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Vecchio 07-07-2003, 23.13.54
Valerio Bergamini
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Tremonti-bis: chi ha bevuto di più ?

"Enotrio Pallanzo" <enotrio.pallanzoURCA@libero.it> ha scritto:

>Quindi, poiché avete tutti a disposizione "l'esperto confonde" di oggi 7
>luglio (quesito 2684, pagina 1141 del numero 50), mi piacerebbe sapere se
>ieri sera ho bevuto solo io o anche l'autore della risposta al quesito, tale
>Amedeo Sacrestano, quando espone che la locazione del bene agevolato
>comporta ipotesi di revoca dell'agevolazione, essendo la locazione
>equiparabile a cessione.


Trattasi di fotocopiatrice e non di immobile.
Il ... Sacrestano ... sembra coerente con una sua precedente
interpretazione ( da valutare ) che permette la locazione solo per i
beni immobili e non per i beni mobili.

********

Il Sole 24 Ore domenica 12 maggio 2002, pagina 819 A cura di:
Sacrestano Amedeo

L'ESPERTO RISPONDE
L'ESPERTO RISPONDE FISCO - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE LE IPOTESI DI
REVOCA DELLA TREMONTI-BIS (1865)

In merito alle agevolazioni concesse dalla Tremonti-bis alle imprese
che acquistano beni immobili nuovi classificati nelle categorie B, C,
D, E e A10, vorremmo sapere come si concilia il punto 3.3 della
circolare esplicativa 90/E del 17 ottobre 2001, laddove spiega che a
nulla rileva se questi immobili siano dati in locazione o comodato a
terzi o addirittura se non vengano affatto utilizzati dall'impresa,
con l'articolo 4, comma 6, della legge Tremonti-bis.
La legge Tremonti-bis, infatti, dispone che la revoca
dell'agevolazione si realizza se i beni immobili acquistati vengono
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il
quinto periodo d'imposta successivo all'acquisto.
A questo proposito vorrei dei chiarimenti sulla risposta al quesito
580 ("In quali casi è agevolabile l'edificio per locazione"),
pubblicato sull'Esperto risponde 11/2002.





