In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio
2001 l'applicabilità o meno dell'IRAP sull'attività autonoma va vista caso
per caso e l'organo competente non è più l'Agenzia delle Entrate bensì la
commissione tributaria.
Chiedo:
Significa che la commissione tributaria può essere investita del caso in via
preventiva?
Se si in quale maniera? Ricorso? interpello? Altro?
Sei telegrafico............ mi puoi spiegare (possibilmente con più di un si
o un no) il senso della frase " In seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001 l'applicabilità o meno dell'IRAP
sull'attività autonoma va vista caso per caso e l'organo competente non è
più l'Agenzia delle Entrate bensì la commissione tributaria." di nuovo
grazie
"Low" <lioubov.chapovalenko@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:MR09g.7357$bH.186@tornado.fastwebnet.it...
> Sei telegrafico............ mi puoi spiegare (possibilmente con più di un
> si
> o un no) il senso della frase " In seguito alla sentenza della Corte
> Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001 l'applicabilità o meno dell'IRAP
> sull'attività autonoma va vista caso per caso e l'organo competente non è
> più l'Agenzia delle Entrate bensì la commissione tributaria." di nuovo
> grazie
1) Paghi.
2) Fai istanza di rimborso.
3) L'Agenzia non risponde.
4) Fai ricorso alla commissione tributaria avverso il silenzio-rifiuto .
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30-01-2005 17.55.34
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