Grazie, altrettanto e pure iscritto all'albo dei cretini.
Giancarlo
"Filippo Pasquali" <luponerox9[at]hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:6005af240ca5a29ef8c0487b4ff44093.105009[at]mygate.mailgate.org... - quote -
> "gcf" <gcf[at]libero.it> wrote in message
> news:6yrTa.196791$lK4.5625439[at]twister1.libero.it
> > Vabbe', per questa volta vi perdono, ma la prossima no .....
> > Giancarlo
> > ed ammettere che sei un cretino no? anzi un ingegnere, tanto sono
> sinonimi...
> --
> Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
> E quindi? Sarebbe sufficiente il fumus boni juri per consentire al giudice
> tributario di provvedere la sospensione? O occorre comunque la presenza del
> grave e irreparabile danno?
Infatti; alcune commissioni non vogliono neanche sentir parlare di
fumus in sede di udienza ex art.47; chiedono solo la dimostrazione del
periculum in mora, cosa tutt'altro che facile e che (in presenza
comunque di fumus) mi sono visto negare per 450 milioni in un caso e
concedere per 1.500.000 (sempre in lire) in un altro caso per altra
commissione.
Ciao
Conte Oliver
(Togli le scarpe per scrivermi una e-mail)
Per te questo ed altro...Oh, pardon, già ho sbagliato di nuovo.
Giancarlo
"Claudia" <iaiaNOSPAM[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:Fc9Ua.202982$lK4.5804415[at]twister1.libero.it... - quote -
> "gcf" <
> > Tu quoque Claudia mea...
> > Anche tu mi pugnali, ma non posso risponderti male perchè nel passato
sei
> > stata molto gentile con pareri notevoli e io non dimentico.
> > Quindi, se vuoi pugnalami pure, ma io non posso reagire contro di te.
> > Giancarlo
> > se mi vuoi bene cerca di quotare meglio Giancarlo......
"Ronson" <ronson[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
newsan.2003.07.25.11.24.18.535906[at]tin.it... - quote -
> Il Fri, 25 Jul 2003 09:52:06 +0000, gcf ha scritto:
> > Senti ma che significa killare? La mia offerta di salsa baciata è ancora
> > valida.
> > Il prossimo anno prenderò una laurea breve in balli altino - americani.
> > Sarà la quarta laurea, è una grande occasione per te. Giancarlo
> Killare significa mettere qualcuno nel kill file del proprio newsreader
> per non leggerlo piu'. Se fai l'operazione bene (ossia se lo "killi" sia
> per nick sia per IP, presupponendo che questa persona posti sempre dalla
> medesima utenza e con il medesimo nick), tu non leggerai piu' i suoi
> messaggi a te sgraditi.
Ma allora la Sefania Parmesani non mi leggerà più? E io come faccio a
Il Fri, 25 Jul 2003 09:52:06 +0000, gcf ha scritto:
- quote -
> Senti ma che significa killare? La mia offerta di salsa baciata è ancora
> valida.
> Il prossimo anno prenderò una laurea breve in balli altino - americani.
> Sarà la quarta laurea, è una grande occasione per te. Giancarlo
Killare significa mettere qualcuno nel kill file del proprio newsreader
per non leggerlo piu'. Se fai l'operazione bene (ossia se lo "killi" sia
per nick sia per IP, presupponendo che questa persona posti sempre dalla
medesima utenza e con il medesimo nick), tu non leggerai piu' i suoi
messaggi a te sgraditi.
Piuttosto Giancarlo, che ne dici di imparare a quotare? :-)))
Migliora la leggibilita' dei tuoi post: la prima regola base e' mettere il
testo citato in testa al tuo messaggio e la tua risposta in coda.
E' ideale dividere la risposta per capoversi di testo citato, migliora
nettamente la leggibilita'.
Non fare come questi az"zecca" stile principessa che il computer lo usano
solo per compilare la parcellona e per il resto e' una tragedia.
Tu quoque Claudia mea...
Anche tu mi pugnali, ma non posso risponderti male perchè nel passato sei
stata molto gentile con pareri notevoli e io non dimentico.
Quindi, se vuoi pugnalami pure, ma io non posso reagire contro di te.
Giancarlo
"Claudia" <iaiaNOSPAM[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:hvOTa.199807$lK4.5721017[at]twister1.libero.it... - quote -
> "Studio Zappalà" <> > Carissimo sono in ferie e il mio lavoro in questo
> momento è quello di
> > > installare il controllo di gestione in un ente pubblico da 30000
> > dipendenti.
> > > Tu hai mai avuto un cliente così?
> > > Giancarlo
> > cioè scassapxxxe? un sacco...poi mica sono tuoi i 30000
dipendenti...lavori
> per conto dello stato.......
Senti ma che significa killare? La mia offerta di salsa baciata è ancora
valida.
Il prossimo anno prenderò una laurea breve in balli altino - americani. Sarà
la quarta laurea, è una grande occasione per te.
Giancarlo
"Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPRE[at]YAHoo.virgilio.it> ha
scritto nel messaggio news:bfp2u6$h107m$1[at]ID-55755.news.uni-berlin.de... - quote -
> "nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
> news:bfopkl$h8b28$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de...
> > ma perchè non ignorate il desso così se ne torna e gestionare per i
> > caXXi suoi?
> ooohhh.....là!!! concordo, approvo, sottoscrivo anche quello che hai
scritto
> nel post sopra...bello l'ultimo gradino del flamer :-)
> besi
> stefania
> "Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPRE[at]YAHoo.virgilio.it> ha
> scritto nel messaggio news:bfoe40$h19j0$1[at]ID-> ehi! Rob, io l'ing gest l'ho
> killato, ma se tu gli rispondi quotando, rendi
> > vano il mio operato :-)))
> > ciao
> > stefania
> scusa stefi, perchè lo hai killato? io mi sto divertendo da matti... :-)
perchè non c'è sugo, non è un flamer vero è solo borioso
le sue risposte sono di quelle che si definiscono "specchio", un pò come
i bambini alle elementari, ed è l'ultimo gradino del flamer
io mi divertivo all'inizio, ma questo proprio non è capace :-(
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT> despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
Stefania Parmesani, tempestando la tastiera, vergò:
- quote -
> "Studio Zappalà" <robezapp.CIAO[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:bfocc0$fk91s$1[at]ID-162123.news.uni-berlin.de...
> > > "gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> > news:USNTa.199964$Ny5.5684505[at]twister2.libero.it...
> > > Sono da cafoni tutte le altre cose che hai detto: sei solo un invidioso
> > che
> > > non sa discutere.
> > > Giancarlo
> > > > hai ragione
> ehi! Rob, io l'ing gest l'ho killato, ma se tu gli rispondi quotando, rendi
> vano il mio operato :-)))
> ciao
> stefania
è il mio stesso problema
ma perchè non ignorate il desso così se ne torna e gestionare per i
caXXi suoi?
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT> despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
"Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPRE[at]YAHoo.virgilio.it> ha
scritto nel messaggio news:bfofon$gl7gk$1[at]ID-55755.news.uni-berlin.de... - quote -
"Paolo Locati" <small[at]email.it> ha scritto nel messaggio
news:bfof0n$glcjq$1[at]ID-86590.news.uni-berlin.de... - quote -
> "Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPRE[at]YAHoo.virgilio.it> ha
> ...o forse sono
> io
> > che vedo cose che non esistono? mah! :-) ...in ogni modo piove.
> Sai che andare in analisi fa molto "in" negli ultimi anni?
"Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPRE[at]YAHoo.virgilio.it> ha
scritto nel messaggio news:bfoe40$h19j0$1[at]ID-55755.news.uni-berlin.de...
- quote -
> ps. oggi è una bellissima giornata perchè piove! C'è un bel cielo grigio,
> un'arietta delicatamente fresca anche se umidiccia, una pioggia costante,
> regolare, ritmica, c'è un bel silenzio tutto intorno, come se la natura e
> gli uomini non volessero disturbare la pioggia, c'è un rispetto per la
> natura che pochissime volte mi è capitato di poter notare...o forse sono
io
> che vedo cose che non esistono? mah! :-) ...in ogni modo piove.
