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  #7  
Vecchio 23-06-2004, 17.42.01
Carla B
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Predefinito Re: pagamento ICI, coniugi separati


"Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPREMAILInvalid[at]iol.com> ha
scritto nel messaggio news:2jtiirF15k12qU1[at]uni-berlin.de...
- quote -

> "Carla B" <carlaSemispammitistrozzObeltrandi[at]libero.it> ha scritto nel
> messaggio news:KagCc.368961$hc5.15966818[at]news3.tin.it...


> allora questo non è un diritto reale?
> no, perchè è un diritto che esiste fino a quando la prole non raggiungerà
> l'autosufficienza economica/patrimoniale. I diritti reali di godimento,

come
> ben sai, sono esaustivi.


ok thx in effetti detto in italiano e non in legalese si capisce ;-)

- quote -

> ciao
> Stefania


grazie
Carla


Alt 23-06-2004, 17.42.01
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  #6  
Vecchio 23-06-2004, 17.31.15
Stefania Parmesani
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Predefinito Re: pagamento ICI, coniugi separati


"Carla B" <carlaSemispammitistrozzObeltrandi[at]libero.it> ha scritto nel
messaggio news:KagCc.368961$hc5.15966818[at]news3.tin.it...

- quote -

> scusate ma per curiosità qualcuno sa per esperienza cosa vogliano i
comuni?

i Comuni di loro sponte non fanno nulla, se il titolare o i titolari pagano
essi sono a posto.

- quote -

> mi spiego la cartella per l'ICI non pagata l'emette il comune giusto?

si
a
- quote -

> parte i casi di attrito tra gli ex coniugi che se li andranno a sgurare
> nelle sedi opportune, i comuni se l'assegnatario paga il 100% dell'ICI gli
> rendono il 50% ed emettono una cartella a carico del coniuge o si beccano

i
> soldi e chissene???


Per i Comuni l'importante è introitare quanto devono. Vero è che se trovano
un proprietario al 50% che non ha pagato potrebbero emettere avviso di
accertamento, che a mio avviso puo' essere annullato in autotutela
spiegando la situazione.

- quote -

> ad uno dei due coniugi viene assegnato il diritto di abitare

viene assegnato un diritto personale di credito, è diverso dal diritto di
abitazione di cui al 540.cc.

- quote -

> nella casa coniugale, se l'altro coniuge in un impeto di stronzisia decide
> di vendere la sua parte dell'immobile il diritto dell'assegnatario è
> "opponibile a terzi" nel senso che chi ha comprato non può comunque usare

la
> casa ok?


giusto, anzi ho letto una sentenza da qualche parte che prevede addirutura
che l'opponibilità possa essere fatta valere anche senza la trascrizione
della sentenza di separazione sui registri immobiliari.

allora questo non è un diritto reale?

no, perchè è un diritto che esiste fino a quando la prole non raggiungerà
l'autosufficienza economica/patrimoniale. I diritti reali di godimento, come
ben sai, sono esaustivi.
ciao
Stefania


  #5  
Vecchio 23-06-2004, 17.09.46
Carla B
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Predefinito Re: pagamento ICI, coniugi separati


"Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPREMAILInvalid[at]iol.com> ha
scritto nel messaggio news:2jtg3iF15aaarU1[at]uni-berlin.de...
- quote -

> "Ermanno Manuali" <ermannomanualiCAVA[at]CAVAtin.it> ha scritto nel messaggio
> news:aweCc.368444$hc5.15944534[at]news3.tin.it...
> > > "Carla B" <carlaSemispammitistrozzObeltrandi[at]libero.it> ha scritto nel

> > messaggio news:CseCc.368434$hc5.15943781[at]news3.tin.it...
> > > in data 14 giugno c'è un thread a titolo "ici per separati" in sintesi

> il
> > > ministero ha chiarito più volte

> il ministero lo ha chiarito una volta sola con una circolare: che non è

una
> legge.


boh, io ho la Circolare 26 maggio 1997, n.144/E e recentemente ne ho letta
una mi pare del 2000, comunque non è un gran problema mi parevano uguali...

