In data 3 Luglio 2007 la Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale
d’Appello della Repubblica e Cantone Ticino composta dai Giudici
Mauro Mini,Raffaele Guffi, ed Andrea Pedroli riuniti per
decidere sull’istanza di promozione dell’accusa presentata da
Massimo Silvestri amministratore unico ISSEA SA Politecnico di
Studi Aziendali Università Privata a Distanza hanno decretato il
non luogo a procedere nei confronti di ISFOA LIBERA E PRIVATA
UNIVERSITA DI DIRITTO INTERNAZIONALE http://www.unisfoa.ch
obbligando in solido al contempo Massimo Silvestri e ISSEA
Politecnico di Studi Aziendali Università Privata a Distanza a
pagare la tassa di giustizia e le spese pari a 1000 Franchi
Svizzeri e a rifondere al denunciato a titolo di risarcimento
250 Franchi Svizzeri. Inoltre Massimo Silvestri citato in
giudizio dalla LUDES http://www.uniludes.ch ,presieduta dal
professor Paolo Sotgiu,una altra prestigiosa università privata
svizzera legalmente autorizzata e sottoposta alla stessa
campagna denigratoria è stato Condannato per Diffamazione con
Sentenza Numero 10.2007.227 del 9 Gennaio 2008 del Giudice della
Pretura Penale del Tribunale di Bellinzona Dottor Damiano
Stefani. Per leggere la sentenza integrale basta digitare il
seguente link tratto dal sito ufficiale della LUDES
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA
ADUNANZA dell’11 gennaio 2007 HA DELIBERATO su segnalazione
della LUDES a) che il messaggio pubblicitario diffuso dalla
società ISSEA SA POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI DI LUGANO e
dall’Associazione Libera Università degli Studi economici e
Sociali-LUSES, costituisce una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c),
del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione; b) che alla società ISSEA SA POLITECNICO DI LUGANO
sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 9.100
€ (novemilacento euro); c) che all’;Associazione Libera
Università deli Studi economici e Sociali-LUSES sia irrogata una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 12.100 ;
(dodicimilacento euro), da eseguirsi dal Presidente Massimo
Silvestri in virtù dell’incarico conferitogli dall’assemblea
straordinaria dei soci del 21 novembre 2006
Estratto ufficiale dal sito della università LUDES scritto
dall'avvocato Giorgio Grandini direttore ufficio legale UNILUDES http://www.uniludes.ch
“I citati attacchi sono verosimilmente riconducibili alla figura
del signor Massimo Silvestri che, da anni, cerca di screditare
l’operato della L.u.de.S. mediante affermazioni denigratorie
diffuse prevalentemente via internet.
Le varie procedure giudiziarie civili e penali promosse in
Italia ed in Svizzera dalla L.U.de.S. a tutela della propria
personalità hanno fin’ora portato ai seguenti pronunciamenti:
1. Decreto di accusa per il titolo di reato di diffamazione
emanato dal Sostituto Procuratore Pubblico di Lugano (Svizzera)
nei confronti del signor Massimo Silvestri in Lugano.Con
sentenza del 09 gennaio 2008, il Giudice della Pretura penale di
Bellinzona ha rigettato l’opposizione interposta
dall’interessato, confermando integralmente il citato decreto
d’accusa. Il signor Silvestri ha ora interposto ricorso in
cassazione avverso la citata sentenza”.
2. condanna N. 16366 dell’11.01.2007 (bollettino AGCM 2/2007, PI
5421), pronunciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato di Roma nei confronti della ISSEA SA – Università
privata a distanza (società della quale il signor Silvestri è
amministratore unico), per pubblicità ingannevole.
Il citato provvedimento di condanna è pubblicato sul sito http://www.agcm.it.
3. sanzione dell’Istituto dell’Autodisciplina di Milano, tramite
pronuncia del Giuri N. 204/2000 del 14 settembre 2000, sempre
nei confronti della ISSEA SA."
I soli siti ufficiali facenti fede per una corretta informazione
sulla nostra Università, sono i seguenti:
Ricorso
Provvedimento n. 16366 del 11/01/2007 (Chiusura istruttoria)
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DATI GENERALI procedimento PI5421 - LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
parti ISSEA S.A.
n. Reg. TAR 2932/07
n. Reg. CdS
esito finale Respinto
TAR Lazio Consiglio di Stato
PI5421 - LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
Provvedimento n. 16366
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’11 gennaio 2007;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTO il provvedimento dell’8 agosto 2006 con il quale è stata
disposta la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario
ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.
206/05;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con due richieste di intervento, la prima pervenuta in data 19
giugno 2006, integrata in data 6 luglio 2006 con l’acquisizione
del messaggio, la seconda pervenuta in data 3 luglio 2006,
integrate entrambe con l’identificazione del committente in data
10 luglio 2006, due consumatori hanno segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto
Legislativo n. 206/05, di un messaggio pubblicitario diffuso
attraverso il sito internet http://www.uniluses.ch, nella
versione rilevata e stampata nelle date 26 giugno 2006 e 2
luglio 2006, volto a promuovere l’attività di formazione
universitaria offerta dalla sedicente Libera Università degli
Studi economici e Sociali-LUSES, con sede a Roveredo nel Cantone
Grigioni (Svizzera).
Nelle richieste di intervento si evidenzia che il messaggio
lascerebbe intendere che LUSES sia una università in grado di
conferire lauree e titoli accademici con la possibilità di usare
legalmente il titolo di dottore in Italia, che tali titoli siano
riconosciuti in Italia, abbiano valore legale e siano spendibili
come tali, e che LUSES abbia una organizzazione stabile e
articolata nella sede di Roveredo, contrariamente al vero.