[142474]
Mariarita Catania - MODENA
-----
Si ritiene opportuno, per una corretta disamina della questione
sollevata, riprendere puntualmente le affermazioni riportate nella
circolare esplicativa 90/E del 17 ottobre 2001 e riportata dal
lettore.
Il punto 3.3 della circolare afferma che, per espressa previsione
normativa, l'investimento in beni immobili è agevolabile, ai fini
della Tremonti-bis, legge 383/2001, solo se si tratta di immobili che
siano strumentali per natura. Questi sono gli immobili classificati
nelle categorie catastali B, C, D, E e A10. Ai fini della fruibilità
del beneficio, quindi, è necessario verificare preventivamente la
sussistenza di questa condizione essendo irrilevante la sola
strumentalità per destinazione. Nello spiegare questo appunto, e nel
chiarire meglio il concetto di strumentalità per natura, la circolare
aggiunge che questa categoria di immobili conserva il requisito di
strumentalità anche quando l'impresa decide di non utilizzare
l'immobile acquistato, ovvero di concederlo in fitto o comodato a
terzi. Del resto, in questo inciso, la circolare non fa che richiamare
quanto statuito dall'articolo 40 del Tuir.
Quanto alle ipotesi di revoca dell'agevolazione, menzionate nel comma
6 dell'articolo 4 della legge e riprese dal paragrafo 4 della
circolare esplicativa, si stabilisce che la revoca scatta quando i
beni siano:
1) ceduti a terzi;
2) dismessi;
3) destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del
lavoratore autonomo;
4) assegnati ai soci;
5) destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o
dell'attività del lavoro autonomo.
Concordiamo con il lettore nel rinvenire, nel caso degli immobili,
un'apparente incongruenza fra le due precisazioni richiamate.
Riteniamo, comunque, che per gli immobili, il legislatore abbia
voluto, come espressamente chiarito, prescindere dal più generale caso
di strumentalità per destinazione, ammettendo che, sebbene col vincolo
di rimanere incorporato al patrimonio dell'impresa, non fosse
necessario che l'impresa stessa utilizzasse personalmente gli immobili
acquistati. Questa distinzione, che costituisce, di fatto, l'unica
deroga al più generale principio di "incedibilità" dei beni
strumentali, trova la sua ratio nel fatto che solo per gli immobili
sia rinvenibile questo tipo di strumentalità diversa, ab origine,
quella per natura appunto, che li differenzia rispetto agli altri beni
di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir.
A questo proposito, potrebbe essere illuminante la classificazione dei
fabbricati operata dal principio contabile n. 16 che, in ordine ai
valori da inserire fra le immobilizzazioni materiali, specifica:
1) Terreni e fabbricati (voce B.II.1):
.. terreni (quali pertinenze fondiarie degli stabilimenti, fondi e
terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni e pertinenze
riferite ad autostrade in esercizio, cave, terreni estrattivi e
minerari, sorgenti);
.. fabbricati civili (quali immobili destinati a uso di abitazione
civile o a uso alberghiero turistico, termale, sportivo, balneare,
terapeutico; comprendono, inoltre, i collegi, le colonie, gli asili
nido, le scuole materne e gli edifici atti allo svolgimento di altre
attività accessorie);
.. fabbricati industriali (quali fabbricati e stabilimenti con
destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e
recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione,
fabbricati a uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi,
esposizioni, magazzini e altre opere murarie);
.. costruzioni leggere (quali tettoie, baracche, costruzioni precarie e
simili).
Gli stessi principi contabili, quindi, operano una differenziazione
esplicita all'interno della stessa categoria "Terreni e fabbricati"
fra quelli "civili", suscettibili di una valutazione di strumentalità
solo in relazione alla loro destinazione, e quelli "industriali" che,
invece, il carattere di strumentalità, intrinseco, non lo perdono mai.
Pertanto, quando il legislatore ha deciso di porre un vincolo
all'agevolabilità degli immobili, limitando la sfera di applicazione
della norma ai soli immobili strumentali per natura, avrebbe voluto -
si ritiene - dimostrare di voler porre attenzione più alla "sostanza"
del bene piuttosto che alla sua "destinazione" sostenendo, in effetti,
che un immobile strumentale per natura, una volta incorporato al
patrimonio dell'impresa, conservi queste caratteristiche prescindendo
totalmente dal suo utilizzo. D'altro canto se la questione non stesse
in questi termini ci troveremmo di fronte al paradosso di porre un
ulteriore vincolo dentro al vincolo, statuendo da un lato
l'agevolabilità dei soli immobili strumentali per natura e,
dall'altro, imponendo il vincolo di destinazione all'attività tipica
dell'impresa che, di fatto, svuoterebbe di ogni significato il
concetto di strumentalità per natura stabilito dall'articolo 40 del
Tuir.
Ben più difficile è montare un analogo ragionamento per ciò che
riguarda l'attività di lavoro autonomo dove, a prescindere da tutte le
considerazioni fatte, gli immobili sono sempre esclusi dal patrimonio
del professionista, non concorrendo nemmeno, attraverso la procedura
d'ammortamento, a configurare il reddito professionale e, quindi, a
questo proposito la circolare sancisce la fruibilità del benefici per
un professionista solo se l'immobile acquistato viene anche dallo
stesso utilizzato per l'esercizio della sua personale attività.
Anche quest'ultima circostanza, quindi, ci convince ancora di più che
l'intenzione del legislatore sia stata quella di disciplinare in
maniera diversa il solo acquisto degli immobili volendo che per gli
stessi valessero considerazioni, e chiaramente ipotesi di revoca,
diversi da quelle vigenti per i restanti beni contemplati dalla norma.







Alt 07-07-2003, 23.13.54
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Vecchio 08-07-2003, 08.53.54
Enotrio Pallanzo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Tremonti-bis: chi ha bevuto di più ?

Grazie, Valerio.

E.P.

> Trattasi di fotocopiatrice e non di immobile.
> Il ... Sacrestano ... sembra coerente con una sua precedente
> interpretazione ( da valutare ) che permette la locazione solo per i
> beni immobili e non per i beni mobili.



 

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bevuto, tremontibis
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