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  #1  
Vecchio 11-08-2008, 18.04.05
CatMan
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Messaggi: n/a
Predefinito Pure sul conto della zia?

invece di acchiappare quei ladroni di MM che taroccano i book.....dalla
mattina alla sera....



"Considerato che il sig. Paolo Banchero non ha manifestato l'intenzione di
porre termine volontariamente alle condotte riconducibili allo schema
operativo sopra indicato" la Consob, ritenendo la decisione indifferibile
nonostante la richiesta di audizione, è giunta alla delibera finale: "E'
ordinato al sig. Paolo Banchero di porre termine con effetto immediato
all'attività di negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari
negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. secondo le modalità operative sopra descritte".


Alt 11-08-2008, 18.04.05
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 11-08-2008, 18.21.37
Ulysses
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Pure sul conto della zia?

Se la prendono con un manipolatore di book, come un ladro di caramelle,
senza toccare chi i book li manovra e non stiamo parlando di titoli sottili.
Certe cose non si fanno non perchè non vanno fatte, ma perchè spetta ai
pesci grossi farli.
La Consob è quanto di più ridicolo ci sia come autorità di Borsa.
Ammette la truffa dei covered warrants e di quei biscazzieri di market
makers e poi rompe il cazzo al Banchero.

Mi auguro che si trovi un buon avvocato e li faccia un culo così a quelli
della Consob.
Non è illecito in fondo quello che ha fatto, ma ha sfruttato le possibilità
offerte dal mercato senza utilizzare particolari posizioni privilegiate.
Po un Berlusocni che fa aggiotaggio sui titoli dell'Alitali non gli viene
manco tirato un orecchio, senza parlare di insider trading, che quello in
fondo è difficile da perseguire. Ma prenderselo con un trader così... mah...



" CatMan" <gattaccioderbook@fuuuuuuuuu.com> ha scritto nel messaggio
news:XpZnk.16545$0N.47@tornado.fastwebnet.it...
> invece di acchiappare quei ladroni di MM che taroccano i book.....dalla
> mattina alla sera....
> "Considerato che il sig. Paolo Banchero non ha manifestato l'intenzione di
> porre termine volontariamente alle condotte riconducibili allo schema
> operativo sopra indicato" la Consob, ritenendo la decisione indifferibile
> nonostante la richiesta di audizione, è giunta alla delibera finale: "E'
> ordinato al sig. Paolo Banchero di porre termine con effetto immediato
> all'attività di negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari
> negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
> Italiana S.p.A. secondo le modalità operative sopra descritte".



  #3  
Vecchio 11-08-2008, 18.38.52
Elton Gruber
Guest
 
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Predefinito Re: Pure sul conto della zia?

Il giorno Mon, 11 Aug 2008 18:04:05 +0200
" CatMan" <gattaccioderbook@fuuuuuuuuu.com> ha scritto:

> invece di acchiappare quei ladroni di MM che taroccano i
> book.....dalla mattina alla sera....
> "Considerato che il sig. Paolo Banchero non ha manifestato
> l'intenzione di porre termine volontariamente alle condotte
> riconducibili allo schema operativo sopra indicato" la Consob,
> ritenendo la decisione indifferibile nonostante la richiesta di
> audizione, è giunta alla delibera finale: "E' ordinato al sig. Paolo
> Banchero di porre termine con effetto immediato all'attività di
> negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati sul
> Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
> S.p.A. secondo le modalità operative sopra descritte".

Volendo fare un esempio, cosa faceva di preciso?

--


  #4  
Vecchio 11-08-2008, 18.41.02
CatMan
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Pure sul conto della zia?


"Elton Gruber" <

>Volendo fare un esempio, cosa faceva di preciso?





