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  #1  
Vecchio 26-09-2007, 20.54.29
* Jack * ~DueHammer~
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Predefinito Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"


http://www.repubblica.it/2007/09/sez...ione-iacp.html

spargiamo la voce in romania.......
--
"When your life is at a stake get a .45"


Alt 26-09-2007, 20.54.29
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  #2  
Vecchio 26-09-2007, 20.57.49
ginopilotino
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si =?ISO-8859-15?Q?=E8_veramente_poveri_?==?ISO-8859-15?Q?occupare_case_popolari_non_=E8_reato=22?=

* Jack * ~DueHammer~ ha scritto:
> http://www.repubblica.it/2007/09/sez...ione-iacp.html
> spargiamo la voce in romania.......


In italia le sentenze non fanno legge. Anche in questo caso, per fortuna
non siamo gli usa.

Ciao ... Dino
  #3  
Vecchio 26-09-2007, 23.12.39
Neo
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"

[ginopilotino] ha scritto:

> In italia le sentenze non fanno legge. Anche in questo caso, per
> fortuna non siamo gli usa.


Le sentenze della cassazione forniscono una "interpretazione di riferimento"
della legge e fanno giurispudenza in maniera abbastanza simile a quella
delle sentenze ordinarie nei sistemi giuridici di stampo anglosassone.

Se la cassazione stabilisce che, stante l'attuale legislazione, chi occupa
un alloggio trovandosi in condizioni di reale necessità non è punibile, di
fatto stabilisce un precedente estremamente significativo.

Un giudice che fosse di avviso contrario dovrebbe motivare molto bene il
proprio orientamento avverso alle motivazioni della cassazione e, in ultima
analisi, tentare di convincere i giudici di cassazione che si sono
sbagliati.

--
Prima di non essere d'accordo prova ad ascoltare un po' di più.
Prima di pretendere qualcosa prova a pensare a quello che dai tu.
Non è facile però è tutto qui.

(Irene Grandi - Prima di partire per un lungo viaggio)


  #4  
Vecchio 27-09-2007, 00.01.56
LoZioBart®
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"


"Neo" <Neo@The.Matrix> ha scritto nel messaggio
news:46facb44$0$47118$892e7fe2@authen.yellow.readf reenews.net...
> [ginopilotino] ha scritto:
>> In italia le sentenze non fanno legge. Anche in questo caso, per
>> fortuna non siamo gli usa.

> Le sentenze della cassazione forniscono una "interpretazione di
> riferimento" della legge e fanno giurispudenza in maniera abbastanza
> simile a quella delle sentenze ordinarie nei sistemi giuridici di stampo
> anglosassone.


non è abbastanza simile, il modo è assai diverso.
Nel Common Law il precedente è vincolante in quanto la legislazione è più
flessibile.
Quel sistema giuridico è diverso dalle fondamenta, anche se recentemente
stanno effettuando importanti riforme che riavvicinano il sistema
angolsassone con il diritto continentale (romano-germanico).

> Se la cassazione stabilisce che, stante l'attuale legislazione, chi occupa
> un alloggio trovandosi in condizioni di reale necessità non è punibile, di
> fatto stabilisce un precedente estremamente significativo.
> Un giudice che fosse di avviso contrario dovrebbe motivare molto bene il
> proprio orientamento avverso alle motivazioni della cassazione e, in
> ultima


ok, ma è libero anche di non motivarla affatto, con l'unico effetto che la
Cass. potrà cassarla.
Ma se la parte che perde non fa ricorso in Cassazione, quella sentenza di 1°
grado (o di appello) che smentisce la Cassazione e anche se priva di
adeguata motivazione, passerà in giudicato e produrrà effetti tra le parti
(eseguibili anche forzatamente dalla parte vittoriosa).

> analisi, tentare di convincere i giudici di cassazione che si sono


la Cassazione non deve essere convinta dai giudici di grado inferiore;
la Cassazione sarà in ogni caso libera di cassare (o di non farlo) una
sentenza che smentisce un suo orientamento precedente, più o meno
consolidato che sia, anche se la sentenza dei giudici di grado inferiore (1°
grado o di appello) è perfettamente motivata.


