Mi è stato notificato un Avviso di Liquidazione sanzioni per parziale
omesso pagamento ICI, relativo all'anno di imposta 1998. La
raccomandata è stata spedita il 24/12/2003 e mi è stata consegnata
dalle Poste il 3/1/2004.
1) Quali sono i termini di prescrizione attuali relativamente all'anno
1998?
2) In caso di prescrizione, devo presentare ricorso oppure l'avviso
decade automaticamente?
"Surabaja Johnny" <surabaja@myrealbox.com> ha scritto nel messaggio
news:e289f31b.0402180534.5255cdaa@posting.google.c om...
> Mi è stato notificato un Avviso di Liquidazione sanzioni per parziale
> omesso pagamento ICI, relativo all'anno di imposta 1998. La
> raccomandata è stata spedita il 24/12/2003 e mi è stata consegnata
> dalle Poste il 3/1/2004.
> 1) Quali sono i termini di prescrizione attuali relativamente all'anno
> 1998?
> 2) In caso di prescrizione, devo presentare ricorso oppure l'avviso
> decade automaticamente?
devi chiedere l'annullamento
Accertamento e liquidazione ICI: proroga di un anno
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In deroga alle disposizioni dettate dallo Statuto dei diritti del
contribuente, l'articolo 2, comma 33, Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha
prorogato al 31 dicembre 2004 i termini per l'accertamento e la liquidazione
dell'ICI relativa alle annualità d'imposta 1999 e successive.
La proroga riguarda i termini di accertamento e la liquidazione ICI scaduti
il 31 dicembre 2003.
"Renzo Ghiotto" <ghiottoBerlusconi_dal_Governo@iol.it> ha scritto nel
messaggio news:71u6301r7a7qctqjvfr8kcu93c2jo76kek@4ax.com...
> >1) Quali sono i termini di prescrizione attuali relativamente all'anno
> >1998?
> 31/12/2003
> >2) In caso di prescrizione, devo presentare ricorso oppure l'avviso
> >decade automaticamente?
> Ricorso (ma in questi casi a volte e' sufficiente istanza di
> autotutela).
Attenzione perchè se non erro c'è una sentenza della Cassazione in tema di
notifiche che afferma che le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario sono
effettuate quando il documento è consegnato all'ufficiale. Non vorrei che
ciò sia estendibile anche alle notifiche a mezzo raccomandata nel qual caso
visto che mi sembra sia stata spedita nel 2003 ...........
Ciao
>Attenzione perchè se non erro c'è una sentenza della Cassazione in tema di
>notifiche che afferma che le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario sono
>effettuate quando il documento è consegnato all'ufficiale. Non vorrei che
>ciò sia estendibile anche alle notifiche a mezzo raccomandata nel qual caso
>visto che mi sembra sia stata spedita nel 2003 ...........
Penso che tu stia parlando della sentenza della Corte Cost. n.
477/2002.
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 149 c.p.c., e dell'art. 4, terzo comma, della legge
n. 890/1982, "nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da
parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario".
Per IL NOTIFICANTE, pero'.
Secondo la stessa sentenza resta fermo "per il destinatario, il
principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di
consegna dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la
conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine
imposto al destinatario medesimo".
In pratica, mi sembra di capire, si vuole sollevare il notificante da
"colpe" per tardive notifiche. Ma senza incidere sui diritti del
destinatario.
Ciao
Renzo
(Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
"Renzo Ghiotto" <ghiottoBerlusconi_dal_Governo@iol.it> ha scritto nel
messaggio news:sg5730dnqtms8996a85lrm7jtghqcd3a2t@4ax.com...
> Penso che tu stia parlando della sentenza della Corte Cost. n.
> 477/2002.
chiedo venia era la corte cost.
> Secondo la stessa sentenza resta fermo "per il destinatario, il
> principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di
> consegna dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la
> conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine
> imposto al destinatario medesimo".
> In pratica, mi sembra di capire, si vuole sollevare il notificante da
> "colpe" per tardive notifiche. Ma senza incidere sui diritti del
> destinatario.
Ed in una situazione in cui si consegna all'ufficiale giudiziario il 31/12
ma arriva al destinataio il 02/01 potrebbe accadere che per l'ufficio l'atto
è valido e quindi in autotutela non potrebbe far nulla mentre per il
contribuente sarebbe prescritto ? Per questo ho inteso anche sulla base
delle prime interpretazioni alla sentenza che è pur vero che l'atto per la
parte produce i suoi effetti dalla data di ricezione della notifica facendo
decorre dalla stessa tutti i termini ma visto che i termini della
tempestività debbono essere rispettati dal notificante è a mio parere
pacifico che debba verificare se l'ufficio abbia spedito in tempo l'atto,
così se l'ufficio ha consegnato entro il 31/12 non dovrebbe essere
prescritto anche se io ho di fatto ricevuto lo stesso dopo il 01/01
Premesso ciò quello cui non ho ancora saputo dare una risposta e se tale
sentenza sia di fatto applicabile alle notifiche a mezzo raccomandata.
>Premesso ciò quello cui non ho ancora saputo dare una risposta e se tale
>sentenza sia di fatto applicabile alle notifiche a mezzo raccomandata.
Credo che sia applicabile anche alle notifiche tramite il servizio
postale.
Pero', così come non si possono attribuire responsabilita' (derivanti
da disfunzioni del servizio postale o da inerzia degli ufficiali
giudiziari) al notificante, non si possono certamente comprimere i
diritti del destinatario.
Tu hai proposto come esempio un caso limite. Faccio anch'io
altrettanto:
consegna all'ufficiale giudiziario il 31/12/2003; notifica effettuata
l'1/1/2010. Sarebbe valida la notifica? Io ritengo di no.
Sempre riprendendo il tuo esempio, pensa ad un contribuente che, alla
mezzanotte del 31 dicembre, festeggia il nuovo anno bruciando le
scritture contabili dell'anno prescritto: come potrebbe difendersi da
un avviso di accertamento pervenuto il giorno dopo?
Ciao
Renzo
(Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
Cos'e' la Prescrizione di un reato
Zodyako: Com'è noto, il termine prescrizionale stabilito dell'art. 51 R.D.L. 1578/33
è di cinque anni indifferentemente per ogni sorta di illecito disciplinare;
e tuttavia si sono verificate numerose...
Borsa
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11-12-2004 14.14.45
Prescrizione
Marco: Buon giorno a tutti.
Da parecchio leggo questo NG,ora avrei da fare solo una domanda;
3 ani fa ho avuto un controllo da parte della GdiF.Mi e' stata elevata
una multa molto consistente.Multa che...