Delibera n. 16594

Ordine ex art. 187-octies, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 al sig.
Paolo Banchero

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e
integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e c), del
citato d.lgs.n. 58/1998, ai sensi del quale: "Salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od
ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni
false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di
strumenti finanziari (.) c) operazioni od ordini di compravendita che
utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente";

VISTA la comunicazione Consob n. 5078692 del 29 novembre 2005, recante
"Esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal
Committee of European Securities Regulators (CESR) nel documento 'Market
Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the
common operation of the Directive'. Istruzioni per la segnalazione di
operazioni sospette" nella quale sono indicate come esempi di manipolazione
del mercato, tra le altre, le seguenti condotte:

- "Wash trades (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste
nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei
diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei
beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo.";

- "Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio).
Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da
soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo
stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo
che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole
del mercato (ad esempio, cross orders).";

- "Pump and dump (Gonfiare e scaricare). Questo comportamento consiste
nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi
nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni
positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli
altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante
effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il
manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.";

VISTO in particolare l' art. 187-octies, comma 6, del citato d.lgs. n.
58/1998, ai sensi del quale: "Qualora sussistano elementi che facciano
presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la
Consob può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative
condotte", riferito alla norme contenute nel Titolo I-bis recante "Abuso di
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato";

CONSIDERATO che con lettera Prot. 8062903 del 3 luglio 2008,
notificata il 5 luglio 2008, è stata contestata al sig. Paolo Banchero, ai
sensi dell'art. 187-septies del d.lgs.n. 58/1998 la violazione dall'art.
187-ter, comma 3, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo, avendo
egli operato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.a., in interconnessione tramite un intermediario autorizzato,
c.d "trading on site", secondo uno schema operativo riconducibile ad una
combinazione delle pratiche manipolative definite dalla suddetta
comunicazione Consob n. 5078692 del 29/11/05 wash trades e improper matched
orders (rientranti tra le c.d. False / Misleading Transactions - Operazioni
false o fuorvianti) e pump and dump (rientranti tra le c.d. Transactions
involving fictitious devices / deception - Operazioni che utilizzano
artifizi, inganni o espedienti), delineabile nei seguenti elementi
essenziali:

1) individuazione di un titolo "sottile", caratterizzato da scarsa
liquidità e da un'elevata volatilità di prezzo, sul quale operare in
ciascuna seduta;

2) esecuzione di acquisti a prezzi crescenti;

3) realizzazione di operazioni incrociate, a volte anche con altri
soggetti, tramite l'inserimento pressoché simultaneo di proposte di
negoziazione in acquisto e in vendita di uno strumento finanziario per pari
quantità e prezzo e per quantitativi notevolmente superiori alla dimensione
media degli scambi effettivi sul titolo interessato conclusi nella giornata;

4) chiusura della posizione tramite la vendita delle azioni
acquistate prima dell'esecuzione degli incroci, a prezzi mediamente
superiori a quelli di acquisto;

CONSIDERATO che dalle indagini in corso emergono elementi indicativi
del fatto che attualmente il sig. Paolo Banchero continuerebbe a porre in
essere, nell'ambito della propria attività di trading in interconnessione
tramite un diverso intermediario, condotte riconducibili allo schema
operativo sopra descritto (sia al rialzo, sia al ribasso);

CONSIDERATO pertanto che sussistono elementi che fanno presumere il
perdurare del compimento da parte del sig. Paolo Banchero di illeciti di
manipolazione del mercato;

CONSIDERATO che con lettera Prot. 8067509 del 17 luglio 2008 il sig.
Paolo Banchero è stato informato dell'avvio, in relazione a tali
circostanze, di un procedimento finalizzato all'adozione di un ordine ex
art. 187-octies, comma 6, del d.lgs.n. 58/1998;

CONSIDERATO che con lettera Prot. 8072829 del 31 luglio 2008 il sig.
Paolo Banchero ha formulato alcune osservazioni in merito all'attività di
trading posta in essere ed ha richiesto un'audizione presso gli uffici della
Commissione;

RITENUTO che le osservazioni formulate dal sig. Paolo Banchero non
modificano gli elementi in relazione ai quali è stato avviato il
procedimento finalizzato all'adozione di un ordine ex art. 187-octies, comma
6, del d.lgs.n. 58/1998;

CONSIDERATO che le condotte poste in essere dal sig. Paolo Banchero
con le modalità operative sopra descritte possono pregiudicare l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e l'integrità del Mercato Telematico
Azionario;

CONSIDERATO che il sig. Paolo Banchero non ha manifestato l'intenzione
di porre termine volontariamente alle condotte riconducibili allo schema
operativo sopra indicato;

RITENUTA pertanto sussistente la necessità di tutelare l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e l'integrità del Mercato Telematico
Azionario;

RITENUTO conseguentemente che, nonostante la richiesta di audizione, è
indifferibile ordinare al sig. Paolo Banchero di porre termine alle suddette
condotte;

D E L I B E R A

E' ordinato al sig. Paolo Banchero di porre termine con effetto
immediato all'attività di negoziazione avente ad oggetto strumenti
finanziari negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative sopra descritte.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul
Bollettino della Consob.

