"studio dvg" <giorgio.xxxxx@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
> è possibile fare il trasferimento del cerdito 388 nuovi investimenti ai
> soci, che riferimenti normativi ci sono? grazie giorgio
copio/incollo
Risoluzione 163 del 31.07.03 AdE
OGGETTO Trasferimento ai soci dei crediti d'imposta delle societa' di
persone.
TESTO La Confederazione............ ha chiesto conoscere quali crediti
d'imposta, tra quelli per i quali e' prevista l'indicazione nel modello
UNICO 2003 - Societa' di persone, possano essere trasferiti ai soci. Nel
modello di dichiarazione, infatti, e' inserito un apposito prospetto da
utilizzare in caso di distribuzione ai soci, in tutto o in parte, dei
crediti d'imposta maturati dalla societa'. La Confederazione..............
fa presente che tale possibilita' e' stata espressamente affermata
dall'Agenzia delle Entrate solo con riferimento ai crediti d'imposta per gli
incrementi occupazionali e per gli investimenti nelle aree svantaggiate,
previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (cfr. risoluzioni n. 120 del 18 aprile 2002 e n. 286 del 22 agosto
2002). Al riguardo, la scrivente ritiene che i principi espressi nelle
risoluzioni citate possano avere valenza generale. In particolare l'Agenzia
ha affermato che possono essere trasferite ai soci di societa' di persone,
le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta,
mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla societa'.
Tale affermazione e' diretta conseguenza del principio di tassazione per
trasparenza delle predette societa', ai sensi dell'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il reddito di partecipazione imputato
ai soci, infatti, ha la stessa natura - di reddito d'impresa - di quello
conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione.
Le societa', quindi, indicano in dichiarazione il credito maturato e quello
gia' utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa
ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i
contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai
soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Questa
conclusione e' coerente con quanto previsto dal TUIR per l'attribuzione ai
soci delle ritenute d'acconto subite dalla societa' (art. 19, comma 1) o dei
crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero (art. 15, comma 5). In
linea di principio, le agevolazioni concesse alle imprese in forma di
crediti d'imposta, nel caso si tratti di societa' di persone, possono essere
trasferite ai soci alle seguenti condizioni: - si deve trattare di crediti
d'imposta per i quali e' previsto il riporto, al periodo d'imposta
successivo, dell'eccedenza tra credito maturato ed utilizzato nel periodo
oggetto di dichiarazione; - la societa' di persone deve indicare in
dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del Modello UNICO 2003, il credito
d'imposta maturato, quello utilizzato direttamente e quello attribuito ai
soci, come chiarito nelle istruzioni al modello; - le modalita' di utilizzo
del credito d'imposta stabilite dalla legge devono essere compatibili con
l'attribuzione del credito ai soci; come nel caso in cui e' previsto
l'utilizzo del credito direttamente in dichiarazione dei redditi per
compensare le imposte dovute, ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi
del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; - se la norma agevolativa prevede un
limite temporale di utilizzo del credito - ad esempio nel periodo di
maturazione e nei quattro successivi - tale limite temporale continua a
valere anche per l'utilizzo del credito attribuito al socio. A tal fine, tra
i dati richiesti nei modelli di dichiarazione, c'e' anche l'indicazione
dell'anno di insorgenza del credito in capo alla societa'. Si ribadisce,
come gia' affermato nella risoluzione n. 120/E del 2002, che l'attribuzione
ai soci del credito maturato in capo alla societa' non configura un'ipotesi
di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma
di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata
solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione. L'eventuale recupero
del credito d'imposta, a qualsiasi titolo non spettante, verra' effettuato a
carico della societa', ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, anche nel caso lo stesso sia stato attribuito ai
soci in tutto o in parte. In conclusione, sulla base di quanto precede, si
ritiene possibile attribuire ai soci tutti i crediti d'imposta indicati nel
quadro RU del modello UNICO 2003 - Societa' di persone, fatta eccezione per
i seguenti: 1. "Credito d'imposta da Carbon Tax"; 2. "Credito d'imposta per
caro petrolio"; 3. "Creditori verso EFIM". I primi due crediti non possono
essere attribuiti ai soci in quanto la normativa di riferimento (art. 4 del
d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277) prevede che i beneficiari utilizzano il
credito in compensazione entro l'anno solare in cui e' sorto e che
l'eventuale eccedenza puo' solo essere richiesta a rimborso entro i sei mesi
successivi a tale anno. Di conseguenza, le modalita' di utilizzo fissate
dalla legge non sono compatibili con l'attribuzione del credito d'imposta
residuo ai soci. Il terzo non puo' essere attribuito ai soci poiche' non si
e' in presenza di un vero e proprio credito d'imposta, ma di una
compensazione finanziaria ed a carattere provvisorio, tra debiti d'imposta e
crediti vantati dai contribuenti indirettamente nei confronti dell'erario.
La compilazione del relativo campo del modello RU, infatti, e' riservata
alle piccole e medie imprese creditrici dell'EFIM e delle societa' da questo
controllate, alle quali la legge consente di sospendere il pagamento di
imposte sui redditi, IVA e ritenute operate in qualita' di sostituto
d'imposta, fino a concorrenza con l'ammontare dei crediti vantati. La
sospensione ha carattere provvisorio, poiche' il versamento delle imposte
sospese deve essere effettuato entro trenta giorni dal pagamento definitivo
da parte dell'ente debitore. Anche in questa fattispecie, il meccanismo di
applicazione del beneficio e la sua particolare natura non sono compatibili
con l'attribuzione del credito ai soci.
CCT credito di imposta
Ej: Ho visto delle emissioni di CCT su "credito di imposta". In cosa si
differenziano dai CCT "normali"?
Possono i CCT essere rimborsati anticipatamente? In che termin?
Grazie
Ej
Investire
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05-07-2006 10.08.27
per il credito di imposta...
nico: ....opero solo sui future dax ed euro-dollaro,ma in vista di un aumento di
tassazione sulle rendite,va bene,correggetemi se sbaglio,comprare venerdi
sera Eni ed Enel e rivenderle ex -cedola lunedi...
Borsa
4
12-06-2006 15.31.30
Imposta sostitutiva errata su trasferimento titoli.
alberto: Ho trasferito dalla banca A alla banca B (depositi titoli con pari
intestazione) 20.000 euro di CREDIOP 26/2/1999 26/2/2024 STEP DOWN -
IT0001308607; il giro è stato effettuato per val. 23/03/2005....
Investire
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04-05-2005 12.19.16
Credito d'imposta
Pilan Simone: L'omessa indicazione del credito d'imposta nel quadro RU della dichiarazione
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