Un soggetto che svolge l'attività di docente per corsi privati di
informatica (organizzati da software houses o organismi di formazione
ecc.) fattura normalmente le proprie prestazioni CON IVA.
Adesso viene "ingaggiato" da una scuola superiore pubblica per
svolgere alcune ore di insegnamento agli alunni della scuola
nell'ambito di un corso di informatica rientrante nel programma della
scuola stessa.
Si può sostenere che in questo caso le prestazioni del soggetto in
questione siano da fatturare in esenzione ex art.10 n.20?
Ciao
Conte Oliver (che non risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio
news:doqb30lsormsbh6cscijjrqq3jeo01j0ul@4ax.com...
> Un soggetto che svolge l'attività di docente per corsi privati di
> informatica (organizzati da software houses o organismi di formazione
> ecc.) fattura normalmente le proprie prestazioni CON IVA.
> Adesso viene "ingaggiato" da una scuola superiore pubblica per
> svolgere alcune ore di insegnamento agli alunni della scuola
> nell'ambito di un corso di informatica rientrante nel programma della
> scuola stessa.
> Si può sostenere che in questo caso le prestazioni del soggetto in
> questione siano da fatturare in esenzione ex art.10 n.20?
scusa ma non si parla di prestazioni rese da istituti o
scuole....................etc?
;-P
di Antonio Paladino, funzionario Agenzia Entrate in comando presso la Corte
dei Conti
***
Lo spunto per trattare di questa interessante fattispecie ci viene dato
dall'emanazione della risoluzione n.205 del 24.06.2002 dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la quale nel
rispondere ad un'istanza di interpello redatta ai sensi dell'art.11 della
Legge 27.07.2000, n.212 (Statuto del Contribuente) ribadisce che il
riconoscimento della Pubblica Amministrazione per le attività didattiche
poste in essere, è condizione necessaria affinché si possa essere in
presenza di prestazioni esenti Iva ai sensi del disposto normativo previsto
dall'art.10, primo comma, n.20 del Dpr 633/72.
Ma andiamo con ordine, premettendo che con la legge finanziaria per il 1994
(Legge 24.12.1993, n.537), all'art.14, comma 8, lettera b), si è riformulato
l'art.10, primo comma, n.20 del decreto Iva, ampliando la portata
dell'esenzione delle prestazioni didattiche di ogni genere qualora rese "da
istituti o scuole riconosciute ovvero da organismi che abbiano ottenuto
formale riconoscimento direttamente dai competenti organi della pubblica
amministrazione". Al successivo comma 10 del predetto articolo si statuisce
che "i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione dei corsi di
formazione, aggiornamento e riconversione del personale costituiscono in
ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'Iva, ai sensi
dell'art.10 del Dpr 633/72".
Nel quesito posto con la risoluzione 205/2002, una società cooperativa,
avente per oggetto sociale la gestione di un impianto sportivo e
regolarmente affiliata alle federazioni sportive nazionali, svolge, come da
statuto, attività didattiche, organizzando corsi di formazione e di
avviamento allo sport. La stessa chiede di conoscere il trattamento Iva da
applicare ai proventi incassati per detti corsi riguardanti discipline
sportive riconosciute dal CONI. Propone, nella sua soluzione interpretativa,
l'esenzione Iva ai sensi dell'art.10, n.20 Dpr 633/72, limitatamente a detti
proventi.
L'Agenzia, in risposta all'istante, nel riprendere la norma, sottolinea che
ai fini del riconoscimento dell'esenzione Iva delle cennate prestazioni, è
necessario il duplice concorso delle seguenti condizioni:
1. Che le prestazioni siano rese da istituti o scuole, non restringendo con
tali termini l'esenzione delle attività rese da altri organismi (in tal
senso anche le Ris. Min. 77 e 129 del 2001);
2. Che detti istituti o scuole siano riconosciuti dalla P.A.;
Con la predetta Ris. n.129 del 2001 è stato ribadito che il riconoscimento
può essere rilasciato da organi diversi dalla P.A. a condizione che gli
stessi siano sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del
Ministero competente. Il CONI, nel caso di specie, riveste le predette
condizioni per certificare detto riconoscimento, infatti, come ribadito già
dalla Ris. Min. n.551 del 30.12.1993, in risposta ad un quesito posto dalla
Regione Piemonte per prestazioni effettuate dalle scuole di sci alpino, ai
fini della fruizione dell'esenzione necessita il riconoscimento della
Federazione Italiana Sports Invernali, quale organo affiliato al CONI, a sua
volta sottoposto per legge alla vigilanza dell'allora Ministero del Turismo
e Spettacolo, adesso integrato nel Ministero dei Beni ed Attività Culturali.
