
Vecchio 25-07-2006, 13.44.45
casanmaner
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree


"Tango" <redlibertango@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:ea4ipf$g5v$1@area.cu.mi.it...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:44c506da$0$35078$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
>>> sia un funzionario delle Entrate e quindi >mi

>> aspetto che l'AdE faccia propria quella >impostazione.

> ...con una di quelle circolari che a te piacciono tanto ? :-)


Immagino di sì ... così ci sarà un'altra circolare da ignorare :-)
ciao



  #9  
Vecchio 25-07-2006, 13.50.27
casanmaner
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree

Non ho ben capito le varie versioni che hai proposto.
Io ritengo che dal 2006 in poi sarà deducibile solo la quota di ammortamento
sul 70% del costo storico complessivo (quindi l'eventuale ammortamento sul
30% sarà indeducibile).
Però ritengo che le quote di ammortamento accantonate fino ad oggi anche sul
30% debbano essere riconosciute in capo al 30% del costo storico complessivo
e non trasferite al 70% deducibile come se negli anni passati l'ammortamento
fosse stato effettuato solo sul 70% (tra l'altro con la conseguenza che si
sarebbe effettuato un ammortamento in % superiori a quella massima fiscale).

ciao


  #10  
Vecchio 25-07-2006, 14.36.49
Paolo Martini
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree


"casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:44c60581$0$35073$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
> Non ho ben capito le varie versioni che hai proposto.


Numericamente

Immobile del costo storico di 100 ammortizzato di 60 fino al 2006 con
aliquota annua del 2%.

Caso 1) 30 diventa automaticamente indeducibile.

Anno 2006: ammortamento civilistico 2, ripresa fiscale in aumento 0,6 (30%
di 2)-

Caso 2): solo il 30% del residuo diviene indeducibile (30% di 40 = 12)-

Anno 2006: ammortamento civilistico 2, ripresa fiscale in aumento 0,24
(12/100 di 2)-



  #11  
Vecchio 25-07-2006, 15.09.28
casanmaner
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree


"Paolo Martini" <pinco@pallino.net> ha scritto nel messaggio
news:Ffoxg.223$ZJ6.212@tornado.fastwebnet.it...
> "casanmaner" <xxx@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:44c60581$0$35073$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
>> Non ho ben capito le varie versioni che hai proposto.

> Numericamente
> Immobile del costo storico di 100 ammortizzato di 60 fino al 2006 con
> aliquota annua del 2%.
> Caso 1) 30 diventa automaticamente indeducibile.
> Anno 2006: ammortamento civilistico 2, ripresa fiscale in aumento 0,6 (30%
> di 2)-


Ok per questa, ma si pone sempre un problema. Per quanti anni avrai
l'ammortamento?


Ti faccio questa ipotesi per comprendere meglio la questione.

Costo storico 100 ammortizzato per 70 con aliquota annua 2%
Anno 2006: ammortamento civilistico 2.

In questa situazione qual è la ripresa fiscale?

Secondo Luca Miele la ripresa fiscale è pari a 2 (quindi nessun ammortamento
deducibile) perché il costo storico del solo fabbricato (il 70% e quindi 70)
risulta completamente ammortizzato in quanto il fondo ammortamento è già 70.
In pratica gli ammortamenti effettuati in passato non vengono imputati alla
parte di costo storico dell'area che fino al 2005 era ammortizzabile
fiscalmente, ma gli ammortamenti passati vengono imputati
alla sola parte del costo del fabbricato. L'intero fondo ammortamento
maturato fino ad oggi viene portato a riduzione del valore del solo
fabbricato (70%). In tal modo viene dato un effetto retroattivo alla norma
in quanto gli ammortamenti passati non vengono riconosciuti in capo al costo
storico dell'area, benché nel passato anche tale parte di costo fosse
ammortizzabile fiscalmente.

Secondo me e secondo Ceppellini e Lugano invece l'ammortamento di 2 è
deducibile per il 70% in quanto il fabbricato non risulta completamente
ammortizzato in quanto del fondo ammortamento un 70% deve essere imputato al
fabbricato e un 30% all'area sottostante.
In tal modo si riconosce quanto effettuato in passato perché la quota di
ammortamenti dedotti negli anni scorsi, relativi alla parte del costo
dell'area, hanno rilevanza nel determinare il solo valore fiscale netto
dell'area.