  #5  
Vecchio 27-09-2007, 07.23.05
Neo
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"

[LoZioBart®] ha scritto:

> Nel Common Law il precedente è vincolante in quanto la legislazione è
> più flessibile.


La frase è contradditttoria in sè (vincolante e flessibile sono antitetici),
ma, soprattutto, anche nel Common Law il precedente non è strettamente
vincolante, così come nel nostro sistema non lo sono le sentenze della
cassazione (anche se l'uno e le altre pesano tantissimo sulle decisioni dei
giudici).

La Cassazione stessa è spesso tornata sui propri pronunciamenti
contraddicendo sè stessa.

> ok, ma è libero anche di non motivarla affatto, con l'unico effetto
> che la Cass. potrà cassarla.
> Ma se la parte che perde non fa ricorso in Cassazione


E' perchè mai non dovrebbe fare ricorso avendo la quasi certezza di un
pronunciamento favorevole ?

> la Cassazione non deve essere convinta dai giudici di grado inferiore;
> la Cassazione sarà in ogni caso libera di cassare (o di non farlo) una
> sentenza che smentisce un suo orientamento precedente, più o meno
> consolidato che sia, anche se la sentenza dei giudici di grado
> inferiore (1° grado o di appello) è perfettamente motivata.


Non è che la Cassazione fa un po' come le pare, è tenuta anche essa ad
applicare la legge. E' già successo innumerevoli volte che abbia cambiato
orientamento su certe materie proprio accogliendo il punto di vista espresso
nelle motivazioni delle sentenze che si trovava ad esaminare.

--
Prima di non essere d'accordo prova ad ascoltare un po' di più.
Prima di pretendere qualcosa prova a pensare a quello che dai tu.
Non è facile però è tutto qui.

(Irene Grandi - Prima di partire per un lungo viaggio)


  #6  
Vecchio 27-09-2007, 09.38.39
LoZioBart®
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"


"Neo" <Neo@The.Matrix> ha scritto nel messaggio news:46fb3e3a$0$47129

>> Nel Common Law il precedente è vincolante in quanto la legislazione è
>> più flessibile.

> La frase è contradditttoria in sè (vincolante e flessibile sono
> antitetici),


e infatti riguardano due cose diverse: il precedente riguarda la
Giurisprudenza (cioè l'orietamento delle corti), mentre la legislazione è
quella posta dal Parlamento.
Entrambi concorrono a formare il diritto (= sono fonti del diritto) ma in
modo e da direzioni diverse, se non opposte tra loro.
Più la legislazione positiva è flessibile, più i precedenti hanno peso;
questo era un sistema molto diffuso nelle società del passato, più si va
indietro nel tempo e più è così.
Nel sistema italiano la giurisprudenza serve soprattutto a chiarire ed
interpretare la legge nei (casi in cui alcuni punti sono oscuri (e purtroppo
sono molti visto che spesso le leggi sono scritte con i piedi o troppo in
fretta o guardando gli interessi di tizio o di caio e non i principi del
diritto)


>> ok, ma è libero anche di non motivarla affatto, con l'unico effetto
>> che la Cass. potrà cassarla.
>> Ma se la parte che perde non fa ricorso in Cassazione

> E' perchè mai non dovrebbe fare ricorso avendo la quasi certezza di un
> pronunciamento favorevole ?


non tutte le parti perdenti alla fine decidono di utilizzare tutti e tre i
gradi di giudizio, ci sono tante ipotesi concrete, ad. es., morte della
parte soccombente e gli eredi decidono di non proseguire e pagare, oppure
transazione e si decide di pagare ecc...
in questi casi la sent. della Cass. che ha riformato una sentenza di una
corte inferiore benché ben motivata passerà in giudicato e - bene o male -
rappresenterà un precedente da citare.

Inoltre c'è il fatto che non tutte le sentenze di appello possono essere
impugnate in Cassazione, e dallo scorso anno una riforma ha ridotto ancora
di più i casi di ricorribilità in Cass (che in molti casi può rigettare il
ricorso senza esaminarlo, cioè senza emettere alcuna sentenza).


saluti cassati (anzi, meglio cassata... siciliana...)


  #7  
Vecchio 27-09-2007, 09.43.08
LoZioBart®
Guest
 
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"

"Neo" <Neo@The.Matrix> ha scritto nel messaggio news:46fb3e3a$0$47129

>> Nel Common Law il precedente è vincolante in quanto la legislazione è
>> più flessibile.

