Lavoratore residente in Italia.
Nel 2002 soggiorna in Francia per 179 giorni e percepisce stipendi da
un datore di lavoro residente in Francia.
Ho un dubbio: ai sensi della convenzione Italia-Francia (di cui per
comodita' riporto sotto l'art. 15) il reddito e' tassabile
- solo in Francia?
- sia in Francia che in Italia, con attribuzione del credito
d'imposta?
Il dubbio mi viene perche' l'ultima parte del 1° comma dell'art. 15
afferma che "...le remunerazioni percepite a tal titolo sono
imponibili in questo altro Stato" (Francia, nel caso concreto), ma non
che sono imponibili SOLTANTO in questo altro Stato.
Grazie
Art. 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21, i salari,
gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno
Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga
svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro
Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un
residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo
Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi
che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale
considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro
che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le
remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico
internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva
imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato
di cui i beneficiari sono residenti.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i
redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona
di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di
frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del
quale dette persone sono residenti.
Ciao
Renzo
(Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
..
> Lavoratore residente in Italia.
> Nel 2002 soggiorna in Francia per 179 giorni e percepisce stipendi da
> un datore di lavoro residente in Francia.
> Ho un dubbio: ai sensi della convenzione Italia-Francia (di cui per
> comodita' riporto sotto l'art. 15) il reddito e' tassabile
> - solo in Francia?
> - sia in Francia che in Italia, con attribuzione del credito
> d'imposta?
> Il dubbio mi viene perche' l'ultima parte del 1° comma dell'art. 15
> afferma che "...le remunerazioni percepite a tal titolo sono
> imponibili in questo altro Stato" (Francia, nel caso concreto), ma non
> che sono imponibili SOLTANTO in questo altro Stato.
Nel caso da te indicato il soggetto italiano ha la residenza fiscale in
Italia: pertanto, il reddito è tassato anche in Italia ex art. 48, comma 8
bis del TUIR.
> Art. 15 - Lavoro subordinato
> 1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21, i salari,
> gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno
> Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono
> imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga
> svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le
> remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro
> Stato.
> 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un
> residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività
> dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo
> Stato se:
> a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi
> che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale
> considerato, e
> b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro
> che non è residente dell'altro Stato, e
> c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
> organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
> nell'altro Stato.
> 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le
> remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato
> svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico
> internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede
> della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva
> imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato
> di cui i beneficiari sono residenti.
> 4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i
> redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona
> di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di
> frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del
> quale dette persone sono residenti.
> Ciao
> Renzo
> (Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
>Nel caso da te indicato il soggetto italiano ha la residenza fiscale in
>Italia: pertanto, il reddito è tassato anche in Italia ex art. 48, comma 8
>bis del TUIR.
Grazie
Ciao
Renzo
(Rimuovi "Berlusconi_dal_Governo" per rispondermi)
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