Secondo i segnalanti, i titoli rilasciati da LUSES sono privi di
qualunque valore legale in Svizzera e come tale non è possibile
alcun riconoscimento secondo quanto previsto sia dalla
Convenzione Europea del 1959, sia dalla normativa italiana e
comunitaria in materia di riconoscimento di titoli accademici
stranieri; LUSES non possederebbe alcun riconoscimento da parte
delle Autorità Elvetiche quale istituzione universitaria di
qualsiasi genere; LUSES sarebbe inesistente nell’Ufficio del
Registro di Commercio di Coira (Cantone Grigioni), né
occuperebbe alcuna sede nell’ambito territoriale del Municipio
di Roveredo.
Con le richieste di intervento, i consumatori hanno presentato
istanza di sospensione provvisoria del messaggio segnalato ai
sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n.
284.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è stato
diffuso attraverso il sito internet http://www.uniluses.ch,
volto a promuovere l’attività di formazione universitaria
offerta dalla LUSES.
In particolare, l’home page è dedicata alla presentazione della
LUSES, che viene qualificata come “una associazione senza scopo
di lucro, apolitica e aconfessionale, costituita ai sensi degli
artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero [che] svolge
attività accademica e conferisce titoli universitari […] in
conformità alle leggi del Cantone dei Grigioni, dove ha la sua
sede nella città di Roveredo”, con la precisazione
che “l’attività universitaria è libera e non necessita di
autorizzazione”. Nelle altre pagine web, a cui è possibile
accedere dalla home page, si descrive il metodo di apprendimento
utilizzato da LUSES, consistente in un “metodo di insegnamento e
assistenza a distanza”, a cui segue l’affermazione “LUSES è
all’avanguardia nella formazione a distanza fornendo una
formazione di qualità”, e si indicano le procedure di
immatricolazione, i diversi indirizzi di studio, quali Scienze
politiche, Scienze aziendali, Scienze economiche, Scienze della
Comunicazione, Scienze informatiche, la durata non prefissata di
ciascun corso “per il conseguimento del Diploma di Laurea e/o
Master”, le modalità di svolgimento degli esami, che “si
svolgono attraverso la preparazione di tesine scritte che
saranno valutate dal tutor”, nonché le modalità di discussione
della tesi di laurea o di master, “sostenuta in presenza nei
modi tradizionali davanti alla Commissione dei docenti”,
all’esito della quale “viene conferito e consegnato il
CERTIFICATO da cui risulta la valutazione della Commissione di
esami espressa con votazione massima di 110/110; successivamente
verrà spedito il diploma regolarmente registrato e autenticato”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 11 luglio 2006 è stato comunicato ai segnalanti e alla
società ISSEA SA, in qualità di presunto operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto
delle richieste di intervento sarebbe stata valutata ai sensi
degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con
riguardo alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, alle
effettive caratteristiche dei servizi pubblicizzati e ai
risultati che si possono ottenere in relazione alla possibilità
di conseguire un diploma di laurea al termine degli studi.
Analoga comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata
in data 19 luglio 2006 all’Associazione LUSES e alla signora
Ornella Fagnani, in qualità di presunti operatori pubblicitari,
in considerazione delle indicazioni fornite da ISSEA SA nella
memoria pervenuta in data 18 luglio 2006.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è
stato richiesto alla società ISSEA SA, all’Associazione LUSES e
alla signora Ornella Fagnani, in qualità di presunti operatori
pubblicitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del
D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa
documentazione riguardanti:
- la natura dell’attività svolta dalla LUSES, specificando se la
stessa gode di qualche riconoscimento o accreditamento da parte
delle istituzioni italiane, svizzere o comunitarie;
- certificazioni di autorità pubbliche federali e cantonali da
cui risulti l’ubicazione della sede della LUSES nel comune di
Roveredo, nonché la titolarità dei diritti d’uso di immobili;
- la consistenza dell’organizzazione messa a disposizione degli
studenti da LUSES, sia in termini di locali, docenti e
attrezzature;
- la durata, la natura dei corsi organizzati da LUSES e dei
titoli da essa rilasciati;
- i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra LUSES e
ISSEA SA, anche con riguardo al trasferimento del nome a dominio
uniluses.ch, nonché informazioni circa l’attività svolta dalla
seconda in ordine alla ideazione e diffusione del messaggio
pubblicitario;
- i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra
l’Associazione LUSES e la società ISSEA SA e le persone fisiche
che ricoprono ruoli rappresentativi e/o esecutivi e/o lavorativi
a favore di entrambe, nonché informazioni circa l’attività
svolta da tali persone in ordine alla ideazione e diffusione del
messaggio pubblicitario;
- la rilevante normativa federale e del Cantone Grigioni che
consentirebbe a LUSES l’esercizio dell’attività pubblicizzata;
- l’attività svolta dalla signora Fagnani a favore
dell’Associazione LUSES e della società ISSEA.
In data 10 luglio 2006 è stata acquisita agli atti d’ufficio
copia della pagina web http://hosting.masterweb.it/whois.html,
stampata e rilevata in pari data ai fini dell’identificazione
del committente, dalla quale risulta che a quella data l’holder
del domain name in questione era la società ISSEA SA, con sede
in Agno (Svizzera), data dell’ultima registrazione il 26 maggio
2006 e dell’ultima modifica il 15 maggio 2006.
