Vorrei che qualcuno mi chiarisse in che caso è possibile emettere
ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%.
In particolare:
E' possibile emettere ricevuta per prestazione occasionale per più
committenti ciascuno per un "progetto" inferiore a 30 gg ed importo
corrisposto da ciascuno inferiore a 5000 euro/anno?
#CZG# The President (se ti vuoi iscrivere manda una email a info@czg.it
indicando come oggetto "iscrizione")
In relazione alla news:ef65b8e8.0406300723.590b3f89@posting.google.c om,
Alex <mail4me@email.it> ove venne affermato:
> Vorrei che qualcuno mi chiarisse in che caso è possibile emettere
> ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%.
> In particolare:
> E' possibile emettere ricevuta per prestazione occasionale per più
> committenti ciascuno per un "progetto" inferiore a 30 gg ed importo
> corrisposto da ciascuno inferiore a 5000 euro/anno?
> > Vorrei che qualcuno mi chiarisse in che caso è possibile emettere
> > ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%.
E' obbligatorio, non facoltativo.
> > In particolare:
> > E' possibile emettere ricevuta per prestazione occasionale per più
> > committenti ciascuno per un "progetto" inferiore a 30 gg ed importo
> > corrisposto da ciascuno inferiore a 5000 euro/anno?
Non mi pare alcuno lo vieti, ma ci devi pagare anche l'INPS.
Saluti Toy
"Alex" <mail4me@email.it> ha scritto nel messaggio
news:ef65b8e8.0406300723.590b3f89@posting.google.c om...
> Vorrei che qualcuno mi chiarisse in che caso è possibile emettere
> ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%.
> In particolare:
> E' possibile emettere ricevuta per prestazione occasionale per più
> committenti ciascuno per un "progetto" inferiore a 30 gg ed importo
> corrisposto da ciascuno inferiore a 5000 euro/anno?
Hai le idee un pochetto confuse.
Vediamo se questo te le chiarisce:
LAVORO OCCASIONALE
occorre distinguere se la prestazione è effettuata rispettando la
coordinazione con il committente oppure è prestata senza alcun coordinamento
e continuità con il committente.
Se la prestazione ha le caratteristiche di coordinamento e di continuità, ,
nel caso in cui il rapporto sia di durata complessiva non superiore ai
trenta giorni nell'arco di un anno solare con lo stesso committente e non
venga superato il compenso, sempre con lo stesso committente, di 5.000,00
Euro, si rientra nelle cosiddette "collaborazioni minime" individuate
all'art. 61 del decreto attuativo della Legge Biagi, che conservano tutte le
caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative (iscrizione
a matricola, assoggettamento a contributo alla gestione separata, obbligo di
assicurazione Inail, assoggettamento fiscale con le regole dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente) ma che non richiedono l'
individuazione di un progetto o programma per il loro svolgimento.
In caso di superamento di uno di tali limiti il contratto rientra tra quelli
definiti "a progetto".
Se invece la prestazione non richiede alcun coordinamento con il committente
e non è continuativa nel tempo, può rientrare nelle prestazioni di lavoro
autonomo di cui all'art. 2222 del C.C.
In tal caso la tassazione fiscale resterà quella prevista dall'art. 67 del
TUIR (ex art. 81) e non sarà richiesta l'iscrizione alla gestione separata
salvo quanto previsto dall'articolo 44 del collegato alla finanziaria per
il 2004 (decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326,) che prevede l'iscrizione alla
gestione separata INPS di cui alla L. 335/95 nel caso in cui tali soggetti
superino il reddito annuo di 5.000 euro.
Faccio un piccolo riepilogo con esempi pratici.
(non entrando nel merito del lavoro accessorio)
Supponiamo il caso di un soggetto (X) che viene contattato da una azienda,
per tradurre alcuni complicati manuali di istruzione, sull'utilizzo di
alcuni macchinari presenti in azienda dal tedesco all'italiano.
Va precisato che il soggetto in questione, non svolge l'attività di
traduttore come attività abituale, ma è in grado di svolgere l'incarico in
quanto il tedesco è la sua madre lingua.
