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Predefinito Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 [Nuova disciplina del mercato dell'oro]

Legge 17 Gennaio 2000, n. 7
"Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000


--------------------------------------------------------------------------------
Articolo 1
(Commercio dell'oro)
1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:

l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o
placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad
1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno
da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi,
coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di
origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco
predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè
le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel
suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla
Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete
negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso
prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o
superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero,
ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione
in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione
all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di
importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione
sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che
operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla
presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca
d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio
o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione
all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:

forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per
azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa,
aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a
quello minimo previsto per le società per azioni;

oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei
dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei
requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori
che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione
industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto
lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a
disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali,
antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi
vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista
dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Ufficio
italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di
trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è
demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano
dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso
nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere
l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato
nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito
provvedimento l'idoneità alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano
richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica,
dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di cui al
comma 8;

vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei
quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati,
dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le
attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei
metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi
e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge
di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

Articolo 2
(Operazioni finanziarie in oro)
1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni
finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete
d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi
dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna
materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di
dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 3
(Disposizioni fiscali)
1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi
o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi.
Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al
rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui
all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano
parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai
sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4,
quinto comma, del presente decreto";

il numero 11) è sostituito dal seguente:
"11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da
certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo,
ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna
cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste
dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite
all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti
operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di
intermediazione. Per oro da investimento si intende:

l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato
dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a
995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il
1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato
libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla
Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni
rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;".

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento
di cui all'articolo 10, numero 11), nonchè per le cessioni di materiale
d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a
325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa
dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al
presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro
di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione,
è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25".

5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che
producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;";

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3
la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con
riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche
intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche
intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da
investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura
degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi consistenti in
modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da
investimento".

6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole:
"rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano" sono
soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo
le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le seguenti: ", computando a
tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto
comma".

8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente
contrassegnati;";

la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente
dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni
concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da
conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto
che effettua l'operazione;".

9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel
territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle
disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve
essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso,
nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonchè, agli effetti della
detrazione, nel registro di cui all'articolo 25".

10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di
purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal
presente articolo.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono
intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina se
effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.

12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e
i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(1)
Comma così modificato dall'art. 42, Legge 21 novembre 2000, n. 342

Articolo 4
(Sanzioni)
1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne
dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei
requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e
con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena
soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza
esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma
2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento
ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento
delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle
relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme
di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

Articolo 5
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di
cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per
i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme
di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato
l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi.
Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3
dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a)
e b) del medesimo comma.

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non
hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno
l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di
svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle
disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei
requisiti previsti ai commi 1 e 2.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente
legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Articolo 6
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera e),
della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del
testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.




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Predefinito Re: Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 [Nuova disciplina del mercato dell'oro] kazzate

Il 02 Gen 2008, 18:46, gold@gold.gold (O R O) ha scritto:
> Legge 17 Gennaio 2000, n. 7
> "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della

direttiva
> 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998"
> pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000

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> Articolo 1
> (Commercio dell'oro)

heh eheh eh eh eh he eh eh


l'acquisto e la vendita di oro

per ora e' in mano a pochi

e' piu' facile andare in agenzia immobiliare
e comprare un appartamento con mutuo

che 10 lingotti d'oro

L'ORO NON HA DEBITI

ah ah ahanaah

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2000, delloro, disciplina, gennaio, legge, mercato, nuova
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