ISSEA SA ha inviato una prima memoria in data 18 luglio 2006,
nella quale
ha dichiarato che il nome di dominio uniluses.ch non è nella sua
titolarità, bensì in quella dell’Associazione LUSES con sede in
Roveredo Cantone dei Grigioni, trasmettendo copia della pagina
web https://nic.switch.ch/reg/ds030202View. ... sessionid-
9C1EFE16856DF1E22A9…, nella versione rilevata e stampata in data
18 luglio 2006, dalla quale risulta che dal 17 luglio 2006
l’holder del domain name in questione era divenuto
l’Associazione LUSES- Ornella Fagnani, Cantonale 13, CH-6535,
Roveredo GR, Switzerland, data dell’ultima registrazione e
dell’ultima modifica il 17 luglio 2006.
ISSEA SA ha eccepito la propria estraneità al procedimento,
invitando l’Autorità a procedere all’integrazione del
contraddittorio nei confronti dell’Associazione LUSES, com’è
avvenuto con l’invio della comunicazione di avvio del
procedimento in data 19 luglio 2006.
ISSEA SA ha altresì rappresentato che “da ricerche effettuate
nel Cantone dei Grigioni non risulta allo stato che la
Associazione Luses abbia in ogni modo iniziato alcuna attività
di insegnamento o altra attività oltre alla presentazione del
sito vetrina”.
ISSEA SA ha anche aggiunto che, secondo l’ordinamento
svizzero, “le associazioni non sono obbligate ad avere una sede
fissa, intesa come sede legale e/o organizzativa stabile,
potendo la stessa identificarsi di volta in volta con quella di
uno degli associati, presidente pro tempore, segretario”; “le
associazioni possono a questo scopo fruire del servizio
ufficiale delle poste svizzere, cosiddetto indirizzo postale per
le associazioni recapito postale unico che non cambia con il
modificarsi dell’indirizzo del legale rappresentante pro
tempore”; “l’attività statutaria della Luses, come si legge nel
sito (insegnamento telematico a distanza) si presta comunque a
tale soluzione non essendo necessaria una sede
organizzativamente ampia e strutturata”.
ISSEA SA ha rappresentato che nelle pagine web non è presente
alcun riferimento al valore legale e, più in generale, alla
spendibilità in Italia dei titoli conferiti, né alla esistenza
in Italia di un’organizzazione stabile e/o secondaria; al
contrario, in alcune pagine web è chiaramente indicato che LUSES
è un’associazione regolarmente costituita ai sensi dell’articolo
60 e seguenti del codice civile svizzero e che i titoli
conferiti non sono equipollenti ai titoli delle università
accreditate/statali svizzere e dell’Unione Europea.
Nell’ordinamento svizzero l’attività di formazione universitaria
è libera e garantita dagli artt. 20 e 27 della costituzione
federale svizzera e non è necessaria alcuna autorizzazione
federale e/o cantonale per svolgere tale attività. Nel Cantone
dei Grigioni, in particolare, l’uso della denominazione
Università è libero, purché si indichi che i titoli conferiti
non sono equipollenti a quelli delle università “così come
appunto Luses diligentemente fa” nella sezione del sito
intitolata “quadro normativo”.
Nelle ulteriori memorie pervenute nelle date 20 luglio 2006, 27
luglio 2006 e 11 dicembre 2006, la società ISSEA SA ha ribadito
la propria estraneità al procedimento, in quanto l’Associazione
Luses sarebbe persona giuridica e autonoma rispetto ad ISSEA SA
e non avrebbe alcun rapporto con quest’ultima, considerato anche
che il sito in questione non contiene alcun riferimento ad essa.
ISSEA SA non sarebbe il committente, né l’autore del messaggio
pubblicitario; né potrebbe essere qualificata come proprietaria
del mezzo attraverso cui il messaggio è stato diffuso, in quanto
ISSEA non è titolare del dominio http://www.uniluses.ch: “ISSEA
SA non può e non deve essere considerata in questo caso
operatore pubblicitario non essendoci le condizioni (la mancata
identificazione del committente e dell’autore del messaggio)
previste dal Decreto Legislativo n. 206/05” e dal regolamento di
procedura.
Nella memoria pervenuta in data 3 agosto 2006, l’associazione
LUSES ha rappresentato quanto sostenuto anche da ISSEA SA nelle
proprie memorie. Da esse si evince, in particolare, che la
medesima persona fisica, Massimo Silvestri, è il Presidente
LUSES e l’Amministratore Unico di ISSEA SA.
LUSES ha dichiarato che i contenuti e le modalità di
presentazione del messaggio sarebbero volti a fornire
informazioni relative all’attività istituzionale dell’università
e non presenterebbero le caratteristiche di un messaggio
pubblicitario, ossia di un messaggio diffuso nell’esercizio di
un’attività commerciale allo scopo di promuovere la vendita,
secondo quanto disposto dall’articolo 20, comma 1 lettera a). Il
messaggio avrebbe lo scopo di orientare gli studenti nella
scelta degli studi, dando loro indicazioni generali
sull’università, sulle strutture, sui mezzi, sui corsi, sul
personale docente e non docente, ecc.. Lo stile e la grafica
utilizzati nelle comunicazioni sarebbero di tipo espositivo e
descrittivo, tanto da escludere la natura promozionale e/o
pubblicitaria del messaggio. Trattandosi di “un sito
esclusivamente vetrina”, la sua diffusione non
potrebbe “pregiudicare il comportamento economico dei
consumatori, non avendo la … società attivato alcun corso”.
LUSES ha rappresentato di essere un’associazione regolarmente
costituita ai sensi dell’articolo 60 del codice civile svizzero
che non svolge attività di carattere economico e, di
conseguenza, di non avere l’obbligo di essere iscritta
all’Ufficio del Registro di Commercio, e di non avere alcuna
sede fissa e/o stabile, potendo essa identificarsi con quella
del legale rappresentante pro-tempore e/o con quella di uno dei
soci.
