> > A quanto è stata iscritta la partecipazione nel bilancio 2001??
> 150.000 ( costo )
> Nel 2002 il "costo " è salito dei 250.000 "posati " .
> Il problema è qui . Il bilancio 2002 della controllata è stato
> approvato il 30/4/03
> Quello della controllante SARA' (;-) ) approvato il 30/6/2003.
La mia opinione è questa:
1) ai fini civilistici devi verificare se c'è stata una perdita durevole di
valore. Poichè immagino che il maggior costo della partecipazione rispetto
al PN contabile sia attribuibile ad avviamento, dovresti verificare se tale
avviamento esiste sempre e, in caso negativo, dovresti procedere senza
indugio alla svalutazione causa perdita durevole;
2) per quanto riguarda la problematica fiscale, credo che la svalutazione
sia meno indeducibile di quanto tu ritenga poichè credo che la locuazione "è
consentita la deduzione di versamenti e delle remissioni di debito
effettuate a copertura di perdite per la parte eccedente il patrimonio netto
della società emittente" potrebbe essere ragionevolmente sfruttata nel tuo
caso, ancor meglio se la denominazione del versamento in conto capitale
fosse "a copertura perdite" (;-)). Personalmente ritengo, comunque, che la
denominazione formale del versamento non possa fare venire meno la sostanza
dell'operazione che nient'altro è che un versamento a copertura perdite.
Certo, un verificatore zelante potrebbe opporre qualche eccezione ma credo
che si tratti di un rischio abbastanza modesto.
E' il caso di evidenziare che, tuttavia, tale svalutazione può essere
dedotta solo in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi così come previsto dal DL n. 209/2002 poichè trattasi, senza
dubbio, di minusvalenza non realizzata e, quindi, è necessario anche
provvedere all'iscrizione di imposte anticipate.
Infine, se vuoi dedurre la svalutazione della partecipazione pur non
sussistendo la perdita durevole di valore civilistica, ricordati di farne
menzione nella nota integrativa quale rettifica di valore operata
esclusivamente in applicazione di norma tributaria.
Ciao
--
Paolo Martini
Dottore Commercialista - Carrara (MS) www.scafonline.it
Parliamo di partecipazioni
-iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie
- in società non quotate .
La partecipazione 90% ( controllata) è stata acquistata nel 2001
a 150.000 euro . Il netto dell'ultimo bilancio della
partecipata ante acquisto era NEGATIVO
= MENO 20.000 euro ( tralasciamo i motivi di tale "business" ,
prendete il dato per buono . )
La partecipata NON ha distribuito utili, NON ha imputato
ammortamenti indeducibili e in questi 2 anni ha perso qualcosa
come 210.000 euro .
Non si è andati dal notaio per i dovuti abbattimenti e
reintegri di capitale perchè ( a partire dal gennaio 2002 ) ,
da un momento all'altro , pareva ci dovesse essere una cessione
di azienda ( da parte della partecipata ) che avrebbe ripianato
le perdite .
Per tenere in piedi il tutto ( senza ass. straordinarie , ..
non va bene lo so , ma è andata così) la partecipante ha POSATO
250.000 euro a titolo di "versamenti in conto aumento capitale "
( che sommati ai 150.000 di acquisto , portano il valore di
bilancio a 400.000 euro)
..
A questo punto (31.12.2002) il patrimonio netto "aritmetico"
della
partecipata è di PIU' 20.000 euro ( pari al meno 20.000 DEL
31.12.2000 , meno le perdite maturate 2001 e 2002 per 210.000
euro , piu' i 250.000 "posati " dalla partecipANTE . )
Secondo le nuove norme introdotte dal DL 209 DEL 24/9/2002 ,
con tutti i vincoli del caso , si può dedurre la svalutazione
nei limiti
della %uale di cui è diminuito il patrimonio netto rispetto al
netto dell'ultimo esercizio ante acquisizione .
Siccome
- il patrimonio netto della partecipata è aumentato (
virtualmente , aritmeticamente )
- I versamenti effettuati dalla partecipANTE non sono
ufficialmente perduti ( fintantoché non ci sarà assemblea
straordinaria in proposito )
- le circolari relative alla nuova normativa , ove si
riferiscono alle perdite immediatamente deducibili parlano di
versamenti a copertura di perdite e io NEL 2002 non ne ho .
- quand'anche ci fosse una delibera "ordinaria " di rinuncia al
rimborso per copertura di perdite , questa sarebbe del 2003.
CONCLUDO
In questo caso NON mi pare che esistano gli estremi per
dedurre la svalutazione della quota .
e' giusto ?????? ( questa è la domanda )
Svalutazione che , civilisticamente , dovrò comunque imputare
perchè quei 400.000 euro nel bilancio della partecipaNTE ,
rappresentano ad oggi un'attività... inesistente .
(devo ricordarmi pure delle imposte anticipate .. ) .
Soffro a non dedurre questa "autentica " perdita 2002, però non mi
pare ci sia via di scampo .
Grazie a chi è arrivato fin qui .
Grazie a chi mi conforterà .
--
Luisa Avetta -
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Re: Deducibilita fiscale
=?iso-8859-1?B?WmFjqQ==?=: "Fotofago" <sbaldanza@libero.it> ha scritto:
> Percepisco uno stipendio di circa 33mila euro e vorrei investire i miseri
> risparmi (ma quali???)
> Alcune banche propongono investimenti che si...