Roma, 7 agosto 2008

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia









  #5  
Vecchio 11-08-2008, 19.47.19
stefano.cabassa@gmail.com
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Pure sul conto della zia?

On 11 Ago, 18:41, " CatMan" <gattaccioderb...@fuuuuuuuuu.com> wrote:
> "Elton Gruber" <
> >Volendo fare un esempio, cosa faceva di preciso?

> * * * Delibera n. 16594
> * * * Ordine ex art. 187-octies, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 al sig.
> Paolo Banchero
> * * * LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
> * * * VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e
> integrazioni;
> * * * VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
> * * * VISTO in particolare l'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e c), del
> citato d.lgs.n. 58/1998, ai sensi del quale: "Salve le sanzioni penali
> quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
> pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od
> ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni
> false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di
> strumenti finanziari (.) c) operazioni od ordini di compravendita che
> utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente";
> * * * VISTA la comunicazione Consob n. 5078692 del 29 novembre 2005, recante
> "Esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal
> Committee of European Securities Regulators (CESR) nel documento 'Market
> Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the
> common operation of the Directive'. Istruzioni per la segnalazione di
> operazioni sospette" nella quale sono indicate come esempi di manipolazione
> del mercato, tra le altre, le seguenti condotte:
> * * * - "Wash trades (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste
> nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento
> finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei
> diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei
> beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo.";
> * * * - "Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio).
> Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da
> soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo
> stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo
> che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole
> del mercato (ad esempio, cross orders).";
> * * * - "Pump and dump (Gonfiare e scaricare). Questo comportamentoconsiste
> nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi
> nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni
> positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli
> altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante
> effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il
> manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati..";
> * * * VISTO in particolare l' art. 187-octies, comma 6, del citato d.lgs. n.
> 58/1998, ai sensi del quale: "Qualora sussistano elementi che facciano
> presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la
> Consob può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative
> condotte", riferito alla norme contenute nel Titolo I-bis recante "Abuso di
> informazioni privilegiate e manipolazione del mercato";
> * * * CONSIDERATO che con lettera Prot. 8062903 del 3 luglio 2008,
> notificata il 5 luglio 2008, è stata contestata al sig. Paolo Banchero,ai
> sensi dell'art. 187-septies del d.lgs.n. 58/1998 la violazione dall'art.
> 187-ter, comma 3, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo, avendo
> egli operato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
> Italiana S.p.a., in interconnessione tramite un intermediario autorizzato,
> c.d "trading on site", secondo uno schema operativo riconducibile ad una
> combinazione delle pratiche manipolative definite dalla suddetta
> comunicazione Consob n. 5078692 del 29/11/05 wash trades e improper matched
> orders (rientranti tra le c.d. False / Misleading Transactions - Operazioni
> false o fuorvianti) e pump and dump (rientranti tra le c.d. Transactions
> involving fictitious devices / deception - Operazioni che utilizzano
> artifizi, inganni o espedienti), delineabile nei seguenti elementi
> essenziali:
> * * * * 1) individuazione di un titolo "sottile", caratterizzato da scarsa
> liquidità e da un'elevata volatilità di prezzo, sul quale operare in
> ciascuna seduta;
> * * * * 2) esecuzione di acquisti a prezzi crescenti;
> * * * * 3) realizzazione di operazioni incrociate, a volte anche con altri
> soggetti, tramite l'inserimento pressoché simultaneo di proposte di
> negoziazione in acquisto e in vendita di uno strumento finanziario per pari
> quantità e prezzo e per quantitativi notevolmente superiori alla dimensione
> media degli scambi effettivi sul titolo interessato conclusi nella giornata;
> * * * * 4) chiusura della posizione tramite la vendita delle azioni
> acquistate prima dell'esecuzione degli incroci, a prezzi mediamente
> superiori a quelli di acquisto;
> * * * CONSIDERATO che dalle indagini in corso emergono elementi indicativi
> del fatto che attualmente il sig. Paolo Banchero continuerebbe a porre in
> essere, nell'ambito della propria attività di trading in interconnessione
> tramite un diverso intermediario, condotte riconducibili allo schema
> operativo sopra descritto (sia al rialzo, sia al ribasso);
> * * * CONSIDERATO pertanto che sussistono elementi che fanno presumere il
> perdurare del compimento da parte del sig. Paolo Banchero di illeciti di
> manipolazione del mercato;
> * * * CONSIDERATO che con lettera Prot. 8067509 del 17 luglio 2008 il sig.
> Paolo Banchero è stato informato dell'avvio, in relazione a tali
> circostanze, di un procedimento finalizzato all'adozione di un ordine ex
> art. 187-octies, comma 6, del d.lgs.n. 58/1998;
> * * * CONSIDERATO che con lettera Prot. 8072829 del 31 luglio 2008 il sig.
> Paolo Banchero ha formulato alcune osservazioni in merito all'attività di
> trading posta in essere ed ha richiesto un'audizione presso gli uffici della
> Commissione;
> * * * RITENUTO che le osservazioni formulate dal sig. Paolo Banchero non
> modificano gli elementi in relazione ai quali è stato avviato il
> procedimento finalizzato all'adozione di un ordine ex art. 187-octies, comma
> 6, del d.lgs.n. 58/1998;
> * * * CONSIDERATO che le condotte poste in essere dal sig. Paolo Banchero
> con le modalità operative sopra descritte possono pregiudicare l'ordinato
> svolgimento delle negoziazioni e l'integrità del Mercato Telematico
> Azionario;
> * * * CONSIDERATO che il sig. Paolo Banchero non ha manifestato l'intenzione
> di porre termine volontariamente alle condotte riconducibili allo schema
> operativo sopra indicato;
> * * * RITENUTA pertanto sussistente la necessità di tutelare l'ordinato
> svolgimento delle negoziazioni e l'integrità del Mercato Telematico
> Azionario;
> * * * RITENUTO conseguentemente che, nonostante la richiesta di audizione, è
> indifferibile ordinare al sig. Paolo Banchero di porre termine alle suddette
> condotte;
> * * * D E L I B E R A
> * * * E' ordinato al sig. Paolo Banchero di porre termine con effetto
> immediato all'attività di negoziazione avente ad oggetto strumenti
> finanziari negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
> da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative sopra descritte.
> * * * La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul
> Bollettino della Consob.
> * * * Roma, 7 agosto 2008
> * * * IL PRESIDENTE
> * * * Lamberto Cardia
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> K1TE&.#EA`0`!`(#_`,# P ```"'Y! $`````+ `````!``$```("1 $`.P``
> `
> end


