salve atutti
pongo il seguente quesito:
gli ammortamenti anticipati eseguiti fino al 2003 come devono essere
regolarizzati nel bilancio 2004 al fine di disinquinarlo?
dal 2004 come mi devo comportare con tali ammortamenti?
@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:thRcd.26029$B06.15123@news.edisontel.com...
> salve atutti
> pongo il seguente quesito:
> gli ammortamenti anticipati eseguiti fino al 2003 come devono essere
> regolarizzati nel bilancio 2004 al fine di disinquinarlo?
> dal 2004 come mi devo comportare con tali ammortamenti?
> grazie 1000 a tutti in anticipo
dato che gli ammortamenti anticipati calcolati sino al 31.12.03 sono stati
dedotti nel conto economico e sommati al f.do ammortamento, è corretto nel
bilancio 2004 considerare quale valore iniziale sia ai fini civilsitici che
ai fini fiscali il medesimo importo accantonato senza procedere ad alcuna
rettifica sugli ammortametni anticipati pregressi ? e solo con quelli che
verranno effettuati al 31.12.2004 predisporre il prospetto EC per le imposte
differite?
Asticher wrote:
> salve atutti
> pongo il seguente quesito:
> gli ammortamenti anticipati eseguiti fino al 2003 come devono essere
> regolarizzati nel bilancio 2004 al fine di disinquinarlo?
> dal 2004 come mi devo comportare con tali ammortamenti?
La questione è assai dibattuta.
La legge non dice niente al riguardo, ma la tendenza sembra essere quella di
"fare pulizia" integrale.
Il problema è minimo per chi (nessuno...) ha utilizzato la tecnica
dell'accantonamento allo specifico fondo per ammortamenti anticipati, il
quale nominalmente sparisce, salvo splittarlo fra le riserve di utili del
patrimonio netto e il fondo per imposte differite (se il relativo
accantonamento, in passato, non era stato fatto).
Nel caso più normale nelle piccole e medie imprese in cui l'amortamento
anticipato è confluito nel fondo di ammortamento dei beni, ciò comporterebbe
il fatto di reintegrare i valori secondo i criteri civilisitici, facendo
così emergere le plusvalenze latenti (per fortuna senza subire alcuna
tassazione, come afferma il regime transitorio del nuovo Tuir).
Si tratta cioè di ricalcolare il fondo di ammortamento e porate la
differenza nuovamente a patrimonio netto a fondo per imposte differite.
Però la complicazione tecnica è notevole!
Aspetto proposte alternative più semplici, e - soprattutto - considerazioni
favorevoli alla possibilità di lasciare le cose come stanno, tenuto conto
che negli scorsi esercizi si è operato in conformità alla legge, e che
l'obbligo riguarda il "non inquinamento" futuro, piuttosto che il
disinquinamento pregresso.
"C.P." <mcds56@yahoo.it> wrote in message news:<JyXcd.160337$35.7867503@news4.tin.it>...
> Asticher wrote:
[cut]
> Aspetto proposte alternative più semplici, e - soprattutto - considerazioni
> favorevoli alla possibilità di lasciare le cose come stanno, tenuto conto
> che negli scorsi esercizi si è operato in conformità alla legge, e che
> l'obbligo riguarda il "non inquinamento" futuro, piuttosto che il
> disinquinamento pregresso.
Se si dà per scontato che gli ammortamenti anticipati negli esercizi
precedenti fossero stati accantonati per ragioni esclusivamente
fiscali, secondo me bisogna di sicuro disinquinare.
Però, molti nelle note integrative dei bilanci scrivevano che comunque
il coefficiente utilizzato rifletteva la reale possibilità di utilizzo
residuo dei beni.
In questo caso, soprattutto per le piccole srl familiari senza
collegio, imho non si disinquina nulla.
> Aspetto proposte alternative più semplici, e - soprattutto -
considerazioni
> favorevoli alla possibilità di lasciare le cose come stanno, tenuto conto
> che negli scorsi esercizi si è operato in conformità alla legge, e che
> l'obbligo riguarda il "non inquinamento" futuro, piuttosto che il
> disinquinamento pregresso.
Una volta tanto non sono d'accordo con te: è vero che, negli esercizi
precedenti, si è operato in conformità di prassi (ricordiamoci che erano i
principi contabili a legittimare la possibilità di aggiungere gli
ammortamenti anticipati agli ordinari nel conto economico poichè la legge
taceva in merito), tuttavia, essendo stato abolito il 2° comma dell'art.
2426, a mio avviso, disinquinare è un obbligo finalizzato a rappresentare la
situazione veritiera e corretta della società.
Peraltro, credo che l'opera di disinquinamento sia abbastanza banale e non
crei particolari problemi operativi.
