Premetto che non è un "arrosto" mio :-).
Un contribuente in semplificata aveva ricevuto due anni fa un invito
al contraddittorio per definire il 1999, anno non congruo (e per una
cifra anche notevole).
Viene quindi predisposto il tombale. Per un errore materiale,
tuttavia, un anno che era NON congruo è stato trattato ai fini della
formalizzazione del condono come congruo.
Adesso arriva dall'ufficio la comunicazione con la quale
- il condono viene integralmente rigettato
- il contribuente viene invitato alla ripresa del contraddittorio sul
1999
Ritenete possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore
scusabile" con conseguente possibilità di versare la differenza e
sanare il condono?
Se l'ufficio non dovessere accettare la scusabilità dell'errore, direi
che l'unica possibilità è:
- impugnare il rigetto del condono
- proseguire il contraddittorio ed impugnare l'accertamento
conseguente, in primo luogo subordinandolo all'esito del ricorso
sull'errore scusabile ed in secondo luogo adducendo nel merito le
solite motivazioni che sorreggono il contenzioso sui parametri.
Ciao
Conte Oliver (che non risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
Conte Oliver ha scritto:
cut
> Ritenete possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore
> scusabile" con conseguente possibilità di versare la differenza e
> sanare il condono?
*imho* no... tra l'altro se non ricordo male l'invito al contraddittorio
era causa ostativa al tombale se non veniva prima rimosso con il condono
per le liti potenziali...... salvo ovviamente il nuovo condono.... forse
riuscendo a "parcheggiare la pratica"...
ciao
ku68
Il Mon, 10 Jan 2005 09:55:15 +0100, ku68 <ku68NONSPAMMARE@acamtel.comscrisse:
>tra l'altro se non ricordo male l'invito al contraddittorio
>era causa ostativa al tombale se non veniva prima rimosso con il condono
>per le liti potenziali
Non mi pare.
Ciao
Conte Oliver (che non risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
>Ritenete possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore
>scusabile" con conseguente possibilità di versare la differenza e
>sanare il condono?
Direi che, al momento, e' impossibile rispondere con certezza: dovrai
attendere gli orientamenti delle Commissioni Tributarie.
Secondo me l'errore e' scusabile.
>Se l'ufficio non dovessere accettare la scusabilità dell'errore, direi
>che l'unica possibilità è:
>- impugnare il rigetto del condono
Non sono sicuro che il rigetto del condono sia impugnabile (non lo
ricordo).
>- proseguire il contraddittorio ed impugnare l'accertamento
>conseguente, in primo luogo subordinandolo all'esito del ricorso
>sull'errore scusabile ed in secondo luogo adducendo nel merito le
>solite motivazioni che sorreggono il contenzioso sui parametri.
Ok
Ciao
Soldato Blu
(Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
Soldato_Blu wrote:
> "Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> wrote:
>> Ritenete possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore
>> scusabile" con conseguente possibilità di versare la differenza e
>> sanare il condono?
> Direi che, al momento, e' impossibile rispondere con certezza: dovrai
> attendere gli orientamenti delle Commissioni Tributarie.
> Secondo me l'errore e' scusabile.
se non sbaglio in una delle circolari si facevano degli esempi di errori non
scusabili, uno dei quali era un pagamento minore del minimo, imho nel tuo
caso sarei per l'errore scusabile
> Il Mon, 10 Jan 2005 09:55:15 +0100, ku68 <ku68NONSPAMMARE@acamtel.com> scrisse:
>>tra l'altro se non ricordo male l'invito al contraddittorio
>>era causa ostativa al tombale se non veniva prima rimosso con il condono
>>per le liti potenziali
> Non mi pare.
Forse non ho capito ma copio dalle istruzioni ministeriali...... art 15:
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non sono ancora spirati i termini per la
proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora
intervenuta la definizione, nonchè i processi verbali di constatazione
relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto
invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità
previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi,
indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
b-bis). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è
stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento,
entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto
dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento
a ciascuno scaglione:
30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
Conte Oliver ha scritto:
> Premetto che non è un "arrosto" mio :-).
> Un contribuente in semplificata aveva ricevuto due anni fa un invito
> al contraddittorio per definire il 1999, anno non congruo (e per una
> cifra anche notevole).
