Un giudizio spassionato: secondo voi la tesi esposta regge?
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1° Motivo di ricorso. Assenza di motivazione.
Gli avvisi impugnati sono nulli in quanto la pretesa mancanza di esenzione
dall’imposta non è stata adeguatamente motivata.
Sull’assenza di motivazione (e sulla motivazione apparente e sui vizi della
motivazione in genere), in estrema sintesi, i massimi organi giurisdizionali
si sono espressi nel senso che la sua formulazione deve essere tale da porre
il contribuente a conoscenza dell’iter logico – giuridico che giustifica l’
atto di accertamento.
In assenza di tale requisito l’atto deve considerarsi nullo in radice.
Letteralmente la motivazione dell’accertamento così recita: “Omesso
versamento dell’ICI relativa all’immobile F. 2/57 Non Esente”.
Null’altro è dato sapere circa le ragioni della mancata esenzione dall’
imposta comunale sugli immobili dagli atti impugnati.
La dichiarazione di imponibilità (o di mancato riconoscimento dell’esenzione
dall’imposta) è il risultato di un’attività di valutazione di elementi, di
fatto e di diritto che deve essere portata a conoscenza del contribuente,
altrimenti l’affermazione assume carattere apodittico e resta indimostrata.
Tale è, ad avviso del ricorrente, la motivazione degli avvisi di
accertamento impugnati: una mera dichiarazione di principio (NON ESENTE) non
supportata da alcuna motivazione.
Peraltro l’omissione del versamento potrebbe, in astratto, dipendere da
ragioni ben diverse da una pretesa errata qualificazione giuridica della
situazione degli immobili rispetto all’imponibilità all’ICI: ad esempio
volontà di non versare l’imposta, l’ignoranza della legge, l’impossibilità
per mancanza dei fondi necessari eccetera.
Dunque l’assunto del Comune che si limita a comunicare il fabbricato come
“Non Esente” dall’imposta, si cala nel contesto dell’atto accertativo come
un assioma e, in quanto tale, l’atto stesso risulta insanabilmente viziato
di assenza di motivazione, poiché l’affermazione pura e semplice della
mancata esenzione non costituisce motivazione dell’atto, semmai la
conclusione di un iter logico – giuridico del quale la parte ricorrente non
è stata notiziata.
Per tale motivo, da ritenersi assorbente rispetto a quello di merito, gli
atti impugnati devono essere annullati.
faccio solo qualche mia considerazione a ruota libera...siccome la carenza
di motivazione è una delle prime cose sulle quali ci si appiglia, ho notato
che spesso i giudici respingevano i ricorsi perchè sostenevano che una
motivazione nella quale si evince il tributo che si intende recuperare, è
titolo sufficiente per considerare "quella" motivazione non viziata. Così
come non viziata è una motivazione nella quale si riesce comunque ad
evincere la materia del contendere e il contribuente potrebbe essere in
grado di difendersi comunque (faccio un esempio, magari cretino: se tu
avessi reso esente un appartamento A2 quando invece è lampante che su di
esso grava l'imposta ici, ecco che la motivazione addotta non è piu'
carente).
"EPSON" <EPSON@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:blug8s$gt0r7$1@ID-52958.news.uni-berlin.de...
> 1° Motivo di ricorso. Assenza di motivazione.
> Gli avvisi impugnati sono nulli in quanto la pretesa mancanza di esenzione
> dall'imposta non è stata adeguatamente motivata.
> Sull'assenza di motivazione (e sulla motivazione apparente e sui vizi
della
> motivazione in genere), in estrema sintesi, i massimi organi
giurisdizionali
> si sono espressi nel senso che la sua formulazione deve essere tale da
porre
> il contribuente a conoscenza dell'iter logico - giuridico che giustifica
l'
> atto di accertamento.
esatto, qui dovresti spiegare cosa significhi l'iter logico-giuridico nel
tuo specifico caso, altrimenti il tuo pensiero, perfetto ma generale,
potrebbe essere aggredito dall'ufficio.
> In assenza di tale requisito l'atto deve considerarsi nullo in radice.
> Letteralmente la motivazione dell'accertamento così recita: "Omesso
> versamento dell'ICI relativa all'immobile F. 2/57 Non Esente".
> Null'altro è dato sapere circa le ragioni della mancata esenzione dall'
> imposta comunale sugli immobili dagli atti impugnati.
> La dichiarazione di imponibilità (o di mancato riconoscimento
dell'esenzione
> dall'imposta) è il risultato di un'attività di valutazione di elementi, di
> fatto e di diritto che deve essere portata a conoscenza del contribuente,
> altrimenti l'affermazione assume carattere apodittico e resta
indimostrata.