> Se si dà per scontato che gli ammortamenti anticipati negli esercizi
> precedenti fossero stati accantonati per ragioni esclusivamente
> fiscali, secondo me bisogna di sicuro disinquinare.
> Però, molti nelle note integrative dei bilanci scrivevano che comunque
> il coefficiente utilizzato rifletteva la reale possibilità di utilizzo
> residuo dei beni.
Bisogna verificare se ciò corrisponde a verità: anche relativamente agli
ammortamenti ordinari si scrive che la residua possibilità di utilizzo è ben
rappresentata dalle aliquote di cui al DM 31/12/88 ma ben sappiamo che ciò
non corrisponde a realtà.
Paolo Martini wrote:
> Una volta tanto non sono d'accordo con te: è vero che, negli esercizi
> precedenti, si è operato in conformità di prassi (ricordiamoci che
> erano i principi contabili a legittimare la possibilità di aggiungere
> gli ammortamenti anticipati agli ordinari nel conto economico poichè
> la legge taceva in merito), tuttavia, essendo stato abolito il 2°
> comma dell'art. 2426, a mio avviso, disinquinare è un obbligo
> finalizzato a rappresentare la situazione veritiera e corretta della
> società.
> Peraltro, credo che l'opera di disinquinamento sia abbastanza banale
> e non crei particolari problemi operativi.
Sono contento che il dibattito continui.
L'abolizione del secondo comma dell'art.2426 non ha effetto retroattivo!!
Cioè, oggi non si possono più effettuare accantonamenti o rettifiche di
valore di natura solo tributaria (che - ricordo - interessano o hanno
interessato il conto economico degli anni pregressi) ma non vi è un obbligo
preciso di "ripulire" i residui effetti sullo stato patrimoniale, anche se
tale conseguenza appare la più logica, in una interpretazione estensiva
dello spirito della legge.
Ricordo anche che la norme in materia di contenuto della nota integrativa
prevedeva di indicare in quali voci del conto economico erano confluite gli
accantonamenti e le rettifiche fiscali, mentre nulla era prescritto in
relazione all'indicazione della contropartita patrimoniale!!
Ciò detto, ricordo ancora che - contrariamente a quanto erronamente
affermato dal principio contabile n.25 (beh, succede..) - non era la
"prassi" a consentire l'inquinamento del bilancio, ma una precisa scelta
normativa (appunto l'art.2426, 2 comma), e che per sovvertire tale scelta si
è dovuto cambiare la norma.
Il disinquinamento non è affatto banale.
Per restare in tema di ammortamenti (che sarà il caso più frequente),
bisogna ricostruire per singola annualità il piano di ammortamento senza
tenere conto degli ammortamenti anticipati, e verificare se il cespite
presenta così un residuo valore ammortizzabile.
Ipotesi: impianto acquistato a giugno 1995, aliquota civile 10%.
Ammortamento anticipato fatto nel primo e nel secondo anno.
Nel bilancio al 31.12.2004 sarebbe tutto ammortizzato, ma escludendo gli
anticipati effettuati (15%), resta ancora da ammortizzare appunto il 15%, e
quindi devo disinquinare (cioè portare a riserva/fondo imposte differite
quella parte delfondo di ammortamento) ed ammortizzare per il 10% nel 2004.
Se l'acquisto fosse stato fatto nel 1993, il ciclo ordinario di ammortamento
sarebbe comunque terminato, e quindi niente disnquinamneto e niente
ammortamento nel 2004 .
Questo ragionamento deve essere ripetuto per ciascuna categoria di cespiti e
per ciascun anno di acquisizione.
A me non pare banalissimo....
> Sono contento che il dibattito continui.
> L'abolizione del secondo comma dell'art.2426 non ha effetto retroattivo!!
Certamente no, ma il venire meno di tale previsione ti obbliga, senza alcun
appiglio, a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione
societaria.
Nella disciplina previgente ciò poteva non accadere per poter ottenere un
vantaggio fiscale altrimenti non ottenibile, ma con la nuova normativa tale
"scusa" non esiste più e bisogna operare in funzione della normativa
civilistica.
> Cioè, oggi non si possono più effettuare accantonamenti o rettifiche di
> valore di natura solo tributaria (che - ricordo - interessano o hanno
> interessato il conto economico degli anni pregressi) ma non vi è un
obbligo
> preciso di "ripulire" i residui effetti sullo stato patrimoniale, anche se
> tale conseguenza appare la più logica, in una interpretazione estensiva
> dello spirito della legge.
> Ricordo anche che la norme in materia di contenuto della nota integrativa
> prevedeva di indicare in quali voci del conto economico erano confluite
gli
> accantonamenti e le rettifiche fiscali, mentre nulla era prescritto in
> relazione all'indicazione della contropartita patrimoniale!!