- quote -

> che l'ici la paga il coniuge al quale la
> > > casa è stata assegnata dal tribunale, secondo quelli che scrivono qui

> non
> > è
> > > civilisticamente corretto.

> anche secondo la Spettabile Cassazione. :-)


scusate ma per curiosità qualcuno sa per esperienza cosa vogliano i comuni?
mi spiego la cartella per l'ICI non pagata l'emette il comune giusto? a
parte i casi di attrito tra gli ex coniugi che se li andranno a sgurare
nelle sedi opportune, i comuni se l'assegnatario paga il 100% dell'ICI gli
rendono il 50% ed emettono una cartella a carico del coniuge o si beccano i
soldi e chissene???

- quote -

> > > Non solo secondo alcuni di quelli che scrivono in questo ng. Quello che
è
> > più importante è che la pensa così la giurisprudenza maggioritaria.


se è semplice mi spieghi una cosa (se è un casino lascia perdere che forse è
meglio per tutti sopratutto per lallo che se aveva le idee confuse
prima......;-) ad uno dei due coniugi viene assegnato il diritto di abitare
nella casa coniugale, se l'altro coniuge in un impeto di stronzisia decide
di vendere la sua parte dell'immobile il diritto dell'assegnatario è
"opponibile a terzi" nel senso che chi ha comprato non può comunque usare la
casa ok? allora questo non è un diritto reale?

- quote -

> Ciao
> Stefania

ciao
Carla


  #4  
Vecchio 23-06-2004, 16.48.57
Stefania Parmesani
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Predefinito Re: pagamento ICI, coniugi separati


"Ermanno Manuali" <ermannomanualiCAVA[at]CAVAtin.it> ha scritto nel messaggio
news:aweCc.368444$hc5.15944534[at]news3.tin.it...
- quote -

> "Carla B" <carlaSemispammitistrozzObeltrandi[at]libero.it> ha scritto nel
> messaggio news:CseCc.368434$hc5.15943781[at]news3.tin.it...
> > in data 14 giugno c'è un thread a titolo "ici per separati" in sintesi

il
> > ministero ha chiarito più volte



il ministero lo ha chiarito una volta sola con una circolare: che non è una
legge.

che l'ici la paga il coniuge al quale la
- quote -

> > casa è stata assegnata dal tribunale, secondo quelli che scrivono qui
non
> è
> > civilisticamente corretto.


anche secondo la Spettabile Cassazione. :-)

- quote -

> Non solo secondo alcuni di quelli che scrivono in questo ng. Quello che è
> più importante è che la pensa così la giurisprudenza maggioritaria.


Appunto.
Ciao
Stefania

  #3  
Vecchio 23-06-2004, 15.39.08
Ermanno Manuali
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Predefinito Re: pagamento ICI, coniugi separati

Se ti può interessare un commento ad una di quelle rare eccezioni (sentenza
favorevole alla debenza dell'ici in capo all'assegnatario) leggi quanto
trascritto (dal Corriere Tributario):

