Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Fisco e Tasse

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 06-10-2004, 12.50.09
Giovanni Morrone
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Omissione totale e sostituzione d'imposta

Il sostituto d'imposta omette dichiarazione, versamenti e ritenute.

Ai sensi dell'art. 35 DPR 602/1973 il sostituito è obbligato in
solido, ed ai sensi dell'art. 64 co. 2 DPR 600/1973 lo stesso ha
facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

Da quello che mi pare di capire però non esiste una disposizione
generale che in sede di accertamento delle imposte sui redditi
consente in questo caso all'amministrazione finanziaria di notificare
anche al sostituito l'avviso di accertamento (o altro atto
procedimentale) in quanto il provvedimento amministrativo deve essere
riferibile solo al sostituto (essendo una mera facoltà - esercitabile
o meno - quella del sostituito di intervenire nel procedimento).

Secondo Falsitta è onere a questo punto del sostituto informare il
sostituito (destinatario del procedimento) dell'avvenuta notificazione
dell'imposizione così da consentire a quest'ultimo l'esercizio delle
facoltà di intervento. Diversamente (sempre secondo il citato autore)
il sostituto perderebbe il diritto di rivalsa nei confronti del
sostituito.

In altre parole secondo Falsitta il sostituto non notificando
l'imposizione (es. l'atto introduttivo del procedimento di
accertamento) ed impedendo così la partecipazione del sostituito, in
caso di pagamento del debito con l'erario non potrebbe far valere la
rivalsa.

Quest'ultimo passaggio non mi è chiaro. Non riesco infatti a trovare
il fondamento giuridico positivo di un tale asserto.

Difatti la previsione generale di cui all'art. 64 co. 1 DPR 600/1973
non pone limiti di questo tipo, anzi la rivalsa in forza di questa
norma permarrebbe comunque doverosa in capo al sostituto. Inoltre
poichè si tratta di un debito assolto da uno dei debitori in regime di
solidarietà passiva, seppure si tratti di debito nei confronti
dell'erario, esso (una volta estinto il rapporto con l'erario)
coinvolge esclusivamente soggetti privati sicchè nulla osta
all'applicazione tout court della disicplina civilistica che prevede
in tal caso il diritto di regresso (definito dal Bianca appunto come
"il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei
confronti degli altri condebitori a seguito del pagamento fatto al
creditore").

Per non parlare poi del fatto che una limitazione della rivalsa si
porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva
sancito dall'art. 53 Cost. in quanto si tratterebbe di pagamento di
imposta per fatti che sì sono manifestativi di forza economica, ma non
riferibili al soggetto destinatario dell'imposizione.

Voi che ne pensate ?

GM
Alt 06-10-2004, 12.50.09
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 06-10-2004, 14.22.32
Mr Mojo Rising
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Omissione totale e sostituzione d'imposta

"Giovanni Morrone" ha scritto nel messaggio
> Il sostituto d'imposta omette dichiarazione, versamenti e ritenute.
> Ai sensi dell'art. 35 DPR 602/1973 il sostituito è obbligato in
> solido, ed ai sensi dell'art. 64 co. 2 DPR 600/1973 lo stesso ha
> facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.
> Da quello che mi pare di capire però non esiste una disposizione
> generale che in sede di accertamento delle imposte sui redditi
> consente in questo caso all'amministrazione finanziaria di notificare
> anche al sostituito l'avviso di accertamento (o altro atto
> procedimentale) in quanto il provvedimento amministrativo deve essere
> riferibile solo al sostituto (essendo una mera facoltà - esercitabile
> o meno - quella del sostituito di intervenire nel procedimento).
> Secondo Falsitta è onere a questo punto del sostituto informare il
> sostituito (destinatario del procedimento) dell'avvenuta notificazione
> dell'imposizione così da consentire a quest'ultimo l'esercizio delle
> facoltà di intervento. Diversamente (sempre secondo il citato autore)
> il sostituto perderebbe il diritto di rivalsa nei confronti del
> sostituito.
> In altre parole secondo Falsitta il sostituto non notificando
> l'imposizione (es. l'atto introduttivo del procedimento di
> accertamento) ed impedendo così la partecipazione del sostituito, in
> caso di pagamento del debito con l'erario non potrebbe far valere la
> rivalsa.
> Quest'ultimo passaggio non mi è chiaro. Non riesco infatti a trovare
> il fondamento giuridico positivo di un tale asserto.
> Difatti la previsione generale di cui all'art. 64 co. 1 DPR 600/1973
> non pone limiti di questo tipo, anzi la rivalsa in forza di questa
> norma permarrebbe comunque doverosa in capo al sostituto. Inoltre
> poichè si tratta di un debito assolto da uno dei debitori in regime di
> solidarietà passiva, seppure si tratti di debito nei confronti
> dell'erario, esso (una volta estinto il rapporto con l'erario)
> coinvolge esclusivamente soggetti privati sicchè nulla osta
> all'applicazione tout court della disicplina civilistica che prevede
> in tal caso il diritto di regresso (definito dal Bianca appunto come
> "il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei
> confronti degli altri condebitori a seguito del pagamento fatto al
> creditore").
> Per non parlare poi del fatto che una limitazione della rivalsa si
> porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva
> sancito dall'art. 53 Cost. in quanto si tratterebbe di pagamento di
> imposta per fatti che sì sono manifestativi di forza economica, ma non
> riferibili al soggetto destinatario dell'imposizione.
> Voi che ne pensate ?
> GM



boh....


  #3  
Vecchio 06-10-2004, 14.50.30
Francesco....
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Omissione totale e sostituzione d'imposta

Mr Mojo Rising wrote:

> boh....


Bella quotata!

--
Francesco....

Tutti a sQuola di Quoting, please
http://snipurl.com/4tzr

Come dice il proverbio: "il consulto d'un notaro costa sempre e costa
caro".






 

Tags
dimposta, omissione, sostituzione, totale
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Sostituzione mutuo
Max: Ciao a tutti, vi chiedo un parere su quanto mi ha riferito oggi il mio notaio. Sto sostituendo un vecchio mutuo trentennale di 130.000 euro (con ipoteca iscritta per 260.000 euro e debito residuo...
Investire 2 07-09-2006 10.33.06
sostituzione merci
Massimo Gabbani \(Studio Martini\): Una azienda produttrice decide di effettuare delle sostituzioni di merce ai propri clienti imponendogli però l'acquisto di altre merci per un valore superiore o equivalente. I resi si riferiscono...
Fisco e Tasse 1 31-07-2004 18.58.35
Omissione acconto IRPEF/IRAP
Fabio C.: Salve, nel 2003 ho versato quanto segue in dichiarazione dei redditi 2002 (la mia PRIMA dichiarazione, avendo iniziato a lavorare in quell'anno): 4001 - 538,14 4033 - 210,95 3801 - 81,32 ...
Fisco e Tasse 4 19-06-2004 16.32.05
rettifica omissione in bilancio
domenico: se mi accorgo di aver omesso l'indicazione di alcuni debiti nell'ultimo bilancio chiuso al 31/12/2002 come faccio a giustificare il pagamento nel 2003 di tali debiti? Esiste una scrittura di...
Fisco e Tasse 5 06-04-2004 18.51.13



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01.37.22.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net