Non mi trovi d'accordo: ripeto che l'obbligo di "ripulire" i bilanci dipende
da tutta la normativa civilistica e, in primis, dalla clausola generale di
cui all'art. 2423 C.C.. Qundo ti trovi a redigere il bilancio di esercizio
devi effettuare delle valutazioni ai sensi della normativa civilistica e non
puoi appigliarti al fatto che, negli esercizi precedenti, hai seguito
criteri fiscali.
Inoltre, per qunato riguarda il punto 14 della NI, forse ti rimetti troppo
al tenore letterale della norma previgente: in realtà era senza dubbio
opportuno informare su tutte le rettifiche ed accantonamenti operati
esclusivamente in applicazione di norme tributarie avvenute nell'esercizio e
negli esercizi precedenti, al fine di poter rappresentare gli effetti che
tali operazioni comportavano nella valorizzazione del patrimonio societario.
> Ciò detto, ricordo ancora che - contrariamente a quanto erronamente
> affermato dal principio contabile n.25 (beh, succede..) - non era la
> "prassi" a consentire l'inquinamento del bilancio, ma una precisa scelta
> normativa (appunto l'art.2426, 2 comma), e che per sovvertire tale scelta
si
> è dovuto cambiare la norma.
Anche qui non mi trovi d'accordo: il caso degli ammortamenti anticipati è
peculiare rispetto alla previsione del comma 2 art. 2426 poichè tale
previsione legittimava rettifiche ed accantonamenti operati per ottenere un
vantaggio fiscale ALTRIMENTI NON OTTENIBILE. In parole povere, il
legislatore consentiva il sacrificio della rappresentazione veritiera e
corretta pur di permettere l'ottenimento di un vantaggio fiscale che
dipendeva indefettibilmente dall'iscrizione in bilancio del relativo valore.
Ciò non accadeva negli ammortamenti anticipati poichè, già nella previgente
disciplina, potevo ottenere la maggior deduzione semplicemente effettuando
una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Per gli
amm.ti anticipati la disciplina fiscale previgente permetteva quello che ora
permette per tutti gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di
valore. Da ciò se ne deduce che l'ammortamento anticipato non rientrava
nella casistica di cui all'art. 2426 C.C. ma era "legittimato" dall'apertura
del principio n. 25 (che, non per niente, lo declassava come metodo
"allowed") dettata al fine di salvare un comportamento che, ormai, era di
uso invalso.
> Il disinquinamento non è affatto banale.
> Per restare in tema di ammortamenti (che sarà il caso più frequente),
> bisogna ricostruire per singola annualità il piano di ammortamento senza
> tenere conto degli ammortamenti anticipati, e verificare se il cespite
> presenta così un residuo valore ammortizzabile.
> Ipotesi: impianto acquistato a giugno 1995, aliquota civile 10%.
> Ammortamento anticipato fatto nel primo e nel secondo anno.
> Nel bilancio al 31.12.2004 sarebbe tutto ammortizzato, ma escludendo gli
> anticipati effettuati (15%), resta ancora da ammortizzare appunto il 15%,
e
> quindi devo disinquinare (cioè portare a riserva/fondo imposte differite
> quella parte delfondo di ammortamento) ed ammortizzare per il 10% nel
2004.
> Se l'acquisto fosse stato fatto nel 1993, il ciclo ordinario di
ammortamento
> sarebbe comunque terminato, e quindi niente disnquinamneto e niente
> ammortamento nel 2004 .
> Questo ragionamento deve essere ripetuto per ciascuna categoria di cespiti
e
> per ciascun anno di acquisizione.
> A me non pare banalissimo....
Ma neppure così impossibile. Ripeto quello che ho già detto: dipende molto
dall'influenza che tale operazione avrà sulla rappresentazione dei valori di
bilancio. Va da sè che tale operazione sarà opportuno dove tale influenza
sarà rilevante.
Ciao
--
Paolo Martini
Dottore Commercialista - Carrara (MS) www.scafonline.it
CELL TH.: EARNINGS ANTICIPATI AD OGGI
Bart67: Press Release Source: Cell Therapeutics, Inc.
Cell Therapeutics, Inc. to Report Second Quarter Financial Results on July
27 (rescheduled)
Monday July 26, 8:27 pm ET
SEATTLE, July 26...
Borsa
2
27-07-2004 12.48.21
ammortamenti professionista
Marco: Ciao, sono professionista dal 2003.
Ho le seguenti spese da ripartire su più anni: 13800 ? auto, 2500 pc /
notebook.
Come devono essere calcolate le quote di ammortamento? È corretto che la
quota...
Fisco e Tasse
3
08-06-2004 10.46.56
Ammortamenti anticipati
S.B.: Se acquisto un bene strumentale nuovo nel 2001 posso liberamente scegliere
di procedere al solo ammortamento ordinario (50% dell'aliquota) per il primo
anno e anticipato per gli anni 2 e 3 ?...