Siamo di fronte all'ennesima sentenza emessa negli
ultimi anni in tema di ICI a carico del coniuge
separato o divorziato assegnatario dell'abitazione
familiare di proprietà dell'altro coniuge. Ed ecco
che questa massima, che giunge quando già pareva
essersi delineato un orientamento dei Collegi regionali
in senso contrario all'interpretazione ministeriale
(1), mescola nuovamente le carte sulla base
di nuovi e, forse fin troppo, originali spunti di
riflessione.
Ripercorriamo allora il più sinteticamente possibile
i riferimenti principali della vicenda, peraltro
nota ai più, per analizzare, poi, i contributi dei
Giudici toscani.
Nel frattempo i giudizi sulla questione hanno al-
meno l'effetto di alimentare il lavoro delle Commissioni
tributarie, ridotto dal periodo di sanatorie
fiscali. L'ultima sentenza che ha avuto dignità di
stampa nazionale è di pochi giorni fa (2). A beneficio
della chiarezza di idee dei lettori, si anticipa
che è, naturalmente, di segno opposto a quella in
commento.
La genesi della questione
Almeno le norme cardine dell'imposizione ICI sono
chiare. E in base all'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, soggetti passivi dell'imposta sono
il proprietario di immobili di cui al comma 2
dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli
stessi.
Una circolare ministeriale del 2000 (3), precisando
chi siano gli obbligati al pagamento dell'ICI,
prende posizione sul caso del coniuge assegnatario
dell'abitazione di famiglia. Letteralmente: «Si ricorda
che tra i diritti reali rientra, se effettivamente
esercitato, il diritto reale di abitazione spettante
al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice
civile; è assimilabile a tale diritto quello che
spetta al coniuge divorziato, separando o separato
consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza
coniugale, assegnata con provvedimento
del Tribunale».
Che dire di tale «assimilazione»? Se il legislatore
parla di diritti reali, la nozione è ben precisa, acquisibile
solo ipso iure e pertanto difficilmente
«assimilabile». Anzi, a ben vedere, il diritto del
coniuge all'abitazione familiare ha assunto una
connotazione tipica dei diritti reali, ovvero la trascrivibilità
e la conseguente opponibilità al terzo,
solo molti anni dopo la riforma del 1975 con una
celebre sentenza della Consulta (4) che ha riconosciuto
l'illegittimità dell'art. 155, quarto comma,
del codice civile, nella parte in cui non consentiva
al coniuge assegnatario della casa coniugale di opporre
ai terzi il titolo attribuente l'assegnazione.
Ebbene, proprio in questa sentenza si differenzia
notevolmente tra il diritto del coniuge assegnatario
e quelle che sono invece le caratteristiche dei diritti
reali di godimento.
Da un lato, infatti, la Consulta precisa che «l'abitazione
non è identificata dal legislatore in una figura
giuridica formale, quale potrebbe essere un
diritto reale o personale di godimento, ma nella
concreta res facti che prescinde da qualsivoglia titolo
giuridico sull'immobile, di proprietà, di comunione,
di locazione»; dall'altro, tale diritto, come
detto non paragonabile ai diritti reali, non si
qualificherebbe neppure come un diritto personale
a favore del coniuge. Infatti, «il giudice della separazione,
assegnando l'abitazione nella casa familiare
al genitore affidatario della prole, secondo
la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione
ad abitare per uno dei coniugi, quanto conserva
la destinazione dell'immobile con il suo arredo
nella funzione di residenza familiare. Il titolo
ad abitare per il coniuge è infatti strumentale alla
conservazione della comunità domestica e giustificato
esclusivamente dall'interesse morale e materiale
della prole affidatagli».
La Corte di cassazione stessa ha ribadito in molte
sentenze queste considerazioni, ed in particolare
ha ritenuto che il provvedimento di assegnazione
della casa coniugale non sia idoneo a costituire un
diritto reale di uso o di abitazione a favore del coniuge
assegnatario (5).
Non mancano gli autori che qualificano il diritto
del coniuge assegnatario come personale di godimento
