Salve a tutti,
il titolare di impresa familiare ha concordato l'anno 2002 (art.7).
Congruo e coerente. Pertanto la definizione si estende anche al
collaboratore.
Ora mi accorgo che sono stati commessi errori nel conteggio delle deduzioni
per contributi previdenziali.
Il titolare ha indicato deduzioni per contributi in maniera eccedente a
quanto effettivamente versato.
Il collaboratore ha invece indicato contributi previdenziali in maniera
inferiore a quanto effettivamente versato.
Avendo aderito al concordato, non posso inviare una dichiarazione
integrativa: la liquidazione delle imposte è definitiva con riferimento alla
spettanza di deduzioni ed agenvolazioni salvo l'art 36bis/ter...
Mi pare di essere in una situazione scomoda in cui non solo non posso più
correggere gli errori (a favore o contro), ma sono suscettibile di controlli
(solamente contro) ai sensi dei 36 ter.
In altre parole non posso inviare dichiarazione l'integrativa per il
collaboratore per fargli riconoscere i contributi versati, e sono
"accertabile" per i contributi dedotti ma non versati dal titolare.
Mi lascia un po' perplesso però il fatto che la definizione del titolare
preclude la facolta di un terzo (collaboratore), eventualmente anche
inconsapevole del condono effettuato dal titolare, di correggere a proprio
favore errori commessi nella dichiarazione da questo presentata.
Oppure che il collaboratore può ancora inviare una dichiarazione
integrativa?
"filiberto Ricci" <ricci@br1.net> ha scritto nel messaggio
news:EBNUc.154270$5D1.7530677@news4.tin.it...
> Salve a tutti,
> il titolare di impresa familiare ha concordato l'anno 2002 (art.7).
> Congruo e coerente. Pertanto la definizione si estende anche al
> collaboratore.
> Ora mi accorgo che sono stati commessi errori nel conteggio delle
deduzioni
> per contributi previdenziali.
> Il titolare ha indicato deduzioni per contributi in maniera eccedente a
> quanto effettivamente versato.
> Il collaboratore ha invece indicato contributi previdenziali in maniera
> inferiore a quanto effettivamente versato.
> Avendo aderito al concordato, non posso inviare una dichiarazione
> integrativa: la liquidazione delle imposte è definitiva con riferimento
alla
> spettanza di deduzioni ed agenvolazioni salvo l'art 36bis/ter...
> Mi pare di essere in una situazione scomoda in cui non solo non posso più
> correggere gli errori (a favore o contro), ma sono suscettibile di
controlli
> (solamente contro) ai sensi dei 36 ter.
> In altre parole non posso inviare dichiarazione l'integrativa per il
> collaboratore per fargli riconoscere i contributi versati, e sono
> "accertabile" per i contributi dedotti ma non versati dal titolare.
> Mi lascia un po' perplesso però il fatto che la definizione del titolare
> preclude la facolta di un terzo (collaboratore), eventualmente anche
> inconsapevole del condono effettuato dal titolare, di correggere a proprio
> favore errori commessi nella dichiarazione da questo presentata.
> Oppure che il collaboratore può ancora inviare una dichiarazione
> integrativa?
All'Agenzia mi hanno detto che il collaboratore può presentare la
dichiarazione integrativa, anche sulla base del fatto che la definizione del
titolare è avvenuta senza il bisogno di effettuare alcuna comunicazione al
collaboratore il quale pertanto potrebbe non essere a conoscenza della
definizione del titolare.
In secondo luogo hanno detto che non essendo espressamente vietato, il
collaboratore, diversamente dal titolare, può trasmettere una dichiarazione
integrativa.
Il Thu, 19 Aug 2004 08:54:13 GMT, "filiberto Ricci" <ricci@br1.netscrisse:
>In secondo luogo hanno detto che non essendo espressamente vietato, il
>collaboratore, diversamente dal titolare, può trasmettere una dichiarazione
>integrativa.
>"Concordate"?
Sì; e non escluderei neppure la possibilità di integrare per il
titolare. La norma è scritta male, e secondo me la ratio non è quella
di impedire qualsiasi correzione post-condoni.
Io proverei ad integrare entrambe le posizioni.
Ciao
Conte Oliver (che non risponde in privato)
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07-07-2004 16.55.52
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