Legge 46/90 condominio: natura spese sostituzione impianto elettrico
Un condominio adegua l'impianto elettrico della scala ai sensi della
legge 46/90. .
Si tratta di imputare la spesa (e dunque il credito d'imposta del 36%) al
proprietario o all'inquilino.
Secondo me la natura dei lavori è di straordinaria manutenzione dalla
Circolare Min Finanze n. 57/E del 24.2.1998, con richiamo dell’articolo 31
della legge 457/1978 in quanto si sostituisce il vecchio impianto con uno
completamente nuovo. Ma il proprietario sostiene invece che si tratta di
lavori di ordinaria manutenzione e sostiene che la spesa vada imputata alla
di lui moglie, che abita la casa di sua proprietà ma che è stata assegnata
in godimento alla moglie ed alla figlia dal giudice della separazione.
Re: Legge 46/90 condominio: natura spese sostituzione impianto elettrico
"EPSON" <EPSON@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:bipg9n$bke5v$1@ID-52958.news.uni-berlin.de...
> Secondo me la natura dei lavori è di straordinaria manutenzione dalla
> Circolare Min Finanze n. 57/E del 24.2.1998, con richiamo dell'articolo 31
> della legge 457/1978 in quanto si sostituisce il vecchio impianto con uno
> completamente nuovo.
La fonte più corretta dovrebbe essere la seguente: Art. 3 del "D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia".
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione
di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la
definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Re: Legge 46/90 condominio: natura spese sostituzione impianto elettrico
Anche secondo me le spese di adeguamento dell'impianto costituisce una
manutenzione straordinaria imputabile al proprietario... sulla base della
normativa conduttore/locatore e sulla stregua degli accordi territoriali http://www.sunia.it/files/nuovaffitti/tabon_acc.htm
Re: Legge 46/90 condominio: natura spese sostituzione impianto elettrico
"Matteo" <> ha scritto nel messaggio
> > La spesa di adeguamento alla 46/90 va imputata al proprietario.
> In tutti i casi? Locazione, comodato modale, usufrutto o altro diritto
reale
> hanno la medesima disciplina?
> Qual è il contratto, o altro, che lega la moglie separata al marito
> proprietario. E quello che lega la figlia al padre non convivente?
dato che vi sono parerei di diverso orientamento, scindiamo per un attimo il
problema in sottospecie meno complesse:
A) La spesa per adeguamento dell'impianto elettrico della scala condominiale
ex L. 46/90 è una spesa di manutenzione ordinaria o straordinaria?
Sulla base delle descrizioni contenute nel testo unico sull'urbanistica che
ho precedentemente postato, a me sembrerebbe che si tratti di manutenzione
straordinaria, mentre il proprietario afferma il contrario.
B) Se fossimo d'accordo sull'assunto precedente, nel caso di separazione
dei coniugi con provvedimento del giudice che disponga provvisoriamente che
l'appartamento, di proprietà del marito, venga lasciato in uso alla moglie
ed alla figlia, senza nulla disporre in ordine al regime delle spese
condominiali, a chi queste vanno imputate?
La mia ipotesi di lavoro era che si seguisse la disciplina
proprietario/conduttore, dunque che rimanessero in capo al
proprietario-marito. Se però siete al corrente di giurisprudenza di segno
avverso, mi fareste cosa utile nel segnalarmela.
LA NATURA.............
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