(6). Si rinvia sul punto a precedenti e approfondite
analisi (7), convinti che, se si vogliono
analizzare le ragioni per cui la poco efficace «assimilazione
» operata nella citata circolare, ad onta
di una sua evidente approssimazione di base, sia
tuttora argomento in discussione nelle aule della
giustizia tributaria e prometta ormai di incamminarsi
verso quelle della Suprema Corte, ci si debba
spostare dal comparto del diritto civile a quello
strettamente tributario.
I precedenti giurisprudenziali
La Commissione tributaria provinciale di Firenze
è intervenuta già nel 2001 sul tema, con una sentenza
dalla motivazione sintetica e molto chiara
(8). I giudici, respingendo le tesi del Comune che
aveva effettuato l'accertamento, hanno affermato,
in particolare, che «il giudice della separazione o
del divorzio pronuncia unicamente un diritto personale
di credito sull'immobile e non è idoneo a
costituire un diritto reale di uso e/o di abitazione a
favore del coniuge assegnatario. Infatti il giudice
della separazione (o del divorzio) non può costituire
né modificare un diritto reale, così come va
esclusa in linea di principio una automatica attribuzione
volontaria tra le parti di diritti reali».
Ancora, un'altra Sezione della stessa Commissione
tributaria provinciale (9) contesta sul piano del
metodo interpretativo le tesi contenute nella circolare
e fatte proprie dal Comune, «in quanto si viene
a parificare l'assegnatario dell'alloggio coniugale
al titolare del diritto di abitazione, ma tale operazione
ermeneutica, stante la specialità della normativa
tributaria, trova ostacolo nell'art. 14 delle preleggi
». Inoltre, «l'assegnazione dell'alloggio ad un
coniuge che, si badi bene, rimane sempre di proprietà
dell'altro, mal si concilia con la categoria dei
diritti reali, dal momento che si presenta come un
istituto proprio del diritto familiare, finalizzato ...
alla regolamentazione dell'assetto dei rapporti tra i
coniugi e soprattutto alla protezione dei figli minori
». Infine, nella stessa pronunzia, una osservazione
di elementare buonsenso, nel contesto di una vicenda
che tra acrobazie interpretative, gradi successivi
di giudizio, conseguenti spese processuali,
rischia di far perdere i riferimenti quantitativi elementari:
«in ultimo c'è da osservare che una soluzione
quale quella accolta da questa Commissione
non pregiudica affatto gli interessi dei Comuni impositori
in casi quale quello in esame dal momento
che il coniuge non assegnatario rimane proprietario
a tutti gli effetti e, in tal sua qualità, rientrante
espressamente tra i soggetti passivi di cui all'art. 3
del D.Lgs. n. 504/1992».
Una originale chiave di lettura della vicenda, in
senso contrario alle ragioni dei contribuenti assegnatari,
è data poi dalla Commissione tributaria di
Avellino (10). I giudici campani ritengono che
l'assegnazione della casa coniugale configuri un
atto di attribuzione di diritto personale. Ma affermano,
poi, che alla fattispecie va applicata la disposizione
dell'art. 218 c.c., il quale stabilisce che
il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è
soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.
Tale norma, usando l'espressione «gode», ed equiparando
l'obbligo di chi gode a quello dell'usufruttuario,
comprenderebbe, così, tutti quei casi in cui
il godimento dei beni dell'altro coniuge non deriva
da uno dei diritti reali sugli immobili, disciplinati
separatamente da distinti articoli del codice civile,
ma da altri titoli, tra i quali va certamente incluso
anche quello derivante da una sentenza che ha assegnato
in godimento (abitazione) la casa coniugale.
Pertanto, in virtù del combinato disposto dell'art.
1008 c.c., che impone all'usufruttuario l'obbligo
di pagare le imposte gravanti sull'immobile,
e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, che include tra
i soggetti passivi dell'imposta in vece del proprietario
anche l'usufruttuario, il coniuge assegnatario
della casa coniugale sarebbe tenuto al pagamento
dell'ICI gravante sulla casa assegnata. Posizione
originale, come detto, criticabile sotto il profilo
