>I sostituti d'imposta minori possono versare le ritenute operate entro
>il termine per il saldo delle imposte dell'anno relativo.
>Questo termine è il 20/6, oppure era anche il 21/7 con lo 0,4% in più,
>oppure ancora era il 21/7 senza nulla in più?
>A mio avviso il 20/6, e dopo è possibile solo il ravvedimento,
>confermate o mi smentite?
Perchè non considerare anche la possibilità di versare entro i 30 gg
successivi con la maggiorazione a titolo di interesse?
È vero che nell'art. 2 del dpr 445/97 si fa riferimento al termine stabilito
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e che, in base all'art.
17 c. 1 del dpr 435/2001, il versamento del saldo è al 20/6.
È anche vero che il successivo c. 2 dell'art. 17 del dpr 435/2001 prevede
che i "versamenti di cui al c. 1" (e cioè i saldi irpef e irap) possono
essere effettuati entro i 30 gg e che quindi possa sembrare che la
possibilità di dilazione riguardi solo i saldi irpef/irap.
Però nel c. 3 dell'art. 17 del dpr 435/2001, relativo agli acconti, il
termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il
versamento del saldo (vorrei far notare il simile tenore letterale dell'art.
2 dpr 445/97 e del c. 3 dell'art. 17 dpr 435/2001). Ora poichè il c. 2
dell'art. 17 del dpr 445/97 si riferisce solo ai versamenti del c. 1 del
medesimo articolo allora si dovrebbe pensare che solo il saldo possa godere
della dilazione. Invece anche la prima rata dell'acconto viene versata entro
il 20/7 con la maggiorazione, e ciò nonostante che il c. 2 non preveda anche
per i versamenti di cui al 3° comma la dilazione in maniera espressa.
Io credo che si possa affermare che i termini per il versamento del saldo
siamo due. Un primo termine al 20/6 senza maggiorazione e un secondo termine
con maggiorazione dello 0,4%.
Credo anche che se altre norme fanno riferimento al "termine previsto per il
versamento del saldo" (o al "termine stabilito per il versamento a saldo")
il termine da prendere in cosiderazione possa essere doppio.
"Ermanno Manuali"
> Perchè non considerare anche la possibilità di versare entro i 30 gg
> successivi con la maggiorazione a titolo di interesse?
[cut]
Rispetto alla precedente discussione sul ravv.op., dove eri fermo al
tenore letterale della norma, ed io invece la leggevo cercando di
interpretare quello che (a mio parere) fosse l'intendimento del
legislatore, ora ci troviamo a parti grosso modo invertite.
Comunque grazie dello spunto, degno di riflessione, anche se penso che
opterò per il ravv.op., avendo un costo di una quarantina d'euro
solamente.
In tal modo spero di evitare strascichi futuri, eventuali preavvisi,
spiegazioni da fornire sia al cliente (che ha la memoria corta ...)
sia all'AdE che potrebbe non capire, autotutele, ecc ...
Per quello che può valere ti incollo una risposta dell'esperto confonde :-)
Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde
Titolo : LE REGOLE APPLICABILI AI SOSTITUTI "MINORI"
Data : 09/10/2000 Pag: 759
Autore : Artoni Fabio, Gioberti Luciano
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I sostituti "minori", per i versamenti di ritenute eseguite, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del Dpr 10 novembre 1997, n. 445, dopo il 20
giugno 2000, ma entro il 20 luglio 2000, devono corrispondere la
maggiorazione dello 0,4 per cento?
[121457]
Mario Vandone - CONFIENZA
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Le ritenute operate nel periodo novembre/dicembre 1999 dai sostituti
d'imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a
non più di tre percipienti ed effettuano ritenute d'acconto per un importo
complessivo non superiore a 2 milioni di lire devono essere versate entro il
termine stabilito per versamento a saldo delle imposte sui redditi. Per
effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del Dpcm 20 aprile
2000, che ha differito per l'anno 2000 i termini di presentazione di alcune
dichiarazioni e dei relativi versamenti, il versamento delle ritenute in
questione, se effettuato nel lasso di tempo compreso tra il 21 giugno 2000 e
il 20 luglio 2000, è soggetto alla maggiorazione dello 0,4 per cento.
Ti incollo anche lo scadenziario pubblicato sempre dal solo per l'anno 2001
Titolo : LE SCADENZE DELLA SETTIMANA
Data : 22/07/2002 Pag: 13
Autore : Morina Tonino, Rodà Giuseppe
* Lunedì 22 luglio
.....
RITENUTE 2001
Versamento cumulativo 2001 con 0,40% in più. Scade oggi il termine per
versare le ritenute, operate nel corso del 2001, dai sostituti d'imposta che
nell'anno erogano soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre
percipienti ed effettuano ritenute d'acconto per un importo complessivo non
superiore a 1.032,91 euro. La scadenza riguarda i sostituti d'imposta che
eseguono il versamento dal 21 giugno al 22 luglio con la maggiorazione dello
0,40 per cento.
Ritenute fiscali
luca_74: Ciao a tutti,
ho un conto fineco e l'anno scorso ho operato sul mercato azionario
italiano con un piccolo guadagno (fortunatamente).
Volevo chiedere come mai,anche essendo in regime...
Fineco
4
01-02-2006 16.01.55
Ritenute fiscali
Quiry: Nella sezione delle mie ritenute fiscali riguardate l'anno 2004, sono
sparite tutti i movimenti fiscali (capital gain).
E' capitato anche a voi?
Fineco
2
21-08-2005 01.15.16
VERSAMENTO RITENUTE IN ECCESSO
EPSON: Un cliente ha versato una ritenuta d'acconto su fatture ricevute da un
professionista nel novembre 2002, ma pagate a gennaio 2003.
La ritenuta d'acconto la considero versata in eccesso e la...