Nei bilanci al 31.12.2004 si deve "vincolare" parte delle riserve, come
prescritto dall'art.109 4 comma lettera b, anche sugli "utili da
disinquinamento" di oneri, accantonamenti e ammortamenti effettuati in
passato con finalita' esclusivamente fiscali?
Io direi di si'
Tango
> Nei bilanci al 31.12.2004 si deve "vincolare" parte delle riserve, come
> prescritto dall'art.109 4 comma lettera b, anche sugli "utili da
> disinquinamento" di oneri, accantonamenti e ammortamenti effettuati in
> passato con finalita' esclusivamente fiscali?
> Io direi di si'
> Tango
Certamente .. ma non è un vincolo vero e proprio da evidenziare in bilancio
... altrimenti un disinquinamento di valutazione diviene un inquinamento di
rappresentazione.
Per intenderci, non serve (e non è corretto) creare una "riserva ex art. 109
comma 4 TUIR" ma la determinazione dell'ammontare degli utili che, se
distribuiti, concorrono a formare il reddito deve essere tenuto
extracontabilmente (o in dichiarazione dei redditi dove, immagino, sarà
previsto un prospetto ad hoc).
> > Nei bilanci al 31.12.2004 si deve "vincolare" parte delle riserve, come
> > prescritto dall'art.109 4 comma lettera b, anche sugli "utili da
> > disinquinamento" di oneri, accantonamenti e ammortamenti effettuati in
> > passato con finalita' esclusivamente fiscali?
> > Io direi di si'
> > Tango
> Certamente .. ma non è un vincolo vero e proprio da evidenziare in bilancio
> ... altrimenti un disinquinamento di valutazione diviene un inquinamento di
> rappresentazione.
> Per intenderci, non serve (e non è corretto) creare una "riserva ex art. 109
> comma 4 TUIR"
d'accordo con te. Ho scritto "vincolare" tra virgolette proprio per questo.
Il tutto al netto delle imposte differite. Madonna che casino..
Invece e' proprio un casino. Oltre agli ammortamenti anticipati, dovrei
disinquinare una svalutazione di partecipazioni contabilizzata nel 2003 ai
soli fini fiscali (vecchio art. 61 3 comma lett.b). Svalutazione
deducibile in 5 quote costanti su cui, nel 2003, ho calcolato imposte
anticipate.
Nel 2004, disinquinando, ripristino il valore originario della
partecipazione e realizzo un profitto non imponibile. Questo profitto mi
costringe a vincolare le riserve?
io direi di no
> Invece e' proprio un casino. Oltre agli ammortamenti anticipati, dovrei
> disinquinare una svalutazione di partecipazioni contabilizzata nel 2003 ai
> soli fini fiscali (vecchio art. 61 3 comma lett.b). Svalutazione
> deducibile in 5 quote costanti su cui, nel 2003, ho calcolato imposte
> anticipate.
> Nel 2004, disinquinando, ripristino il valore originario della
> partecipazione e realizzo un profitto non imponibile. Questo profitto mi
> costringe a vincolare le riserve?
> io direi di no
Immagino che, adesso, tu faccia riferimento al vincolo civilistico relativo
alla riserva di rivalutazione partecipazioni.
Se così fosse, sono d'accordo con te: nessun obbligo di riserva vincolata.
Del resto, trattasi di un ripristino del valore precedente e la logica di
tale vicolo è quella di non consetire distribuzioni di utili non realizzati
e, nel tuo caso non c'è alcun utile rispetto al costo iniziale della
partecipazione.
> Immagino che, adesso, tu faccia riferimento al vincolo civilistico relativo
> alla riserva di rivalutazione partecipazioni.
Per la verita' a quello non avevo pensato. Pensavo al solito art.109, ma
in effetti mi facevo un viaggio senza senso. Manca il presupposto perche'
non ci sono differenze temporanee di tassazione. O meglio ci sono ma in
senso favorevole all'Erario.
Grazie, ciao.
Paolo Martini wrote:
>> Nei bilanci al 31.12.2004 si deve "vincolare" parte delle riserve,
>> come prescritto dall'art.109 4 comma lettera b, anche sugli "utili da
>> disinquinamento" di oneri, accantonamenti e ammortamenti effettuati
>> in passato con finalita' esclusivamente fiscali?
>> Io direi di si'
>> Tango
> Certamente .. ma non è un vincolo vero e proprio da evidenziare in
> bilancio .. altrimenti un disinquinamento di valutazione diviene un
> inquinamento di rappresentazione.
