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  #1  
Vecchio 11-12-2004, 12.27.58
Zodyako
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Predefinito Cos'e' la Prescrizione di un reato

Com'è noto, il termine prescrizionale stabilito dell'art. 51 R.D.L. 1578/33
è di cinque anni indifferentemente per ogni sorta di illecito disciplinare;
e tuttavia si sono verificate numerose incertezze nella prassi applicativa
di questo istituto, in particolar modo circa la decorrenza, la sospensione e
l'interruzione di detto termine. La mancanza di una normativa "ad hoc",
nonché la stessa natura ibrida del procedimento disciplinare non hanno certo
agevolato la soluzione del problema.
Posto infatti che le apposite "sedes materiae" ignorano la problematica,
l'interprete si trova costretto a vagliare l'esperibilità di una
applicazione estensiva delle "regulae iuris" dettate dall'Ordinamento in
sede di diritto sostanziale civile e penale. L'interruzione della
prescrizione in ragione del processo in corso è infatti regolata in modo ben
diverso nei due ambiti giurisdizionali, coerentemente con le rispettive
"rationes" ispiratrici.
In sede civile, in ultima analisi, prevale la tendenza a giustificare
l'istituto in funzione della tutela preferenziale di interessi individuali
contrapposti a quelli del titolare del diritto che omette di esercitarloii;
in altri termini si vuol sanzionare l'inerzia di quel titolare che non si
attivi per far valere il proprio diritto entro un determinato lasso di
tempo.iii
Viceversa in campo penale, la prescrizione trova la propria ragion d'essere
nell'affievolirsi delle esigenze di prevenzione connesse con
l'incriminazione, e con la correlativa inopportunità dell'esercizio di
un'attività repressiva, a distanza di molto tempo dal fatto.iv Ecco quindi
che, in quest'ottica, la prescrizione, basandosi sulla considerazione che
possono essere decadute le circostanze oggettive e soggettive legittimanti
una misura rieducativa, appare più in armonia con una concezione della pena
in senso specialpreventivo che intimidativo-retributivo.v


tratto da :
http://www.jei.it/approfondimentigiu...ID_articoli=97




S*B


Alt 11-12-2004, 12.27.58
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 11-12-2004, 12.38.58
apuo
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cos'e' la Prescrizione di un reato



Zodyako wrote:
> Com'è noto, il termine prescrizionale stabilito dell'art. 51 R.D.L. 1578/33...

omissis...
Ovviamente pagine estrapolate dal Codice Civile del Libretto Rosso di Mao.
Saluti gialli
apuong tze kiang

  #3  
Vecchio 11-12-2004, 12.46.51
Neo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cos'e' la Prescrizione di un reato

Il nostro codice penale dice cose un filino diverse.

-----------------------------------------------------

Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce
la pena dell'arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce
la pena dell'ammenda (1) .
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo
della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto
conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e
della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti
si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
N.B.: La Corte costituzioanle, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo nella parte in
cui non prevede che l'imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.
(1) Numero cosi' modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 158 Decorrenza del termine della prescrizione
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno
della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata
l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno
in cui e' cessata la permanenza o la continuazione.
Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato dal verificarsi di una
condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la
condizione si e' verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela,
istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del
commesso reato.

Art. 159 Sospensione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a
procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui
la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare
e' imposta da una particolare disposizione di legge (1).
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a
procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero effettua la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa
della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della
prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la
richiesta.
Articolo modificato dall'art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320.
(1)Comma cosi' modificato dall'art. 15, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 160 Interruzione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal
decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure
cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto,
l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a
presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio
per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a
giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza
che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza
per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la
presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il
decreto di citazione a giudizio (1).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della
interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157
possono essere prolungati oltre la meta'.
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 239 delle disposizioni di coordinamento
del codice di procedura penale.

Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione
La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti
coloro che hanno commesso il reato.
Quando per piu' reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o
la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per
gli altri.


  #4  
Vecchio 11-12-2004, 12.53.29
Neo
Guest
 
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Predefinito Re: Cos'e' la Prescrizione di un reato

Prima di copincollare bisognerebbe leggere, non dico tutto quello che si
copincolla, ma almeno il titolo quello sì.

In questo caso il titolo era:

"La prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati"



  #5  
Vecchio 11-12-2004, 13.40.57
Dirue
Guest
 
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Predefinito Re: Cos'e' la Prescrizione di un reato

La prescrizione è...

.....
....
....
....
....
.....un qualcosa che fa rosicare assai i comunisti.
Assai assai


  #6  
Vecchio 11-12-2004, 13.52.36
Zodyako
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cos'e' la Prescrizione di un reato


"Neo" <Neo@The.Matrix> ha scritto nel messaggio
news:ZcBud.279915$b5.13620004@news3.tin.it...
> Prima di copincollare bisognerebbe leggere, non dico tutto quello che si
> copincolla, ma almeno il titolo quello sì.
>
> In questo caso il titolo era:
>
> "La prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati"



No e' che io do' sempre per scontato che la legge sia uguale per
tutti.


S*B


  #7  
Vecchio 11-12-2004, 14.14.45
apuo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cos'e' la Prescrizione di un reato

Dirue wrote:

> La prescrizione è...
>
> ....
> ...
> ...
> ...
> ...
> ....un qualcosa che fa rosicare assai i comunisti.
> Assai assai


Ribadisco il concetto:
dare del comunista a priori non è molto intelligente.
E tu non hai capito un bip della parola "prescrizione"...
Cordiali Saluti
apuo

 

Tags
prescrizione, reato
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