Una S.r.l. in liquidazione (società A) ha dei crediti nei confronti di una
società in fallimento (società B). Detti crediti non verranno mai pagati in
quanto la società B è chiaramente insolvente.
Inoltre l'amministratore della società A, per inattività della stessa e per
non incorrere in ulteriori spese, intende presentare celermente il bilancio
finale di liquidazione e rel. istanza di cancellazione.
Punto della questione:
1) Ha un senso il consiglio dell'avvocato di insinuare il credito nel
passivo della società B, se la società A non ha modo di detrarlo
fiscalmente? In effetti la società A ha solo la necessità di recuperare
l'IVA relativa, per quanto concerne il danno in se stesso agirà, semmai, in
sede penale.
2) Come inquadrare il credito nel bilancio finale di liquidazione in virtù
di quanto premesso sapendo finora che non verrà riscosso neanche
parzialmente? Questo tenuto conto anche del consiglio dell'avvocato di
insinuarlo nel
passivo della società B e la necessità della società A di recuperare l'IVA.
a) "Abbandonare" il credito (imponibile) inquadrandolo come
credito difficilmente esigibile, cedere l'IVA al liquidatore + fare istanza
di rimborso IVA in carta semplice allegando copia dell'istanza fallimentare
della società B?
b) Come credito difficilmente esigibile, cedendolo al liquidatore
nel piano di riparto (non lo ritengo prudente per eventuali strascichi)
c) Darlo per perso e consolidare la perdita nel passivo, cedendo
l'IVA come al sopraddetto punto " a "
* Altre soluzioni?
PIANO DI RIPARTO. Cedere il credito al liquidatore non ha molto senso, io
indicherei solo l'IVA.
Il 14 Ago 2004, 19:23, "Alex B." <alex_b@aliceposta.it> ha scritto:
> Una S.r.l. in liquidazione (società A) ha dei crediti nei confronti di una
> società in fallimento (società B). Detti crediti non verranno mai pagati
in
> quanto la società B è chiaramente insolvente.
> Inoltre l'amministratore della società A, per inattività della stessa e
per
> non incorrere in ulteriori spese, intende presentare celermente il
bilancio
> finale di liquidazione e rel. istanza di cancellazione.
> Punto della questione:
> 1) Ha un senso il consiglio dell'avvocato di insinuare il credito nel
> passivo della società B, se la società A non ha modo di detrarlo
> fiscalmente? In effetti la società A ha solo la necessità di recuperare
> l'IVA relativa, per quanto concerne il danno in se stesso agirà, semmai,
in
> sede penale.
> 2) Come inquadrare il credito nel bilancio finale di liquidazione in virtù
> di quanto premesso sapendo finora che non verrà riscosso neanche
> parzialmente? Questo tenuto conto anche del consiglio dell'avvocato di
> insinuarlo nel
> passivo della società B e la necessità della società A di recuperare
l'IVA.
> a) "Abbandonare" il credito (imponibile) inquadrandolo come
> credito difficilmente esigibile, cedere l'IVA al liquidatore + fare
istanza
> di rimborso IVA in carta semplice allegando copia dell'istanza
fallimentare
> della società B?
> b) Come credito difficilmente esigibile, cedendolo al liquidatore
> nel piano di riparto (non lo ritengo prudente per eventuali strascichi)
> c) Darlo per perso e consolidare la perdita nel passivo, cedendo
> l'IVA come al sopraddetto punto " a "
> * Altre soluzioni?
> PIANO DI RIPARTO. Cedere il credito al liquidatore non ha molto senso, io
> indicherei solo l'IVA.
> Alex
non credo che inerzia sia a favore del liquidatore, in termini di
responsabilità
Prima di formularti il mio punto di vista, potresti chiarire meglio la
fattispecie? In che senso vanta solamente credito iva? Le operazioni da cui
deriva sono di che genere, cessioni o prestazioni?