Il prestatore (X) prende i manuali, li porta a casa propria e li traduce,
scrivendo i manuali in italiano.
Indipendentemente dal tempo che il soggetto impiegherà ad effettuare le
traduzioni, e indipendentemente dal compenso che percepirà, ci troveremo
sempre di fronte ad una prestazione di lavoro occasionale di lavoro autonomo
(art. 2222 c.c.) che richiederà il rilascio di una ricevuta da parte del
prestatore, assoggettata a ritenuta del 20% ed il compenso sarà assoggettato
a contribuzione alla gestione separata solo se, come previsto dall'art. 44
del collegato alla finanziaria D.L. 269/2003) il percettore, nell'anno
solare supererà 5.000,00 euro di importo percepito.
L'importo limite dei 5000,00 euro è globale, in capo al prestatore, pertanto
l'assoggettamento a contributo sarà indipendente da quanto il soggetto
percepisce da ogni eventuale azienda, ma costituito dalla somma totale di
quanto percepito in un anno solare.
Ci troviamo in questo caso di fronte ad una mancanza di coordinamento con il
committente e ad una mancanza di continuità.
Supponiamo invece di trovarci di fronte ad una azienda che chiede una
prestazione ad un lavoratore (Y), chiedendogli la presenza in azienda,
anche saltuaria, e imponendogli un coordinamento con il personale dell'
azienda stessa, permettendogli magari l'uso di attrezzatura aziendale, pur
mantenendo la caratteristica dell'autonomia nello svolgimento della
prestazione.
In questo caso ci troviamo di fronte ad un tipo di lavoro che non si
differenzia dalle normali collaborazioni coordinate e continuative ma che,
per richiedere l'individuazione di un progetto, deve superare i 30 giorni
e/o i 5000 euro.
Se avviene il superamento anche di uno solo di questi parametri (intendendo
tali parametri legati ad un solo committente) avremo l'obbligo di
qualificare la prestazione a tutti gli effetti secondo quanto previsto dalla
legge Biagi per il lavoro a progetto.
Resta inteso che il collaboratore potrà (per ipotesi estrema) avere più di
un rapporto con diversi committenti nell'anno, e non superando con ciascun
committente i 5000,00 euro e i 30 giorni, rimanere escluso dagli obblighi
previsti per l'individuazione di un progetto, guadagnando però nell'anno
importi anche elevati.
In ogni caso tale tipo di prestazione che, ribadisco, deve richiedere
coordinamento con il committente e anche continuità nella prestazione, sarà
comunque considerata una collaborazione sia ai fini fiscali (assoggettamento
alle regole previste per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente)
sia ai fini contributivi (assoggettamento del compenso in toto alla gestione
separata, obblighi inail ecc.) e richiederà l'iscrizione del prestatore a
matricola.
A.Z.
P.S. vi avrò annoiato... ma poi nessuno potrà dire che non l'aveva letto nei
messaggi precedenti :-))
prestazione occasionale
* FeDe *: Visto che non posso detrarre in nessun modo le spese che sostengo oper una
prestazione occasionale , pensavo :
Il mio compenso sarebbe di 1000 (+ritenuta = 1200) .
Devo però spendere 1000 per...
Fisco e Tasse
1
11-12-2003 22.12.39
sempre prestazione occasionale
max: nel caso di prestazione occasionaledatata precedentemente alla entrata in
vigore della legge biagi per importo determinato a forfait superiore a
5.000,00 e durata complessiva superiore ai 30 gg ,...
Fisco e Tasse
1
27-11-2003 17.31.57
Prestazione occasionale:dubbi...
Zimbo: Perdonate l' ignoranza in materia, e anche la ridondanza delle
domande, se l'argomento è già stato trattato.Vengo al dunque.
Ho eseguito un lavoro per un committente con il quale ho pattuito un...
Fisco e Tasse
21
28-10-2003 09.03.45
prestazione occasionale
Giannini Balzani: Si possono ancora fare le prestazioni occasionali? Come vengono tassate?
Caio Anna Rita