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  #1  
Vecchio 30-08-2004, 11.34.49
umberto
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito [OT] Co.co.co. occasionale

Per una prestazione di co.co.co. occasionale è obbligatorio un contratto
scritto (anche se non è previsto un progetto) ?

Grazie
Umberto


Alt 30-08-2004, 11.34.49
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  #2  
Vecchio 30-08-2004, 15.07.53
Gabriele
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: [OT] Co.co.co. occasionale

a me davano una semplice notula "compensi per prestazione occasionale " ,
riportante ritenuta e netto corrisposto e data .Come fosse una
fattura\parcella che ricevevano da un fornitore in cambio della prestazione,
ovviamente senza iva , essendo io privo di p.iva.
Mentre per il cococo annuale allora ci fu un contratto con i cedolini
mensili.

saluti


  #3  
Vecchio 30-08-2004, 17.24.32
umberto
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: [OT] Co.co.co. occasionale

"Gabriele"
> a me davano una semplice notula "compensi per prestazione occasionale " ,
> riportante ritenuta e netto corrisposto e data .Come fosse una
> fattura\parcella che ricevevano da un fornitore in cambio della

prestazione,
> ovviamente senza iva , essendo io privo di p.iva.


---- Ritenuta IRPEF al 20% ?
E la ritenuta INPS c'era ?

Grazie
Umberto


  #4  
Vecchio 30-08-2004, 17.53.25
Gabriele
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: [OT] Co.co.co. occasionale

> E la ritenuta INPS c'era ?
no


  #5  
Vecchio 31-08-2004, 14.41.15
fabio galletti
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: [OT] Co.co.co. occasionale


Gli obblighi contributivi per i lavoratori autonomi occasionali

Secondo quanto stabilito dalla Circolare Inps 6 luglio 2004, n. 103, dalla
base imponibile previdenziale - costituita dal compenso lordo - devono
essere dedotte le spese a carico del committente e risultanti dalla fattura

L´articolo 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha
introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2004, anche per coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo occasionale, l´obbligo di iscrizione alla
gestione separata Inps di cui all´articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, già previsto per i cosiddetti co.co.co. e per i professionisti
senza cassa.
Tuttavia, per i lavoratori autonomi occasionali, il predetto obbligo scatta
"solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad
euro 5.000".

Tale previsione normativa ha creato un clima di incertezza fra i diretti
interessati, soprattutto in relazione al limite dei 5.000 euro. Ci si è
chiesto, infatti, se l´obbligo di iscrizione potesse determinarsi sulla base
di stime previsionali dei compensi percepiti, ovvero solo a seguito
dell´effettivo superamento del limite anzidetto. Interrogativo risolto
dall´Inps, in tale ultimo senso, già con la circolare n. 9 del 22 gennaio
2004, la quale, in considerazione del carattere episodico dell´attività di
lavoro occasionale, ha affermato che tale condizione è accertabile soltanto
a consuntivo.

Successivamente, con la circolare n. 103 del 6 luglio scorso, l´Inps ha
fornito un altro importante e atteso chiarimento, affermando che il limite
dei 5.000 euro deve essere inteso come franchigia, ossia come una fascia di
esenzione, superata la quale i contributi previdenziali devono essere
corrisposti solo sulla parte eccedente, a prescindere dal numero dei
committenti delle prestazioni occasionali.

L´instaurazione del rapporto contributivo-assicurativo con l´Inps, quindi,
avviene nel momento in cui, nell´arco dell´anno solare (1° gennaio-31
dicembre) viene superato il predetto limite. A questo punto, in capo al
lavoratore occasionale, si configura un duplice obbligo:

di comunicare ai committenti interessati, all´inizio dei singoli rapporti e
tempestivamente durante il loro svolgimento, il superamento del limite in
argomento
di iscrizione alla gestione separata utilizzando lo schema di domanda
appositamente predisposto prelevabile dal sito internet www.inps.it.
L´iscrizione così effettuata avrà validità anche negli anni successivi. Ciò
significa che nell´ipotesi in cui si è proceduto alla prima iscrizione nel
2004 e nell´anno 2005 non si sono instaurati rapporti di lavoro autonomo
occasionale, ovvero gli stessi non hanno consentito di superare la soglia
dei 5.000 euro, mentre ciò si è verificato nel 2006, in tale anno non si
dovrà procedere a una nuova iscrizione atteso che la posizione previdenziale
presso l´Inps è già aperta.

Per quanto riguarda la base imponibile, a seguito delle indicazioni
operative fornite dall´Inps, il lavoratore autonomo occasionale dovrà tenere
presente che quella ai fini previdenziali è diversa e va distinta da quella
ai fini fiscali per la determinazione delle ritenute alla fonte.
La base imponibile fiscale, infatti, è costituita dal compenso e da
eventuali rimborsi spese inerenti la produzione del reddito (vd. risoluzione
dell´Agenzia delle Entrate 21 marzo 2003, n. 69), mentre la base imponibile
previdenziale è costituita dal "compenso lordo erogato al lavoratore,
dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura"
( circolare Inps n. 103 del 2004).
E´ evidente, quindi, che in presenza di spese inerenti le due basi
imponibili differiscono tra loro.

Valgano a tal fine i seguenti esempi che tengono conto anche del fatto che,
per espressa previsione normativa, ai fini del versamento del contributo si
devono osservare le modalità e i termini previsti per i co.co.co. e, in
particolare, della circostanza che i contributi previdenziali sono posti a
carico sia del lavoratore (un terzo) che del committente (due terzi) e che
il relativo versamento è effettuato direttamente da quest´ultimo con diritto
di rivalsa per i contributi a carico del lavoratore.