Sai che andare in analisi fa molto "in" negli ultimi anni?
;-)
"Stefania Parmesani" <stefiparmesaniTOGLIMIperSEMPRE[at]YAHoo.virgilio.it> ha
scritto nel messaggio news:bfoe40$h19j0$1[at]ID-> ehi! Rob, io l'ing gest l'ho
killato, ma se tu gli rispondi quotando, rendi - quote -
> vano il mio operato :-)))
> ciao
> stefania
scusa stefi, perchè lo hai killato? io mi sto divertendo da matti... :-)
- quote -
> ps. oggi è una bellissima giornata perchè piove! C'è un bel cielo grigio,
> un'arietta delicatamente fresca anche se umidiccia, una pioggia costante,
> regolare, ritmica, c'è un bel silenzio tutto intorno, come se la natura e
> gli uomini non volessero disturbare la pioggia, c'è un rispetto per la
> natura che pochissime volte mi è capitato di poter notare...o forse sono
io
> che vedo cose che non esistono? mah! :-) ...in ogni modo piove.
ti invidio per la giornata di pioggia (qui c'è un caldo africano) e per
l'ottima prosa! ;-)
ciao
roberto
"Studio Zappalà" <robezapp.CIAO[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
news:bfocc0$fk91s$1[at]ID-162123.news.uni-berlin.de... - quote -
> "gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:USNTa.199964$Ny5.5684505[at]twister2.libero.it...
> > Sono da cafoni tutte le altre cose che hai detto: sei solo un invidioso
> che
> > non sa discutere.
> > Giancarlo
> hai ragione
ehi! Rob, io l'ing gest l'ho killato, ma se tu gli rispondi quotando, rendi
vano il mio operato :-)))
ciao
stefania
ps. oggi è una bellissima giornata perchè piove! C'è un bel cielo grigio,
un'arietta delicatamente fresca anche se umidiccia, una pioggia costante,
regolare, ritmica, c'è un bel silenzio tutto intorno, come se la natura e
gli uomini non volessero disturbare la pioggia, c'è un rispetto per la
natura che pochissime volte mi è capitato di poter notare...o forse sono io
che vedo cose che non esistono? mah! :-) ...in ogni modo piove.
Sono da cafoni tutte le altre cose che hai detto: sei solo un invidioso che
non sa discutere.
Giancarlo
"Studio Zappalà" <robezapp.CIAO[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
news:bfo8g7$h332k$1[at]ID-162123.news.uni-berlin.de... - quote -
> "gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:qnNTa.199883$Ny5.5683582[at]twister2.libero.it...
> > Carissimo sono in ferie e il mio lavoro in questo momento è quello di
> > installare il controllo di gestione in un ente pubblico da 30000
> dipendenti.
> > Tu hai mai avuto un cliente così?
> > Giancarlo
> non sono abituato a vantarmi del mio lavoro, non sono abituato a fare
> confronti e non chiamo la gente "carissimo": queste sono cose da cafoni
"gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:qnNTa.199883$Ny5.5683582[at]twister2.libero.it... - quote -
> Carissimo sono in ferie e il mio lavoro in questo momento è quello di
> installare il controllo di gestione in un ente pubblico da 30000
dipendenti.
> Tu hai mai avuto un cliente così?
> Giancarlo
non sono abituato a vantarmi del mio lavoro, non sono abituato a fare
confronti e non chiamo la gente "carissimo": queste sono cose da cafoni
"Dodson & Fogg" <dodson.fogg[at]pickwick.club> ha scritto nel messaggio
news:bfo82g$fih$1[at]newsreader.mailgate.org... - quote -
> "gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:qnNTa.199883$Ny5.5683582[at]twister2.libero.it...
> > Carissimo sono in ferie e il mio lavoro in questo momento è quello di
> > installare il controllo di gestione in un ente pubblico da 30000
> dipendenti.
> > Tu hai mai avuto un cliente così?
> > Giancarlo
> è un tuo collega, costui? ;-)
non dovrebbe essere lui, altrimenti ha commesso un bel pò di reati: non è
ingegnere e non ha tre lauree, bensì una laurea e due corsi
parauniversitari... ergo non può essere lui!
Carissimo sono in ferie e il mio lavoro in questo momento è quello di
installare il controllo di gestione in un ente pubblico da 30000 dipendenti.
Tu hai mai avuto un cliente così?
Giancarlo
"Studio Zappalà" <robezapp.CIAO[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
news:bfo2p8$g2lhr$1[at]ID-162123.news.uni-berlin.de... - quote -
> "gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:jBBTa.199009$Ny5.5642760[at]twister2.libero.it...
> > No, hai semplicemente stufato.
> > Giancarlo
> ripeto, hai poche idee ma confuse: quello che ha stufato sei tu che
continui
> a fare sfoggio di cultura e a dire castronerie in materia tributaria.
> ti invito inoltre ad usare dei modi urbani e civili (sto parlando di buona
> educazione) nei confronti dei partecipanti al ng, soprattutto donne
> poi, visto che hai tre lauree, visto che sei un
supermegamanagerconsulente,
> dove trovi tutto questo tempo da dedicare su questi ng?
> oppure, come tutti i tuttologi, sei un tuttologo senza niente da fare?
> buon lavoro, se hai un lavoro da fare...
"gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:jBBTa.199009$Ny5.5642760[at]twister2.libero.it... - quote -
> No, hai semplicemente stufato.
> Giancarlo
ripeto, hai poche idee ma confuse: quello che ha stufato sei tu che continui
a fare sfoggio di cultura e a dire castronerie in materia tributaria.
ti invito inoltre ad usare dei modi urbani e civili (sto parlando di buona
educazione) nei confronti dei partecipanti al ng, soprattutto donne
poi, visto che hai tre lauree, visto che sei un supermegamanagerconsulente,
dove trovi tutto questo tempo da dedicare su questi ng?
oppure, come tutti i tuttologi, sei un tuttologo senza niente da fare?
buon lavoro, se hai un lavoro da fare...
"Studio Zappalà" <robezapp.CIAO[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
news:bfmnd6$g7qbs$1[at]ID-162123.news.uni-berlin.de... - quote -
> "gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:c1BTa.198434$lK4.5666404[at]twister1.libero.it...
> > Oltre all'ingegenria gestionale, ho dato 30 esami di economia, tu, per
> > prenderti quello straccio di laurea, ne avrai dati si e no 24:
> > Quiesta è la differenz tra me e te.
> > Giancarlo
> nervosetti?
"Rocco Bilaccio" <scòrdatela[at]scordàtela.it> ha scritto nel messaggio
news:lszTa.198633$Ny5.5629139[at]twister2.libero.it... - quote -
> "Ermanno Manuali" ha scritto nel messaggio:
> > gcf avrebbe potuto avere
> > l'occasione di leggere
> Consòlati: non sarebbe bastata nemmeno la violazione del 118 cit.
Hai proprio ragione ... sarà che gli si sono prescritte le tre lauree ... e
tutto si è annullato? ;-)
"gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:c1BTa.198434$lK4.5666404[at]twister1.libero.it... - quote -
> Oltre all'ingegenria gestionale, ho dato 30 esami di economia, tu, per
> prenderti quello straccio di laurea, ne avrai dati si e no 24:
> Quiesta è la differenz tra me e te.
> Giancarlo
"Studio Zappalà" <robezapp.CIAO[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
news:bfm64h$g9o9n$1[at]ID-162123.news.uni-berlin.de... - quote -
> "Ermanno Manuali" <e.manuali[at]TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel
messaggio
> news:b5wTa.4990$Df5.125647[at]news1.tin.it...
> come ti permetti con un ingegnere gestionale? cosa ti fa pensare che non
sia
> in grado di leggerle con attenzione?
