Sono un privato.
Sto per procedere allo sfratto di un inquilino di un locale ad uso
commerciale per morosità (per vari motivi e con varie scuse, non sono stati
pagati i canoni a partire dal gennaio 2004).
L'Avvocato mi ha detto che forse - ottenendo la "convalida di sfratto" -
avrei titolo a non pagare le imposte IRPEF non da ora ma addirittura per
tutto il periodo in cui i canoni non sono stati effettivamente riscossi
(cioè da gennaio 2004).
E' corretto?
Poiché compilo da solo la mia dichiarazione dei redditi, In caso affermativo
mi potreste precisare in virtù di quale norma?
Oppure (come temo) potrò legittimamente non pagare imposte solo dopo aver
registrato presso l'Ufficio delle Entrate la risoluzione del contratto di
locazione?
Grazie anticipatamente per la cortesia con cui qualcuno vorrà chiarirmi
questo dubbio.
"Jo"
> Sono un privato.
> Sto per procedere allo sfratto di un inquilino di un locale ad uso
> commerciale per morosità (per vari motivi e con varie scuse, non sono
stati
> pagati i canoni a partire dal gennaio 2004).
> L'Avvocato mi ha detto che forse - ottenendo la "convalida di sfratto" -
> avrei titolo a non pagare le imposte IRPEF non da ora ma addirittura per
> tutto il periodo in cui i canoni non sono stati effettivamente riscossi
> (cioè da gennaio 2004).
> E' corretto?
> Poiché compilo da solo la mia dichiarazione dei redditi, In caso
affermativo
> mi potreste precisare in virtù di quale norma?
> Oppure (come temo) potrò legittimamente non pagare imposte solo dopo aver
> registrato presso l'Ufficio delle Entrate la risoluzione del contratto di
> locazione?
> Grazie anticipatamente per la cortesia con cui qualcuno vorrà chiarirmi
> questo dubbio.
> Sergio
> cobra51@libero.it
-------
A fini del reddito imponibile degli immobili locati non deve considerarsi
l'ammontare dei canoni indicati nei contratti di locazione qualora tali
canoni risultino non versati dall'inquilino, in quanto secondo l'art. 53
della Costituzione il carico fiscale deve essere ragguagliato alla "capacità
contributiva", cioè alla effettiva ricchezza a disposizione del
contribuente.
Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la
sentenza 7 maggio 2003 n.6911, rigettando l'interpretazione del Fisco in
base alla quale avrebbe dovuto considerarsi il reddito imponibile risultante
dal contratto di locazione a prescindere dalla concreta percezione dei
canoni.
I giudici hanno inoltre precisato che i dati contrattuali forniscono solo
una indicazione presuntiva, che può essere superata dalla prova contraria.
Nel caso di specie il contribuente ha rilevato che era in corso una
procedura di sfratto per morosità.
> -------
> A fini del reddito imponibile degli immobili locati non deve considerarsi
> l'ammontare dei canoni .
> Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione,
io nel 2001 ho denunciato e pagato secondo il contratto.
Cosa posso fare per riavere il denaro pagato in piu?
faccio una richiesta di rimborso e poi faccio un ricorso
se il fisco rifiuta di rimborsarmi?
" Infostrada"
> > -------
> > A fini del reddito imponibile degli immobili locati non deve
considerarsi
> > l'ammontare dei canoni .
> > Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione,
> io nel 2001 ho denunciato e pagato secondo il contratto.
> Cosa posso fare per riavere il denaro pagato in piu?
> faccio una richiesta di rimborso e poi faccio un ricorso
> se il fisco rifiuta di rimborsarmi?
> quante possibilita di successo ho?
--- Riposto la stessa notizia riportata da altri:
Con Sentenza 7 maggio 2003, n. 6911, la Cassazione ha stabilito che i canoni
di locazione derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile del
conducente.
Ciò poiché, ai sensi dell'articolo 53, Carta Costituzionale, e dello statuto
dei diritti del contribuente, le imposte vanno commisurate alle ricchezze
effettivamente possedute.
Tale orientamento è peraltro già recepito all'interno del D.P.R. n. 917/86
nonché nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.
Sembra che si tratti solo delle abitazioni e non di immobili ad uso
commerciale.
Se è il tuo caso, vedi le istruzioni della dichiarazione dei redditi.
Se è come sta scritto poco sopra, dai un colpo di telefono al Call Center
dell'Agenzia delle Entrate e chiedi come fare ...
Grazie per i chiarimenti!
Ovviamente, è comunque indispensabile ottenere la "convalida di sfratto",
vero?
Sergio
"Jo" <cobra51@libero.it> ha scritto nel messaggio
newsli4d.2864$H11.59907@twister1.libero.it...
> Sono un privato.
> Sto per procedere allo sfratto di un inquilino di un locale ad uso
> commerciale per morosità (per vari motivi e con varie scuse, non sono
stati
> pagati i canoni a partire dal gennaio 2004).
> L'Avvocato mi ha detto che forse - ottenendo la "convalida di sfratto" -
> avrei titolo a non pagare le imposte IRPEF non da ora ma addirittura per
> tutto il periodo in cui i canoni non sono stati effettivamente riscossi
> (cioè da gennaio 2004).
> E' corretto?
> Poiché compilo da solo la mia dichiarazione dei redditi, In caso
affermativo
> mi potreste precisare in virtù di quale norma?
> Oppure (come temo) potrò legittimamente non pagare imposte solo dopo aver
> registrato presso l'Ufficio delle Entrate la risoluzione del contratto di
> locazione?
> Grazie anticipatamente per la cortesia con cui qualcuno vorrà chiarirmi
> questo dubbio.
> Sergio
> cobra51@libero.it
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