Secondo LUSES, sussiste la carenza assoluta di giurisdizione da
parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in
quanto il messaggio apparso sul sito internet http://www.uniluses.ch non è da considerarsi diffuso in Italia,
poiché: i) lo spazio web (hosting) risiede in un server
fisicamente situato in Svizzera, che non ha alcuna sede o
succursale in Italia; pertanto, il contenuto del messaggio, la
sua tutela giuridica e la sua registrazione sono esclusivamente
disciplinati dalla legge svizzera; ii) non esiste alcun rapporto
contrattuale dell’Associazione con un mezzo pubblicitario di
qualsiasi genere avente ad oggetto la diffusione, all’interno
del territorio italiano, del messaggio pubblicitario in
questione; iii) l’Associazione LUSES è costituita secondo le
norme del codice civile svizzero, con sede legale e operativa in
Svizzera, non ha alcuna sede, succursale, ufficio, stabile
organizzazione o referente in Italia e non è soggetta, dunque,
alla legislazione italiana.
Nel caso di specie, inoltre, non sarebbe applicabile l’articolo
2 della Convenzione di Lugano riguardante la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale, in quanto il procedimento amministrativo si
svolge dinanzi ad un’autorità amministrativa e non
giurisdizionale. “L’Associazione Luses, pertanto, non è, né si
ritiene sottoposta e/o vincolata alle decisioni, che, peraltro,
non hanno alcun valore giuridico nel territorio svizzero, e alle
richieste di informazioni dell’Autorità, a cui l’associazione
ritiene di rispondere per mere ragioni di cortesia”.
Secondo LUSES, i rapporti tra l’Associazione e ISSEA SA, nonché
tra le persone che ricoprono incarichi nelle medesime, non
avrebbero alcuna rilevanza sull’oggetto del presente
procedimento.
LUSES ha comunque rappresentato che la signora Fagnani ricopre
l’incarico di segretaria e tesoriere dell’Associazione e non ha
alcun potere di rappresentanza della medesima, né deve ritenersi
responsabile della ideazione e diffusione del messaggio oggetto
di contestazione. Ogni responsabilità deve essere ricondotta al
legale rappresentante pro-tempore, che è da individuarsi,
conformemente a quanto disposto dallo statuto, nel Presidente
dell’associazione stessa.
LUSES ha rappresentato che la registrazione dei domini
uniluses.ch e luses.ch da parte di ISSEA SA è avvenuta in
esecuzione di uno specifico incarico conferitole con nota del 2
maggio 2006, allegata, nella quale l’associazione dichiara
che “rimane di sua assoluta responsabilità la scelta del
provider e dei contenuti dei siti” e impegna la società a
trasferirle l’intestazione dei domini a semplice richiesta.
LUSES ha allegato copia dell’atto costitutivo dell’associazione
con sede in Roveredo Cantone dei Grigioni (Svizzera) e dello
statuto, datati 21 giugno 2005.
Da essi si evince che Presidente dell’Associazione è MASSIMO
SILVESTRI [E’ la società che gestisce il POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI, università privata a distanza con sede nel Cantone
Ticino, autorizzata all’utilizzo della suddetta denominazione
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con deliberazione del
14 febbraio 2006. ] e che la signora Ornella Fagnani ne è
Segretario e Tesoriere. Lo scopo sociale è “progettare, creare,
realizzare e praticare attività culturali, di orientamento agli
studi, corsi di studi, formazione di livello universitario,
formazione per adulti, master, seminari, ricerca scientifica e
tecnologica, convegni in ogni disciplina, con rilascio delle
relative attestazioni, didattica e preparazione per corsi di
laurea italiane, europee e americane”, anche mediante “strumenti
innovativi di tipo tecnologico, informatico e-learning e di
teledidattica”. “Per perseguire tali scopi l’Associazione si
propone di fornire corsi universitari nella forma di
insegnamento a distanza, in convenzione con università pubbliche
e private, di organizzare corsi di formazione continua con
materiale di insegnamento a distanza in partnership con
università pubbliche e private, altre scuole e imprese, di
dispensare una formazione mista combinando l’insegnamento a
distanza con corsi brevi e stages in presenza.” L’Associazione è
validamente impegnata verso terzi dalla firma individuale del
Presidente, che ha la rappresentanza legale della medesima. “In
caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio sarà
devoluto ad un Ente designato dall’Assemblea, avente scopi
simili a quelli dell’Associazione”. “E’ facoltà del Presidente
richiedere in ogni momento l’iscrizione dell’associazione al
Registro di commercio del Cantone dei Grigioni”.
In data 13 settembre 2006 LUSES ha dichiarato di aver
provveduto, “per spirito di cortese collaborazione” e “per il
principio della buona fede” ad inserire nell’home page del sito
l’avvertenza che la sede di Roveredo è un recapito postale, con
ciò ritenendo di aver meglio chiarito la funzione di
mera “vetrina” del contenuto del sito.
In data 29 novembre 2006 LUSES, nella persona del Presidente
MASSIMO SILVESTRI , ha rappresentato che in data 21 novembre
2006 l’associazione è stata sciolta e che “di conseguenza il
sito internet http://www.uniluses.ch è stato cancellato”. Alla
comunicazione è allegata copia del verbale dell’assemblea
straordinaria di LUSES del 21 novembre 2006, con la quale i soci
ne hanno deliberato lo scioglimento per il venir “meno di motivi
e interesse per la continuazione dell’attività sociale”, dando
incarico al Presidente di “porre in essere ogni adempimento
consequenziale a detto scioglimento”.
