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Vecchio 27-02-2004, 14.57.17
Roberto Cattivelli
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Predefinito Riprovo - Rinuncia compensi amministratori.-

3.20. Rinuncia ai crediti da parte dei soci (FORUM del 18 maggio 1994)

D. L'articolo 1, comma 1, lettere g) e m), del decreto legge n. 557 del
1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994 ha modificato l'articolo 55,
comma 4, e l'articolo 61, comma 5, del TUIR, nel senso che ha esteso la
disciplina precedentemente prevista per la rinuncia ai crediti derivanti da
precedenti finanziamenti alla rinuncia ai crediti di qualsiasi natura. Tale
modifica riguarda anche i crediti che derivano ai soci da prestazioni di
servizi, i cui redditi, in ipotesi, sono tassati per cassa?

R. Per effetto delle norme indicate nel quesito, la disciplina prevista
dall'articolo 61, comma 5, e dall'articolo 55, comma 4, del TUIR, per la
rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti è stata
estesa ai crediti di qualsiasi natura, considerato che, come è stato
chiarito nella relazione ministeriale "non si giustifica ... che solo nel
caso in cui il credito, al quale il socio rinuncia, derivi da un precedente
finanziamento, lo stesso possa essere patrimonializzato".

Pertanto, tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad
aumento del costo della partecipazione, ai sensi dell'articolo 61, comma 5,
del TUIR, i quali, per la società non costituiscono sopravvenienze attive,
così come dispone l'articolo 55, comma 4, del TUIR. Naturalmente la rinuncia
ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa
(quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi
relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico
del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare,
anche mediante applicazione della ritenuta di imposta.


Sopra riporto un passo della C.M. 23/E/430 del 25.5.1994? Cosa ne pensate
dell'obbligo, enunciato nella CM, d'assoggettare a ritenuta la rinuncia dei
compensi spettanti agli amministratori?
--
Roberto Cattivelli


Alt 27-02-2004, 14.57.17
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  #2  
Vecchio 27-02-2004, 15.58.11
Roberto Cattivelli
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: Riprovo - Rinuncia compensi amministratori.-


> 3.20. Rinuncia ai crediti da parte dei soci (FORUM del 18 maggio 1994)
> D. L'articolo 1, comma 1, lettere g) e m), del decreto legge n. 557 del
> 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994 ha modificato l'articolo 55,
> comma 4, e l'articolo 61, comma 5, del TUIR, nel senso che ha esteso la
> disciplina precedentemente prevista per la rinuncia ai crediti derivanti

da
> precedenti finanziamenti alla rinuncia ai crediti di qualsiasi natura.

Tale
> modifica riguarda anche i crediti che derivano ai soci da prestazioni di
> servizi, i cui redditi, in ipotesi, sono tassati per cassa?
> R. Per effetto delle norme indicate nel quesito, la disciplina prevista
> dall'articolo 61, comma 5, e dall'articolo 55, comma 4, del TUIR, per la
> rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti è stata
> estesa ai crediti di qualsiasi natura, considerato che, come è stato
> chiarito nella relazione ministeriale "non si giustifica ... che solo nel
> caso in cui il credito, al quale il socio rinuncia, derivi da un

precedente
> finanziamento, lo stesso possa essere patrimonializzato".
> Pertanto, tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad
> aumento del costo della partecipazione, ai sensi dell'articolo 61, comma

5,
> del TUIR, i quali, per la società non costituiscono sopravvenienze attive,
> così come dispone l'articolo 55, comma 4, del TUIR. Naturalmente la

rinuncia
> ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa
> (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli

interessi
> relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico
> del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro

ammontare,
> anche mediante applicazione della ritenuta di imposta.
> Sopra riporto un passo della C.M. 23/E/430 del 25.5.1994? Cosa ne pensate
> dell'obbligo, enunciato nella CM, d'assoggettare a ritenuta la rinuncia

dei
> compensi spettanti agli amministratori?


La risposta credo di averla trovata:
L'attuale normativa, anche alla luce di alcune decisioni (Comm. trib.
centr., Sez.I dell'8 marzo 1994, in Corr.Trib. n.21/1994, pag.1384; Comm.
trib. centr.,Sez. XIX, 13 luglio 1990, n.5259, in Corr.Trib. n.48/1990,
pag.3433), prevede l'obbligo per la società di versare la ritenuta d'acconto
solo al verificarsi della corresponsione di somme.Una cosa, infatti, è
sostenere la produttività dei redditi di capitale per il mutuante, altra è
quella della loro materiale corresponsione.Se si dovesse versare la ritenuta
anche sui compensi o interessi non liquidati e, quindi, non percepiti, si
andrebbe contro la previsione dell'ultimo comma dell'art.26 del D.P.R.
n.600/1973.Quindi, si può affermare che, prima della modifica effettuata con
la legge n.133/1994, la remissione del debito dava luogo ad una
sopravvenienza attiva non imponibile solo allorquando derivava da precedenti
finanziamenti, (cfr. art.55, comma 4, D.P.R. n.917/1986); con l'attuale
modifica, (legge n.133/1994), aderendo alla tesi dell'Assonime (e comunque
tenendo conto del fatto che l'Amministrazione finanziaria ha espresso parere
contrario), si ritiene che la rinuncia ai crediti, sia derivanti da
precedenti finanziamenti, sia da un rapporto debitorio di natura non
finanziaria e latu-sensu "commerciale", dovrà considerarsi sopravvenienza
attiva non tassabile in capo alla società beneficiaria; di conseguenza,
nessuna ritenuta di acconto dovrà essere versata.


 

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amministratori, compensi, rinuncia, riprovo
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