> Per intenderci, non serve (e non è corretto) creare una "riserva ex
> art. 109 comma 4 TUIR" ma la determinazione dell'ammontare degli
> utili che, se distribuiti, concorrono a formare il reddito deve
> essere tenuto extracontabilmente (o in dichiarazione dei redditi
> dove, immagino, sarà previsto un prospetto ad hoc).
> Ciao
> Paolo Martini
L'art.109 non dice niente sulla riclassificazione ai fini fiscali delle
riserve di utili, ma la necessità di effettuarla nasce da due
considerazioni:
- la prima squisitamente civilistica, che vede l'obbligo di indicareùin nota
integrativa l'ammonatre degli utili "distribuibili".
Qui non siamo in presenza di una vero e proprio divieto di
distribuzione, ma di pagamento di imposte in caso di distribuzione.
Agli effetti pratici, è una limitazione che deve essere segnalata.
- le seconda, attiene alla presunzione assoluta dell'ordine di
distribuzione delle riserve (nulla è detto però per il caso di utilizzo
a copertura perdite, per cui presumo che vi sia libeertà dell'assemblea).
Ora, senza riclassificazione, si rischia di
"pescare" dalla parte sbagliata.
> L'art.109 non dice niente sulla riclassificazione ai fini fiscali delle
> riserve di utili, ma la necessità di effettuarla nasce da due
> considerazioni:
> - la prima squisitamente civilistica, che vede l'obbligo di indicareùin
> nota
> integrativa l'ammonatre degli utili "distribuibili".
> Qui non siamo in presenza di una vero e proprio divieto di
> distribuzione, ma di pagamento di imposte in caso di distribuzione.
> Agli effetti pratici, è una limitazione che deve essere segnalata.
Non sono d'accordo con te Pino: gli utili sono regolarmente distribuibili
senza alcun vincolo civilistico e poco rileva che, a causa delle
distribuzione degli stessi, la società vede aumentare il proprio reddito
imponibile. Non dimenticare che la società ha accantonato imposte differite
afferenti a tali riserve e, pertanto, la distribuzione delle riserve stesse
non provoca alcun effetto sul conto economico (c'è solo l'effetto monetario
del pagamento delle imposte).
Tutto al più si possono fornire informazioni aggiuntive in Nota Integrativa
ma creare e riclassificare delle riserve in sospensione d'imposta ad hoc nel
patrimonio netto è, ripeto, un inquinamento di rappresentazione.
> - le seconda, attiene alla presunzione assoluta dell'ordine di
> distribuzione delle riserve (nulla è detto però per il caso di utilizzo
> a copertura perdite, per cui presumo che vi sia libeertà dell'assemblea).
> Ora, senza riclassificazione, si rischia di
> "pescare" dalla parte sbagliata.
Quello è problema diverso e attiene alla differenziazione riserve di
utili/riserve di capitale: noi stiamo trattando la distinzione esistente
all'interno delle riserve di utili.
> Per la verita' a quello non avevo pensato. Pensavo al solito art.109, ma
> in effetti mi facevo un viaggio senza senso. Manca il presupposto perche'
> non ci sono differenze temporanee di tassazione. O meglio ci sono ma in
> senso favorevole all'Erario.
Non è un viaggio senza senso: dipende dal regime di tassazione della
rivalutazione delle partecipazioni precedentemente svalutate.
Il disinquinamento non aumenta il reddito imponibile ma se, al momento della
cessione, ti viene tassata la svalutazione precedentemente dedotta, hai una
differenza temporanea tassabile e, come tale, rilevante ai sensi del 109 che
comporta la necessità di accantonare imposte differite.
Milan Champion con riserva
edomar: non ho capito: e se il 2 agosto trovano che non è meritevole che fanno ?
Nuovo calendario incontri ?
Borsa
1
27-07-2006 16.57.32
Riserva di rivalutazione L. 388/00.
pontello6@hotmail.com: Nell'anno 2001 ho effettuato la rivalutazione di un immobile
industriale di una Societa', rilevando contabilmente in A una "riserva
di rivalutazione". L'immobile e' stato recentemente venduto al...
Fisco e Tasse
11
12-12-2003 13.34.07
Riserva Legale
Simone: Ciao a tutti,
vorrei avere un'informazione, premetto che stiamo parlando di una S.R.L.,
l'anno scorso si è deciso di accantonare tutto l'utile a riserva, e
contabilmente è stato inserito tutto...