> ciao :-)
> roberto
Oltre all'ingegenria gestionale, ho dato 30 esami di economia, tu, per
prenderti quello straccio di laurea, ne avrai dati si e no 24:
Quiesta è la differenz tra me e te.
Giancarlo
"nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
news:bfm1jp$fok1o$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de... - quote -
> gcf, tempestando la tastiera, vergò:
> > Non mi interessa quotare.
> quoto
> > Quelle di Ermanno sono argomentazioni tecniche di chi non sa vedere
oltre
> > l'orticello della procedura tributaria.
> > Di per sè non sono sbagliate, ma sapendo di diritto si possono vedere le
> > cose anche in maniera più ampia.
> > Un po' come te, che insisti a vedermi come ingegnere gestionale,
> > dimenticando che ho studiato più diritto di te e di Ermanno (lo deduco
dalle
> > vostre affermazioni tecniche).
> gcf, mi hai stufato, sei pomposo, presuntuoso e arrogante
> e siccome io lo sono più di te stavolta ti plonko davvero perchè di
> cazzate ne leggo già abbastanza sui giornali
> *PLONK*
> --
> dottcomm in Milano
> egosumquisum<AT> despammed.com
> hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
> Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui
> http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
"Rocco Bilaccio" <scòrdatela[at]scordàtela.it> ha scritto nel messaggio
news:%gyTa.198428$Ny5.5622456[at]twister2.libero.it... - quote -
> "Ermanno Manuali" ha scritto nel messaggio
> > (peccato che nella sentenza non diano gli "estremi").
> Per quel peccato, l'art. 118, co. 3, disp. att. c.p.c. prevede
l'indulgenza
> plenaria
Hai ragione ... però è un peccato comunque ... gcf avrebbe potuto avere
l'occasione di leggere il parere di chi certamente ha una maggiore cultura
giuridica ... a dispetto della mia e delle sue tre lauree messe assieme.
Ciao
Ermanno
"gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:3evTa.197923$Ny5.5611726[at]twister2.libero.it... - quote -
> Non mi interessa quotare.
complimenti, hai veramente rispetto per gli altri
- quote -
> Quelle di Ermanno sono argomentazioni tecniche di chi non sa vedere oltre
> l'orticello della procedura tributaria.
come già ti ha detto ermanno (per la verità anche io qualche giorno fa...)
la procedura tributaria si rifà in larga parte alla procedura civile, ma tu
dici di no...
- quote -
> Di per sè non sono sbagliate, ma sapendo di diritto si possono vedere le
> cose anche in maniera più ampia.
la maniera diversa e + ampia si potrebbe intitolare "il diritto ad uso e
consumo degli ingegneri"?
- quote -
> Un po' come te, che insisti a vedermi come ingegnere gestionale,
> dimenticando che ho studiato più diritto di te e di Ermanno (lo deduco
dalle
> vostre affermazioni tecniche).
hai ragione, ti chiedo scusa, come ho fatto a scambiare un tuttologo come te
per un semplice ingegnere gestionale? mea culpa...
se io invece devo giudicare sulla base delle tue affermazioni tecniche (?)
mi vedo costretto a ribadire il concetto di "il diritto ad uso e consumo
degli ingegneri"
"Ermanno Manuali" <e.manuali[at]TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:b5wTa.4990$Df5.125647[at]news1.tin.it... - quote -
> Mi fa piacere che il mio orticello sia comunque abbastanza vasto, ma non
> così tanto da non permettermi di vedere dove siano i limiti dello stesso.
> E mi fa anche piacere che la mia, pur poca, cultura giuridica trovi
conforto
> in altri.
ermanno, la mia prima volta in commissione tributaria era per una
sospensione, il collega prima di me si prese un bel "cazziatone" dal
presidente della comm trib (che è anche il presidente del tribunale) perchè
insisteva troppo sul fumus e non accennava al periculum...
le argomentazioni di limitazione culturale del tizio lasciano il tempo che
trovano
- quote -
> Ti incollo, per tua cultura, alcune argomentazioni di una Commissione
> Regionale (Puglia) dove si riportano elementi di dottrina e giurisprudenza
> proprio sulla questione del fumus e del periculum in mora.
tempo perso...
- quote -
> Se saprai leggerle con attenzione ed acume ti accorgerai che viene
> considerato fondamentale il periculum più che il fumus. E che quest'ultimo
> non è mai sufficiente da solo.
> E ciò non solo a parere delle "beceri" menti dei giudici tributari della
> commissione ma da dottrina processualistica definita autorevole (peccato
che
> nella sentenza non diano gli "estremi").
come ti permetti con un ingegnere gestionale? cosa ti fa pensare che non sia
in grado di leggerle con attenzione?
ciao :-)
roberto
"gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:3evTa.197923$Ny5.5611726[at]twister2.libero.it... - quote -
> Non mi interessa quotare.
> Quelle di Ermanno sono argomentazioni tecniche di chi non sa vedere oltre
> l'orticello della procedura tributaria.
Mi fa piacere che il mio orticello sia comunque abbastanza vasto, ma non
così tanto da non permettermi di vedere dove siano i limiti dello stesso.
E mi fa anche piacere che la mia, pur poca, cultura giuridica trovi conforto
in altri.
Ti incollo, per tua cultura, alcune argomentazioni di una Commissione
Regionale (Puglia) dove si riportano elementi di dottrina e giurisprudenza
proprio sulla questione del fumus e del periculum in mora.
Se saprai leggerle con attenzione ed acume ti accorgerai che viene
considerato fondamentale il periculum più che il fumus. E che quest'ultimo
non è mai sufficiente da solo.
E ciò non solo a parere delle "beceri" menti dei giudici tributari della
commissione ma da dottrina processualistica definita autorevole (peccato che
nella sentenza non diano gli "estremi").
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PUGLIA
ORDINANZA 27/08/2001
ESTRATTO
.....
D) Fumus e Periculum in mora (Dottrina e Giurisprudenza)
17) Pertanto, dovendo valutare i requisiti relativi al merito delle imposte
di cui si richiede la sospensione dell'esecuzione, questa Commissione
ritiene di soffermarsi su quanto rilevato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza sul punto (in verità molto cospicuamente ma con differenti
impostazioni, tenuti presenti i termini usati dal legislatore nell'art. 47
del D. lgs. 546/1992: fumus e danno grave ed irreparabile; periculum in
mora). In relazione ad un'ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale
di Modena del 12 Aprile 1999, si è osservato, in proposito, quanto segue:
"L'ordinanza che si annota interessa sotto una pluralità di profili.
Le massime di detto provvedimento ("per la applicazione della sospensione
dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 D. lgs. 546/1992, la gravità del
danno deve essere valutata in relazione alle condizioni soggettive della
parte rispetto alla pretesa dell'amministrazione finanziaria, mentre la
irreparabilità del danno va valutata in termini oggettivi, tale essendo quel
pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente. I
Il periculum sussiste ove la parte sia costretta a ricorrere all'improvviso
smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni
di vendita adeguate; stante l'autonomia del giudizio cautelare rispetto a
quello di merito, ai fini della valutazione del fumus boni iuris è
sufficiente la valutazione della non manifesta infondatezza del ricorso
senza indagini approfondite sul merito, essendo queste riservate al giudizio
principale") indicano, infatti, come il giudice abbia emesso il
provvedimento preoccupandosi di motivare puntualmente ogni elemento su cui
ha fondato il proprio giudizio di accoglimento dell'istanza prodotta dal
contribuente.