> Tale è, ad avviso del ricorrente, la motivazione degli avvisi di
> accertamento impugnati: una mera dichiarazione di principio (NON ESENTE)
non
> supportata da alcuna motivazione.
> Peraltro l'omissione del versamento potrebbe, in astratto, dipendere da
> ragioni ben diverse da una pretesa errata qualificazione giuridica della
> situazione degli immobili rispetto all'imponibilità all'ICI: ad esempio
> volontà di non versare l'imposta, l'ignoranza della legge, l'impossibilità
> per mancanza dei fondi necessari eccetera.
> Dunque l'assunto del Comune che si limita a comunicare il fabbricato come
> "Non Esente" dall'imposta, si cala nel contesto dell'atto accertativo come
> un assioma e, in quanto tale, l'atto stesso risulta insanabilmente viziato
> di assenza di motivazione, poiché l'affermazione pura e semplice della
> mancata esenzione non costituisce motivazione dell'atto, semmai la
> conclusione di un iter logico - giuridico del quale la parte ricorrente
non
> è stata notiziata.
> Per tale motivo, da ritenersi assorbente rispetto a quello di merito, gli
> atti impugnati devono essere annullati.
in via generale, a mio avviso ci puo' stare, salvo le considerazioni che ti
ho esposto all'in izio del post. Ovviamente imho. Mi è venuta in mente
un'altra cosa: hai controllati i termini di decadenza per l'annualità in
accertamento? perchè potrebbe essere che il comune riemetta un altro avviso
magari sostitutivo del precedente con una motivazione piu' esaustiva.
ciao
Stefania
"EPSON" <EPSON@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:blug8s$gt0r7$1@ID-52958.news.uni-berlin.de...
> Un giudizio spassionato: secondo voi la tesi esposta regge?
Facci capire come è andata.
Ti hanno liquidato l'imposta sulla base della dichiarazione, escludendo
delle esenzioni che avevi richiesto?
"Filippo Mangiapane" <drfilmanLEDITADALNASO@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:blukuu$g8faf$1@ID-50819.news.uni-berlin.de...
> Facci capire come è andata.
> Ti hanno liquidato l'imposta sulla base della dichiarazione, escludendo
> delle esenzioni che avevi richiesto?
la dichiarazione ICI è stata presentata nel 1992. In quella il fabbricato
era dato esente.
Da allora non ci sono stai cambi di proprietà né di uso: si tratta di un
convento di proprietà di una congregazione religiosa riconosciuta adibito in
parte ad attività esente ICI ex art. 7 lettera i ed in parte all'esercizio
del culto esente ex art. 7 lettera d.
Ho evidentemente svolto anche un secondo motivo di ricorso, entrando nel
merito.
La richiesta di parere al NG era però limitata alla questione pregiudiziale.
In altri termini: dire che l'immobile non è esente è una motivazione
sufficiente dell'avviso di accertamento?
Ho cercato di dimostrare che non lo è: secondo me la logica dice che l'atto
deve dire perché non è esente, altrimenti che motivazione è?
EPSON ha scritto il 07/10/03 18.16:
cut
> Ho cercato di dimostrare che non lo è: secondo me la logica dice che l'atto
> deve dire perché non è esente, altrimenti che motivazione è?
*imho* e se ho capito bene hai ragione, sostanzialmente ti dicono che
non è esente senza spiegarti il perché e quindi non puoi replicare.
ciao
ku68
"EPSON" <EPSON@tiscalinet.it> wrote in
news:bluolp$gb0hc$1@ID-52958.news.uni-berlin.de:
> Ho cercato di dimostrare che non lo è: secondo me la logica dice
> che l'atto deve dire perché non è esente, altrimenti che
> motivazione è?
Bella domanda di non facile risposta.
In maniera superficiale mi verrebbe da dire che avendo tu dichiarato
che l'immobile e' esente il fatto che il comune non lo ritenga tale non
dovrebbe essere di per se' una motivazione valida per l'accertamento
visto che l'art. 11 c.2bis dice ce "gli avvisi di liquidazione e di
accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati", al limite
sara' il presupposto per la richiesta di documentazione ex art.11 c.3.
Cmq se c'e' la sicurezza del diritto all'esenzione io farei piu'
affidamento su quella, anche perche' il comune fa sempre in tempo a
fare un'altro accertamento (magari per l'anno successivo) e prima o poi
bisogna risolvere la questione.
"EPSON" <EPSON@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:bluolp$gb0hc$1@ID-52958.news.uni-
> La richiesta di parere al NG era però limitata alla questione
pregiudiziale.