Con memoria pervenuta in data 3 agosto 2006, la signora Fagnani,
per parte sua, ha rappresentato che:
ricopre l’incarico pro tempore di segretaria e tesoriere
dell’Associazione LUSES e non ha alcun potere di rappresentanza
dell’associazione che è riservata, come da statuto allegato alla
memoria, al Presidente e al Vicepresidente;
sussiste nei suoi confronti una carenza di legittimazione
passiva in quanto non può essere qualificata come operatore
pubblicitario ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera d),
del Decreto Legislativo n. 206/05;
che il procedimento risulta viziato da una nullità assoluta per
violazione e falsa applicazione di legge e, pertanto, deve
essere archiviato.
Con memorie pervenute in data 18 luglio 2006, 25 luglio 2006, 16
agosto 2006 e 1° settembre 2006, un segnalante ha ribadito, in
sintesi, l’ingannevolezza del contenuto dei messaggi apparsi sul
sito internet http://www.uniluses.ch, allegando la seguente
documentazione:
· la comunicazione del Municipio di Roveredo GR – Ufficio
controllo abitanti del 24 luglio 2006, nella quale la
Cancelleria Comunale dichiara che “l’Università Luses non
risulta allo scrivente ufficio, nè tantomeno ci risulti essere
un’università nel nostro Comune”;
· la comunicazione dell’Ufficio della Formazione medio-superiore
del Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione
dell’ambiente dei Grigioni del 24 luglio 2006, nella quale si
dichiara che “la cosiddetta LUSES- Libera Università degli Studi
Economici e Sociali non vien riconosciuta dal cantone Grigioni
come Istituzione universitaria” e “inoltre il cantone dei
Grigioni non dispone di nessun presupposto legale, che proibisca
l’attività di un’istituzione universitaria”;
· la comunicazione dell’Ispettorato del registro fondiario e
registro di commercio del Cantone dei Grigioni del 20 luglio
2006, nella quale si dichiara che LUSES- Libera Università degli
Studi Economici e Sociali non è iscritta nel registro;
· copia del dispositivo del decreto del 25 agosto 2006 assunto
in sede cautelare dal Presidente del Tribunale distrettuale di
Moesa (Cantone dei Grigioni), con cui il giudice svizzero ordina
alla “LUSES Libera Università degli Studi Economici e Sociali,
Roveredo, di non utilizzare né il nome Luses né i nomi di
dominio http://www.uniluses.ch e http://www.luses.ch”.
In data 10 novembre 2006 è stata comunicata alle parti la data
di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITà PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato
diffuso attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 12
dicembre 2006, è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma
5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 2 gennaio 2007, la suddetta
Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19,
20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle
seguenti considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio
universitari a distanza tramite internet, e dunque su tutti i
territori nazionali, e, in particolare, essendo presentato in
lingua italiana, costituisce una attrattiva specifica per gli
eventuali candidati di madrelingua che presumibilmente si
trovano in Italia;
- il messaggio segnalato prospetta la possibilità di seguire
corsi di laurea presso una presunta università non idonea a
rilasciare titoli aventi valore legale in Italia, in quanto non
sussiste il necessario riconoscimento ministeriale;
- sebbene l’operatore pubblicitario abbia rinunciato,
cancellando il sito, alla diffusione del messaggio, tale
condotta non è elemento idoneo a escludere l’ingannevolezza del
messaggio, posto che questo deve essere valutato nella sua
potenzialità decettiva, con esclusivo riferimento al suo
contenuto e alla sua portata, riferita alle circostanze spazio-
temporali della sua diffusione;
- prescindendo dalla legittimità dell’uso del
termine “Università” ai sensi della normativa nazionale
italiana, l’associazione di tale termine con gli altri
di “diploma” e “della tesi di laurea o di master”, insieme alla
specificazione della votazione in 110/110, costituiscono
elementi idonei – in assenza di apposita precisazione - a
ingenerare nel destinatario l’erroneo convincimento che l’ente
operatore pubblicitario sia accreditato al rilascio di titoli
aventi valore legale;
- il messaggio de quo, in quanto recante l’affermazione di
un’offerta di corsi universitari, risultata priva di riscontro
nella realtà, appare in grado di orientare indebitamente le
scelte dei consumatori, in considerazione delle potenzialità
induttive in errore dell’uso delle espressioni “formazione
universitaria di qualità” e “verrà spedito il diploma
regolarmente registrato e autenticato” in associazione con la
descrizione del metodo, che lasciano presumere strutture e
offerta formativa di livello universitario per gli studenti
italiani.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Preliminarmente, si rileva che, nel caso in esame, devono essere
considerati operatori pubblicitari non solo l’Associazione
LUSES, titolare del domain name uniluses.ch a partire dal 17
luglio 2006 e, quindi, committente del messaggio, nonché suo
autore secondo quanto da essa stessa dichiarato e soggetto nei
cui confronti il messaggio dispiega il proprio effetto
promozionale, ma anche la società ISSEA SA.
Risulta, infatti, dimostrato in atti che la società ISSEA SA è
stata titolare del domain name http://www.uniluses.ch, e quindi
committente del messaggio, dal maggio 2006 al 16 luglio 2006, in
un contesto di comunanza di interessi dovuti ai legami personali
esistenti fra i due soggetti giuridici in questione, potendo
rilevare l’incarico del 2 maggio 2006, al più, ai soli fini del
rapporto interno fra questi ultimi.
Considerate le circostanze emerse dagli atti del procedimento,
non viene, invece, qualificata come operatore pubblicitario la
signora Ornella Fagnani.
Al contrario di quanto sostenuto da LUSES, non appare poi
possibile nutrire dubbi circa la natura pubblicitaria del sito
internet http://www.uniluses.ch, essendo i suoi contenuti
immediatamente volti a promuovere presso il pubblico l’attività
di formazione a pagamento offerta dalla sedicente università
privata LUSES.