Nell'ordinanza, quindi, si affrontano con completezza tanto gli elementi
costitutivi del periculum quanto del fumus. Nella prima massima i giudici
modenesi affrontano il problema della graduazione del "danno". L'art. 47 del
D. lgs. 546/1992 subordina infatti la sospensione cautelare dell'atto alla
sussistenza di un danno "grave ed irreparabile" derivante dalla sua
esecuzione. Così, come in ogni altra forma cautelare, si rileva che la
disciplina più o meno rigorosa del rimedio opera soprattutto a mezzo della
definizione della gravità del danno richiesto come presupposto. In
particolare, quanto al codice di procedura civile, viene a mente il disposto
dell'art. 624 (sospensione per opposizione all'esecuzione) che fa
riferimento a "gravi motivi"; la stessa formula è utilizzata dall'art. 283
(provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).
È invece richiesta la minaccia di un "pregiudizio imminente ed irreparabile"
per l'ottenimento di un provvedimento ex art. 700 c.p.c.. Formula pressoché
identica a quella dell'art. 47 è invece utilizzata tanto dall'art. 373
c.p.c. (sospensione della esecuzione delle sentenze di appello) e dall'art.
21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Legge istitutiva dei TAR).
Quali osservazioni possono farsi sulla base di questi spunti comparativi?
Certamente, come si è rilevato in dottrina, le disposizioni della Legge sui
Tar vanno lette tenendo conto del fatto che buona parte degli atti
amministrativi oggetto di sospensione non riguardano certamente un obbligo
di pagamento di somme, ma, più facilmente, atti a fronte dei quali può
verificarsi un danno qualificato, non di tipo patrimoniale; l'art. 700
c.p.c., per contro, va differenziato nettamente a ragione del fatto che -
almeno in origine - questa tutela cautelare è stata prevalentemente
utilizzata, non per tutelare posizioni creditorie e pecuniarie ma, più
specificatamente, diritti quali la proprietà o altri diritti assoluti e,
comunque, nell'ottica di frenare attività normalmente lecite.
Se poi si volge attenzione all'art. 373 c.p.c. la cui formulazione accoglie
anch'essa il danno qualificato da "gravità e irreparabilità" non può farsi a
meno di rilevare l'eccessiva severità dell'art. 47, poiché tale identità di
formulazione pone sullo stesso piano una disposizione (l'art. 47) con cui si
dispone la tutela contro un atto dell'amministrazione finanziaria, non
ancora sottoposto ad alcun sindacato amministrativo o giurisdizionale,ed una
disposizione (l'art. 373 c.p.c.) che opera nei confronti di un atto
giurisdizionale risultante da due successivi esami a cognizione piena,
conclusisi in modo sfavorevole al richiedente il provvedimento cautelare. Il
legislatore ha quindi esagerato e ben avrebbe potuto optare per il più
coerente (sul piano sistematico) e proporzionato parametro dei gravi motivi
(si auspica, infatti, sul punto, una diretta modifica legislativa al fine di
non rendere la misura cautelare un semplice miraggio).
Ciò premesso, tornando alla letteralità della norma, è quindi facile
individuare negli elementi della gravità e della irreparabilità gli elementi
qualificanti del periculum.
Quanto alla gravità si tratta, a ben vedere, di un parametro piuttosto
"elastico" che si presta a valutazioni fortemente soggettive, giacché,
trattandosi di danni esclusivamente patrimoniali, la gravità non potrà -
ovviamente - costituire un concetto assoluto ma dovrà necessariamente
rapportarsi al soggetto colpito dal provvedimento impugnato. In questo senso
si esprime con chiarezza l'ordinanza qui annotata. Nello studio del concetto
di irreparabilità, la dottrina si è mossa tra l'estremo di considerare
inesistente l'irreparabilità ove fosse ravvisabile la "risarcibilità" del
diritto o la possibile lesione di diritti di rango costituzionale. Ad un
altro estremo, peraltro, si è giunti a ritenere qualunque ritardo mai
pienamente risarcibile.
Riteniamo, tuttavia, che il primo passo verso la soluzione del problema,
risieda - come rilevato dalla dottrina più attenta - nel riferire la
valutazione dell'irreparabilità del pregiudizio non tanto alla situazione
giuridica "statica", ove rileva solamente il diritto fatto valere in
giudizio ma, piuttosto, al diritto nel suo aspetto "dinamico", in relazione
al quale assume rilevanza preponderante la posizione soggettiva del soggetto
tutelando.
Sono peraltro da respingersi traduzioni del concetto di gravità ed
irreparabilità in termini di "danno non facilmente o non integralmente
risarcibile" o di "serio pregiudizio" o, comunque, con altre espressioni
palesemente tautologiche; tali descrizioni risultano dimentiche della
lettera della norma. L'irreparabilità andrà quindi intesa nel senso della
irreversibilità, ma ciò non con riferimento all'oggetto del diritto tutelato
in giudizio, bensì con riferimento alla posizione soggettiva del
contribuente ed in considerazione delle conseguenze sfavorevoli che questi
potrebbe subire dall'esecuzione dell'atto impugnato nelle more del giudizio.
In questi termini, pertanto, si può comprendere l'art. 47 come posto a
prevalente garanzia della effettività della tutela giurisdizionale, quindi
nei termini della più classica funzione della tutela cautelare, strumento
attraverso il quale si deve evitare che nelle more di un giudizio - dai
tempi plausibilmente lunghi - nella sfera patrimoniale e non patrimoniale
del contribuente si vengano a determinare modifiche che tale giudizio non
potrà riparare. A livello, poi di approfondimento del merito richiesto ai
fini della delibazione nel giudizio cautelare , la dottrina ha utilizzato le
più diverse definizioni e si è così parlato di "probabilità della fondatezza
del merito del ricorso" oppure di "non manifesta infondatezza" o, ancora, di
domanda "più facilmente accoglibile che respingibile".
Ci pare che un'eccessiva attenzione a dispute meramente terminologiche
sarebbe senz'altro oziosa e non utile al fine di comprendere quali linee
guida debbano effettivamente essere seguite dal giudice. È quindi opportuno
svolgere le nostre ulteriori considerazioni muovendoci fra le due vie, per
così dire, "estreme"; la prima che individua l'attività del giudice come
volta alla sola ricerca di eventuali manifeste ragioni di inammissibilità
per infondatezza del ricorso, la seconda incentrata su un'effettiva prognosi
circa il giudizio definitivo, una anticipazione fondata su una valutazione
sommaria anticipata di tutti gli elementi posti a fondamento del ricorso. Il
riferimento alla "delibazione del merito" contenuto nell'art. 47, farebbe
senz'altro propendere per la seconda delle ipotesi su riportate.
Tuttavia, non può nascondersi qualche perplessità di ordine pragmatico
connessa con tale interpretazione e consistente nel timore che un giudizio
sommario mirante alla "probabile fondatezza", con molta probabilità,
porterebbe i provvedimenti definitivi ad "appiattirsi" sulle linee già
tracciate da quelli anticipatori (peraltro, l'elevato tecnicismo delle
controversi tributarie, rende estremamente ardua per il giudice - comunque
più che nel processo civile o penale - la prognosi di "plausibilità" o di
verosimiglianza, sulla base di accertamenti sommari).
Fatta questa considerazione, è necessario rammentare quanto da autorevole
dottrina processualistica fu affermato, e cioè che "tra il far presto e male
e il far bene ma tardi, i provvedimenti cautelari mirano soprattutto a far
presto". Proseguendo e concludendo sul problema del fumus, lo stesso autore
sostiene che: affinchè sia garantito un effettivo funzionamento del giudizio
cautelare nel processo tributario, l'accertamento del fumus debba essere
inteso come valutazione volta essenzialmente a respingere istanze ancorate
su ricorsi motivati pretestuosamente o manifestamente infondati, lasciando
quindi all'accertamento del periculum il ruolo di requisito fondamentale su
cui il giudice cautelare dovrà indirizzare la propria attenzione. Nel caso
di specie, evidentemente, il giudice ha aderito a quest'ultima impostazione
ritenendo che il giudizio di delibazione sia solamente volto ad accertare la
non manifesta infondatezza del ricorso. Queste osservazioni, in verità, sono
state espresse, da questa Commissione in un caso analogo (Ord. Sosp.
