Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche (d.m. 108/09)
Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche (d.m.
108/09)
2009-09-03 Testo successivo
Una breve sintesi delle principali novità introdotte dal
d.m. 108 relativamente ai controlli di sicurezza sugli ascensori.
Fonte: Ministero dello sviluppo economico
Cose comuni > Legge > Ascensore
I
Il primo settembre è entrato in vigore il decreto ministeriale
108/09, a firma del Ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola.
Dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 162/99, di recepimento della
c.d. direttiva ascensori, vi era una situazione di diseguaglianza in
relazione alle norme di sicurezza relative agli ascensori funzionanti già
prima dell'entrata in vigore del decreto. Questi ascensori, infatti, fatte
salve alcune eccezioni, dovevano essere conformi alle normative vigenti all'epoca
della messa in esercizio, ed alle successive modificazioni, ma non a quanto
statuito dal decreto.
In questo quadro, stando a quanto si legge nello stesso d.p.r.,
l'esplicita finalità del decreto è quella di dover adeguare allo stesso
livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio
italiano data l'effettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi.
In pratica, nel giro di cinque anni a partire dal primo
settembre tutti gli impianti installati entro il 24 giugno 1999 dovranno
essere sottoposti ad un'analisi dei rischi che potrebbe comportare la
prescrizione di misure d'adeguamento. Il mancato adeguamento a tali misure
comporterà l'impossibilità di tenere in esercizio l'impianto.
Per quanto la calendarizzazione degli interventi è tale da poter
permettere un'adeguata programmazione degli stessi in relazione alle
prescrizioni che potrebbero essere stabilite, notevoli critiche sono state
sollevate da diverse associazioni dei consumatori e dei proprietari di
immobili. Secondo Confedilizia, che cita le stime di massima di un operatore
del settore ascensoristico, la spesa media preventivabile ad impianto è di
circa ? 15.000,00 per un ammontare complessivo su tutto il territorio
nazionale di circa ? 6 miliardi!
di Alessandro Gallucci, avvocato del foro di Lecce
Qui di seguito il testo del decreto
Ministero dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009
Gabinetto del Ministro
VISTA la raccomandazione della Commissione Europea 95/216/CE
dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori
esistenti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999
n. 162, relativo al regolamento recante norme per l'attuazione della
Direttiva Ascensori 95/16/CE;
VISTA la norma UNI EN 81-80 "Regole per il miglioramento della
sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci
esistenti", approvata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione nel
maggio 2004 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 02.02.2006 e sue
modifiche e/o integrazioni successive ;
VISTA l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di
trasporto più utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse
persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell'opinione
pubblica occorre assicurare al presente Decreto la massima diffusione a
livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni
radio/televisive;
CONSIDERATO l'obiettivo del Governo di rilanciare l'edilizia e
pertanto di perseguire anche l'obiettivo della messa in sicurezza degli
edifici degli impianti tecnologici, tra questi l'ascensore indispensabile
mezzo di trasporto;
CONS1DERANDO che il presente Decreto è rivolto espressamente a:
* Proprietari / Amministratori / Associazioni di Piccoli
Proprietari immobiliari / Imprese che effettuano manutenzione/ riparazione /
ammodernamento di ascensori
* Organismi Notificati / ASL / Ispettorato del Lavoro
considerata la necessità di dover adeguare allo stesso livello
di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio Italiano data
l'effettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi,
DECRETA
Art. 1 - Scopo
1. AI fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei
tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall'articolo 1 e
dall'articolo 2, comma 1. lettera a) del regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato
"regolamento", si dispone l'adozione di appositi interventi di adeguamento
mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza
degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e
nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle
situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.
Art. 2 - Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli
ascensori
1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire
dall'entrata in vigore del presente Decreto in occasione della prima
verifica periodica sull'impianto già programmata dall'Organismo Notificato /
dalla ASL / dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore
contestualmente richiede e concorda l'effettuazione di una verifica
straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla
realizzazione di un'analisi delle situazioni dì rischio presenti
nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica
più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da
UNI e le norme europee che garantiscono un livelle di sicurezza equivalente
(come UNI EN 8I.80).
2. I Soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1
programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il
termini perentorio di :
- 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto
per gli ascensori istallati prima del 15 novembre 1964
- 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto
per gli ascensori installati prima del 14 ottobre 1979
- 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto
per gli ascensori installati prima del 09 aprile 91
- 5 anni dalla data dì entrata in vigore del presente Decreto
per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche
dell'ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di una o più" degli
interventi di adeguamento previsti dall'analisi dei rischi, in quanto
protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario
dell'ascensore o il suo legale rappresentante può fare certificare la
speciale situazione del componente dell'Impianto di ascensore da un
Ingegnere o Architetto iscritto all'Albo. In questo caso particolare l'Ente
autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui
all'articolo 13 del regolamento, dà il suo parere sull'impossibilità della
richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far
mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle
predette norme di buona tecnica.
