Un soggetto iscritto all'aire possiede immobili in Italia e percepisce dei
redditi da interessi (c/c in una banca estera).
I redditi da interessi attivi dove vanno dichiarati in UNICO 2006?
"<Luna Rossa>" <<Luna> wrote in message
news:44a29d5b$0$3110$4fafbaef@reader1.news.tin.it
> Un soggetto iscritto all'aire possiede immobili in Italia e percepisce dei
> redditi da interessi (c/c in una banca estera).
> I redditi da interessi attivi dove vanno dichiarati in UNICO 2006?
Mi interessa la questione perche sono
intenzionato ad imitarlo .
Lui ha la residenza nella nazione straniera?
Nel mio caso particolare prevedo
di stabilirmi in una nazione della UE
che prevede il pagamrnto delle tasse
con ritenuta alla fonte
p s :
si parla della tassazione degli interessi ,
i redditi proposotti in Italia , come quegli
da immobile continuano a essere tassati
secondo la legge italiana .
> In quale quadro?
Nessuno IMHO!
Questa è stata la risposta del Sole 24 ore
in proposito :
In linea generale, qualora si qualifichi come fiscalmente
non residente in Italia, una persona fisica è soggetta a imposizione
in Italia sui redditi di capitale (comprese le obbligazioni)
solo in relazione a quelli corrisposti dallo Stato o da soggetti
ivi residenti, come stabilito dall’art. 23 del Tuir. Pertanto
la risposta è negativa,
in quanto la fonte del reddito è situata al di fuori del territorio
dello Stato. Tuttavia, è bene ugualmente ricordare che, anche alla
luce delle recenti modifiche intervenute sull’art. 6 del D.Lgs
n. 239/1996,
nel caso specifico delle obbligazioni italiane detenute da soggetti
non residenti, i proventi da esse derivanti sono in ogni caso esenti
da imposta, a condizione che lo Stato del percettore non rientri
tra quelli inseriti nella “Black List” valida ai fini del comma 10
dell’art.
110 del Tuir (contenuta nel DM 23 gennaio 2002).
Tale requisito può essere attestato anche tramite un’autocertificazione
dello
stesso percettore. Si ricorda inoltre che l’iscrizione all’Aire non
risulta essere
un requisito fondamentale per la dimostrazione dello status di persona
non fiscalmente residente.
Invece, risulta a tal fine necessaria la cancellazione dalle liste
dell’anagrafe della popolazione residente, pena la presunzione assoluta
di residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del Tuir,
con conseguente assoggettamento a tassazione di tutti i redditi
posseduti,
compresi i proventi obbligazionari (siano esse esteri o italiani).
Ma UC? E' come sentir nell'aire
Tr@derOne: profumo di derivati...
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
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Grazie a tutti
Paolo
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