Il sostituto d'imposta omette dichiarazione, versamenti e ritenute.
Ai sensi dell'art. 35 DPR 602/1973 il sostituito è obbligato in
solido, ed ai sensi dell'art. 64 co. 2 DPR 600/1973 lo stesso ha
facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.
Da quello che mi pare di capire però non esiste una disposizione
generale che in sede di accertamento delle imposte sui redditi
consente in questo caso all'amministrazione finanziaria di notificare
anche al sostituito l'avviso di accertamento (o altro atto
procedimentale) in quanto il provvedimento amministrativo deve essere
riferibile solo al sostituto (essendo una mera facoltà - esercitabile
o meno - quella del sostituito di intervenire nel procedimento).
Secondo Falsitta è onere a questo punto del sostituto informare il
sostituito (destinatario del procedimento) dell'avvenuta notificazione
dell'imposizione così da consentire a quest'ultimo l'esercizio delle
facoltà di intervento. Diversamente (sempre secondo il citato autore)
il sostituto perderebbe il diritto di rivalsa nei confronti del
sostituito.
In altre parole secondo Falsitta il sostituto non notificando
l'imposizione (es. l'atto introduttivo del procedimento di
accertamento) ed impedendo così la partecipazione del sostituito, in
caso di pagamento del debito con l'erario non potrebbe far valere la
rivalsa.
Quest'ultimo passaggio non mi è chiaro. Non riesco infatti a trovare
il fondamento giuridico positivo di un tale asserto.
Difatti la previsione generale di cui all'art. 64 co. 1 DPR 600/1973
non pone limiti di questo tipo, anzi la rivalsa in forza di questa
norma permarrebbe comunque doverosa in capo al sostituto. Inoltre
poichè si tratta di un debito assolto da uno dei debitori in regime di
solidarietà passiva, seppure si tratti di debito nei confronti
dell'erario, esso (una volta estinto il rapporto con l'erario)
coinvolge esclusivamente soggetti privati sicchè nulla osta
all'applicazione tout court della disicplina civilistica che prevede
in tal caso il diritto di regresso (definito dal Bianca appunto come
"il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei
confronti degli altri condebitori a seguito del pagamento fatto al
creditore").
Per non parlare poi del fatto che una limitazione della rivalsa si
porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva
sancito dall'art. 53 Cost. in quanto si tratterebbe di pagamento di
imposta per fatti che sì sono manifestativi di forza economica, ma non
riferibili al soggetto destinatario dell'imposizione.
"Giovanni Morrone" ha scritto nel messaggio
> Il sostituto d'imposta omette dichiarazione, versamenti e ritenute.
> Ai sensi dell'art. 35 DPR 602/1973 il sostituito è obbligato in
> solido, ed ai sensi dell'art. 64 co. 2 DPR 600/1973 lo stesso ha
> facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.
> Da quello che mi pare di capire però non esiste una disposizione
> generale che in sede di accertamento delle imposte sui redditi
> consente in questo caso all'amministrazione finanziaria di notificare
> anche al sostituito l'avviso di accertamento (o altro atto
> procedimentale) in quanto il provvedimento amministrativo deve essere
> riferibile solo al sostituto (essendo una mera facoltà - esercitabile
> o meno - quella del sostituito di intervenire nel procedimento).
> Secondo Falsitta è onere a questo punto del sostituto informare il
> sostituito (destinatario del procedimento) dell'avvenuta notificazione
> dell'imposizione così da consentire a quest'ultimo l'esercizio delle
> facoltà di intervento. Diversamente (sempre secondo il citato autore)
> il sostituto perderebbe il diritto di rivalsa nei confronti del
> sostituito.
> In altre parole secondo Falsitta il sostituto non notificando
> l'imposizione (es. l'atto introduttivo del procedimento di
> accertamento) ed impedendo così la partecipazione del sostituito, in
> caso di pagamento del debito con l'erario non potrebbe far valere la
> rivalsa.
> Quest'ultimo passaggio non mi è chiaro. Non riesco infatti a trovare
> il fondamento giuridico positivo di un tale asserto.
> Difatti la previsione generale di cui all'art. 64 co. 1 DPR 600/1973
> non pone limiti di questo tipo, anzi la rivalsa in forza di questa
> norma permarrebbe comunque doverosa in capo al sostituto. Inoltre
> poichè si tratta di un debito assolto da uno dei debitori in regime di
> solidarietà passiva, seppure si tratti di debito nei confronti
> dell'erario, esso (una volta estinto il rapporto con l'erario)
> coinvolge esclusivamente soggetti privati sicchè nulla osta
> all'applicazione tout court della disicplina civilistica che prevede
> in tal caso il diritto di regresso (definito dal Bianca appunto come
> "il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei
> confronti degli altri condebitori a seguito del pagamento fatto al
> creditore").
> Per non parlare poi del fatto che una limitazione della rivalsa si
> porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva
> sancito dall'art. 53 Cost. in quanto si tratterebbe di pagamento di
> imposta per fatti che sì sono manifestativi di forza economica, ma non
> riferibili al soggetto destinatario dell'imposizione.
> Voi che ne pensate ?
> GM
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