Convalidata il 25/07/2001, in seguito a decreto Presidenziale
dell'11/07/2001; ricorr. Falco Ambra).
In quella occasione si evidenziò che non può non tenersi presente, anzitutto
quanto sia indispensabile la sollecitudine nell'emettere qualsiasi tipo di
provvedimento cautelate, onde evitare che possa vanificarsi lo scopo della
procedura stessa, e cioè quello corrispondente al principio per il quale la
durata del processo non debba andare a danno di chi abbia ragione, come si è
più volte e da più parti rammentato, senza, però, un risultato, specie con
la riforma del 1992, essendo stato introdotto, per la prima volta,
opportunamente, nel processo tributario, il procedimento incidentale ai fini
della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Probabilmente, detto legislatore, non poteva prevedere i persistenti
notevoli inconvenienti che, invece, si sono via via evidenziati, con
incolpevoli ritardi, pregiudizievoli, comunque, sia per il contribuente, sia
per il fisco. Né si possono obliterare le conseguenze derivate dalla assurda
circostanza e cioè che, al fine di istituire le sezioni staccate delle
Commissioni Tributarie Regionali, sono stati necessari circa sette anni, con
un numero notevolissimo di processi pendenti "in parcheggio" per mancanza di
strutture operative; pur se già decisi in primo grado e non in appello. E,
tra l'altro, con moltissime istituite Sezioni Staccate delle Commissioni
Regionali, oggi non ancora operative; aggiungendosi il numero elevatissimo e
crescente dei procedimenti tributari nonostante le misure deflattive
previste dalle nuove norme tributarie; e di ciò non può non tenersi conto
sia per quanto riguarda il fumus che per il periculum in mora.
Comunque , le stesse osservazioni meritano di essere condivise nella parte
in cui appaiono aderenti alla lettera ed allo spirito delle norme in esame,
ripercuotendosi sulla fattispecie da decidere, pur con la dovuta rilevante
precisazione, già espressa in questa e nella richiamata ordinanza, in ordine
alla necessaria residualità o sopravvenienza del periculum in mora, rispetto
alla pubblicazione della sentenza di 1° grado.
Tenendo presente all'uopo, che gli effetti della sospensione, eventualmente
concessa in tale stato del giudizio, cessano, ex art. 47, comma 6, del D.
Lgs. 546/92, con detta pubblicazione e si provvede motivatamente con
ordinanza non impugnabile, ex comma 4 dello stesso D. Lgs.; per cui non
potrebbe riproporsi in appello la richiesta di sospensione dell'esecuzione
dell'atto impugnato, in mancanza di residualità o sopravvenienza del
periculum in mora, come sopra precisato.
> Quelle di Ermanno sono argomentazioni tecniche di chi non sa vedere oltre
> l'orticello della procedura tributaria.
> Di per sè non sono sbagliate, ma sapendo di diritto si possono vedere le
> cose anche in maniera più ampia.
> Un po' come te, che insisti a vedermi come ingegnere gestionale,
> dimenticando che ho studiato più diritto di te e di Ermanno (lo deduco dalle
> vostre affermazioni tecniche).
gcf, mi hai stufato, sei pomposo, presuntuoso e arrogante
e siccome io lo sono più di te stavolta ti plonko davvero perchè di
cazzate ne leggo già abbastanza sui giornali
*PLONK*
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT> despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
"gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:mZuTa.197871$Ny5.5610767[at]twister2.libero.it... - quote -
> Non sono assolutamente d'accordo con te:
fa parte della vita
- quote -
> si vede che non hai cultura giuridica, ragioni come quelli delle Entrate,
senza offesa.
detto da un ingegnere gestionale potrebbe essere un complimento
- quote -
> La legge 212 è immediatamente applicabile, se si volesse, il fatto è che
> non si vuole.
> Un atto prescritto è rilevabile in qualsiasi momento del procedimento,
anche
> nel giudizio sospensivo, perchè se è precritto è tam quam non esset.
> Ma questo non lo dice la procedura tributaria fatta dalle teste dure delle
> Entrate, lo dice chiunque sa di diritto e anche di buon senso.
> Il fatto è che le commissioni tributarie sono come i giudici di pace: ci
va
> chi non ha altro da fare nella vita.
> E voi commercialisti accettate qualsiasi stronzata dicano.
> Preferisco le mie chiacchiere da bar alle tue .
quelle sopra non sono altro che chiacchiere di un ingegnere gestionale che
pretende di sapere di diritto (tributario), quelle di ermanno invece sono
argomentazioni tecniche
infine ti prego, date le tre lauree di imparare a quotare, non dovrebbe
essere troppo difficile per te
"Ermanno Manuali" <e.manuali[at]TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:CluTa.6843$Za4.201470[at]news2.tin.it... - quote -
> "gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> newsWrTa.196846$lK4.5626528[at]twister1.libero.it...
> > > R. Scusa ti stai contraddicendo, questa frase "C'è peraltro da
augurarsi,
> > > anzitutto, che in presenza di atti illegittimi o infondati, l'A.F.
> faccia
> > > buon uso di quel potere di autotutela oggi espressamente codificato
....
> > ecc.
> > > ecc." va a sostegno della mia tesi.Un atto prescritto diventa
> illegittimo
> > e, comunque, è diventato infondato.
> Nessuna contraddizione.
> Un atto infondato può essere annullato da chi ha emesso l'atto grazie al
> potere di autotutela che viene concesso agli uffici amminsitrativi.
> Se tale atto non viene annullato (per i motivi anche più irragionevoli)
> l'unico modo è ricorrere e subire e vedersi applicare le regole previste
> dalla procedura del contenzioso tributario.
> > > Inoltre, nel frattempo è stato emanato la legge 212/2000 detta statuto
del
> > contribuente che fa piazza pulita di tutti i contorsionismi
> > dell'amministrazione fiscale,
> Non tanto dell'amministrazione fiscale ma del legislatore tributario che
> dovrà emanare leggi che non contrastino con i principi dettati dallo
> "statuto del contribuente".
> > tutelando all'art. 8 l'integrità patrimoniale
> > del contribuente e al comma 3 stabilisce che "le disposizioni tributarie
> non
> > possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite
> > ordinario stabilito dal codice civile".
> Questo non ha a che fare con il problema di cui stiamo trattando.
> Sono principi di carattere generale che toccano il futuro comportamento
del
> legislatore, che tra l'altro, possono essere derogati. Ma tutto ciò non ha
a
> che vedere con il caso di specie.
> L'atto, per quanto illegittimo, è stato emesso e se non provvede la stessa
> AF ad annullarlo, tramite l'esercizio di un suo potere (che non è anche
del
> giudice tributario se non esperita una certa procedura), dovrà essere
> impugnato e potrà essere sospeso solo quando vi siano le condizioni per
> farlo.
> > Questo vuol dire che
> > l'Amministrazione, al momento dell'emissione di un atto, deve chiedersi
ae
> > prescritto o no, e se si lo deve autoannulare.
> Infatti viene fatto di sovente. È l'attuazione di quell'auspicio a cui
> faceva riferimento l'autore del testo che ti avevo riportato.
> > Se non lo fa
> > l'Amministrazione, lo deve fare d'ufficio il giudice, in qualunque
momento
> > ne venga a consocenza, anche in sede di giudizio preliminare e non solo
di
> > merito. Questo vuol dire essere giudice e non quei burocrati che
infestano
> > le commissioni, oltre quelli dell'Amministrazione.
> No. Il giudice ha delle regole da seguire. Il giudice deve valutare, oltre
> al fumus, la presenza del danno grave e irreparabile e quando vi sia anche
> questa condizione può sospendere l'atto.
> Non è legittimato a fare diversamente.
> Potrei essere d'accordo con te sull'opportunità di una modifica della
legge.
> Ma ad oggi la legge è questa.
> > Ma non solo, anche prima, in qualuque stadio di un giudizio io faccio
> valere
> > la prescrizione, il giudice la deve applicare immediatamente, anche al
di
> > fuori del giudizio di merito.