della traslazione in ambito tributario di un riferimento
alle obbligazioni dell'usufruttuario che sembra,
invece, riferirsi, più semplicemente, ai doveri
di conservazione e manutenzione del bene (11).
Niente di particolare aggiungono le pronunce di
secondo grado alle argomentazioni già esposte. La
Commissione tributaria regionale de l'Aquila (12)
conferma, infatti, che l'assegnazione fatta in sede
divorzile dell'alloggio coniugale non configura diritto
reale di abitazione, come sostenuto dall'Amministrazione
a sostegno della propria tesi. Posizione
ribadita con maggiori argomentazioni dalla
Commissione tributaria regionale toscana (13)
che in merito all'assegnazione dell'abitazione osserva
che «detta assegnazione rappresenta solo un
diritto personale di credito o di godimento (assimilabile
al comodato), e cioè un semplice diritto di
servirsi dell'immobile per effetto della sentenza
giudiziale».
Concludendo questa rassegna di massime osserviamo
che, a dispetto di una spiccata prevalenza
delle tesi favorevoli al contribuente nei precedenti
giurisprudenziali, non può non notarsi, nel testo
delle singole sentenze, un dato comune e nuovo rispetto
alle considerazioni della maggioranza degli
interventi dottrinali sul tema, tutte giocate su assunti
di derivazione privatistica e sul rigore della
identificazione o meno di un diritto reale dell'assegnatario.
Ci si riferisce, in particolare, all'emergere
di elementi di riflessione tipicamente riferibili
al diritto tributario. Il collegamento che si fa, ad
esempio, nella sentenza avellinese, tra «godimento
» e imposizione, sia pur fondato anche qui su
precise norme civilistiche, non può non richiamare
una generale nozione di capacità contributiva e di
effettività della stessa. Così come anche le massime
contrarie alle tesi dell'Amministrazione denunciano
sovente, dietro il richiamo alla enunciazione
normativa letterale, la difficoltà, peculiare
per ogni giudice dei tributi, di uscire dalla tendenza
ad identificare naturalmente il soggetto passivo
in chi abita la casa piuttosto che nel proprietario
che non ne trae alcun utile diretto.
Questa impostazione mentale, prima ancora che
interpretativa, emerge con vigore (ed anche, vedremo,
con qualche approssimazione) nella massima
in commento.
Le motivazioni della sentenza
Le argomentazioni con le quali i giudici toscani
motivano le loro conclusioni sono indubbiamente
stringatissime, tanto da far ritenere a taluni che la
sentenza pecchi di carenza di motivazione (14).
Ma, pur non affrontando le molte eccezioni, almeno
l'impostazione dell'iter logico seguito per decidere
è chiaro fin dal primo periodo della parte in
diritto. «Anzitutto deve essere rilevata l'assoluta
ininfluenza dei riflessi civilistici dell'assegnazione
dell'abitazione al coniuge separato nei rapporti tributari
». È il risoluto accantonamento dell'interpretazione
letterale: la ricerca, sulla base dei concetti
recati dalla normativa civilistica, di chi sia il soggetto
passivo del tributo in quanto proprietario
dell'immobile, ovvero titolare di diritto reale di
abitazione (se diritto reale di abitazione c'è) diviene
del tutto ininfluente.
Si afferma, invece, che il vero nodo della questione,
rilevante ai fini della decisione, è lo stabilire
chi sia il percettore del reddito, poiché il debitore
d'imposta non può essere altri che il medesimo
percettore. Cioè si sposa una tesi sostanziale (vorremmo
dire sostanzialista) del rapporto d'imposta
dove, evidentemente partendo da un non esplicitato
concetto di effettività della capacità contributiva,
il reale interlocutore in termini patrimoniali
dell'ente impositore non debba essere identificato
nel titolare del diritto, ma in chi utilizza il bene.
Ciò premesso, si afferma che è evidente come al
coniuge separato, con l'assegnazione della casa, si
dia «in godimento un bene produttore di reddito,
in aggiunta all'assegno di mantenimento». In tale
contesto, con un non esplicitato, ma indubbio, collegamento
alla tassazione IRPEF, il Collegio ritiene
che non avrebbe senso voler tassare al nome
