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  #1  
Vecchio 01-10-2003, 21.35.49
Marc Bloch
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Messaggi: n/a
Predefinito Applicazione delle Convenzioni internazionali

Nel caso in cui una convenzione contro le doppie imposizioni preveda
l'esenzione dal pagamento della ritenuta alla fonte, si richiede se, in
luogo dell'ordinaria procedura di rimborso, sia possibile applicare
direttamente, da parte del sostituto d'imposta italiano, il beneficio
convenzionale omettendo di trattenere e conseguentemente di versare la
ritenuta; io sono del parere che sia possibile (acquisendo agli atti, da
parte del sostituto d'imposta italiano l'opportuna documentazione). Voi che
ne pensate?


Alt 01-10-2003, 21.35.49
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  #2  
Vecchio 01-10-2003, 23.15.55
Rosalba Romeo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Applicazione delle Convenzioni internazionali

"Marc Bloch"

> Nel caso in cui una convenzione contro le doppie imposizioni preveda
> l'esenzione dal pagamento della ritenuta alla fonte,


(cut)
sia possibile applicare
> direttamente, da parte del sostituto d'imposta italiano, il beneficio
> convenzionale omettendo di trattenere e conseguentemente di versare la
> ritenuta


secondo me si, se il caso ricade nella previsione della convenzione; esiste
prassi sul punto, ad es. la ris. 7.5.2001, n. 59 che esonera da ritenuta i
compensi erogati da un ente pubblico nazionale di ricerca a studenti e
professori non residenti (previo accertamento della loro residenza in
Germania, ai fini dell'applicazione degli artt. 20 e 21 della conv.
it-tedesca)

ciao
rosalba


  #3  
Vecchio 02-10-2003, 11.07.59
Roberto Cattivelli
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Applicazione delle Convenzioni internazionali


Nel caso in cui una convenzione contro le doppie imposizioni preveda
> > l'esenzione dal pagamento della ritenuta alla fonte, > sia possibile applicare > > direttamente, da parte del sostituto

d'imposta italiano, il beneficio
> > convenzionale omettendo di trattenere e conseguentemente di versare la
> > ritenuta

> secondo me si, se il caso ricade nella previsione della convenzione;

esiste
> prassi sul punto, ad es. la ris. 7.5.2001, n. 59 che esonera da ritenuta i
> compensi erogati da un ente pubblico nazionale di ricerca a studenti e
> professori non residenti (previo accertamento della loro residenza in
> Germania, ai fini dell'applicazione degli artt. 20 e 21 della conv.
> it-tedesca)


Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono volte a risolvere il
conflitto tra la potestà impositiva dello Stato di residenza del
contribuente tenuto a dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti sulla base
del principio di tassazione mondiale del reddito, e la potestà impositiva
del diverso Stato in cui il soggetto produce i redditi, assoggettati ad
imposta sulla base del collegamento territoriale con la fonte. A tale scopo,
in relazione a determinate categorie di reddito, le convenzioni dispongono
che la potestà impositiva spetti solamente ad uno dei due Stati ovvero, con
particolare riferimento al caso di dividendi, interessi e royalty, "concede"
una riduzione sulle ritenute ordinariamente applicate sui flussi reddituali
in uscita dal paese.

Alcune delle più recenti convenzioni stipulate dall'Italia prevedono la
possibilità di richiedere rimborso delle maggiori imposte versate da parte
dei soggetti non residenti, rinviando alla disciplina interna dello Stato
tenuto a restituire le imposte per individuare termini e modalità per la
presentazione della relativa istanza.

In Italia, l'istanza di rimborso, in carta semplice, va presentata
all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente, in base al domicilio
fiscale del sostituto d'imposta, entro 48 mesi dalla data di effettuazione
della ritenuta.

All'istanza devono essere allegati:

a) la certificazione attestante le ritenute subite;

b) la certificazione di residenza rilasciata dall'Amministrazione
Finanziaria dello Stato di

residenza, nonché la documentazione necessaria per dimostrare il possesso
dei requisiti

richiesti dalla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

Requisiti per la diretta applicazione del trattato

La stesse convenzioni che prevedono la procedura di rimborso ammettono
l'ulteriore possibilità che le Amministrazioni dei due Stati contraenti
possano concludere accordi per l'adozione di procedure alternative per
l'applicazione dei benefici convenzionali.

Detti accordi sono stati conclusi solo con alcuni paesi1, prevedendo
l'adozione di appositi modelli bilingue per l'attestazione dei requisiti
richiesti ai fini dell'applicazione diretta dei benefici convenzionali. In
particolare, come specificato dalla R.M. 10 novembre 1976, n.12/335, si
richiede che l'interessato presenti apposita dichiarazione rilasciata dalla
competente Autorità amministrativa del proprio paese di residenza in cui si
attesta:

- la residenza ai fini fiscali del soggetto;

- l'inesistenza, per quanto a conoscenza della stessa, di stabile
organizzazione o di base fissa in Italia;

- la sussistenza di tutte le altre condizioni eventualmente previste dal
trattato.

Come specificato dalle istruzioni al Modello 770, "se il percipiente è un
soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non
assoggettate a ritenuta nel punto 20, in quanto ha applicato direttamente il
regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare
ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il
certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la
residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza
delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso i
n cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato,
sostituisce la predetta documentazione".

La procedura di applicazione diretta dei benefici convenzionali non è
tuttavia riservata ai soli soggetti residenti in Stati che hanno concluso
apposito accordo per l'adozione di modelli di certificazione.
L'Amministrazione Finanziaria ha infatti avuto modo di chiarire che i
benefici convenzionali, previsti in relazione ad ogni specie di reddito
corrisposto a soggetti residenti in paesi che hanno sottoscritto una
convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia possono essere
applicati direttamente dai sostituti d'imposta sotto la propria
responsabilità previo ottenimento da parte del soggetto interessato della
certificazione che attesta l'esistenza degli anzidetti requisiti.

Roberto Cattivelli


 

Tags
applicazione, convenzioni, delle, internazionali
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