> Il giudice tributario dovrà comunque entrare nel merito per valutare sia
il
> fumus che l'esistenza del danno.
> > Quindi, anche se è in sede di giudizio
> > sospensivo, il giudice rilevata la prescrizione, si alza e, in nome del
> > popolo italiano, emette il dispositivo della sentenza, annullando il
> > provvedimento. Questo vuol dire essere un vero giudice, non i soliti
> c...ni
> > che ci sono in giro.
> chiacchiere da Bar .... non dico che non sarebbe opportuno modificare la
> norma, ma fino a che non sarà modificata il giudice tributario non potrà
> alzarsi da nessuna sedia ;-)
> ciao
> Ermanno
Non sono assolutamente d'accordo con te: si vede che non hai cultura
giuridica, ragioni come quelli delle Entrate, senza offesa.
La legge 212 è immediatamente applicabile, se si volesse, il fatto è che
non si vuole.
Un atto prescritto è rilevabile in qualsiasi momento del procedimento, anche
nel giudizio sospensivo, perchè se è precritto è tam quam non esset.
Ma questo non lo dice la procedura tributaria fatta dalle teste dure delle
Entrate, lo dice chiunque sa di diritto e anche di buon senso.
Il fatto è che le commissioni tributarie sono come i giudici di pace: ci va
chi non ha altro da fare nella vita.
E voi commercialisti accettate qualsiasi stronzata dicano.
Preferisco le mie chiacchiere da bar alle tue .
Giancarlo
"gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
newsWrTa.196846$lK4.5626528[at]twister1.libero.it... - quote -
> R. Scusa ti stai contraddicendo, questa frase "C'è peraltro da augurarsi,
> > anzitutto, che in presenza di atti illegittimi o infondati, l'A.F.
faccia
> > buon uso di quel potere di autotutela oggi espressamente codificato ...
> ecc.
> > ecc." va a sostegno della mia tesi.Un atto prescritto diventa
illegittimo
> e, comunque, è diventato infondato.
Nessuna contraddizione.
Un atto infondato può essere annullato da chi ha emesso l'atto grazie al
potere di autotutela che viene concesso agli uffici amminsitrativi.
Se tale atto non viene annullato (per i motivi anche più irragionevoli)
l'unico modo è ricorrere e subire e vedersi applicare le regole previste
dalla procedura del contenzioso tributario.
- quote -
> Inoltre, nel frattempo è stato emanato la legge 212/2000 detta statuto del
> contribuente che fa piazza pulita di tutti i contorsionismi
> dell'amministrazione fiscale,
Non tanto dell'amministrazione fiscale ma del legislatore tributario che
dovrà emanare leggi che non contrastino con i principi dettati dallo
"statuto del contribuente".
- quote -
> tutelando all'art. 8 l'integrità patrimoniale
> del contribuente e al comma 3 stabilisce che "le disposizioni tributarie
non
> possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite
> ordinario stabilito dal codice civile".
Questo non ha a che fare con il problema di cui stiamo trattando.
Sono principi di carattere generale che toccano il futuro comportamento del
legislatore, che tra l'altro, possono essere derogati. Ma tutto ciò non ha a
che vedere con il caso di specie.
L'atto, per quanto illegittimo, è stato emesso e se non provvede la stessa
AF ad annullarlo, tramite l'esercizio di un suo potere (che non è anche del
giudice tributario se non esperita una certa procedura), dovrà essere
impugnato e potrà essere sospeso solo quando vi siano le condizioni per
farlo.
- quote -
> Questo vuol dire che
> l'Amministrazione, al momento dell'emissione di un atto, deve chiedersi ae
> prescritto o no, e se si lo deve autoannulare.
Infatti viene fatto di sovente. È l'attuazione di quell'auspicio a cui
faceva riferimento l'autore del testo che ti avevo riportato.
- quote -
> Se non lo fa
> l'Amministrazione, lo deve fare d'ufficio il giudice, in qualunque momento
> ne venga a consocenza, anche in sede di giudizio preliminare e non solo di
> merito. Questo vuol dire essere giudice e non quei burocrati che infestano
> le commissioni, oltre quelli dell'Amministrazione.
No. Il giudice ha delle regole da seguire. Il giudice deve valutare, oltre
al fumus, la presenza del danno grave e irreparabile e quando vi sia anche
questa condizione può sospendere l'atto.
Non è legittimato a fare diversamente.
Potrei essere d'accordo con te sull'opportunità di una modifica della legge.
Ma ad oggi la legge è questa.
- quote -
> Ma non solo, anche prima, in qualuque stadio di un giudizio io faccio
valere
> la prescrizione, il giudice la deve applicare immediatamente, anche al di
> fuori del giudizio di merito.
Il giudice tributario dovrà comunque entrare nel merito per valutare sia il
fumus che l'esistenza del danno.
- quote -
> Quindi, anche se è in sede di giudizio
> sospensivo, il giudice rilevata la prescrizione, si alza e, in nome del
> popolo italiano, emette il dispositivo della sentenza, annullando il
> provvedimento. Questo vuol dire essere un vero giudice, non i soliti
c...ni
> che ci sono in giro.
chiacchiere da Bar .... non dico che non sarebbe opportuno modificare la
norma, ma fino a che non sarà modificata il giudice tributario non potrà
alzarsi da nessuna sedia ;-)
"Ermanno Manuali" <e.manuali[at]TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:S6gTa.2217$Df5.58106[at]news1.tin.it... - quote -
> "nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
> news:bfk0lo$evu77$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de...
> > gcf, tempestando la tastiera, vergò:
> > > > Perchè un tributo prescritto ha il fumus boni juri per essere sospeso,
> > > essendo altamente probabile che la cartella sia annullata.
> > > chiedo venia, nel casino mi ero ormai dimenticato che si suppone la
> > prescrizione dell'importo richiesto
> > E quindi? Sarebbe sufficiente il fumus boni juri per consentire al giudice
> tributario di provvedere la sospensione? O occorre comunque la presenza
del
> grave e irreparabile danno?
> Dalla relazione ministeriale al dlgs 546/92:
> "La sospensione può essere disposta solo con provvedimento motivato,
> *sempre* che ricorrano gli estremi del danno grave e irreparabile e del
c.d.
> fumus boni juris, normativamente identificato nella necessaria
deliberazione
> del merito."
> Come chiaramente si evince dalla norma la presenza del "danno grave e
> irreparabile" per il soggetto sottoposto ad un atto impugnabile (per
> qualsiasi motivo) deve essere sempre presente perchè possa esser concessa
la
> sospensione dello stesso.
> Riporto per conoscenza un passaggio di un testo a commento proprio
dell'art.
> 47 del dlgs 546/92 (Collana "Cosa & Come" della Giuffrè, autori
> Rau/Alemanno1996):
> "Sul piano operativo, tuttavia, ove si convenga sul fatto che la
sospensione
> disciplinata dalla norma in commento è, in realtà, relegata ad ipotesi ben
> delimitate, posto che il legislatore delegato ha subordinato la
concessione
> del provvedimento cautelare al fatto che dall'atto possa derivare al
> contribuente un <<danno grave ed irreparabile> > (che andrà sì valutato in
> senso relativo, ossia in rapporto alla situazione personale e patrimoniale
> del singolo contribuente, ma dovrà pur sempre avere quei caratteri di
> assolutezza che gli sono propri) e non semplicemente alla mera sussistenza
> dei presupposti più benevoli, ancora recentemente riconosciuti per la
> sospensione in via amministrativa da parte dello stesso Ministero dell
> finanze (Cfr. R.M. n. 652234 del 13/11/1991), dei soli c.d. <<vizi
propri> > correlati alla formazione dell'atto e dal contribuente eccepiti nel
ricorso, - quote -
> risulta difficile immaginare una sufficiente copertura per tutte le
> fattispecie meritevoli di tutela.
