Come si coordina il trattamento dei compensi erogati dalle associazioni
sportive dilettantische a collaboratori nell'esercizio diretto di attività
sportiva con la normativa della legge Biagi?
Sotto il profilo della qualificazione civilistica del rapporto, spesso ci
trova di fronte a dei rapporti che hanno natura continuativa (come quello
degli istruttori che, ad esempio, tre volte a settimana, tengono lezione in
favore degli associati, nel contesto di un accordo con l'associazione a
fronte del quale percepiscono un compenso orario) e sembrerebbe difficile
inquadrarli come rapporti di natura occasionale. Sul sole di lunedì 18 (pag.
19) si dice che non si possono trasformare le vecchie co.co.co. in contratti
a progetto nei casi di collaboratori si ASD; cosa succede? Si continua a
parlare di co.co.co?
Tralascio l'ipotesi (peraltro forse corretta) di portare l'istruttore ad
aprire la posizione iva, per evidenti ragioni di impraticabilità della
soluzione.
Sotto il profilo fiscale, ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive,
mi sembra resti operativo il trattamento dell'art. 69 TUIR (esenzione fino a
7.500) e, sopratutto, qualificazione del reddito del percipiente come
reddito diverso, ex art. 67, 1° co., lett. m), TUIR.
Da ciò dovrebbe discendere la non soggezione a contribuzione previdenziale
del compenso in derivazione del fatto che non si tratta di reddito di lavoro
autonomo (non professionale); in tal senso la lettera b) della circolare
INPS n° 32 del 07.02.2001.
Ipotizzo una soluzione di questo tipo.
Collaboratore istruttore (ma ciò dovrebbe valere anche per il "personale" di
segreteria") che stipula un contratto di co.co.co. con l'associazione per lo
svolgimento di attività direttamente afferente l'attività sportiva
dilettantistica; sotto il profilo fiscale, monitoraggio dei compensi
(ovunque percepiti dal collaboratore) per applicare la ritenuta in caso di
superamento del limite annuale di 7.500; non applicazione, ai fini
previdenziali, del limite di 5.000 annui (invero previsto per le collaborazi
oni occasionali) oltre il quale scatterebbe l'iscrizione alla gestione
separata.
Sotto il profilo dichiarativo:
Per l'associazione => ceritificazione dei compensi erogati (anche se sotto
il limite dei 7.500) ed indicazione nel 770S; al superamento del limite,
ritenuta a titolo di imposta e, successivamente, di acconto; nessuna
imponibilità IRAP di detti compensi.
Per il collaboratore => indicazione nel 740 dei compensi percepiti (anche se
inferiori al limite dei 7.500) nella sezione 2 del quadro RL con le
conseguenze, in termini di pagamento dell'IRPEF, derivanti dall'entità dei
compensi percepiti.