> La frase è contradditttoria in sè (vincolante e flessibile sono
> antitetici),


e infatti riguardano due cose diverse: il precedente riguarda la
Giurisprudenza (cioè l'orietamento delle corti), mentre la legislazione è
quella posta dal Parlamento.
Entrambi concorrono a formare il diritto (= sono fonti del diritto) ma in
modo e da direzioni diverse, se non opposte tra loro.
Più la legislazione positiva è flessibile, più i precedenti hanno peso;
questo era un sistema molto diffuso nelle società del passato, più si va
indietro nel tempo e più è così.

Nel sistema italiano la giurisprudenza serve soprattutto a chiarire ed
interpretare la legge nei casi in cui alcuni punti sono oscuri (e purtroppo
sono molti visto che spesso le leggi sono scritte con i piedi o troppo in
fretta oppure guardando gli interessi di Tizio o di Caio e non i principi
del
diritto e/o le vere necessità collettive).


>> ok, ma è libero anche di non motivarla affatto, con l'unico effetto
>> che la Cass. potrà cassarla.
>> Ma se la parte che perde non fa ricorso in Cassazione

> E' perchè mai non dovrebbe fare ricorso avendo la quasi certezza di un
> pronunciamento favorevole ?


non tutte le parti perdenti alla fine decidono di utilizzare tutti e tre i
gradi di giudizio, ci sono tante ipotesi concrete, ad. es., morte della
parte soccombente e gli eredi decidono di non proseguire e pagare, oppure
transazione e si decide di pagare ecc...
in questi casi la sent. di appello che ha smentito un orientamento anche
cinsolidato della Cassazione, anche se non motivato sufficientemente,
passerà in giudicato e - bene o male -
rappresenterà un precedente da citare.

Inoltre c'è il fatto che non tutte le sentenze di appello possono essere
impugnate in Cassazione, e dallo scorso anno una riforma ha ridotto ancora
di più i casi di ricorribilità in Cass. (che in molti casi può rigettare il
ricorso senza esaminarlo, cioè senza emettere alcuna sentenza).



saluti cassati ...
anzi, sarebbe meglio cassata... siciliana...
toh, mettiamoci anche er cannolone e non ce pensiamo 'cchiù :-)))


  #8  
Vecchio 27-09-2007, 10.31.28
ToroSedato
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"


"ginopilotino" <gino@pilotino.invalid> ha scritto nel messaggio
news:46faabbf$0$37195$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
>* Jack * ~DueHammer~ ha scritto:
>> http://www.repubblica.it/2007/09/sez...ione-iacp.html
>>> spargiamo la voce in romania.......

> In italia le sentenze non fanno legge. Anche in questo caso, per fortuna
> non siamo gli usa.
> Ciao ... Dino


però l'art. 3 della Costituzione:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese"

ts


  #9  
Vecchio 27-09-2007, 11.27.18
kappa
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"


"LoZioBart®" <ZioBart@ZioBart.it> ha scritto nel messaggio
newsFAKi.125602$U01.996918@twister1.libero.it...
> "Neo" <Neo@The.Matrix> ha scritto nel messaggio
> news:46facb44$0$47118$892e7fe2@authen.yellow.readf reenews.net...
>> [ginopilotino] ha scritto:
>>>> In italia le sentenze non fanno legge. Anche in questo caso, per
>>> fortuna non siamo gli usa.
>>> Le sentenze della cassazione forniscono una "interpretazione di

>> riferimento" della legge e fanno giurispudenza in maniera abbastanza
>> simile a quella delle sentenze ordinarie nei sistemi giuridici di stampo
>> anglosassone.

