Leggo la sentenza della Corte Cost. n. 30/1964 pubblicata qui
<http://www.cortecostituzionale.it/it...64&TrmD=&TrmM=
[…] l'art. 53 della Costituzione, […] avendo fatto richiamo alla
capacità contributiva e alla progressività rispettivamente come indice
di imponibilità e come criterio di imposizione, è intuitivo che […] ha
[…] riguardo soltanto a prestazioni di servizi il cui costo non si
può determinare divisibilmente. Non concerne perciò quelle spese […]
la cui entità è misurabile per ogni singolo atto, e che quindi possono
gravare individualmente su chi vi ha dato occasione; ed è richiamabile
solo per la spesa della organizzazione generale dei servizi […], che è
sostenuta dallo Stato nell'interesse indistinto di tutta la
collettività, e che, di conseguenza, indistintamente su tutta la
collettività deve gravare, in proporzione della capacità contributiva
di ognuno dei suoi membri.
E ciò a parte che l'art. 53 della Costituzione, […], incide sul
complesso del sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi; in modo
che non vieta ne' una singola imposizione ispirata a principi diversi
da quello della progressività, ne' che la spesa per i servizi generali
sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute
esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato
per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività.
---
Fra il primo paragrafo ed il secondo trovo delle discrasie logiche.
Difatti prima si afferma che l'art. 53 Cost. è richiamabile "per la
spesa della organizzazione generale dei servizi", ponendo il limite al
legisilatore di un preciso strumento impositivo (l'imposta) quando si
tratta di finanziare delle attività indivisibili, poi invece consente
(al secondo paragrafo) di utilizzare strumenti diversi (come la tassa)
onde coprire "la spesa per i servizi generali", con ciò vanificando ed
eludendo l'applicazione dell'art. 53 Cost.
Re: Illogicità (apparente ?) e capacità contributiva
"Giovanni Morrone" ha scritto nel messaggio
> Leggo la sentenza della Corte Cost. n. 30/1964 pubblicata qui
> > [.] l'art. 53 della Costituzione, [.] avendo fatto richiamo alla
> capacità contributiva e alla progressività rispettivamente come indice
> di imponibilità e come criterio di imposizione, è intuitivo che [.] ha
> [.] riguardo soltanto a prestazioni di servizi il cui costo non si
> può determinare divisibilmente. Non concerne perciò quelle spese [.]
> la cui entità è misurabile per ogni singolo atto, e che quindi possono
> gravare individualmente su chi vi ha dato occasione; ed è richiamabile
> solo per la spesa della organizzazione generale dei servizi [.], che è
> sostenuta dallo Stato nell'interesse indistinto di tutta la
> collettività, e che, di conseguenza, indistintamente su tutta la
> collettività deve gravare, in proporzione della capacità contributiva
> di ognuno dei suoi membri.
> E ciò a parte che l'art. 53 della Costituzione, [.], incide sul
> complesso del sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi; in modo
> che non vieta ne' una singola imposizione ispirata a principi diversi
> da quello della progressività, ne' che la spesa per i servizi generali
> sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute
> esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato
> per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività.
> ---
> Fra il primo paragrafo ed il secondo trovo delle discrasie logiche.
> Difatti prima si afferma che l'art. 53 Cost. è richiamabile "per la
> spesa della organizzazione generale dei servizi", ponendo il limite al
> legisilatore di un preciso strumento impositivo (l'imposta) quando si
> tratta di finanziare delle attività indivisibili, poi invece consente
> (al secondo paragrafo) di utilizzare strumenti diversi (come la tassa)
> onde coprire "la spesa per i servizi generali", con ciò vanificando ed
> eludendo l'applicazione dell'art. 53 Cost.
> Voi che ne pensate ?
> GM
non vedo nessuna contraddizione.
Rispecchia proprio la differenza concettuale che esiste tra Imposte, tasse e
contributi
Re: Illogicità (apparente ?) e capacità contributiva
Il salomonico "Mr Mojo Rising" <anfass2003@yahoo.it> il Tue, 15 Jun
2004 18:44:04 +0200 sentenziò:
>non vedo nessuna contraddizione.
>Rispecchia proprio la differenza concettuale che esiste tra Imposte, tasse e
>contributi
>ciao
Scusa provo a sintetizzare con una facile equazione
Par. 1: spesa della organizzazione generale dei servizi --> possono
essere rette SOLO da IMPOSTE (non tasse)
Par. 2: spesa per i servizi generali --> non c'è divieto di (dunque è
consentito) coprirla da imposte indirette o da entrate che siano
dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio
organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività
(TASSE)
Qui sta secondo me la contraddizione. I primi due terimini in entrambe
le "equazioni" sono uguali, ma i secondi termini no.
Re: Illogicità (apparente ?) e capacità contributiva
"Giovanni Morrone" ha scritto nel messaggio
> Il salomonico "Mr Mojo Rising" il Tue, 15 Jun
> 2004 18:44:04 +0200 sentenziò:
> > > >non vedo nessuna contraddizione.
> >Rispecchia proprio la differenza concettuale che esiste tra Imposte,
tasse e
> >contributi
> > >ciao
> Scusa provo a sintetizzare con una facile equazione
> Par. 1: spesa della organizzazione generale dei servizi --> possono
> essere rette SOLO da IMPOSTE (non tasse)
> Par. 2: spesa per i servizi generali --> non c'è divieto di (dunque è
> consentito) coprirla da imposte indirette o da entrate che siano
> dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio
> organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività
> (TASSE)
> Qui sta secondo me la contraddizione. I primi due terimini in entrambe
> le "equazioni" sono uguali, ma i secondi termini no.
> A=B; A=C
> ma B è diverso da C
é la parola "organizzazione" che fa diventare diverse le due locuzioni.