Non merita, inoltre, accoglimento, l’eccezione di carenza di
giurisdizione dell’Autorità sollevata dalle parti del
procedimento. Sul punto, basta considerare che il messaggio
pubblicitario, a causa del mezzo di diffusione (internet) e
della lingua utilizzata (italiano), è stato in grado di
raggiungere consumatori italiani. Si rileva, inoltre, che
MASSIMO SILVESTRI , persona fisica titolare rappresentante
legale sia di ISSEA SA, sia di LUSES, ha più volte richiesto, in
qualità di consumatore, l’intervento dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nei confronti di messaggi pubblicitari
diffusi via internet attraverso siti con estensione “ch” da
operatori economici situati nel territorio elvetico.
Passando al merito, il messaggio in esame lascia intendere che
presso il Comune di Roveredo nel Cantone dei Grigioni (Svizzera)
ha sede la LUSES Libera Università degli Studi Economici e
Sociali, che ivi svolge attività accademica, all’avanguardia
nella formazione a distanza, fornendo una formazione
universitaria di qualità. Iscrivendosi ai suoi corsi in Scienze
politiche, Scienze aziendali, Scienze economiche, Scienze della
Comunicazione, Scienze informatiche è possibile ottenere, in un
tempo non prefissato, a seguito della discussione della tesi
nella sede di Roveredo, veri e propri titoli di studio, espressi
in centodecimi, diplomi regolarmente registrati e autenticati.
Il sito, nelle sezioni “quadro normativo” e “a chi ci
rivolgiamo” contiene le seguenti affermazioni: “I diplomi di
laurea e di master conferiti non sono equipollenti a quelli di
università accreditate e/o statali Svizzere o dell’Unione
Europea”; “professionisti, imprenditori, Dirigenti…in possesso
di una comprovata esperienza professionale possono conseguire il
nostro prestigioso titolo di studio, non equipollente alle
lauree statali o accreditate, ma egualmente molto apprezzato
nella società”.
Secondo gli operatori pubblicitari, tali affermazioni, nella
loro chiarezza, appaiono idonee a rendere edotto il consumatore
italiano delle utilità conseguibili tramite la frequenza dei
corsi e l’ottenimento dei titoli della LUSES, nonché delle
differenze esistenti fra l’ordinamento svizzero e quello
italiano.
Inoltre, la legittimità dell’attività di LUSES di rilascio dei
titoli di studio nell’ambito dell’ordinamento svizzero ed in
particolare dell’uso, da parte sua, della
denominazione “Università” eliminerebbe in radice l’esigenza di
ogni indagine circa l’eventuale portata decettiva del messaggio
in questione nei confronti del consumatore italiano.
In effetti, l’ordinamento italiano esprime, sul punto specifico,
un indirizzo significativamente diverso da quello adottato
nell’ordinamento federale svizzero.
A differenza di quest’ultimo, secondo una legislazione risalente
nell’ambito dell’ordinamento italiano, i titoli di studio
universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli
previsti dalla legge e possono essere conferiti, con le modalità
e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle
istituzioni universitarie statali e non statali autorizzati a
rilasciare titoli avente valore legale; le denominazioni
di “Università”, “Ateneo”, “Politecnico” possono essere usate
soltanto dalle istituzioni universitarie statali e non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma
delle disposizioni di legge.
Per il consumatore italiano, quindi, come peraltro ribadito dal
Tar Lazio, Sez. I, nella sentenza n. 14655/2004, i
termini “Università” e “Laurea”, oltre ad essere giuridicamente
pregnanti, sono carichi di indiscutibili valenze storico-
culturali, immediatamente connessi come sono ad enti ed
istituzioni che da tempo caratterizzano, non solo sul piano
culturale, la vita e la società italiana; possiedono cioè una
forza evocativa loro propria che rimanda al valore legale dei
titoli rilasciati.
Nell’ordinamento federale svizzero, il valore legale del titolo
di studio rileva solo ai fini del superamento di esami di stato
per l’esercizio di attività professionali, quali quella medica,
e l’attività di formazione, anche universitaria, può essere
liberamente esercitata.
Le differenze evidenziate indicano come nel territorio della
confederazione elvetica possano operare e qualificarsi
università soggetti che rilasciano titoli non equipollenti a
quelli di altre università statali/accreditate svizzere.
Premesso che comunque alcuni cantoni, come ad esempio il Cantone
Ticino, subordinano ad autorizzazione pubblica l’utilizzo della
denominazione “Università”, l’ordinamento svizzero della
formazione superiore, al pari di quello italiano, non si sottrae
certo all’esigenza di assicurare che tale formazione risponda a
determinati standard di qualità.
In materia di formazione, infatti, il ventaglio delle utilità
ricavabili dai titoli di studio non si esaurisce certo nella
questione del loro valore legale quali qualifiche accademiche, e
le aspettative suscitate nel consumatore dall’utilizzo dei
termini indicati sopra attengono, nella sostanza, alla
spendibilità di tali titoli nel mondo del lavoro, atteso che una
formazione superiore consente di accedere a posizioni lavorative
più qualificate.
I due ordinamenti approntano allo scopo strumenti diversi: un
controllo preventivo obbligatorio sull’operatore da parte
dell’autorità pubblica, che in caso di esito negativo comporta
l’impossibilità dell’esercizio dell’attività di formazione
universitaria, quello italiano; un controllo successivo su base
volontaria da parte dell’organo tecnico di Accreditamento e di
garanzia della Qualità delle istituzioni universitarie-OAQ,
istituito nell’ambito della Conferenza Universitaria Svizzera,
formata dai Direttori – Ministri della Pubblica Educazione dei
Cantoni, organo comune della Confederazione e dei Cantoni per la
cooperazione nella politica universitaria, quello svizzero.
