recesso - plusvalenze latenti - debiti per imposte relativi alle plusvalenze latenti -calcolo - deducibilita'
Cari colleghi,
in una societa' vi sono plusvalenze latenti dovuti a valore venale dei
beni strumentali (immobile) nettamente superiore a quello contabile.
Per determinare la quota di spettanza al recedente devo inserire nella
situazione contabile a valore di mercato oltre al valore corrente
dell'immobile anche le imposte latenti sulla plusvalenza latente
(scusate il gioco di parole)?
Il maggior valore che incassera' il recedente rispetto al valor
nominale ed alle riserve di utili spettantegli sara' da assogettare a
tassazione separata, ma la societa' come lo iscrive in bilancio e come
lo deduce fiscalemente?
ho visto sul NG un messaggio del 2003 che poneva lo stesso problema ma
rimasto senza risposta, il collega pensava di considerarlo
sopravvenienza passiva, ma "non quadra" infatti l'articolo contabile
dovrebbe essere
diversi a banca per 60 (avere)
capitale sociale 20 (dare)
costi pluriennali 40 (dare)
e questi costi pluriennali sarebbero da assimilare all'avviamento e
quindi dedurli in non piu' di 10 anni? visto che di fatto "e' stato
pagato"
A qualcuno di voi è gia' capitato il caso? come vi siete comportati?
Grazie anticipatamente.
Claudio Incaminato
Dott. Comm. in Acqui Terme (AL)
Re: recesso - plusvalenze latenti - debiti per imposte relativi alle plusvalenze latenti -calcolo - deducibilita'
incaminato@mclink.it (claudio incaminato) wrote in message news:<be3449d6.0407070849.4ad56923@posting.google. com>...
> Cari colleghi,
> in una societa' vi sono plusvalenze latenti dovuti a valore venale dei
> beni strumentali (immobile) nettamente superiore a quello contabile.
> Per determinare la quota di spettanza al recedente devo inserire nella
> situazione contabile a valore di mercato oltre al valore corrente
> dell'immobile anche le imposte latenti sulla plusvalenza latente
> (scusate il gioco di parole)?
> Il maggior valore che incassera' il recedente rispetto al valor
> nominale ed alle riserve di utili spettantegli sara' da assogettare a
> tassazione separata, ma la societa' come lo iscrive in bilancio e come
> lo deduce fiscalemente?
Re: recesso - plusvalenze latenti - debiti per imposte relativi alle plusvalenze latenti -calcolo - deducibilita'
"tango" <redlibertango@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> > Il maggior valore che incassera' il recedente rispetto al valor
> > nominale ed alle riserve di utili spettantegli sara' da assogettare a
> > tassazione separata, ma la societa' come lo iscrive in bilancio e come
> > lo deduce fiscalemente?
> come avviamento che sara' ammortizzato in 10 anni
Io, invece, l'ho portato a sopravvenienza passiva interamente dedotta
nell'anno del recesso.
Mi pare che le istruzioni del 750 lo consentissero
Nell’anno 2004 un socio di società di persone recede dalla società. La somma
che gli spetta per effetto della liquidazione della quota
sarà corrisposta in più periodi di imposta.
La parte della predetta somma che viene riconosciuta al socio a titolo
diverso dalla restituzione degli apporti di capitale e delle riserve di
utili già tassate per trasparenza:
• costituisce per la società un costo di carattere straordinario deducibile
in uno o più esercizi?
• costituisce per il socio receduto un reddito di capitale o un reddito
diverso? Va dichiarato “per cassa”?
(F.Z. - Venezia)
Le somme percepite da un socio per effetto del recesso da società di persone
generano reddito in capo al socio in misura pari alla differenza tra:
• la somma che gli viene riconosciuta dalla società a titolo di liquidazione
della quota,
• il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate,
aumentato degli utili che sono stati tassati per trasparenza in capo al
socio, senza però essere stati ancora percepiti al momento del recesso.
Per quanto concerne la società, la somma riconosciuta al socio che eccede la
corrispondente quota del patrimonio netto contabile rappresenta un
componente negativo straordinario di conto economico deducibile ai fini
fiscali.
La competenza è per intero dell’esercizio in cui si verifica il presupposto
del recesso e della conseguente liquidazione della quota, posto che la
possibilità di procedere alla capitalizzazione dei costi non è riconducibile
alla natura straordinaria di un onere, quanto piuttosto alla sua
suscettibilità di produrre un’utilità pluriennale per l’impresa.
Per quanto concerne il socio, il reddito che si genera per effetto del
recesso (determinato nel modo sopra evidenziato) può essere assoggettato a
tassazione secondo modalità differenti, a seconda del fatto che tra la data
di costituzione della società partecipata e la data in cui è avvenuto l’
esercizio del recesso da parte del socio siano trascorsi più o meno di
cinque anni.
Nel caso in cui siano trascorsi più di cinque anni, è previsto che:
• in via ordinaria, il reddito deve essere assoggettato a tassazione
separata, ai sensi della lett. l) dell’art. 17 co. 1 del TUIR,
• tuttavia, ai sensi del co. 3 del medesimo art. 17, in sede di
dichiarazione il socio può optare per la tassazione ordinaria nell’ambito
del reddito complessivo,
Nel caso in cui, invece, siano trascorsi meno di cinque anni, è prevista la
sola tassazione ordinaria nell’ambito del reddito complessivo.
Ciò detto, va sottolineato che, nei casi in cui abbia luogo la tassazione
ordinaria del “reddito da recesso da società di persone”, non si è in
presenza né di un reddito di capitali né di un reddito diverso, bensì di un
reddito da partecipazione che deve essere indicato nel quadro RH del modello
UNICO.
La tassazione ha comunque luogo “per cassa” e dunque, nel caso di percezione
della somma nell’arco di più periodi di imposta, il reddito conseguito dal
socio in ciascun singolo periodo sarà proporzionale alla percentuale della
somma percepita nel periodo
sul totale della somma spettante, come stabilita in sede di liquidazione
della quota.
Giovanni Gasparoni
(Dottore commercialista in Venezia)
Plusvalenze al 20%?
gallonero: Salve a tutti,
secondo voi è già entrata in vigore la tassazione plusvalenze al 20%
invece del solito 12.5%?
Ciao
Mau
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HELP IMPOSTE SUI DIVIDENDI ?? PLUSVALENZE
Mitico: L'imposta sul dividendo di un'azione e' del 12%.
Quando viene pagata dalla SIM ?
Questa imposta puo andare compensata a seguito di una vendita azionaria in
perdita ?