Zeta.Vi wrote:
> Due coniugi hanno un immobile in comproprietà al 50%.
> Si separano e l'immobile viene attribuito alla moglie ed ai figli.
> In questo caso in capo alla moglie nasce il diritto d'uso/abitazione
> dell'immobile e pertanto l'obbligo di pagare interamente l'imposta?
> Grazie
> Zeta.Vi
Si, dall'omologa della sentenza di separazione. Ricordati la dichiarazione
ici per la variazione al comune.
"Zeta.Vi" <Zeta.vi-INDIRIZZO NON VALIDO@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:dam8ss$sav$1@area.cu.mi.it...
> Due coniugi hanno un immobile in comproprietà al 50%.
> Si separano e l'immobile viene attribuito alla moglie ed ai figli.
> In questo caso in capo alla moglie nasce il diritto d'uso/abitazione
> dell'immobile e pertanto l'obbligo di pagare interamente l'imposta?
no, il coniuge gode di un diritto PERSONALE DI CREDITO poichè il diritto di
abitazione ex art.540 del cc nasce solo in caso di morte dell'altro coniuge,
tantomeno il coniuge gode di un diritto reale di godimento (almeno fosse
vero!) poichè il cc è esaustivo nell'elncazione dei diritti reali di
godimento. Quindi SOLO IL PROPRIETARIO della casa paga l'ici.
In favore cassazione civile n.11508 del 22/11/1993; ancora cassazione del
maggio 1997 e maggio 2002; ctr toscana sez.11 n.34 del 28/5/2003; ctp
firenze n.154 14/12/2001;guida all'ici del 2003 pagina 21.
Considerazioni personali: se davvero nella sentenza del giudice di prime
cure, si fosse assegnato il diritto di abitazione ex 540, ritengo che il
coniuge NON intestatario potrebbe dimorare fino alla sua morte nella casa
coniugale 8e penso che al coniuge proprietario non farebbe molto piacere). I
giudici devono stare MOLTO attenti quando emettono le sentenze che toccano i
diritti reali di godimento e quelli di cui al 540.
ciao
Stefania
Stefania Parmesani wrote:
> "Zeta.Vi" <Zeta.vi-INDIRIZZO NON VALIDO@tin.it> ha scritto nel
> messaggio news:dam8ss$sav$1@area.cu.mi.it...
>> Due coniugi hanno un immobile in comproprietà al 50%.
>> Si separano e l'immobile viene attribuito alla moglie ed ai figli.
>>> In questo caso in capo alla moglie nasce il diritto d'uso/abitazione
>> dell'immobile e pertanto l'obbligo di pagare interamente l'imposta?
> no, il coniuge gode di un diritto PERSONALE DI CREDITO poichè il
> diritto di abitazione ex art.540 del cc nasce solo in caso di morte
> dell'altro coniuge, tantomeno il coniuge gode di un diritto reale di
> godimento (almeno fosse vero!) poichè il cc è esaustivo
> nell'elncazione dei diritti reali di godimento. Quindi SOLO IL
> PROPRIETARIO della casa paga l'ici.
> In favore cassazione civile n.11508 del 22/11/1993; ancora cassazione
> del maggio 1997 e maggio 2002; ctr toscana sez.11 n.34 del 28/5/2003;
> ctp firenze n.154 14/12/2001;guida all'ici del 2003 pagina 21.
> Considerazioni personali: se davvero nella sentenza del giudice di
> prime cure, si fosse assegnato il diritto di abitazione ex 540,
> ritengo che il coniuge NON intestatario potrebbe dimorare fino alla
> sua morte nella casa coniugale 8e penso che al coniuge proprietario
> non farebbe molto piacere). I giudici devono stare MOLTO attenti
> quando emettono le sentenze che toccano i diritti reali di godimento
> e quelli di cui al 540.
> ciao
> Stefania
Cmq sentirei il comune, perchè nella mia esperienza la risposta è quella che
ho dato precedentemente.
"Henry" <etjwalTOGLIMI@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:Shzze.49187$h5.2061132@news3.tin.it...
> Stefania Parmesani wrote:
>> "Zeta.Vi" <Zeta.vi-INDIRIZZO NON VALIDO@tin.it> ha scritto nel
>> messaggio news:dam8ss$sav$1@area.cu.mi.it...
>>> Due coniugi hanno un immobile in comproprietà al 50%.
>>> Si separano e l'immobile viene attribuito alla moglie ed ai figli.
>>>>> In questo caso in capo alla moglie nasce il diritto d'uso/abitazione
>>> dell'immobile e pertanto l'obbligo di pagare interamente l'imposta?