Non a caso, la Confederazione stessa coordina e promuove
l’adattamento dell’ordinamento federale e dei cantoni ai dettami
della Dichiarazione di Bologna del 18-19 giugno 1999. Essa,
infatti, è fra i 29 stati firmatari e fa parte dello Spazio
Europeo dell’istruzione Superiore, ossia di quegli stati europei
che si sono impegnati a raggiungere entro il 2010 i seguenti
obiettivi: l’adozione di un sistema di titoli di semplice
leggibilità e comparabilità, anche tramite l'implementazione del
Diploma Supplement; l’adozione di un sistema fondato su due
cicli principali, di 1° e 2° livello [L'accesso al 2° ciclo
richiederà il completamento del 1° ciclo di studi, la cui durata
non può essere inferiore ai tre anni.]; il consolidamento di un
sistema di crediti didattici - basato sul sistema ECTS -
acquisibili anche in contesti disciplinari diversi; la
promozione della mobilità (per studenti, docenti, ricercatori e
personale tecnico-amministrativo) mediante la rimozione degli
ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione; la
promozione della cooperazione europea nella valutazione della
qualità; la promozione di una indispensabile dimensione europea
dell'istruzione superiore: sviluppo dei piani di studio,
cooperazione fra istituzioni universitarie, programmi di
mobilità, piani di studio integrati, formazione e ricerca.
In tal senso, quel che comunque rileva per il consumatore
italiano, che pur si rivolge ad una istituzione formativa che
non rilascia titoli equipollenti alle lauree italiane, sono la
qualità, la spendibilità sostanziale della formazione che va ad
acquistare, l’affidabilità sul mercato del soggetto che tale
formazione eroga.
Ed infatti, il messaggio enfatizza l’uso del
termine “Università” e di molti aggettivi derivati, nonché di
altri termini tipici, quali ad esempio attività accademica,
laurea, master, tesi, consiglio di istituto, diploma
regolarmente registrato e autenticato, allo scopo e con
l’effetto di accreditare all’istituzione LUSES e ai servizi di
formazione pubblicizzati un’immagine di particolare qualità ed
affidabilità, come sarebbe ragionevole attendersi da qualsiasi
soggetto che si proponga al pubblico per erogare una formazione
di sedicente livello universitario, per di più in un contesto
ordinamentale che, non preselezionando i formatori in base a
rigidi standard giuridico-formali, assegna a questi ultimi ancor
più elevate responsabilità di chiarezza, di affidabilità e di
serietà.
Il messaggio si spinge addirittura ad affermare che la LUSES fa
conseguire un “prestigioso titolo di studio”, “molto apprezzato
nella società”, seppur non equipollente alle lauree statali o
accreditate.
Le risultanze istruttorie, di contro, dimostrano
incontrovertibilmente quanto segue:
1. pur nell’esercizio delle ampie libertà consentite
dall’ordinamento federale svizzero e da quello cantonale del
Cantone dei Grigioni in materia di formazione, lo statuto di
LUSES assegna a quest’ultima un ambito di operatività limitato
alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione con
rilascio di attestazioni, e non di titoli di studio, nonché alla
progettazione e realizzazione di corsi di preparazione per corsi
di laurea italiani, europei e americani e corsi universitari
nella forma di insegnamento a distanza, in convenzione con
università pubbliche e private;
2. LUSES non ha in concreto ideato, programmato e realizzato
alcun corso negli indirizzi di studio pubblicizzati, nemmeno
nella vantata modalità a distanza, né ha concluso con alcuna
università convenzioni propedeutiche alla realizzazione dei
corsi o al rilascio da parte di queste ultime di titoli di
studio;
3. presso il comune di Roveredo LUSES non ha a disposizione
alcun locale, ma unicamente una casella postale per il recapito
della corrispondenza;
4. LUSES è stata destinataria di un ordine del giudice svizzero
che le ha intimato di non utilizzare più il nome LUSES né i nomi
a dominio uiluses.ch e luses.ch, decidendo di sciogliersi per
sopravvenuta carenza di interesse al conseguimento dello scopo
sociale.
Appare, quindi, di immediata evidenza che il messaggio diffuso
attraverso il sito uniluses.ch è volto a promuovere l’offerta di
servizi di formazione in realtà inesistenti, presenta come
titoli di studio semplici attestazioni di superamento di corsi
di formazione dalla durata non specificata, vanta qualità
reputazionali dei titoli pubblicizzati indimostrabili quasi per
definizione nel caso di specie, e, grazie all’utilizzo di
termini evocativi di un vero e proprio contesto universitario,
cerca di accreditare LUSES come soggetto formativo
particolarmente serio ed affidabile, anche se esso non ha
predisposto alcuna forma di organizzazione allo scopo, nemmeno
al livello minimo di complessità tipicamente richiesto dalle
modalità di formazione a distanza, né quanto alla sede, né
quanto ai docenti, né quanto al materiale, né quanto ad accordi
con università svizzere e/o europee vere e proprie.
Il messaggio in esame, pertanto, appare idoneo ad indurre i
destinatari del medesimo in errore con riguardo alle qualifiche
dell’operatore pubblicitario, alle effettive caratteristiche dei
servizi pubblicizzati e ai risultati che si possono ottenere
tramite il loro acquisto.
Tale errore cade su elementi essenziali della decisione di
acquisto di servizi di formazione universitaria o comunque
superiore, e per tale motivo è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori e di pregiudicarne, di
conseguenza, il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n.
206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità
dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della
durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi
conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo
previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n.
