Vediamo se mi sbaglio.
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Coloro i quali, eventualmente, in possesso dei requisiti descritti nel
D.L. 185/08 art. 17
“Rientro Cervelli”, ovvero:
“I Docenti o Ricercatori, in possesso del titolo di
studio universitario o equiparato, non occasionalmente residenti
all’estero, che
abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso
centri di
ricerca pubblici o privati o università, per almeno 2 anni continuativi e
che dal
29/11/2008 e fino al 31/12/2013 vengano a svolgere la loro attività in
Italia e
divengano fiscalmente residenti in Italia”; potranno usufruire dei
seguenti benefici:
“Avranno i redditi di lavoro dipendente (co.co.co.comprese) e autonomo,
imponibili ai fini Irpef limitatamente al 10% e non formeranno base
imponibile
Irap”, per il periodo d’imposta in cui viene assunta la residenza fiscale
in Italia e
per i due successivi, semprechè permanga la residenza fiscale in Italia;
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Cioè:
se un ricercatore risiede in Italia ma ricerca all'estero deve spicciarsi
ad emigrare entro il 2011 e dopo se ritorna fino al 2015 "è na pacchia"!-))
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The reasonable man adapts himself to the world;
the unreasonable one persists in adapting the world to himself.
Therefore, all progress depends upon the unreasonable man.
(George Bernard Shaw)
Illegittimo
Rataplan_plan: Leggete qui:
http://www.investireoggi.it/io/print_page.php?p_id=383644
E' illegittimo rifiutarsi di intermediare gli ETFs e altri prodotti
se regolarmente quotati:
Articolo 3.2.3
(Regole...