dell'assegnatario l'assegno di mantenimento, che è
solo una parte del reddito goduto e non anche l'altra
parte di reddito derivante dal godimento del
bene.
Nel caso in cui la tassazione non gravi sull'assegnatario,
si conclude, si dovrebbe pensare alla
possibilità di un reddito esente (quello dell'immobile)
oppure, e peggio, al trasferimento dell'onere
tributario ad un soggetto diverso dal percettore del
reddito.
Considerazioni conclusive
Le argomentazioni contenute nella sentenza sono,
come detto, stringate al limite del difetto motivazionale.
Essa contiene, inoltre, evidenti imprecisioni
nella collocazione e identificazione del tributo
di cui si sta trattando. Suggerisce, però, alcuni
spunti che, se adeguatamente approfonditi, porterebbero
molto lontano.
In primo luogo, è da ritenere corretto che, nell'interpretazione
letterale della norma, il proprietario
paghi l'imposta e non usi il bene? O meglio, in
una logica squisitamente tributaria, c'è coincidenza
tra soggetto passivo e portatore della capacità
contributiva? Se la risposta è no, come pare, è da
chiedersi se esistano giustificati motivi per istituire
e conservare questa dicotomia. Altrimenti la
norma, nella sua interpretazione letterale, sarebbe
da ritenere incostituzionale. E, come ci insegnano
i più bravi, «le leggi si dichiarano costituzionalmente
illegittime non quando è possibile darne
un'interpretazione incostituzionale, ma perché è
impossibile darne un'interpretazione costituzionale
» (15). Ecco che allora bene farebbe l'interprete
a dare della norma un'interpretazione in linea con
i princìpi del nostro ordinamento, in questo caso
tassando chi del bene gode.
Ma proprio la fondamentale sentenza della Consulta
sopra citata (16) esplicita le ragioni dell'affidamento
della casa coniugale quando afferma che
il giudice della separazione, assegnando l'abitazione
al genitore affidatario della prole, conserva
la destinazione dell'immobile con il suo arredo
nella funzione di residenza familiare, strumentalmente
alla conservazione della comunità domestica
e giustificato esclusivamente dall'interesse morale
e materiale della prole affidatagli. Quindi, a
parere di chi scrive, esistono e sono chiarissimi i
giustificati motivi per operare questo apparente distacco
tra soggetto passivo e godimento del bene.
Il proprietario, in quanto portatore con il coniuge
affidatario degli interessi della famiglia, mantiene
la posizione giuridica preesistente alla separazione,
separazione,
compresi i propri doveri tributari che rimangono
immutati rispetto a prima.
Non vi è ragione alcuna, dunque, per operare
un'interpretazione sistematica lasciando i riferimenti
letterali di legge.
Anche volendo razionalizzare e riportare in termini
più chiari le motivazioni della sentenza, non si
può non notare che esse contengono delle parti
non chiare.
I riferimenti ai «redditi» degli immobili e alla titolarità
di tali redditi appaiono fuori luogo in ambito
ICI. Com'è noto, infatti, presupposto dell'imposta
non è il reddito, ma il possesso di beni immobili a
titolo di proprietà o altro diritto reale (altrimenti
gli immobili locati come dovrebbero determinare
l'imponibile?). La base imponibile non ha niente a
che vedere col reddito, ma fa riferimento solo al
valore. L'imposta non è personale, ma reale.
Quindi giusti (e tutt'altro che ininfluenti, come
vorrebbe la Commissione regionale della Toscana)
sono, in questo contesto, i tentativi di definire, su
base civilistica, il collegamento tra immobile e titolare
del relativo diritto reale. Il reddito non c'entra
nulla.
Forse sarà interesse dei Comuni (ma in caso di
fortunati esiti giudiziari futuri cambierebbe poi
molto il gettito?) insistere sulla strada tracciata,
seppur in modo non rigoroso, da questa sentenza.
Ovvero quella dell'interpretazione sistematica,
cercando un collegamento tra titolare della capacità
contributiva e soggetto passivo. Tale strada,
che appare a chi scrive impervia e dagli esiti
tutt'altro che probabili, potrà pure essere percorsa.
Ma le argomentazioni dovranno essere ben approfondite
e senz'atro più rigorose e convincenti.