206/05: in particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare
l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto,
nella fattispecie in esame, della capacità di penetrazione del
mezzo di diffusione del messaggio che, in ragione della modalità
di diffusione del messaggi attraverso la rete internet, è
suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di
consumatori.
Per quanto riguarda la durata della violazione, si rileva che il
sito in esame è stato diffuso da ISSEA SA da giugno 2006 sino al
17 luglio 2006, da LUSES da giugno 2006 sino al novembre 2006.
Alla luce di tali elementi, si ritiene di dover irrogare a ISSEA
SA una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di 9.100
€ (novemilacento euro) e all’Associazione Libera Università
degli Studi Sociali-LUSES una sanzione pecuniaria amministrativa
nella misura di12.100 € (dodicimilacento euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in
esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine a
alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, alle effettive
caratteristiche dei servizi pubblicizzati e ai risultati che si
possono ottenere tramite il loro acquisto, potendo, per tale
motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA SA e
dall’Associazione Libera Università degli Studi economici e
Sociali-LUSES, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto
Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società ISSEA SA sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 9.100 € (novemilacento euro);
c) che all’Associazione Libera Università degli Studi economici
e Sociali-LUSES sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 12.100 € (dodicimilacento euro), da eseguirsi
dal Presidente Massimo Silvestri in virtù dell’incarico
conferitogli dall’assemblea straordinaria dei soci del 21
novembre 2006.
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e
c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante
delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore
a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora
nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del
pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza
del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante
il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera
l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del
Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data
di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente
delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
POLITECNICO LUGANO VINCE IL RICORSO AL TAR LAZIO :NON INGANNEVOLE
Lugano,25 luglio 2008
Comunicato dell’avv.Massimo Silvestri Direttore Generale
REPLICA AI MESSAGGI DIFFAMATORI DIFFUSI IN INTERNET
POLITECNICO DI LUGANO AUTORIZZATO COME UNIVERSITA’ PRIVATA E NON
INGANNEVOLE
Da molti mesi qualche bontempone si diverte a inviare messaggi sui
newsgroup italiani, riportando alcuni provvedimenti dell'antitrust
di Roma, circa la presunta ingannevolezza del nostro sito internet.
Nei messaggi dal contenuto diffamatorio e lesivi della nostra
immagine, si tace dolosamente di informare chi legge, che i
provvedimenti dell'antitrust italiana SONO STATI ANNULLATI dal
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio .
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7
novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il
ricorso della nostra università ed ha annullato il provvedimento n.
16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP 20 dell’Antitrust.
Di conseguenza, la stessa Autorità Garante della Concorrenza ed il
Mercato di Roma, con Provvedimento n. 18328 del 30 aprile
2008 ,notificato il 20 maggio 2008, pubblicato sul BOLLETTINO N. 17
DEL 16 GIUGNO 2008 ha deliberato “NON VI E’ LUOGO A PROVVEDERE”
sulla procedura IP20 provvedimento 16880 , nella quale si contestava
la inottemperanza al provvedimento citato annullato.
Scrive il Tar....omissis
FATTO E DIRITTO
"il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la
natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio, infatti, non appare idoneo ad orientare indebitamente le
scelte dei consumatori…
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile
che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi
della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta
normativa la sua attività è regolata..."
Di conseguenza l'Autorità garante della Concorrenza ed il mercato di
Roma, con delibera del 30 aprile 2008, ha deliberato il "non luogo a
provvedere" nella procedura IP20 provvedimento n.16880, archiviando il
procedimento per inottemperanza.
http://www.unipsa.ch/documenti/delib...glio_stato.pdf
Con riferimento quindi a tali messaggi diffamatori ,continuamente
reiterati sui NG ,abbiamo presentato alle autorità giudiziarie
italiane e svizzere , le relative querele penali e tutti i dati
che serviranno a identificare e perseguire i bontemponi che si
nascondono sotto diversi Nickname.
Alla data odierna risultano pendenti i seguenti procedimenti penali
per i reati ipotizzati di diffamazione ed ingiuria:
Procura della Repubblica di Trieste n.58/QII2/2008 PROCEDIMENTO
PENALE AI DANNI DI G.P.
Procura Pubblica di Lugano no.2008.1443 PROCEDIMENTO PENALE CONTRO
IGNOTI
Procura della Repubblica di Roma P.P.38472/08 RGNR MOD.21 BIS PM 195
PROCEDIMENTO PENALE AI DANNI DI IGNOTI ( nickname John Smith jsmith@tiscalevamili.it ,aioe.org).
Questo “signore” persiste anche in queste settimane ad inviare post
ingiuriosi, che in copia vengono tutti trasmessi al PM che indaga.
Questi post provengono dalla e-mail jsmith@tiscali.it.invalid
Organization: Aioe.org NNTP Server, NNTP-Posting-Host: gzpPFK/
K7fTCKhkEkEMDtA.user.aioe.org
Ovviamente tutti questi dati saranno utili al PM per identificare chi
si nasconde dietro questi post ingiuriosi.
Ribadiamo che è nostra ferma volontà assicurarci che questo individuo
venga sanzionato come previsto dal codice penale italiano.
POLITECNICO STUDI AZIENDALI ISSEA LUSES
LEX VERITAS: In data 3 Luglio 2007 la Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale
d’Appello della Repubblica e Cantone Ticino composta dai Giudici
Mauro Mini,Raffaele Guffi, ed Andrea Pedroli riuniti per
decidere...
Investire
2
29-10-2008 15.47.16
POLITECNICO STUDI AZIENDALI CONDANNATO
AVVOCATO BERNASCONI: WWW.UNIPSA.CH ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI
PER LA SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento
PI5224 - UNIPSA...