Art.3 - interventi di adeguamento
1. L'Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e le
straordinarie, dì cui all'articolo 13 del regolamento, che ha effettuato o
approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di
adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro
i termini seguenti:
- entro 5 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
per le situazioni di rischio riportate nella Tabella A;
- entro 10 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
per le situazioni di rischio riportate nella Tabella B.
2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno
essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi,
di significativa entità.
3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C
sono quelle elencate nell'appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse
devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure
le possibili misure da adottare.
Art.4 - responsabilità dell'esecuzione degli interventi
prescritti
1. Gli Enti responsabili delle verifiche periodiche devono
verificare, nel corso delle ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento
previsto dal presente Decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento
previsto dal presente Decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica
periodica ne comunica l'esito negativo al competente ufficio comunale per i
provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e
responsabilità, il Proprietario dello stabile e/o l'Amministratore del
Condominio e la Ditta di manutenzione.
Art.5 - Responsabilità dell'esecuzione degli interventi
prescritti
1. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale
rappresentante, è responsabile della corretta esecuzione degli interventi
di adeguamento nei termini previsti dal presente Decreto e nel rispetto
delle esecuzioni tecniche previste dall'analisi di rischio oppure da quelle
indicate dalla norma di buona tecnica.
2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento
della sicurezza, prescritti dall'Organismo Notificato o dalla ASL o
dall'ispettorato del Lavoro, l'impianto ascensore non potrà essere tenuto in
esercizio.
Art.6 - Adeguamenti specifici
1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art,
3. comma 3:
- Misure per assicurare l'accessibilità ai disabili;
- Misure contro gli atti vandalici;
-Misure per assicurare un comportamento sicuro in caso
d'incendio, non sono compresi nelle Tabelle in quanto soggetti a valutazioni
specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle
esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore è
inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere
esplicitamente quali misure adottare.
Art.7 - Oneri
1. Gli oneri per l'esecuzione dell'analisi e della valutazione
dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante
dell'impianto elevatore.
Art.8 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente Decreto le
Tabelle A, B e C con l'elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al
fine del loro adeguamento.
Roma, 23 luglio 2009
Il Ministro
Claudio Scajola
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"Abbi il coraggio di servirti della tua propria ragione" (I. Kant)
Re: Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche (d.m. 108/09)
"LoZioBartSignal®" <ZioSignal@Tornato.it> ha scritto nel messaggio
newsEXnm.58243$9f6.64559@twister1.libero.it...
> Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche
> (d.m. 108/09)
Re: Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche (d.m. 108/09)
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> "LoZioBartSignal®" <ZioSignal@Tornato.it> ha scritto nel messaggio
> newsEXnm.58243$9f6.64559@twister1.libero.it...
>> Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche
>> (d.m. 108/09)
> chi è che fa ascensori?
Re: Ascensori vecchi: adempimenti necessari con il decreto verifiche (d.m. 108/09)
> chi è che fa ascensori?
MSA.IT
(occhio che +100% già l'ha fatto nelle scorse settimane, ma secondo me, dopo
una discreta correzione e scaricamento degli oscillatori, ha ancora un buon
margine di crescita verso i max storici...)
Fideiussione e documenti necessari
O-Zone: Salve a tutti,
possibile che in un caso di fideiussione (mia moglie che garantisce per
il fratello) la banca chieda, oltre allo stato di famiglia, anche il
certificato di matrimonio ? Ma di cosa...
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13-07-2009 20.22.48
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Neo: http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/press/monetary/2006/20061212/default.htm
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La misura di un uomo non è la sua intelligenza.
La misura di un uomo è questa:
con quanta rapidità sa reagire...
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Abissino: dietrofront del governicchio
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Assegni non =?ISO-8859-1?Q?pi=F9?= necessari. Che faccio?
Agostino: Attualmente ho, intestati a mio favore, due assegni (da due parenti) per
un'esigenza, poi svanita. Dunque ora mi trovo questi due loro assegni che
non servono più. Considerato che questi due...
Banche
3
13-06-2006 23.37.14
Verifiche ICI
Lorenzo n+1: Testuale:
Dal Comune di .....
Con la presente si informa la S.V. che codesto Ufficio Tributi ha
avviato una verifica sulla vostra posizione fiscale ai fini dell'ICI.
Per concludere l'attività...