Il sottoscritto è stato appena nominato curatore di un fallimento di S.r.l.
il cui amministratore ha smesso di fare le scritture contabili dal
31/12/2002.
Ora mi trovo a fare la dichiarazione IVA per il 2003 avendo a disposizione
solamente parte delle fatture di acquisto e di vendita che sono in numero
piuttosto consistenti...
Il periodo è, inoltre, piuttosto critico, come Voi sapete...
La scadenza per l'invio in forma autonoma è il 31 ottobre.
Voi come fareste?
Grazie per le risposte.
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"Toy" <pierangelo.ceccon@jumpy.it> ha scritto nel messaggio
news:kmvcd.45346$H11.1574188@twister1.libero.it...
> Il sottoscritto è stato appena nominato curatore di un fallimento di
S.r.l.
> il cui amministratore ha smesso di fare le scritture contabili dal
> 31/12/2002.
> Ora mi trovo a fare la dichiarazione IVA per il 2003 avendo a disposizione
> solamente parte delle fatture di acquisto e di vendita che sono in numero
> piuttosto consistenti...
> Il periodo è, inoltre, piuttosto critico, come Voi sapete...
> La scadenza per l'invio in forma autonoma è il 31 ottobre.
> Voi come fareste?
Se non vado errato, nel tuo caso il termine per l'invio è di quattro mesi
dalla nomina, visto che cade dopo la scadenza ordinaria.
Adesso pensa agli invii ordinari.
Il 3 novembre troverai la soluzione :-)
Che, mi sa, non potrà prescindere dal registrare le fatture per le quali alla
data del fallimento non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione.
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio
newsoh7n01d3tqmlbr77849mll1d8ki5k2us3@4ax.com...
> Il Mon, 18 Oct 2004 09:19:51 +0200, "berriUAIT" <berriUAIT@libero.it> scrisse:
> >l'obbligo di registrazione non si restringe alle fatture emesse e
ricevute
> >nell'anno della dichiarazione di fallimento?
> Mi pare sia ristretto agli adempimenti non ancora scaduti alla data
> del fallimento.
Io chiedo; tu rispondi "mi pare".
Stamo ambedue messi bene a memoria, vero Conte?
:-)
Attualmente la medicina studia piu le cure per
l'impotenza che per l'alzheimer. Tra 20 anni avremo tutti un pene
durissimo ma non ricorderemo cosa farci...
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio
news:37m7n05hiqb3cfnk6pjv6qlabflbb87a57@4ax.com...
> Il Mon, 18 Oct 2004 15:49:12 +0200, "berriUAIT" <berriUAIT@libero.it> scrisse:
> >Stamo ambedue messi bene a memoria, vero Conte?
> Comma 1 art.74bis dpr 633. Elimino quindi il "mi pare".
> Poi vedrò di recuperare due schede da 512 Mb di RAM a forma di
> supposta per risolvere il problema... :-)
Art. 74/bis
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento
o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e
registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti,
devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro
quattro mesi dalla nomina.
[Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa
all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempre che il relativo
termine non sia ancora scaduto, nonché apposita dichiarazione con le
indicazioni e gli allegati di cui agli artt. 28 e 29, relativamente alle
operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla
dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai
sensi del presente comma].
<<<
scusa Conte, io avevo capito così: operazioni effettuate anteriormente alla
dichiarazione di fallimento = dichiarazioni effettuate dal 1° gennaio alla
data della sentenza. Non anche le operazioni effettuate anche l'anno
precedente.
Esempio: sentenza di fallimento del 31 di marzo, mi occupo solo delle
operazioni dal 1° gennaio al 31 marzo, non vado a registrare anche quelle
dell'anno precedente perché i termini per la fatturazione e registrazione
sono ormai scaduti.
"Gianni Verducci" <studioverducci@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:j4Scd.54939$b5.2763636@news3.tin.it...
> "....non vado a registrare anche quelle
> dell'anno precedente perché i termini per la fatturazione e registrazione
> sono ormai scaduti..............."
> Ok, ma come fai a ricostruire la situazione contabile e fiscale, se salti
un
> anno?
sono 2 obblighi diversi.
Posso indagare nell'anno precedente a fini recuperatori, non per presentare
la dichiarazione IVA.
Del resto il dato testuale è chiaro: "se i relativi obblighi di fatturazione
e registrazione non sono scaduti"!
La riformulazione del testo dell'articolo 74/bis, quando impose la
presentazione della dichiarazione dell'anno precedente se il termine non era
scaduto, l'ho interpretata come una necessità di colmare un buco
dichiarativo molto frequente in caso di fallimento dichiarato entro i
termini di presentazione della dichiarazione.
Mai l'ho capita come un obbligo di rifare la contabilità del fallito
dell'anno prima.
"Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPREMAILInvalid@iol.com > ha scritto nel messaggio
news:2tk4toF20koo2U1@uni-berlin.de...
> sei di Castelleone?
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