> Viene quindi predisposto il tombale. Per un errore materiale,
> tuttavia, un anno che era NON congruo è stato trattato ai fini della
> formalizzazione del condono come congruo.
> Adesso arriva dall'ufficio la comunicazione con la quale
> - il condono viene integralmente rigettato
> - il contribuente viene invitato alla ripresa del contraddittorio sul
> 1999
> Ritenete possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore
> scusabile" con conseguente possibilità di versare la differenza e
> sanare il condono?
mi sentirei di sostenere la tesi dell'errore scusabile effettuando il
pagamento della maggior somma dovuta nei trenta giorni dal ricevimento
del diniego dell'ufficio
> Se l'ufficio non dovessere accettare la scusabilità dell'errore, direi
> che l'unica possibilità è:
> - impugnare il rigetto del condono
> - proseguire il contraddittorio ed impugnare l'accertamento
> conseguente, in primo luogo subordinandolo all'esito del ricorso
> sull'errore scusabile ed in secondo luogo adducendo nel merito le
> solite motivazioni che sorreggono il contenzioso sui parametri.
il diniego di definizione derivante da tombale credo che sia impuganbile
così come lo era il provvedimento che negava la definzione delle liti
fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 comma 8 della l.289/2002. In ogni
caso, anche se si trattase di atto non impugnabile autonomamente - ma ho
qualche dubbio - non ti rimarrebbe che impugnare il primo atto di
rettifica del reddito relativo all'anno 1999 come hai già detto.
In data Mon, 10 Jan 2005 09:46:13 +0100, "Conte Oliver"
<alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto:
>Viene quindi predisposto il tombale. Per un errore materiale,
>tuttavia, un anno che era NON congruo è stato trattato ai fini della
>formalizzazione del condono come congruo.
>possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore scusabile"
> con conseguente possibilità di versare la differenza e sanare il condono?
Io voterei per il partito dei "no", andando contro la maggioranza dei
colleghi (non mi sembra che si possano avere difficoltà nel
considerare congruo o meno un anno, quindi l'errore mi sembra
piuttosto grave e poco scusabile, almeno nel senso attribuito
all'aggettivo dalla circolare sui condoni). Ovviamente rispondiamo
tutti "ad intuito", anche perché non esiste ancora giurisprudenza in
merito. Ad ogni modo, il tuo modo di procedere mi sembra corretto:
tentar non nuoce di certo.
Antonino Sollena ha scritto:
>>possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore scusabile"
>>con conseguente possibilità di versare la differenza e sanare il condono?
> Io voterei per il partito dei "no", andando contro la maggioranza dei
> colleghi (non mi sembra che si possano avere difficoltà nel
> considerare congruo o meno un anno, quindi l'errore mi sembra
> piuttosto grave e poco scusabile, almeno nel senso attribuito
> all'aggettivo dalla circolare sui condoni).
Ninì ma da che parte stai ??? ;-)
La circolare 17 riporta con una formula la definzione di errore
scusabile affermando che "la fattispecie dell’errore scusabile ricorre
in tutti i casi in cui sussistano condizioni di obiettiva incertezza o
di particolare complessità del calcolo".
Poi più avanti richiama, quale esempio, le "situazioni in cui il
versamento effettuato risulti inferiore a quello dovuto a causa di un
errore indotto dalla obiettiva incertezza sulla corretta determinazione
dello stesso, non eliminabile mediante l’impiego della normale diligenza".
Noi partiamo dal presupposto che un tecnico debba necessariamente
evitare errori come quello di cui parliamo ma mettiti nei panni di un
contribuente che abbia voluto autonomamente aderire ad una delle forme
di condono previste dalla 289.
Non ti pare che, per un comune cittadino, i calcoli da effettuare non
fossero di particolare complessità?
E' vero sì che adottando la normale diligenza poteva esser fatto ricorso
non dico alla consulenza di un commercialista ma quanto meno al parere
(per quello che possa valere) dell'ADE ma nel caso esposto io cercherei
di far valere il principio della conservazione degli effetti giuridici
(pur non essendo espressamente richiamato nella l.289) che il
contribuente voleva ottenere con la presentazione del condono.
D'altra parte con quale spirito il contribuente aveva presentato il
tombale se non con quello di definire le annualità precedenti?
E se, essendo incorso in un errore, tempestivamente lo sana versando
quanto ancora dovuto, di cosa potrebbe essere imputato?