Bè insomma qualcosa devono pur fare, e allora prendono il primo
pesciolino e così si danno una aria di credibilità, i giornali
riporteranno la notizia e cos' il popolo idiota (quello italiano) si
sentirà garantito, i buffoni una parte la devono pur recitare, così
inscenano uno spettacolo penoso per una platea di defice.nti.
Mamma mia come vorrei emigrare.
  #6  
Vecchio 11-08-2008, 21.26.41
sergio
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Messaggi: n/a
Predefinito Re: Pure sul conto della zia?


<stefano.cabassa@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:d6b0d135-fd85-4b04-
Bè insomma qualcosa devono pur fare, e allora prendono il primo
pesciolino e così si danno una aria di credibilità, i giornali
riporteranno la notizia e cos' il popolo idiota (quello italiano) si
sentirà garantito, i buffoni una parte la devono pur recitare, così
inscenano uno spettacolo penoso per una platea di defice.nti.
Mamma mia come vorrei emigrare.

Fa rabbia constatare che le cose imputate al trader sono esattamente quelle
che avvengono INPUNEMENTE in tutti i book delle azioni ogni santo giorno dai
grossi trader che manipolano sfacciatamente il mercato e che rimangono
perennemente impuniti.

  #7  
Vecchio 11-08-2008, 23.03.00
C'è un GAP aperto a 0,22!!!!®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Pure sul conto della zia?


> Mi auguro che si trovi un buon avvocato e li faccia un culo così a quelli



un ottimo avvocato lo trova di sicuro, ma serve a poco...


.... serve un ottimo giudice...


saluti te la do' io l'america




 

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conto, pure
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