Note:
(2) Cfr.A. Paladino «Coniuge separato, ICI ridotta», su Italia Oggi
del 28 maggio 2004. La sentenza a cui si fa riferimento è la
Comm. trib. prov. L'Aquila, 26 aprile 2004, n. 21.
(3) Cfr. C.M. 7 giugno 2000, n. 118/E, in Banca Dati del Corriere Tributario
n. 11/2000,pag. 1250.
(4) Cfr. Corte cost., Sent. 27 luglio 1989, n. 454.
(5) Cfr. Cass., Sez. II, 18 agosto 1997, n. 7680.
(6) Cfr. Commentario Breve al Codice Civile a cura di G. Cian e A.
Trabucchi, Padova, 1992, sub art. 155.
(7) Cfr. B. Ianniello, «È soggetto passivo ICI il coniuge separato
assegnatario
della casa familiare», commento a Comm. trib. prov.Avellino,
Sez.V, 8 luglio 2003, n. 139, in GT - Riv. giur. trib. n. 1/2004, pag. 81.
Note:
(8) Cfr. Comm. trib. prov. Firenze, Sez. IV, Sent. 14 dicembre 2001,
n. 154, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom,
IPSOA.
(9) Cfr. Comm. trib. prov. Firenze, Sez. XII, Sent. 21 gennaio 2003,
n. 162, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom,
IPSOA. Si tratta della sentenza appellata nel giudizio di secondo
grado oggetto del presente commento.
(10) Cfr. Comm. trib. prov. Avellino, Sez. V, Sent. 8 luglio 2003, n.
139, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.
(11) Critica sul punto è anche la recente sentenza della Comm.
trib. prov. de L'Aquila n. 21/2004, citata in nota 2, che sul punto,
sollevato anche in quella sede dall'Ufficio, così si esprime: «Né
pare stringente e concludente il sillogismo secondo cui, poiché il
coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è sottoposto a tutte
le obbligazioni dell'usufruttuario, e poiché l'art. 1008 impone a
carico di quest'ultimo il pagamento delle imposte e degli altri pesi,
si dovrebbe concludere che il coniuge assegnatario sia soggetto
all'ICI.Va rilevato anzitutto che la disposizione dell'art. 218 c.c.
s'inquadra nell'ambito della disciplina del regime patrimoniale
della separazione dei beni dei coniugi in costanza di matrimonio;
in quanto tale non è norma estensibile a tutte le altre ipotesi in
cui i coniugi abbiano adottato un regime patrimoniale diverso (ad
es., la comunione dei beni), sicché già per tale ragione non pare
possibile fondare su tale norma l'estensione dell'ICI a tutti i casi
d'assegnazione della casa coniugale. Ma soprattutto si deve rilevare
che tale norma non dispone la trasformazione del diritto del
coniuge assegnatario (e il coniuge che utilizzi qualunque bene
dell'altro coniuge, anche diverso dalla casa coniugale) in un diritto
reale, ma si limita ad estendere al coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge le obbligazioni proprie dell'usufruttuario. Ne discende,
logicamente e senza necessità d'altre considerazioni, che
tale norma non rende automaticamente applicabile al coniuge separato
assegnatario l'imposta reale dell'ICI».
(12) Cfr. Comm. trib. reg. Abruzzo, Sez. VI, Sent. 27 maggio 2003,
n. 43, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom,
IPSOA.
(13) Cfr. Comm. trib. reg.Toscana n. 45/2003, cit. in nota 1; pressoché
identiche motivazioni contiene la sentenza della Comm.
trib. reg.Toscana n. 34/2003, cit. anch'essa in nota 1.
(14) Cfr.A. Piccolo in il fisco n. 17/2003, fascicolo I, pag. 2637 ss.
dell'altro coniuge, anche diverso dalla casa coniugale) in un diritto
reale, ma si limita ad estendere al coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge le obbligazioni proprie dell'usufruttuario. Ne discende,
logicamente e senza necessità d'altre considerazioni, che
tale norma non rende automaticamente applicabile al coniuge separato
assegnatario l'imposta reale dell'ICI».
(12) Cfr. Comm. trib. reg. Abruzzo, Sez. VI, Sent. 27 maggio 2003,
n. 43, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom,
IPSOA.
(13) Cfr. Comm. trib. reg.Toscana n. 45/2003, cit. in nota 1; pressoché
identiche motivazioni contiene la sentenza della Comm.
trib. reg.Toscana n. 34/2003, cit. anch'essa in nota 1.
(14) Cfr.A. Piccolo in il fisco n. 17/2003, fascicolo I, pag. 2637 ss.