Ovviamente rispondiamo
> tutti "ad intuito", anche perché non esiste ancora giurisprudenza in
> merito. Ad ogni modo, il tuo modo di procedere mi sembra corretto:
> tentar non nuoce di certo.
in ogni modo mi sembra che anche tu, con tutti i rischi del caso, una
posizione di difesa ti sentiresti di sostenerla :-)
Io direi che l'errore è scusabile. In questo caso il condono non doveva
essere rigettato ma non poteva farsi solo per l'anno in cui esisteva
l'invito al contradditorio. Qundi per il condono in sè è stao pagato in più.
Per cui mi sembra che ci sia da versarsi la differenza, tra quanto è stato
pagato in quant condono come contribuente congruo e quanto sarebbe stato
necessario per chiudere l'accertamento. Io ho avuto un caso simile, solo che
il contribuente aveva definito l'avviso e non aveva inserito l'anno nel
condono.
Questo secondo me.
Saluti,
Antonio Nieddu
(e non ditemi che quoto male. Io metterò sempre la mia risposta all'inizio,
altrimenti viene male a leggerla, perchè bisogna scorrere tutto il messaggio
per l'ennesima volta prima di trovarla. Se rispondo, devo essere in
evidenza, altrimenti di che aiuto sono? Alcune risposte date con il vostro
metodo sono pressochè incomprensibili perchè sono tutte mescolate alle
domande. Ciao).
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio
news:flf4u05l4lqutap33m7u3ilef1r6mo7vcp@4ax.com...
> Premetto che non è un "arrosto" mio :-).
> Un contribuente in semplificata aveva ricevuto due anni fa un invito
> al contraddittorio per definire il 1999, anno non congruo (e per una
> cifra anche notevole).
> Viene quindi predisposto il tombale. Per un errore materiale,
> tuttavia, un anno che era NON congruo è stato trattato ai fini della
> formalizzazione del condono come congruo.
> Adesso arriva dall'ufficio la comunicazione con la quale
> - il condono viene integralmente rigettato
> - il contribuente viene invitato alla ripresa del contraddittorio sul
> 1999
> Ritenete possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore
> scusabile" con conseguente possibilità di versare la differenza e
> sanare il condono?
> Se l'ufficio non dovessere accettare la scusabilità dell'errore, direi
> che l'unica possibilità è:
> - impugnare il rigetto del condono
> - proseguire il contraddittorio ed impugnare l'accertamento
> conseguente, in primo luogo subordinandolo all'esito del ricorso
> sull'errore scusabile ed in secondo luogo adducendo nel merito le
> solite motivazioni che sorreggono il contenzioso sui parametri.
> Ciao
> Conte Oliver (che non risponde in privato)
> -Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
Il Mon, 10 Jan 2005 18:17:54 GMT, "Antonio Nieddu"
<antonionieddu@NOSPAMlibero.it> scrisse:
>Io direi che l'errore è scusabile. In questo caso il condono non doveva
>essere rigettato ma non poteva farsi solo per l'anno in cui esisteva
>l'invito al contradditorio.
L'invito al contraddittorio era successivo al 31/12/2002, quindi era
inesistente ex lege.
>(e non ditemi che quoto male. Io metterò sempre la mia risposta all'inizio,
>altrimenti viene male a leggerla, perchè bisogna scorrere tutto il messaggio
>per l'ennesima volta prima di trovarla. Se rispondo, devo essere in
>evidenza, altrimenti di che aiuto sono? Alcune risposte date con il vostro
>metodo sono pressochè incomprensibili perchè sono tutte mescolate alle
>domande.
Non è il "nostro" metodo, ma è il metodo corretto previsto dalla
netiquette: togliere le parti del messaggio a cui si risponde che non
siano di immediata utilità per la comprensione della risposta e
rispondere SOTTO alla domanda.
Ciao
Conte Oliver (che non risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
Lo so che il metodo non è vostro. Solo che se è per usarlo male come fanno
alcuni, io non lo uso.
Per l'invito al contradditorio, ok come dici tu.
Ciaoooooo
Antonio Nieddu
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio
news:3md7u05las0tpqkhh2cl1aupuujlm79bdo@4ax.com...