Proseguendo nella disamina del proprio parere, l'Agenzia fa presente che,
come già espresso con la Cir. Min. n.150 del 10.08.1994, alla parte 9, il
riconoscimento dell'esenzione deve riguardare anche la natura del corso che
si intende realizzare. Infatti, i corsi di formazione svolti nei confronti
di soggetti diversi dagli enti pubblici possono fruire del trattamento di
esenzione dell'Iva ex art.10, primo comma, n.20 del decreto Iva a condizione
che il riconoscimento prescritto dalla richiamata norma sia relativo ai
corsi stessi. Per fattispecie diverse non si rende applicabile l'esenzione
dell'imposta dal valore aggiunto. Vale a dire che non è sufficiente che il
prestatore sia riconosciuto da una Pubblica Amministrazione o da altri
organismi ad essa facenti capo, ma anche la specificità del corso deve
essere oggetto di riconoscimento. Pertanto, l'Agenzia non può essere
concorde con la soluzione prospettata dall'istante, mancando allo stato
attuale detto requisito, in quanto i corsi effettuati dalla società
cooperativa, ancorché affiliata alle federazioni sportive nazionali, non
risultano riconosciuti dalle stesse federazioni sportive di appartenenza,
ovvero dal CONI. I proventi da essi derivanti non possono pertanto essere
ritenuti esenti ai sensi del disposto previsto dall'art.10, primo comma,
n.20 del Dpr 633/72.
"Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio
news:doqb30lsormsbh6cscijjrqq3jeo01j0ul@4ax.com...
> Un soggetto che svolge l'attività di docente per corsi privati di
> informatica (organizzati da software houses o organismi di formazione
> ecc.) fattura normalmente le proprie prestazioni CON IVA.
> Adesso viene "ingaggiato" da una scuola superiore pubblica per
> svolgere alcune ore di insegnamento agli alunni della scuola
> nell'ambito di un corso di informatica rientrante nel programma della
> scuola stessa.
> Si può sostenere che in questo caso le prestazioni del soggetto in
> questione siano da fatturare in esenzione ex art.10 n.20?
Tralasciando il discorso degli istituti scolastici, l'art. 10 del DPR 633/72
al comma 1 numero 20, sancisce che sono operazioni esenti dall'imposta "le
lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale".
L'interpretazione che la dottrina trae dalla norma è che se una disciplina
rientra secondo i programmi ministeriali tra le materie scolastiche, questa
prestazione possa configurarsi come esente, a patto che sia resa a titolo
personale (lezioni private).
Riepilogando:
1. in caso di lezioni private rientreremo a pieno titolo nell'
esenzione della norma.
2. In caso si svolgano corsi collettivi, dovremo scontare l'imposta Iva
nella misura del 20%.
Filippo Mangiapane wrote:
> "Conte Oliver" <alex65.lescarpe@wmail.it> ha scritto nel messaggio
>>Si può sostenere che in questo caso le prestazioni del soggetto in
>>questione siano da fatturare in esenzione ex art.10 n.20?
> Verifica di che si tratta esattamente.
> Potrebbe rientrare nell'esenzione di cui all'art. 14, comma 10, della L.
> 537/93
> Ciao
> FM
Ossia
I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti
dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
"Stefan" <sscoz@nospam.it> ha scritto nel messaggio
news:BcrZb.350843$_P.11987218@news4.tin.it...
>> I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di
> formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
> costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti
> dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
> del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
si tratta di due tipi di esenzione diversi:
1) la prima è di tipo soggettivo. Dipende cioè da chi la fa;
2) la seconda è di tipo oggettivo. Cioè, se i soldi per la formazione sono
soldi pubblici è esente da IVA, così si abbassa il costo della prestazione
per l'ente che paga.
Regime agevolato ed esenzione IRAP.
Fabio Dell'Aria: Considerando che ho 32 anni, ed ho avuto una ditta individuale, ormai
chiusa da 3 anni (settore informatica), volevo porvi due domande in
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Fisco e Tasse
1
18-01-2004 23.32.06
ESENZIONE TRIENNALE IRAP
Bruno Garbe: Leggendo qua e la' durante le vacanze natalizie ho trovato un articolo
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(esenzione triennale) per le nuove attività costituite...
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1
10-01-2004 19.21.24
Re: Esenzione IVA x op. intracomunitarie
Conte Oliver: Il Mon, 30 Jun 2003 16:20:29 +0200, malc@despammed.com (Giovanni
Malchiodi) scrisse:
>Come devo comportarmi per poter soddisfare il cliente ed essere certo di
>essere in regola col fisco...