> Caso 2): solo il 30% del residuo diviene indeducibile (30% di 40 = 12)-
> Anno 2006: ammortamento civilistico 2, ripresa fiscale in aumento 0,24
> (12/100 di 2)-


No questa proprio no in quanto gli ammortamenti fiscali sono sempre
effettuati sul costo storico originale (di cui una parte ora non è
ammortizzabile).

ciao


  #12  
Vecchio 25-07-2006, 15.58.23
Paolo Martini
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree

> Secondo me e secondo Ceppellini e Lugano invece l'ammortamento di 2 è
> deducibile per il 70% in quanto il fabbricato non risulta completamente
> ammortizzato in quanto del fondo ammortamento un 70% deve essere imputato
> al fabbricato e un 30% all'area sottostante.
> In tal modo si riconosce quanto effettuato in passato perché la quota di
> ammortamenti dedotti negli anni scorsi, relativi alla parte del costo
> dell'area, hanno rilevanza nel determinare il solo valore fiscale netto
> dell'area.


Ok nel caso n. 2) vi era un errore ma volevo scriverlo come la soluzione che
hai adottato tu.

In ogni caso, si pone il problema del comportamento civilistico da tenere
perchè questi caproni hanno licenziato un provvedimento fiscale utilizzando
la foglia di fico del comportamento civilisticamente corretto in modo tale
dar l'impressione di non aver aumentato le tasse (rectius "aumentato la base
imponibile") ma di essersi obtorto collo adeguato alle disposizioni
civilistiche.


Lugano e Ceppellini, da quanto ho capito dalla fugace lettura,
suggerirebbero di scorporare contabilmente il valore del terreno da quello
del fabbricato e, quindi, procedere in questo modo:

Fabbricato 100 fondo 40 ante provvedimento

Post provvedimento

Fabbricato 70 fondo 28

Terreno 30 fondo 12

Se così ritenessero di procedere, sarebbe una violentazione del bilancio
che, secondo loro, si dovrebbe adeguare alle indicazioni della normatica
fiscale e, in ogni caso, si dovrebbe ammettere di aver operato non
correttamente procedendo ad ammortizzare in passato un valore (il terreno)
che non è, per definizione, ammortizzabile.

A mio avviso, il piano di ammortamento originario deve rimanere intatto è
occorre procedere alle variazioni di legge nella dichiarazione.





  #13  
Vecchio 25-07-2006, 16.12.11
casanmaner
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree

Lugano e Ceppellini non suggeriscono di contabilizzare separatamente ma
fanno i due casi eventualmente possibili. La contabilizzazione unica del
costo area/fabbricato e il caso della contabilizzazione separata dei due
valori
Ma anche nel caso di "contabilizzazione separata" ne fanno una questione
fiscale non entrando nel merito civilistico e spiegano quale deve essere il
comportamento da tenere per determinare gli ammortamenti fiscali.

ciao


  #14  
Vecchio 25-07-2006, 17.03.45
Paolo Martini
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree

> Ma anche nel caso di "contabilizzazione separata" ne fanno una questione
> fiscale non entrando nel merito civilistico e spiegano quale deve essere
> il comportamento da tenere per determinare gli ammortamenti fiscali.


Meglio così. In ogni caso, a mio avviso una bella circolare chiarirà che
sarà indeducibile il 30% del costo e chi l'ha superato non avrà più diritto
a dedurre ammortamenti. Anzi, prima l'ho scritto per fare una battuta ma non
mi sorprenderei se Visco istituisse un'imposta sostituitiva per gli immobili
che hanno già dedotto importi superiori al 70%.



  #15  
Vecchio 26-07-2006, 15.54.15
Ponziopilato
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: effetto retroatt.ammort.aree




La perizia di stima è il valore da utilizzare per quantificare e scorporare
il costo delle aree relative

ai fabbricati strumentali: in ogni caso, però, il valore periziato non potrà
essere inferiore

al 20% e per i fabbricati industriali al 30% del costo complessivo dei beni.
È questo il contenuto

di un emendamento che modifica il comma 7 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006,
che disciplina,

ai fini della determinazione del reddito di impresa, la nuova deducibilità
delle quote

di ammortamento dei fabbricati strumentali di proprietà delle imprese



 

Tags
effetto, retroattammortaree
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Etf, aree e settori
Alem: Propongo di riprendere a ragionare di questi tre temi in modo un po' più diretto. Credo che ragionare dei "fondamentali" faccia bene a tutti. Se è vero che le opportunità di utilizzare etf apra...
Investire 4 12-04-2006 22.05.02
info x coff. ammort. professionista e sostituzione beni strumentali
foggy: Ciao a tutti, ho un quesito da sottoporvi: se un professionista decide di cambiare un bene strumentale( sostituzione con uno nuovo) , vende il bene usato fatturandolo e acquista dalla stessa...
Fisco e Tasse 3 16-09-2005 15.43.38
ICI e Aree Fabbricabili
Ermanno Manuali: Ici questa sconosciuta .... è evidentemente una normativa che non mi piace e ogni tanto mi scappa fuori una sorpresa. Il caso di cui vorrei parlare è quello di terreno agricolo (alla data dell'...
Fisco e Tasse 3 21-11-2003 17.31.58



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07.39.12.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net