Esempio n. 1
compenso pattuito = 4.500 euro;
spese inerenti chieste a rimborso al committente = 1.000 euro;
compenso totale erogato dal committente = 5.500 euro.
Èstato superato, a seguito di precedenti rapporti di lavoro occasionale, il
limite di 5.000 euro. In tal caso, il calcolo delle ritenute avviene nel
modo seguente:

la ritenuta d´acconto (fiscale) del 20 per cento è calcolata sul compenso
totale pari a 5.500 euro (ritenuta di 1.100 euro)
i contributi a carico del lavoratore occasionale (si ipotizza un lavoratore
già iscritto ad altra forma previdenziale, per cui i contributi totali sono
dovuti nella misura del 10 per cento, di cui il 3,33 per cento a carico del
lavoratore) sono calcolati sul compenso al netto delle spese fatturate
(5.500 - 1.000), ossia su 4.500 euro (contributi trattenuti dal committente
pari a 149,85 euro).
Qualora, invece, si fosse stati in presenza di un´unica prestazione
occasionale nel periodo di imposta, mantenendo invariati gli importi
utilizzati nell´esempio, non si sarebbe dovuto indicare l´importo dei
contributi a proprio carico, in quanto l´imponibile previdenziale, pari a
4.500 euro, è, appunto, inferiore al limite di 5.000 euro che fa scattare
l´obbligo contributivo.

Esempio n. 2
Unica prestazione occasionale nel corso del periodo d´imposta
compenso pattuito = 6.000 euro;
spese inerenti chieste a rimborso al committente = 1.000 euro;
compenso totale erogato dal committente = 7.000 euro;
In tale evenienza, fermo restando che la ritenuta fiscale del 20 per cento a
titolo d´acconto è calcolata sull´importo di 7.000 euro, sul piano
contributivo il contribuente deve tener presente che fino a 5.000 euro non è
soggetto ad alcuna contribuzione e che solo sull´eccedenza scatta tale
obbligo. Pertanto, l´operazione da effettuare è la seguente:


compenso lordo 7.000 euro -
spese 1.000 euro =
compenso netto 6.000 euro -
importo non soggetto a contributi 5.000 euro
imponibile previdenziale 1.000 euro.

I contributi a carico del lavoratore, dunque, saranno pari a 33,30 euro
(3,33 per cento di 1.000).

Un´ultima osservazione va effettuata in ordine all´efficacia temporale della
disposizione normativa in commento.
L´articolo 44 del decreto legge n. 269 esplica la sua efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2004 e poiché anche la gestione separata è governata dal
principio di cassa ne consegue, a rigore, che tutti i compensi corrisposti a
partire da tale data dovrebbero essere rilevanti ai fini dell´instaurazione
del rapporto contributivo-assicurativo con l´Inps.

Tuttavia, la circolare n. 103 ha fatto salvi i compensi pagati nel 2004, ma
relativi a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003, stabilendo che
gli stessi non devono essere presi in considerazione ai fini del computo del
superamento dei 5.000 euro e, di conseguenza, sugli stessi non è dovuto il
relativo contributo.
Gli eventuali versamenti di contributi già effettuati per il 2004, da
considerare come non dovuti a seguito dei predetti chiarimenti potranno
formare oggetto di rimborso, mentre su quelli dovuti e non ancora versati,
non saranno caricati oneri accessori se pagati entro il giorno 16 del terzo
mese successivo a quello di emanazione della citata circolare n. 103 (ossia
entro il 16 ottobre 2004).
(tratto da www.fiscooggi.it)

Raffaella Vio


--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
  #6  
Vecchio 31-08-2004, 16.29.10
A.Colabattista
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Predefinito Re: [OT] Co.co.co. occasionale


"fabio galletti" <fgtp1@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:62Z94Z98Z89Y1093956074X5962@usenet.libero.it. ..
Da quello che mi risulta, però, se la prestazione occasionale è
riconducibile alle mini co.co.co., va comunque versata la contribuzione alla
gestione separata anche per importi inferiori ai 5.000 euro. L'esenzione
contributiva opera solo quando la prestazione è priva di qualsiasi
coordinamento del committente.
--
A.Colabattista


  #7  
Vecchio 31-08-2004, 19.53.41
fabio galletti
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Predefinito Re: [OT] Co.co.co. occasionale

Il 31 Ago 2004, 16:29, "A.Colabattista" <colabat@libero.it> ha scritto:
> "fabio galletti" <fgtp1@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> news:62Z94Z98Z89Y1093956074X5962@usenet.libero.it. ..
> > Da quello che mi risulta, però, se la prestazione occasionale è

> riconducibile alle mini co.co.co., va comunque versata la contribuzione

alla
> gestione separata anche per importi inferiori ai 5.000 euro. L'esenzione
> contributiva opera solo quando la prestazione è priva di qualsiasi
> coordinamento del committente.
> --
> A.Colabattista

Vero, fatto bene a specificarlo; qui mi pare si trattasse di lavoro autonomo
occasionale

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  #8  
Vecchio 01-09-2004, 09.19.14
A.Z.
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Predefinito Re: [OT] Co.co.co. occasionale


"fabio galletti" <fgtp1@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:62Z94Z98Z71Y1093974820X32135@usenet.libero.it ...
> Vero, fatto bene a specificarlo; qui mi pare si trattasse di

lavoro autonomo
> occasionale


Avendolo definito "co.co.co. occasionale" è molto probabile che invece si
tratti delle collaborazioni occasionali di cui alla legge Biagi, perchè le
altre prestazioni occasionali non hanno coordinamento con il committente.
Anna ha probabilmente centrato il bersaglio. :-)
Ci chiarisca Umberto che cosa voleva.

A.Z.


 

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cococo, occasionale
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