> In altri termini: dire che l'immobile non è esente è una motivazione
> sufficiente dell'avviso di accertamento?
E' una bella questione.
Al di là della soluzione finale, ritengo che sia comunque il caso di
percorrere anche questa strada.
Non sarei, tuttavia, molto ottimista.
In fondo l'onere di provare la sussistenza dell'esenzione è tuo.
Quindi sotto il profilo probatorio (ammesso che sia valido l'atto) la
partita è tutta da giocare.
Però tu, giustamente, poni l'attenzione sulla validità stessa dell'atto,
inteso come veicolo.
Hai dichiarato esistente una fattispecie di esenzione. Essa non ti viene
riconusciuta. Quanto meno hai diritto di sapere perché.
Ed ha diritto di saperlo nell'atto impositivo. Questo è pacifico.
Però la tua obbligazione tributaria non nasce dal diniego dell'esenzione,
bensì dalla sussistenza del presupposto.
Insomma, sto pensando sulla tastiera e non ne vengo fuori con una soluzione.
"Filippo Mangiapane" <drfilmanLEDITADALNASO@tin.it> ha scritto nel messaggio
> Insomma, sto pensando sulla tastiera e non ne vengo fuori con una
soluzione.
ti offro un ulteriore elemento di riflessione, anzitutto giuridica.
Le cause di esenzione dall'imposta sono diverse (vedi articolo 7 del D.Lgs.
504/92).
Sono certamente esenti i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9.
Dal ragionamento fatto con i funzionari comunali (che comunque è fuori
dall'atto) mi è parso di capire che loro hanno basato l'accertamento sulla
mera risultanza catastale: gli immobili oggetto dell'accertamento non erano
di categoria catastale da E/1 e E/9 e tanto gli bastava per dichiararli non
esenti.
I fabbricati in questione ricadono invece, per la maggior parte, in questa
previsione dell'articolo 7:
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
ed in parte in questa previsione, sempre dell'articolo 7:
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e
le loro pertinenze;
Queste due norme presuppongono un accertamento sull'utilizzo di fatto dei
fabbricati.
Il Comune ha gli strumenti per accertare l'utilizzo di fatto (manda i
vigili o i funzionari all'uopo preposti). Senza accertamento di fatto non è
possibile motivare compiutamente l'avviso di accertamento.
Ma l'ICI è imposta diversa dall'IRPEF o dall'IVA, ove infatti sono previsti
accertamenti automatici formali ex art. 36/bis (IRPEF) e 54/bis (IVA). Dove
sta scritto che l'accertamento del titolo di esenzione possa essere
effettuato solo documentalmente?
"Vincenzo Zini" <vic66@TOGLIMI.libero.it> ha scritto nel messaggio
news:Xns940DBE7495452vic@192.168.0.2...
> In maniera superficiale mi verrebbe da dire che avendo tu dichiarato
> che l'immobile e' esente il fatto che il comune non lo ritenga tale non
> dovrebbe essere di per se' una motivazione valida per l'accertamento
> visto che l'art. 11 c.2bis dice ce "gli avvisi di liquidazione e di
> accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di
> fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati",
il riferimento è puntuale.
> Cmq se c'e' la sicurezza del diritto all'esenzione io farei piu'
> affidamento su quella, anche perche' il comune fa sempre in tempo a
> fare un'altro accertamento (magari per l'anno successivo) e prima o poi
> bisogna risolvere la questione.
i motivi di ricorso sono 2. Quello sulla carenza di motivazione lo eccepisco
sempre per primo perché, se non ricordo male, determina la nullità dell'atto
ex tunc e l'impossibilità di rinnovarlo.
>In fondo l'onere di provare la sussistenza dell'esenzione è tuo.
>Quindi sotto il profilo probatorio (ammesso che sia valido l'atto) la
>partita è tutta da giocare.
Se consideriamo il filone giurisprudenziale della Cassazione
(largamente maggioritario sino ad oggi, ma che ultimamente ha -
finalmente - cominciato a vacillare), che considera l'avviso di
accertamento come "provocatio ad opponendum", la soluzione non puo'
essere che questa.
>Però tu, giustamente, poni l'attenzione sulla validità stessa dell'atto,
>inteso come veicolo.
>Hai dichiarato esistente una fattispecie di esenzione. Essa non ti viene
>riconusciuta. Quanto meno hai diritto di sapere perché.
>Ed ha diritto di saperlo nell'atto impositivo. Questo è pacifico.
Altrimenti la soluzione e' questa. Sarebbe giusto cosi', ma spesso la
Cassazione la pensa diversamente.
