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  #1  
Vecchio 12-11-2005, 10.37.28
e d e n ®
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Predefinito [IIDD] - immobili non strumentali

Ho letto dei vecchi post che risalivano al 2001 e ripropongo la questione oggi
alla luce di eventuali modifiche normative.

Una srl intenderebbe acquistare un immobile categoria catastale A/3 per uso
foresteria.
Quale sarebbe il trattamento fiscale che ne conseguirebbe ?
I costi relativi all'immobile sarebbero considerati spese di rappresentanza ?
La risposta potrebbe essere molto estesa ma gradirei anche degli spunti e pareri
per approfondire l'argomento.

--
saluti da eden ®


Alt 12-11-2005, 10.37.28
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 13-11-2005, 10.40.05
Conte Oliver
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: [IIDD] - immobili non strumentali

Il Sat, 12 Nov 2005 10:37:28 +0100 "e d e n ®"
<ettore.denapoliSPAM@studiofortunato.net> scrisse:

>La risposta potrebbe essere molto estesa ma gradirei anche degli spunti e pareri
>per approfondire l'argomento.


Il Sole 24 Ore - Quotidiano - L'Esperto Risponde
Titolo : IMMOBILI A USO FORESTERIA: QUANDO SCALARE I COSTI
Data : 26/02/2001 Pag: 359
Autore : Giunta Mariella
--------------------------------------------------------------------------------
Un'azienda italiana acquisisce in affitto un appartamento a uso "foresteria" per
ospitare collaboratori ungheresi e tecnici da istruire per conto di un'azienda
ungherese che effettua lavorazioni per un'azienda italiana. Vorrei sapere se
tutti i costi inerenti la locazione, le utenze, l'agenzia immobiliare sono
deducibili e se l'Iva relativa è detraibile. L'appartamento è stato arredato
completamente dall'azienda italiana: vorrei sapere se l'Iva e il costo dei
mobili, anche per quote annuali, sono deducibili. L'articolo 62, comma 1-bis del
Testo unico 917/1986 "norma-antielusione" non consente di poter dedurre le spese
effettivamente sostenute e l'Iva. Qual è il vostro parere?
[125933]
-----
Il problema va inquadrato solo residualmente nell'ambito dell'articolo 62, comma
1-bis, del Tuir, essendo di portata più ampia e articolata.
L'articolo 40, comma 2, del Tuir, prevede che, ai fini delle imposte sui
redditi, siano considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente
per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore.
Se si tratta di immobili strumentali per natura, la strumentalità ai fini della
determinazione del reddito d'impresa è riconosciuta anche se non vi è l'utilizzo
diretto da parte del possessore.
Il problema della deducibilità degli immobili a uso foresteria risiede nella
circostanza che tali immobili non sono accatastati in categorie che ne
consentirebbero l'utilizzo strumentale, né per natura, né per destinazione: si
tratta, infatti, di immobili accatastati in categorie previste per l'uso di
civile abitazione.
Si è quindi sempre ritenuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la
categoria catastale di appartenenza non consentisse di ritenere gli immobili
strumentali e quindi che il reddito a essi riferito andasse determinato in base
all'articolo 57 del Tuir, con conseguente indeducibilità dei relativi costi.
Ciò in conformità al principio oggettivo di strumentalità, in base al quale la
strumentalità stessa deve essere riferita al bene utilizzato: le caratteristiche
intrinseche del bene (uso abitativo) non consentirebbero quindi di considerare
il bene strumentale.
Tuttavia, un più recente orientamento della Corte di cassazione (sentenza 7
giugno - 9 ottobre 2000, n. 13408) ha ritenuto applicabile agli immobili
destinati a uso abitativo (foresteria) la deducibilità dei costi, facendo perno
su un concetto finalistico di strumentalità: se il bene è utilizzato per
l'impresa (clientela, fornitori, eccetera) l'oggetto - bene immobile - rientra
fra i beni le cui spese possono essere legittimamente dedotte. Tale orientamento
- del tutto nuovo - è tuttavia ancora in cerca di conferme.
Si precisa, a questo punto, che la norma citata dal lettore - che non rientra in
ogni caso nell'ambito delle norme antielusive - si occupa unicamente del
problema della deducibilità dei costi sostenuti per abitazioni uso foresteria
concesse ai dipendenti, limitando la deducibilità dei costi per la società nei
limiti in cui, per il dipendente, le somme concorrono alla formazione del
reddito.
Il caso del lettore, invece, riguarda i collaboratori, i quali a partire dal 1º
gennaio 2000 sono assimilati ai dipendenti, (articolo 34 della legge 342/2000),
ma non sono considerati tali.
A questo riguardo si veda la circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E, risposta 10,
nella quale viene precisato, a proposito della non applicabilità ai
collaboratori dell'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), n. 2, del Tuir, che
l'assimilazione è relativa alle modalità di determinazione del reddito del
collaboratore ai fini delle imposte sui redditi, ma non si configura come
assimilazione delle due tipologie di lavoro a tutti gli effetti di legge.
Si ritiene, quindi, che per i collaboratori non siano applicabili le limitazioni
previste dall'articolo 62, 1-bis, del Tuir: in base al nuovo indirizzo delle
giurisprudenza e con la dovuta prudenza, vista l'assoluta novità
dell'orientamento, si potrebbero ritenere deducibili integralmente i costi
relativi all'immobile adibito a uso foresteria nel caso del lettore.
Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, invece, non è possibile
beneficiare della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr
633/72.



Ciao

Conte Oliver (che NON risponde in privato)

(togli le scarpe per scrivermi in e-mail)
  #3  
Vecchio 14-11-2005, 09.15.23
e d e n ®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: [IIDD] - immobili non strumentali

"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio

> Il Sole 24 Ore - Quotidiano - L'Esperto Risponde
> Titolo : IMMOBILI A USO FORESTERIA: QUANDO SCALARE I COSTI
> Data : 26/02/2001 Pag: 359
> Autore : Giunta Mariella


Grazie mille

--
saluti da eden ®


 

Tags
iidd, immobili, strumentali
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