acquisto computer da cedere ai dipendenti. tratt. fiscale
Prendendo spunto dall'opuscolo ricevuto a casa e da un post comparso su
it.diritto
il decreto sull'innovazione prevede tra l'altro.
(LEGGE 14 maggio 2005, n.80)...
....3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di
personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso
esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi
di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', in favore di lavoratori dipendenti, non da'
luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilita'
per reddito in natura."
Come trattare fiscalmente l'operazione da parte dell'azienda?
-Costo d'acquisto e cessione si compensano quindi ricavo-costo=0, ma
solo se nell'esercizio. altrimenti?
-Iva detraible all'acquisto e addebitata al dipendente.
Re: acquisto computer da cedere ai dipendenti. tratt. fiscale
La disposizione è un po' strana in quanto presuppone che la cessione al
prezzo di acquisto di computer da rivendere ai dipendenti possa configurare
un fring benefit.
Ciò in verità potrebbe avvenire solo ove il valore normale del bene sia
superiore al prezzo di acquisto (e quindi al prezzo a cui viene venduto.al
dipendente).
Ora, è vero che si possono fare acquisti a prezzi scontati, ma ciò non
signifca che quel prezzo scontato non rappresenti il valore normale del
bene, visto che il valore normale è rappresentato dal prezzo mediamente
praticato, ecc. ecc.; prezzo che tiene conto anche degli sconti
"normalmente" applicati.
Forse la disposizione potrebbe avere "piena attuazione" per le imprese che
producono e commercializzano computer, i quali, ovviamente, li acquistano ad
un prezzo più basso del prezzo di vendita al "pubblico". In questo caso
potrebbe esservi veramente un fringe benefit nella cessione al costo di
acquisto (produzione).
Comunque ritengo che la cessione nell'esercizio successivo non comporti
problematiche particolari per il cedente/datore di lavoro. Solo che si avrà
la ipotetica possibilità di fringe benefit in capo al dipendente, sempre che
il valore normale del bene differisca da costo di acquisto sostenuto dal
datore di lavoro.
Per quanto riguarda l'iva direi che si tratta di una cessione a titolo
oneroso, con le conseguenze che ne derivano. Considerata la norma
agevolativa si potrebbe pensare che, nel caso di cessione ad un prezzo
inferiore al valore normale, non si ricada nella disciplina ex art. 60-bis
in base al terzo comma dello stesso.
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