Ciao
Renzo
(Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
quel comunista di Renzo Ghiotto, tanto comunista che da piccolo si mangiava
da solo,
;-)))
"Renzo Ghiotto" <ghiottoBerlusconi_dal_Governo@iol.it> ha scritto nel
messaggio
> Se consideriamo il filone giurisprudenziale della Cassazione
> (largamente maggioritario sino ad oggi, ma che ultimamente ha -
> finalmente - cominciato a vacillare), che considera l'avviso di
> accertamento come "provocatio ad opponendum", la soluzione non puo'
> essere che questa.
Quella Cassazione, però, si riferiva prevalentemente agli accertamenti di
valore ai fini del registro ed invim.
In materia di ICI l'articolo 11 del D.Lgs. 504/92 statuisce che:
"" 2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che
li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato,
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. ""
Quella posizione della Cassazione non può che arrestarsi di fronte alla
chiarezza della legge.
Almeno credo. :-(
>> Se consideriamo il filone giurisprudenziale della Cassazione
>> (largamente maggioritario sino ad oggi, ma che ultimamente ha -
>> finalmente - cominciato a vacillare), che considera l'avviso di
>> accertamento come "provocatio ad opponendum", la soluzione non puo'
>> essere che questa.
>Quella Cassazione, però, si riferiva prevalentemente agli accertamenti di
>valore ai fini del registro ed invim.
>In materia di ICI l'articolo 11 del D.Lgs. 504/92 statuisce che:
>"" 2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere
>motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che
>li hanno determinati.
Tutti gli avvisi di accertamento, qualsiasi imposta riguardino,
dovrebbero riportare i "presupposti di fatto" e le "ragioni
giuridiche" (art. 3 L. 241/90 e art. 7 statuto del contribuente).
Ciao
Renzo
(Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
Avete letto la sentenza del 3/3/2003 n. 108/7/03 della Commissione Regionale
del Veneto?
L'avviso d'accertamento ai fini ICI può essre motivato per relationem ad
altri atti dai quali è possibile evincere il valore dell'immobile a
caondizione che detti documenti contengano i riferimenti necessari a porre
il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributarianei suoi elementi
essenziali.
"Fritz il Gatto" <pem1368@iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggio
news:bm31jg$rte$1@newsreader.mailgate.org...
> Avete letto la sentenza del 3/3/2003 n. 108/7/03 della Commissione
Regionale
> del Veneto?
> L'avviso d'accertamento ai fini ICI può essre motivato per relationem ad
> altri atti dai quali è possibile evincere il valore dell'immobile a
> caondizione che detti documenti contengano i riferimenti necessari a porre
> il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributarianei suoi
elementi
> essenziali.
> In Guida normativa del 24/8/2003 pag. 24
non l'avevo letta, ma mi pare conforme alla legge (art. 11).
Dalla discussione mi pare di poter concludere che l'eccezione di nullità per
carenza di motivazione, in questo caso, è corretta ed ha ottime possibilità
di essere accolta da giudici onesti e preparati.
Renzo Ghiotto wrote:
> "Fritz il Gatto" <pem1368@iperbole.bologna.it> wrote:
>> Avete letto la sentenza del 3/3/2003 n. 108/7/03 della Commissione
>> Regionale del Veneto?
> La sentenza e' la n. 108/07/02 del 21/10/2002, deposiatata il 3/3/03.
> La conosco MOLTO bene: prova a vedere chi e' il difensore... :-)))
"Renzo Ghiotto" <ghiottoBerlusconi_dal_Governo@iol.it> ha scritto nel
messaggio
> >Avete letto la sentenza del 3/3/2003 n. 108/7/03 della Commissione
Regionale
> >del Veneto?
> La conosco MOLTO bene: prova a vedere chi e' il difensore... :-)))
Come chiedere a Cristoforo Colombo se è mai stato in America :-)
"Fritz il Gatto"
> nel testo che io non si vede il difensore.
> Chi è?
se ancora non l'hai capito, il difensore è un Dottore molto "ghiotto"
con il quale hai interloquito poco sopra (o sotto) .... ;-)
Credo possa essere considerato un punto di riferimento più che
eccellente in molte materie, ma in particolare sul contenzioso. La sua
presenza è un pregio per questo NG.
Ha un solo piccolo difetto, che riguarda alcune discutibili simpatie
in ambito sportivo ... ;-)
--
FL
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Saggio di finanza virtuale con motivazione
bony: Oggi ho dato un saggio di finanza virtuale.
Non ho fatto nessuna operazione di quelle elencate.
Però ho ricevuto elogi per il real time.
Perchè è così che si fa.
Il sottoscritto posta quel che...