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  #1  
Vecchio 21-10-2005, 19.37.09
Mirco
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Predefinito Movimenti di chiusura

Quando una ditta ordinari cessa l'attività, i movimento con data successiva
alla cessazione iva come vanno registrati? Esempio cessazione 31/03/2004-
Pagamento iva 16/052/2004 -
I cespiti dello stato patrimoniale possono essere assegnati al titolare
sottocosto con la relativa minusvalenza?

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Alt 21-10-2005, 19.37.09
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  #2  
Vecchio 21-10-2005, 20.14.39
FM ©
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Predefinito Re: Movimenti di chiusura


"Mirco" <gian@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:151Z46Z22Z42Y1129916229X12750@usenet.libero.i t...
> Quando una ditta ordinari cessa l'attività, i movimento con data
> successiva
> alla cessazione iva come vanno registrati? Esempio cessazione 31/03/2004-
> Pagamento iva 16/05/2004 -


Puoi anche non registrarli


> I cespiti dello stato patrimoniale possono essere assegnati al titolare
> sottocosto con la relativa minusvalenza?


La minus non ha rilevanza fiscale

Ciao
FM


  #3  
Vecchio 21-10-2005, 20.22.59
Ponziopilato
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Predefinito Re: Movimenti di chiusura

FM © wrote:
> "Mirco" <gian@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:151Z46Z22Z42Y1129916229X12750@usenet.libero.i t...
>> Quando una ditta ordinari cessa l'attività, i movimento con data
>> successiva
>> alla cessazione iva come vanno registrati? Esempio cessazione
>> 31/03/2004- Pagamento iva 16/05/2004 -

> Puoi anche non registrarli
>> I cespiti dello stato patrimoniale possono essere assegnati al
>> titolare sottocosto con la relativa minusvalenza?

> La minus non ha rilevanza fiscale
> Ciao
> FM


scusa ma forse mi sfugge qualcosa..
la partita iva va chiusa quando è stato compiuto l'ultimo atto di
liquidazione dell'azienda..
pertanto i cespiti (beni ammortizzabili) e le eventuali rimanenze di merci
vanno assegnate si al titolare, ma come autoconsumo e quindi va emessa
fattura con iva.. e le relative minusvalenze o plusvalenze rilevano eccome è
reddito di impresa non professionale, quindi solo dopo aver completato
queste operazioni va chiusa la partita iva

ciao


  #4  
Vecchio 22-10-2005, 09.42.02
FM ©
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Predefinito Re: Movimenti di chiusura


"Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:djbbm9$his$1@area.cu.mi.it...

> scusa ma forse mi sfugge qualcosa..
> la partita iva va chiusa quando è stato compiuto l'ultimo atto di
> liquidazione dell'azienda..


Ok, ma si parlava del solo versamento dell'iva risultante a debito dopo le
operazioni di chiusura.
Se cessi l'attività al 31/12 autofatturando i beni in carico al titolare,
puoi benissimo chiudere la p.iva e considerare il debito iva quale debito
del titolare.

L'attività è cessata al 31/12 ed il versamento iva del 15/03 o del 20/06
puoi anche non annotarlo nel giornale. A questo mi riferivo


> pertanto i cespiti (beni ammortizzabili) e le eventuali rimanenze di merci
> vanno assegnate si al titolare, ma come autoconsumo e quindi va emessa
> fattura con iva.. e le relative minusvalenze o plusvalenze rilevano eccome
> è reddito di impresa non professionale,


Hai ragione.
Ero convinto che il nuovo testo ricalcasse la vecchia struttura dell'art 66
del Tuir, nel quale le minus non realizzate non erano deducibili.

Sono andato a verificare ed effettivamente, nel testo in vigore dal 2004, è
stata introdotta nell'art. 101 l'ipotesi di deducibilità anche in caso di
assegnazioni (valore contabile - valore normale)

Grazie per avermelo fatto notare.

Ciao
Fil


  #5  
Vecchio 22-10-2005, 09.55.14
Ponziopilato
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Predefinito Re: Movimenti di chiusura

FM © wrote:
> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:djbbm9$his$1@area.cu.mi.it...
>> scusa ma forse mi sfugge qualcosa..
>> la partita iva va chiusa quando è stato compiuto l'ultimo atto di
>> liquidazione dell'azienda..