  #2  
Vecchio 23-06-2004, 15.20.45
Ermanno Manuali
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Predefinito Re: pagamento ICI, coniugi separati


"lallo" <lallo[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:cb9cmj$shk$1[at]news.newsland.it...
- quote -

> Posseggo un casa ed un garage al 100%. Fino all'anno scorso ci vivevo con
> mia moglie e mio figlio, poichè dall'anno scorso mi sono separato
> legalemente da mia moglie e il giudice, ha assegnato la casa a mia moglie
> poichè mio figlio è minorenne, mi chiedo:
> 1) ai fini IRPEF la casa la dichiara mia moglie poichè lei gode di un
> diritto reale di abitazione;
> 2) ai fini ici chi paga?


L'assegnazione fatta dal giudice al coniuge affidatario non comporta la
costituzione di un diritto REALE di godimento. In tal senso direi
giurisprudenza costante fino in Cassazione.
Le conseguenze dovrebbero essere che chi dichiara è il proprietario
dell'immobile.
Circolari, istruzioni ministeriali e quant'altro (che non rappresentano
fonte normativa primaria) sostengono che le imposte siano dovuto dal coniuge
affidatario, in quanto ritengono che ci si trovi di fronte ad un diritto
"simile" al diritto reale di godimento.
Però, almeno per quanto riguarda l'ICI per ora, la più parte di decisioni di
commissioni provinciali e regionali ritengono che non essendovi un diritto
reale di godimento l'imposta sia dovuta dal proprietario e non dagli
utilizzatori.

ciao
Ermanno

  #1  
Vecchio 23-06-2004, 15.16.06
Ermanno Manuali
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: pagamento ICI, coniugi separati


"Carla B" <carlaSemispammitistrozzObeltrandi[at]libero.it> ha scritto nel
messaggio news:CseCc.368434$hc5.15943781[at]news3.tin.it...
- quote -

> in data 14 giugno c'è un thread a titolo "ici per separati" in sintesi il
> ministero ha chiarito più volte che l'ici la paga il coniuge al quale la
> casa è stata assegnata dal tribunale, secondo quelli che scrivono qui non

è
> civilisticamente corretto.


Non solo secondo alcuni di quelli che scrivono in questo ng. Quello che è
più importante è che la pensa così la giurisprudenza maggioritaria. E le
eccezioni sono rare (ricordo di aver letto al massimo 3 decisioni nel senso
che l'ici è di competenza di chi utilizza l'immobile).

Ciao
Ermanno

 
Vecchio 23-06-2004, 15.12.18
Carla B
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: pagamento ICI, coniugi separati

in data 14 giugno c'è un thread a titolo "ici per separati" in sintesi il
ministero ha chiarito più volte che l'ici la paga il coniuge al quale la
casa è stata assegnata dal tribunale, secondo quelli che scrivono qui non è
civilisticamente corretto.
Ma il mio commercialista e il mio avvocato si sono sempre attenuti alle
circolari ministeriali (addirittura nella delibera ici di vari comuni è
ribadito il discorso che l'ici tocca all'assegnatario dell'immobile) anche
sui siti che trattano di normativa su divorzio/separazione l'indicazione è
quella che paga chi utilizza l'immobile.... comunque sbrigati a parlarne con
tua moglie il 30/6 è vicino




"lallo" <lallo[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:cb9cmj$shk$1[at]news.newsland.it...
- quote -

> Posseggo un casa ed un garage al 100%. Fino all'anno scorso ci vivevo con
> mia moglie e mio figlio, poichè dall'anno scorso mi sono separato
> legalemente da mia moglie e il giudice, ha assegnato la casa a mia moglie
> poichè mio figlio è minorenne, mi chiedo:
> 1) ai fini IRPEF la casa la dichiara mia moglie poichè lei gode di un
> diritto reale di abitazione;
> 2) ai fini ici chi paga?
> Se io, potrei scontare l'aliquota agevolata e la detrazione di 103,29 euro
> per abitazione principale?
> --
> questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
> http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse[at]newsland.it



  #-1  
Vecchio 22-06-2004, 16.37.23
lallo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito pagamento ICI, coniugi separati

Posseggo un casa ed un garage al 100%. Fino all'anno scorso ci vivevo con
mia moglie e mio figlio, poichè dall'anno scorso mi sono separato
legalemente da mia moglie e il giudice, ha assegnato la casa a mia moglie
poichè mio figlio è minorenne, mi chiedo:
1) ai fini IRPEF la casa la dichiara mia moglie poichè lei gode di un
diritto reale di abitazione;
2) ai fini ici chi paga?
Se io, potrei scontare l'aliquota agevolata e la detrazione di 103,29 euro
per abitazione principale?

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
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