> L'introduzione del potere cautelare nel processo, dunque, se da un lato
> offre maggiori garanzie di imparzialità, renderà tuttavia di ancora più
> difficile esperimento l'attivazione della procedura di sospensione per
quei
> contribuenti che, pur potendo far valere ottime ragioni in ordine al
fumus,
> ossia alla validità delle loro tesi in relazione, ad esempio,
> all'illegittimità del ruolo dei vizi suoi propri o perché, addirittura,
non
> proceduto dall'avviso di accertamento o dall'avviso di liquidazione, non
> siano in grado di dimostrare il danno grave ed irreparabile che
deriverebbe
> loro dall'esecuzione dell'atto impugnato. C'è peraltro da augurarsi,
> anzitutto, che in presenza di atti illegittimi o infondati, l'A.F. faccia
> buon uso di quel potere di autotutela oggi espressamente codificato ...
ecc.
> ecc."
> Caro gcf non è questione di meritarsi o meno certi giudici. È questione di
> ciò che la norma concede o meno. E questa concede la sospensione, anche
> quando vi sia certezza della vittoria, solo quando vi sia l'ulteriore
> condizione del "danno grave e irreparabile".
> Un giudice americano in un aula di giudizio disse qualcosa di simile:
> "Siamo in aula di *legge* e non di giustizia" .... credo che possa rendere
> l'idea anche in questo caso.
> Ciao
> Ermanno
R. Scusa ti stai contraddicendo, questa frase "C'è peraltro da augurarsi, - quote -
> anzitutto, che in presenza di atti illegittimi o infondati, l'A.F. faccia
> buon uso di quel potere di autotutela oggi espressamente codificato ...
ecc.
> ecc." va a sostegno della mia tesi.Un atto prescritto diventa illegittimo
e, comunque, è diventato infondato.
Inoltre, nel frattempo è stato emanato la legge 212/2000 detta statuto del
contribuente che fa piazza pulita di tutti i contorsionismi
dell'amministrazione fiscale, tutelando all'art. 8 l'integrità patrimoniale
del contribuente e al comma 3 stabilisce che "le disposizioni tributarie non
possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite
ordinario stabilito dal codice civile". Questo vuol dire che
l'Amministrazione, al momento dell'emissione di un atto, deve chiedersi ae
prescritto o no, e se si lo deve autoannulare. Se non lo fa
l'Amministrazione, lo deve fare d'ufficio il giudice, in qualunque momento
ne venga a consocenza, anche in sede di giudizio preliminare e non solo di
merito. Questo vuol dire essere giudice e non quei burocrati che infestano
le commissioni, oltre quelli dell'Amministrazione.
Ma non solo, anche prima, in qualuque stadio di un giudizio io faccio valere
la prescrizione, il giudice la deve applicare immediatamente, anche al di
fuori del giudizio di merito. Quindi, anche se è in sede di giudizio
sospensivo, il giudice rilevata la prescrizione, si alza e, in nome del
popolo italiano, emette il dispositivo della sentenza, annullando il
provvedimento. Questo vuol dire essere un vero giudice, non i soliti c...ni
che ci sono in giro.
Giancarlo
Ciao
Giancarlo
Vabbe', per questa volta vi perdono, ma la prossima no .....
Giancarlo
"nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
news:bflc02$fegb3$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de... - quote -
> Ermanno Manuali, tempestando la tastiera, vergò:
> > > "nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
> > news:bfk0lo$evu77$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de...
> > > gcf, tempestando la tastiera, vergò:
> > > > > > Perchè un tributo prescritto ha il fumus boni juri per essere
sospeso,
> > > > essendo altamente probabile che la cartella sia annullata.
> > > > > chiedo venia, nel casino mi ero ormai dimenticato che si suppone la
> > > prescrizione dell'importo richiesto
> > > > E quindi? Sarebbe sufficiente il fumus boni juri per consentire al
giudice
> > tributario di provvedere la sospensione? O occorre comunque la presenza
del
> > grave e irreparabile danno?
> > infatti, hai ragione, e anch'io ieri sera ci ho ripensato,
> nella risposta avevo abbozzato perchè confesso di essere stanchino e non
> ero abbastanza in*****so per ragionarci
> --
> dottcomm in Milano
> egosumquisum<AT> despammed.com
> hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
> Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui
> http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
> gcf, tempestando la tastiera, vergò:
> > Per il semplice motivo che un tributo prescritto ha il fumus boni juri per
> > essere sospeso.
> > Anzi, sulla base della legge che garantisce il contribuente, la cartella non
> > doveva neppure essere avviata.
> > Giancarlo
> > hai ragione
> vedi altra risposta :-(
ritiro tutto, vedi post di ermanno e mia risposta
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT> despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
> "nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
> news:bfk0lo$evu77$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de...
> > gcf, tempestando la tastiera, vergò:
> > > > Perchè un tributo prescritto ha il fumus boni juri per essere sospeso,
> > > essendo altamente probabile che la cartella sia annullata.
> > > chiedo venia, nel casino mi ero ormai dimenticato che si suppone la
> > prescrizione dell'importo richiesto
> > E quindi? Sarebbe sufficiente il fumus boni juri per consentire al giudice
> tributario di provvedere la sospensione? O occorre comunque la presenza del
> grave e irreparabile danno?
infatti, hai ragione, e anch'io ieri sera ci ho ripensato,
nella risposta avevo abbozzato perchè confesso di essere stanchino e non
ero abbastanza in*****so per ragionarci
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT> despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
"Ermanno Manuali" <e.manuali[at]TOGLIstudiomanuali.it> ha scritto nel messaggio
news:S6gTa.2217$Df5.58106[at]news1.tin.it...
CUT
- quote -
> Caro gcf non è questione di meritarsi o meno certi giudici. È questione di
> ciò che la norma concede o meno. E questa concede la sospensione, anche
> quando vi sia certezza della vittoria, solo quando vi sia l'ulteriore
> condizione del "danno grave e irreparabile".
> Un giudice americano in un aula di giudizio disse qualcosa di simile:
> "Siamo in aula di *legge* e non di giustizia" .... credo che possa rendere
> l'idea anche in questo caso.
concordo su tutto, il giudice deve applicare la legge e l'art. 47 CONT detta
regole ben precise per la sospensione
per il resto sembrano chiacchiere da bar
ciao
roberto
"nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
news:bfk0lo$evu77$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de... - quote -
> gcf, tempestando la tastiera, vergò:
> > Perchè un tributo prescritto ha il fumus boni juri per essere sospeso,
> > essendo altamente probabile che la cartella sia annullata.
> chiedo venia, nel casino mi ero ormai dimenticato che si suppone la
> prescrizione dell'importo richiesto
E quindi? Sarebbe sufficiente il fumus boni juri per consentire al giudice
tributario di provvedere la sospensione? O occorre comunque la presenza del
grave e irreparabile danno?
Dalla relazione ministeriale al dlgs 546/92:
"La sospensione può essere disposta solo con provvedimento motivato,
*sempre* che ricorrano gli estremi del danno grave e irreparabile e del c.d.
fumus boni juris, normativamente identificato nella necessaria deliberazione
del merito."
Come chiaramente si evince dalla norma la presenza del "danno grave e
irreparabile" per il soggetto sottoposto ad un atto impugnabile (per
qualsiasi motivo) deve essere sempre presente perchè possa esser concessa la
sospensione dello stesso.
Riporto per conoscenza un passaggio di un testo a commento proprio dell'art.
