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Vecchio 22-11-2008, 00.14.27
VOXIS
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Predefinito FINANZA IMMOBILIARE ED ISLAMICA

STEFANO M. MASULLO RELATORE CONVEGNO BORSA IMMOBILIARE



Stefano M. Masullo socio fondatore e segretario generale
Assoconsulenza ed Assocredito nonchè rettore Università ISFOA
Libera e Privata Università Internazionale con sede a Lugano
legalmente autorizzata con delibera del Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone Ticino martedì 11 novembre è stato invitato
su esplicita richiesta del presidente Antonio C.G. Pastore,
quale ospite speciale in qualità di riconosciuto e qualificato
esperto di Finanza Islamica,tra i maggiori presenti in Italia,al
dibattito organizzato dalla Borsa Immobiliare di Milano
intitolato Agorà Borsa Immobilare:Scenari Possibili della
Finanza Immobiliare.

Una valutazione dell'anno appenatrascorso non può sicuramente
prescindere da una attenta riflessione sull'attuale crisi
finanziaria che,come tutti i settori produttivi,sta coinvolgendo
anche il mercato immobiliare.

Mai come in quest momento risulta di fondamentale importanza il
ruolo dell'istituzione Camera di Commercio di Milano quale
cerniera tra i protagonisti del settore sia pubblici che privati.

In tale contesto OSMI Borsa Immobiliare di Milano ha promosso
una importante iniziativa prevista per il giorno 27 novembre
2008 il cui obiettivo è quello di esplorare,attraverso la
partecipazione dei più qualificati e prestigiosi operatori
italiani,i possibili scenari complessi della Finanza Immobiliare
che osserverà il seguente programma.



Agorà Immobiliare:Scenari Possibili della Finanza Immobiliare
Giovedì 27 Novembre 2008 Camera di Commercio di Milano Sala
Ottagonale Palazzo Turati Via Meravigli 9/B 20123 Milano Primo
Piano Ore 10:00 - 12:00 Dibattito Ore 12:30 - 13:30
Conferenza Stampa



Presiede: Antonio Pastore Presidente O.S.M.I. Borsa Immobiliare
di Milano



Coordina: Nicola Antonucci,,consulente di investimento,socio
ordinario

Assoconsulenza nonchè fondatore e presidente
www.complexlab.com



Intervengono: Francesco Abba Legnazzi Managing Director CBRE



Fabio Bandirali Direttore Generale Eurohypo AG



Antonio Campagnoli Delegato FIABCI e ISIVI



Claudio De Albertis Presidente Assimpredil ANCE



Valerio Lucchinetti Gestore Per4m SA



Lionella Maggi Presidente FIMAA Milano



Aldo Magnoni Amministratore Delegato L.M. Real Estate SpA



Stefano M. Masullo Direttore Marketing Sintesi SpA

Direttore Editoriale SHIRKAH

Rettore Università ISFOA Lugano

Segretario Generale Assoconsulenza

Segretario Generale Assocredito


Federico Filippo Oriana Presidente APESI


Mario Rozza Direttore Marketing & Comunicazione Pirelli RE





O.S.M.I.-Borsa Immobiliare

Organizzazione Servizi per il Mercato Immobiliare

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano

Via delle Orsole 4 _ 20123 Milano

t.+39 02.8515.4126

f.+39 02.8515.4148

www.borsaimmobiliare.net
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
Alt 22-11-2008, 00.14.27
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 27-11-2008, 09.25.59
equalizer1@fastmail.fm
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Predefinito STEFANO MASULLO ISFOA CONDANNATI PER PUBBLICITA INGANNEVOLE SANZIONEEURO 33.000




AVVISO AI CONSUMATORI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA AUTORITA GARANTE
DELLA CONCORRENZA ED IL MERCATO PUBBLICITA INGANNEVOLE ISFOA UNISFOA


Provvedimento
PI4943 - WWW.UNISFOA.IT
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria

numero
15815

data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006

Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole

Testo Provvedimento
PI4943 - WWW.UNISFOA.IT
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet www.isfoa.it, www.unisfoa.it,
www.animi.org, www.entemoraleisfoa.com, www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarget.it
e www.unisfoa.ch sono idonei ad indurre in errore i consumatori con
riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
  #3  
Vecchio 01-12-2008, 09.28.34
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Predefinito Re: FINANZA IMMOBILIARE ED ISLAMICA


> Stefano M. Masullo socio fondatore e segretario generale
> Assoconsulenza ed Assocredito nonchè rettore Università ISFOA
> Libera e Privata Università Internazionale con sede a Lugano
> legalmente autorizzata con delibera del Consiglio di Stato della
> Repubblica e Cantone Ticino martedì 11 novembre è stato invitato
> su esplicita richiesta del presidente Antonio C.G. Pastore,
> quale ospite speciale in qualità di <cut

ECCHISSENEFREGA NOO ?!



 

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finanza, immobiliare, islamica
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