> Il Mon, 10 Jan 2005 18:17:54 GMT, "Antonio Nieddu"
> <antonionieddu@NOSPAMlibero.it> scrisse:
> >Io direi che l'errore è scusabile. In questo caso il condono non doveva
> >essere rigettato ma non poteva farsi solo per l'anno in cui esisteva
> >l'invito al contradditorio.
> L'invito al contraddittorio era successivo al 31/12/2002, quindi era
> inesistente ex lege.
> >(e non ditemi che quoto male. Io metterò sempre la mia risposta
all'inizio,
> >altrimenti viene male a leggerla, perchè bisogna scorrere tutto il
messaggio
> >per l'ennesima volta prima di trovarla. Se rispondo, devo essere in
> >evidenza, altrimenti di che aiuto sono? Alcune risposte date con il
vostro
> >metodo sono pressochè incomprensibili perchè sono tutte mescolate alle
> >domande.
> Non è il "nostro" metodo, ma è il metodo corretto previsto dalla
> netiquette: togliere le parti del messaggio a cui si risponde che non
> siano di immediata utilità per la comprensione della risposta e
> rispondere SOTTO alla domanda.
> Ciao
> Conte Oliver (che non risponde in privato)
> -Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio
news:flf4u05l4lqutap33m7u3ilef1r6mo7vcp@4ax.com...
> Ritenete possibile che quanto sopra possa essere ritenuto "errore
> scusabile" con conseguente possibilità di versare la differenza e
> sanare il condono?
===============
Da quello che raccolgo in giro fra colleghi mi sembra che la stessa
questione (pagamento fisso anziché a percentuale per annualità non congrua)
venga trattata diversamente da ufficio ad ufficio. Dalle mie parti in queste
situazioni chiedono l'integrazione del versamento.
Antonio Maddalena wrote:
> Da quello che raccolgo in giro fra colleghi mi sembra che la stessa
> questione (pagamento fisso anziché a percentuale per annualità non
> congrua) venga trattata diversamente da ufficio ad ufficio. Dalle mie
> parti in queste situazioni chiedono l'integrazione del versamento.
anche da me, se il versamento non è sotto il minimo, viene richiesta
l'integrazione
Il 13 Gen 2005, 11:56, "Duca Lamberti" <robezappCIAO@tin.it> ha scritto:
> Antonio Maddalena wrote:
> > Da quello che raccolgo in giro fra colleghi mi sembra che la stessa
> > questione (pagamento fisso anziché a percentuale per annualità non
> > congrua) venga trattata diversamente da ufficio ad ufficio. Dalle mie
> > parti in queste situazioni chiedono l'integrazione del versamento.
> anche da me, se il versamento non è sotto il minimo, viene richiesta
> l'integrazione
Potete dirmi quali sono gli uffici che hanno questo orientamento? Nel mio
(FVG) non mi hanno accettato l'errore scusabile e sto preparando il ricorso,
tra l'altro l'errore " anno non congruo trattato come congruo" deriva da un
errore del software utilizzato a suo tempo nel calcolo - non conforme a
Gerico - e fornito come tale dalla software house !!!
grazie per l'aiuto
gabriella zuccati wrote:
> Potete dirmi quali sono gli uffici che hanno questo orientamento?
io sono a siracusa, l'agenzia delle entrate è quella di augusta (prov. di
siracusa)
devo dirti che augusta è una delle migliori agenzie delle entrate della mia
zona, non ho trovato altrettanta disponibilità al dialogo nelle altre
agenzie della provincia
ciao
roberto
Errore Condono tombale
Francesco: E' stato riscontrato un errore su un tombale (anni 97-01) per un
anno per il quele erano stati versati 500 euro fissi perche' congruo
ai parametri anziche' 1500 come da corretta applicazione delle...
Fisco e Tasse
5
27-10-2004 22.05.46
Errore Moduli di controllo condono art.9 bis
Sonia Giove: In caso di condono art.9bis per un ritardato pagameto (di pochi giorni) che
non comporta interessi, il modulo di controllo restituisce il seguente
errore:
(***)
Non ci sono quadri compilati....
Fisco e Tasse
15
08-04-2004 12.50.10
Correzione Errore condono tombale
Betz Bert: Mi è capitato di inviare una dichiarazione art. 9 con un errore il 10
giugno, avendo il 16 maggio pagato, in pratica avevo pagato meno per una
questione di minimi.
Allorchè il 30 giugno ho...