> Prima di formularti il mio punto di vista, potresti chiarire meglio la
> fattispecie? In che senso vanta solamente credito iva? Le operazioni da
cui
> deriva sono di che genere, cessioni o prestazioni?
è un credito IVA scaturito da prestazioni di provata esistenza e mai pagate
Il 14 Ago 2004, 19:23, "Alex B." <alex_b@aliceposta.it> ha scritto:
> Una S.r.l. in liquidazione (società A) ha dei crediti nei confronti di una
> società in fallimento (società B). Detti crediti non verranno mai pagati
in
> quanto la società B è chiaramente insolvente.
> Inoltre l'amministratore della società A, per inattività della stessa e
per
> non incorrere in ulteriori spese, intende presentare celermente il
bilancio
> finale di liquidazione e rel. istanza di cancellazione.
> Punto della questione:
> 1) Ha un senso il consiglio dell'avvocato di insinuare il credito nel
> passivo della società B, se la società A non ha modo di detrarlo
> fiscalmente? In effetti la società A ha solo la necessità di recuperare
> l'IVA relativa, per quanto concerne il danno in se stesso agirà, semmai,
in
> sede penale.
> 2) Come inquadrare il credito nel bilancio finale di liquidazione in virtù
> di quanto premesso sapendo finora che non verrà riscosso neanche
> parzialmente? Questo tenuto conto anche del consiglio dell'avvocato di
> insinuarlo nel
> passivo della società B e la necessità della società A di recuperare
l'IVA.
> a) "Abbandonare" il credito (imponibile) inquadrandolo come
> credito difficilmente esigibile, cedere l'IVA al liquidatore + fare
istanza
> di rimborso IVA in carta semplice allegando copia dell'istanza
fallimentare
> della società B?
> b) Come credito difficilmente esigibile, cedendolo al liquidatore
> nel piano di riparto (non lo ritengo prudente per eventuali strascichi)
> c) Darlo per perso e consolidare la perdita nel passivo, cedendo
> l'IVA come al sopraddetto punto " a "
> * Altre soluzioni?
> PIANO DI RIPARTO. Cedere il credito al liquidatore non ha molto senso, io
> indicherei solo l'IVA.
> Alex
Allora, da subito una cosa non mi torna: se A fa delle prestazioni a B ha
un'iva a debito, non a credito; non capisco il discorso del rimborso iva. Il
debito iva sarà stato assolto ovviamente nei confronti dell'erario e quindi
avrà un credito verso B; ma ciò attiene alla sfera dei rapporti privati.
Quanto alla soluzione prospettata, credo sia la B. Alla chiusura del periodo
di gestione in corso, l'amministratore redigerà una situazione dei conti da
dare ai liquidatori per fare l'inventario di liquidazione. Orbene, per
quanto riguarda i crediti i liquidatori provvederanno alla riaperturi dei
conti all'adeguamento dei medesimi al criterio del presunto realizzo o alla
loro estinzione. L'ammontare delle perdite sarà coperto dal fondo
svalutazione, se c'è e poi dal rilevamento di una sopravvenienza passiva.
Dal punto di vista strettamente legale è vero sia quanto sostieni tu sia
quanto sostiene l'avvocato: lo recuperererò? Mah, difficile perchè il
credito non è assistito da privilegio, contrariamente a quanto accade per le
cessioni di beni (per comune orientamento giurisprudenziale http://www.abconsul.it/archivio/giur0030.html ) ed inoltre il credito di
rivalsa di cui parli non si può dire ancora formato, se ricorrono le
condizioni riportate nella fattispecie al link indicato
Allora, da subito una cosa non mi torna: se A fa delle prestazioni a B ha
> un'iva a debito, non a credito; non capisco il discorso del rimborso iva.
Il
> debito iva sarà stato assolto ovviamente nei confronti dell'erario e
quindi
> avrà un credito verso B; ma ciò attiene alla sfera dei rapporti privati.
Innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
La questione è "semplice" dal mio punto di vista, se non fosse che è
inserita in questo dubbioso contesto.
Se A avesse emesso nota di accredito nei confronti della società B
rinunciando al credito potrebbe aver fatto emergere il credito IVA. E'
prassi normale. Ora essendo la società B in fallimento, l'avvocato
suggerisce l'insinuazione del credito nel passivo. La domanda è se questo
sia di qualche utilità visto che A non ha reddito e non è quindi in grado di
recupare fiscalmente il credito (imponibile e nella percentuale stabilità
dalla legge: 30% a memoria), ma solo l'IVA, che so per certo che si può
recuperare.
Altri commercialisti ed anche all'Agenzia Entrate (non sono stati molto
chiari ed esaurienti in materia) indicano comunque di provvedere tramite
Istanza di rimborso IVA allegando copia dell'istanza fallimentare di B.
Io avrei eventualmente pensato a questa soluzione:
Presentare il bilancio finale di liquidazione di A + istanza di
cancellazione indicando nel piano di riparto il conferimento al liquidatore
del mandato per insinuare dei crediti di difficile esigibilità nel passivo
della società B, nonchè di provvedere conseguentemente all'incasso del
credito IVA che sarà reso all'amministratore o ad un socio, così da poter
chiudere A.
1) Di fatto il credito imponibile di A verrebbe indicato nel bilancio come
credito difficilmente esigibile senza essere assegnato, in quanto
ufficiosamente dato per perso. Mi sembra infatti assurdo assegnare un
credito inesigile.
2) Si riuscirebbe comunque ad insinuarlo nel passivo di B se questo sia di
qualche utilità, in particolar modo per procedere al punto 3.
3) Si riuscirebbe a recuperare l'IVA.
E' fattibile? Tenuto conto che vi sono anche tutta una serie di procedimenti
penali contro gli amministratori e i soci di B per vari reati di natura
economico/fiscale, A riuscirebbe comunque a recupare il credito imponibile
tramite i suoi "eredi" tramite la costituzione di parte civile, cosa
confermata da vari pareri legali, nonchè dall'avvocato stesso. L'unico
dubbio rimane sempre la definizione del credito nel bilancio finale di
liquidazione.
> Innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
> La questione è "semplice" dal mio punto di vista, se non fosse che è
> inserita in questo dubbioso contesto.
> Se A avesse emesso nota di accredito nei confronti della società B
> rinunciando al credito potrebbe aver fatto emergere il credito IVA. E'
> prassi normale.
ALLORA il credito non è inesigibile nè vale il discorso della nota di
accredito
L'articolo 26, secondo comma D.P.R. n. 633, consente di "operare la
variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta in conseguenza di
dichiarazioni di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili dei relativi contratti o per effetto di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente". La legge n.30 /1997 di conversione del decreto legge
n.669/1996, ha inserito la possibilità della nota di variazione anche "per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive rimaste infruttuose".
Il Ministero delle Finanze è intervenuto con circolare n. 77 del 13.05.2000
ribadendo che prima di emettere la variazione in diminuzione "si deve
attendere il momento rilevante" che è rappresentato dalla definitiva
esecutività del piano di riparto finale.
Occorre seguire la via dell'avvocato...mi sa che c'ha azzeccato per
fortuna)))
aiuto urgente irpef a credito
Marco: l'agenzia delle entrate mi contesta un riporto di precedente credito irpef
in pratica sull'unico 2000 risultava un irpef a credito da portare in
compensazione di lire 686000 e poi un addiz reg di...
Fisco e Tasse
3
11-02-2004 12.54.48
AIUTO AIUTO sti virus mi hanno attacato il raffreddore.
StudioInvestimenti.it: Ci credete che quasi mi e' ventuo il raffreddore???
Dunque, io non ce la faccio +, ho messo anche NOSPAM alle mie email
ma mi arrivano circa 100 virus ogni 12 ore o fate i conti voi sono 9 mega...