> Ok, ma si parlava del solo versamento dell'iva risultante a debito
> dopo le operazioni di chiusura.
> Se cessi l'attività al 31/12 autofatturando i beni in carico al
> titolare, puoi benissimo chiudere la p.iva e considerare il debito
> iva quale debito del titolare.
> L'attività è cessata al 31/12 ed il versamento iva del 15/03 o del
> 20/06 puoi anche non annotarlo nel giornale. A questo mi riferivo
>> pertanto i cespiti (beni ammortizzabili) e le eventuali rimanenze di
>> merci vanno assegnate si al titolare, ma come autoconsumo e quindi
>> va emessa fattura con iva.. e le relative minusvalenze o plusvalenze
>> rilevano eccome è reddito di impresa non professionale,

> Hai ragione.
> Ero convinto che il nuovo testo ricalcasse la vecchia struttura
> dell'art 66 del Tuir, nel quale le minus non realizzate non erano
> deducibili.
> Sono andato a verificare ed effettivamente, nel testo in vigore dal
> 2004, è stata introdotta nell'art. 101 l'ipotesi di deducibilità
> anche in caso di assegnazioni (valore contabile - valore normale)
> Grazie per avermelo fatto notare.
> Ciao
> Fil


scusa, ora sei tu che mi fai venire un dubbio... ma non è sempre stato cosi?
a me pare di si..
ciao, buon lavoro


  #6  
Vecchio 22-10-2005, 09.57.05
FM ©
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Predefinito Re: Movimenti di chiusura


"Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:djcr98$ko2$1@area.cu.mi.it...


> scusa, ora sei tu che mi fai venire un dubbio... ma non è sempre stato
> cosi? a me pare di si..


No, fino al 31/12/2003 le minusv da assegnazione non erano deducibili.

Ciao
Fil


  #7  
Vecchio 22-10-2005, 09.59.39
Ponziopilato
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FM © wrote:
> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:djcr98$ko2$1@area.cu.mi.it...
>> scusa, ora sei tu che mi fai venire un dubbio... ma non è sempre
>> stato cosi? a me pare di si..

> No, fino al 31/12/2003 le minusv da assegnazione non erano deducibili.
> Ciao
> Fil


scusa ma io ho controllato il testo unico e mi pare non sia cambiato al
riguardo se non nella numerazione dell'articolo
il relatore del quesito cmq si riferisce, a quanto capito, a ditta
individuale


  #8  
Vecchio 22-10-2005, 10.09.02
FM ©
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"Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:djcrhh$l0s$1@area.cu.mi.it...

> scusa ma io ho controllato il testo unico e mi pare non sia cambiato al
> riguardo se non nella numerazione dell'articolo
> il relatore del quesito cmq si riferisce, a quanto capito, a ditta
> individuale


Il precedente art 66 limitava le ipotesi di deducibilità delle minusvalenze
ai soli punti a) e b) del comma 1 dell'art. 54.
E l'autoconsumo era invece previsto dalla lettera d) del 54

Adesso, invece, l'art 101 include anche l'ipotesi di cui alla lettera c)
dell'art 86 (la corrispondente norma della d)/54)

Ero convinto che non fosse variato nulla, ed invece l'ho scoperto oggi
grazie al ng....

Un saluto
Filippo


  #9  
Vecchio 22-10-2005, 10.11.15
Ponziopilato
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FM © wrote:
> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:djcrhh$l0s$1@area.cu.mi.it...
>> scusa ma io ho controllato il testo unico e mi pare non sia cambiato
>> al riguardo se non nella numerazione dell'articolo
>> il relatore del quesito cmq si riferisce, a quanto capito, a ditta
>> individuale

> Il precedente art 66 limitava le ipotesi di deducibilità delle
> minusvalenze ai soli punti a) e b) del comma 1 dell'art. 54.
> E l'autoconsumo era invece previsto dalla lettera d) del 54
> Adesso, invece, l'art 101 include anche l'ipotesi di cui alla lettera
> c) dell'art 86 (la corrispondente norma della d)/54)
> Ero convinto che non fosse variato nulla, ed invece l'ho scoperto oggi
> grazie al ng....
> Un saluto
> Filippo


si, hai ragione.. letto l'art. in fretta...
ciao


  #10  
Vecchio 22-10-2005, 10.21.52
Ponziopilato
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Ponziopilato wrote:
> FM © wrote:
>> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
>> news:djcrhh$l0s$1@area.cu.mi.it...
>>>> scusa ma io ho controllato il testo unico e mi pare non sia cambiato
>>> al riguardo se non nella numerazione dell'articolo
>>> il relatore del quesito cmq si riferisce, a quanto capito, a ditta
>>> individuale
>>> Il precedente art 66 limitava le ipotesi di deducibilità delle

>> minusvalenze ai soli punti a) e b) del comma 1 dell'art. 54.
>> E l'autoconsumo era invece previsto dalla lettera d) del 54
>>> Adesso, invece, l'art 101 include anche l'ipotesi di cui alla lettera

>> c) dell'art 86 (la corrispondente norma della d)/54)
>>> Ero convinto che non fosse variato nulla, ed invece l'ho scoperto

>> oggi grazie al ng....
>>> Un saluto

>> Filippo

> si, hai ragione.. letto l'art. in fretta...
> ciao


grazie anche a te per avermi fatto notare l'opposto.. con tutti sti
cambiamenti chi si ricorda anno con l'altro...
ciao


 

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chiusura, movimenti
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