>>> no, il coniuge gode di un diritto PERSONALE DI CREDITO poichè il
>> diritto di abitazione ex art.540 del cc nasce solo in caso di morte
>> dell'altro coniuge, tantomeno il coniuge gode di un diritto reale di
>> godimento (almeno fosse vero!) poichè il cc è esaustivo
>> nell'elncazione dei diritti reali di godimento. Quindi SOLO IL
>> PROPRIETARIO della casa paga l'ici.
>> In favore cassazione civile n.11508 del 22/11/1993; ancora cassazione
>> del maggio 1997 e maggio 2002; ctr toscana sez.11 n.34 del 28/5/2003;
>> ctp firenze n.154 14/12/2001;guida all'ici del 2003 pagina 21.
>>> Considerazioni personali: se davvero nella sentenza del giudice di
>> prime cure, si fosse assegnato il diritto di abitazione ex 540,
>> ritengo che il coniuge NON intestatario potrebbe dimorare fino alla
>> sua morte nella casa coniugale 8e penso che al coniuge proprietario
>> non farebbe molto piacere). I giudici devono stare MOLTO attenti
>> quando emettono le sentenze che toccano i diritti reali di godimento
>> e quelli di cui al 540.
>> ciao
>> Stefania
> Cmq sentirei il comune, perchè nella mia esperienza la risposta è quella
> che
> ho dato precedentemente.
il Comune puo' dire quello che vuole non è detto sia giusto.
ciao
Stefania
> il Comune puo' dire quello che vuole non è detto sia giusto.
> ciao
> Stefania
Ma il comune può avere deliberato un suo regolamento che prevede casi
determinati, è per questo che occorre sentire il comune competente o
quantomeno andare a leggersi il regolamento.
"Henry" <etjwalTOGLIMI@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:cwuAe.144659$75.6247387@news4.tin.it...
> Ma il comune può avere deliberato un suo regolamento che prevede casi
> determinati, è per questo che occorre sentire il comune competente o
> quantomeno andare a leggersi il regolamento.
su questo sono assolutamente d'accordo con te, esso puo' deliberare
diversamente della norma ma senza contrastarla, ad esempio puo' deliberare
un termine diverso ma antecedente al 31 luglio per presentare la
dichiarazione ici, o aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale ma entro
il massimo previsto dalla finanziaria, ma non puo' deliberare che l'ici
debba essere pagata da colui che "gode" di un immobile senza essere anche
titolare di un diritto reale di godimento, poichè la norma prevede che l'ici
debba essere versata da coloro che possiedono fabbricati a "titolo di
proprietà, usufrutto, uso, diritto di abitazione, di superficie o di
enfiteusi ovvero in qualità di locatari nei contratti di leasing".
Prevedere altri obbligati, come coloro che sono semplicemente titolari di un
diritto personale di credito, è davvero una forzatura.
Poi, ovviamente ogni titolare di studio agisce come meglio crede per il
rispetto delle regole nei confronti dei propri clienti. :-), io, come avrai
notato agisco in modo differente ;-)
Ciao
Stefania
Il Tue, 12 Jul 2005 09:03:23 +0200, "Stefania Parmesani" <stefiinvalid@iol.it> ha affermato:
>Prevedere altri obbligati, come coloro che sono semplicemente titolari di un
>diritto personale di credito, è davvero una forzatura.
ti vedo accalorata, stefi :-)
cmq sono perfettamente d'accordo con te. nella giurisprudenza tributaria è ormai assodato che
l'assegnazione dell'immobile all'ex coniuge non è diritto **reale** di abitazione. soltanto qualche
CTP e una CTR (guarda caso, toscana) hanno argomentato diversamente, cmq dopo la cassazione (che si
è espressa, appunto, sulla norma) sono tutti concordi
coniugi con due prime case
rams: reitero con titolo piu' accattivante
due cognugi in separazione dei beni . il primo ha la proprietà della casa
acquistata con agevolazioni.
il secondo vorrebbe acquistare un immobile nel...
Fisco e Tasse
2
09-11-2004 20.35.47
pagamento ICI, coniugi separati
lallo: Posseggo un casa ed un garage al 100%. Fino all'anno scorso ci vivevo con
mia moglie e mio figlio, poichè dall'anno scorso mi sono separato
legalemente da mia moglie e il giudice, ha assegnato la...
Fisco e Tasse
8
23-06-2004 17.42.01
ici x separati
max: in seguito alla sentenza della Commissione di appello di Firenze n. 59 del
3.11.2003 come vi state comportando per il pagamento Ici ?
fate pagare al coniuge assegnatario quale beneficiario del "...