47 del dlgs 546/92 (Collana "Cosa & Come" della Giuffrè, autori
Rau/Alemanno1996):
"Sul piano operativo, tuttavia, ove si convenga sul fatto che la sospensione
disciplinata dalla norma in commento è, in realtà, relegata ad ipotesi ben
delimitate, posto che il legislatore delegato ha subordinato la concessione
del provvedimento cautelare al fatto che dall'atto possa derivare al
contribuente un <<danno grave ed irreparabile> > (che andrà sì valutato in
senso relativo, ossia in rapporto alla situazione personale e patrimoniale
del singolo contribuente, ma dovrà pur sempre avere quei caratteri di
assolutezza che gli sono propri) e non semplicemente alla mera sussistenza
dei presupposti più benevoli, ancora recentemente riconosciuti per la
sospensione in via amministrativa da parte dello stesso Ministero dell
finanze (Cfr. R.M. n. 652234 del 13/11/1991), dei soli c.d. <<vizi propri> correlati alla formazione dell'atto e dal contribuente eccepiti nel ricorso,
risulta difficile immaginare una sufficiente copertura per tutte le
fattispecie meritevoli di tutela.
L'introduzione del potere cautelare nel processo, dunque, se da un lato
offre maggiori garanzie di imparzialità, renderà tuttavia di ancora più
difficile esperimento l'attivazione della procedura di sospensione per quei
contribuenti che, pur potendo far valere ottime ragioni in ordine al fumus,
ossia alla validità delle loro tesi in relazione, ad esempio,
all'illegittimità del ruolo dei vizi suoi propri o perché, addirittura, non
proceduto dall'avviso di accertamento o dall'avviso di liquidazione, non
siano in grado di dimostrare il danno grave ed irreparabile che deriverebbe
loro dall'esecuzione dell'atto impugnato. C'è peraltro da augurarsi,
anzitutto, che in presenza di atti illegittimi o infondati, l'A.F. faccia
buon uso di quel potere di autotutela oggi espressamente codificato ... ecc.
ecc."
Caro gcf non è questione di meritarsi o meno certi giudici. È questione di
ciò che la norma concede o meno. E questa concede la sospensione, anche
quando vi sia certezza della vittoria, solo quando vi sia l'ulteriore
condizione del "danno grave e irreparabile".
Un giudice americano in un aula di giudizio disse qualcosa di simile:
"Siamo in aula di *legge* e non di giustizia" .... credo che possa rendere
l'idea anche in questo caso.
> Per il semplice motivo che un tributo prescritto ha il fumus boni juri per
> essere sospeso.
> Anzi, sulla base della legge che garantisce il contribuente, la cartella non
> doveva neppure essere avviata.
> Giancarlo
hai ragione
vedi altra risposta :-(
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT> despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
> Perchè un tributo prescritto ha il fumus boni juri per essere sospeso,
> essendo altamente probabile che la cartella sia annullata.
chiedo venia, nel casino mi ero ormai dimenticato che si suppone la
prescrizione dell'importo richiesto
- quote -
> E poi per effetto della legge che garantisce il contribuente la cartella non
> doveva neppure essere avviata.
> Se ragionate così, avete i giudici che vi meritate.
> Giancarlo
vedi su
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT> despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
Perchè un tributo prescritto ha il fumus boni juri per essere sospeso,
essendo altamente probabile che la cartella sia annullata.
E poi per effetto della legge che garantisce il contribuente la cartella non
doveva neppure essere avviata.
Se ragionate così, avete i giudici che vi meritate.
Giancarlo
"nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
news:bfjg05$fe8ia$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de... - quote -
> gcf, tempestando la tastiera, vergò:
> > > R. si vede che ragioni come quelli delle commissioni tributarie che si
> > distinguono per non saper fare un corretto ragionamento giuridico.
> > Giancarlo
> > > mi spieghi quale corretto ragionamento giuridico tiporterebbe a
> sospendere il pagamento di 150 euro? (50% di un bel bollone)
> quale sarebbe il danno grave che ne deriverebbe al contribuente? (perchè
> è questo il danno che giustifica la sospensione, mica il danno per
> l'erario)
> --
> dottcomm in Milano
> egosumquisum<AT> despammed.com
> hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
> Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui
> http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
Per il semplice motivo che un tributo prescritto ha il fumus boni juri per
essere sospeso.
Anzi, sulla base della legge che garantisce il contribuente, la cartella non
doveva neppure essere avviata.
Giancarlo
"nuovonick" <sonofattimiei[at]bigfoot.com> ha scritto nel messaggio
news:bfjfsp$eg96n$1[at]ID-166486.news.uni-berlin.de... - quote -
> gcf, tempestando la tastiera, vergò:
> > Non sto parlando di norme processuali tributarie.
> > La prescrizione è facilmte rilevabile e, quindi, quando c'è non puù
essere
> > ignorata a priori.
> > Giancarlo
> mi puoi spiegare che ci azzecca la prescizione con la sospensione?
> --
> dottcomm in Milano
> egosumquisum<AT> despammed.com
> hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
> Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui
> http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
> Non sto parlando di norme processuali tributarie.
> La prescrizione è facilmte rilevabile e, quindi, quando c'è non puù essere
> ignorata a priori.
> Giancarlo
mi puoi spiegare che ci azzecca la prescizione con la sospensione?
--
dottcomm in Milano
egosumquisum<AT> despammed.com
hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
Non sto parlando di norme processuali tributarie.
La prescrizione è facilmte rilevabile e, quindi, quando c'è non puù essere
ignorata a priori.
Giancarlo
"Studio Zappalà" <robezapp.CIAO[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
news:bfj19c$fa9tt$1[at]ID-162123.news.uni-berlin.de... - quote -
> "gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:sG7Ta.194171$lK4.5548978[at]twister1.libero.it...
> > R. si vede che ragioni come quelli delle commissioni tributarie che si
> > distinguono per non saper fare un corretto ragionamento giuridico.
> > Giancarlo
> tu invece dimostri di non ragionare e di non conoscere le norme
processuali
> tributarie
"gcf" <gcf[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:sG7Ta.194171$lK4.5548978[at]twister1.libero.it... - quote -
> R. si vede che ragioni come quelli delle commissioni tributarie che si
> distinguono per non saper fare un corretto ragionamento giuridico.
> Giancarlo
tu invece dimostri di non ragionare e di non conoscere le norme processuali
tributarie
"Iura" <gipetagn[at]tin.it> ha scritto nel messaggio
news:bfh4vs$ep1as$1[at]ID-24220.news.uni-berlin.de... - quote -
> - quali sono i requisiti affinchè la commissione tributaria provinciale
> sospenda l'atto impugnato ex art. 47 L. 546-1992?
> - in cosa deve consistere il "danno grave ed irreparabile"?
> in altri termini: dopo aver presentato ricorso per una cartella di
pagamento
> per un bollo auto prescritto, cosiderati i tempi di fissazione
dell'udienza
> di discussione, non si corre il rischio che la cartella venga messa in
> esecuzione dal concessionario alla riscossione? è oppurtuno pagare
> l'importo? la proposizione del ricorso sospende l'esecuzione?
Il ricorso alla commissione provinciale tributaria non sospende l'esecuzione
della cartella, va fatta apposita richiesta di sospensione che viene
discussa in udienza preliminare separata dal merito.
Giancarlo
> per quanto riguarda il danno grave ed irreparabile derivante dal
> pagamento di un bollo auto, se io fossi membro della commissione non
> sospenderei la riscossione ...
> --
> dottcomm in Milano
> egosumquisum<AT> despammed.com
> hotmail: deduzioneillimitata<AT> hotmail.com
> Se abbandoni un cane, il ********* non e' lui
> http://www.enpa.it/it/iniziative/abbandono.html
R. si vede che ragioni come quelli delle commissioni tributarie che si
distinguono per non saper fare un corretto ragionamento giuridico.
Giancarlo
Re: PROCESSO MILLS
Nomen Nescio: "Ernesto" <er...@libero.it> ha scritto :
> Il 27 Set 2008, 20:03, "Stella Nascente" ha scritto:
> > http://it.youtube.com/watch?v=h7ArvuYMgt8
> Berlusconi è un grande corruttore tutto ciò che...
EROI(!!) A PROCESSO...
Kappa: Stefio e... a processo.
«Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio
di uno Stato estero».
Con l'accusa di
«arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio
di uno Stato estero»...
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