> non è abbastanza simile, il modo è assai diverso.
> Nel Common Law il precedente è vincolante in quanto la legislazione è più
> flessibile.
> Quel sistema giuridico è diverso dalle fondamenta, anche se recentemente
> stanno effettuando importanti riforme che riavvicinano il sistema
> angolsassone con il diritto continentale (romano-germanico).
>> Se la cassazione stabilisce che, stante l'attuale legislazione, chi
>> occupa un alloggio trovandosi in condizioni di reale necessità non è
>> punibile, di fatto stabilisce un precedente estremamente significativo.
>>> Un giudice che fosse di avviso contrario dovrebbe motivare molto bene il

>> proprio orientamento avverso alle motivazioni della cassazione e, in
>> ultima

> ok, ma è libero anche di non motivarla affatto, con l'unico effetto che la
> Cass. potrà cassarla.
> Ma se la parte che perde non fa ricorso in Cassazione, quella sentenza di
> 1° grado (o di appello) che smentisce la Cassazione e anche se priva di
> adeguata motivazione, passerà in giudicato e produrrà effetti tra le parti
> (eseguibili anche forzatamente dalla parte vittoriosa).
>> analisi, tentare di convincere i giudici di cassazione che si sono

> la Cassazione non deve essere convinta dai giudici di grado inferiore;
> la Cassazione sarà in ogni caso libera di cassare (o di non farlo) una
> sentenza che smentisce un suo orientamento precedente, più o meno
> consolidato che sia, anche se la sentenza dei giudici di grado inferiore
> (1° grado o di appello) è perfettamente motivata.


Solo le sentenze della Cassazione A SEZIONI UNITE sono parificate alle
leggi quanto a osservanza.
kappa


  #10  
Vecchio 27-09-2007, 12.47.13
ginopilotino
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si =?ISO-8859-15?Q?=E8_veramente_poveri_?==?ISO-8859-15?Q?occupare_case_popolari_non_=E8_reato=22?=

ToroSedato ha scritto:

> però l'art. 3 della Costituzione:
> "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
> legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
> opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
> È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economicoe
> sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
> impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
> partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
> e sociale del Paese"


La costituzione dice tante belle cose, ma a conti fatti e' disattesa
continuamente.

Ciao ... Dino
  #11  
Vecchio 27-09-2007, 18.27.19
Neo
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Predefinito Re: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato"

[LoZioBart®] ha scritto:

> Più la legislazione positiva è flessibile, più i precedenti hanno
> peso; questo era un sistema molto diffuso nelle società del passato,
> più si va indietro nel tempo e più è così.


La legislazione positiva dei paesi anglosassoni non è particolarmente più
flessibile della nostra. Quindi è fuorviante pensare che il precedente
prenda forza per via di una presunta (e spesso inesistente) flessibilità
della legislazione positiva.

L'avanzare della civiltà ha portato alla codifica del diritto ed alla sempre
maggiore subordinazione del giudice alla legge codificata, ovunque.
In questo senso i sistemi Common Law sono semplicemente dei sistemi in cui,
per ragioni storiche, questo processo di subordinazione del giudice alla
legge codificata è meno completo rispetto a quello che si verifica nei
nostri sistemi giuridici.

Il giudice anglosassone non è solo meno subordinato alla legge codificata,
ma anche meno subordinato rispetto al "precedente" ripetto ai nostri.

Non è quindi tanto il peso del precedente e dei codici ad essere diverso,
quanto il margine di discrezionalità del giudice (sia rispetto ai codici che
al precedente).

In altre parole (contrariamente a quanto aveva scritto ginopilotino) il
giudice di common law è molto più "libero" di ignorare un pure illustre
precedente giuridico di quanto un nostro giudice lo sia di ignorare una
sentenza della cassazione.



> Nel sistema italiano la giurisprudenza serve soprattutto a chiarire ed
> interpretare la legge nei casi in cui alcuni punti sono oscuri


In questo la distinzione fra i sistemi




(e
> purtroppo sono molti visto che spesso le leggi sono scritte con i
> piedi o troppo in fretta o guardando gli interessi di tizio o di caio
> e non i principi del diritto)
>>> ok, ma è libero anche di non motivarla affatto, con l'unico effetto
>>> che la Cass. potrà cassarla.
>>> Ma se la parte che perde non fa ricorso in Cassazione
>>> E' perchè mai non dovrebbe fare ricorso avendo la quasi certezza di

>> un pronunciamento favorevole ?

> non tutte le parti perdenti alla fine decidono di utilizzare tutti e
> tre i gradi di giudizio, ci sono tante ipotesi concrete, ad. es.,
> morte della parte soccombente e gli eredi decidono di non proseguire
> e pagare, oppure transazione e si decide di pagare ecc...
> in questi casi la sent. della Cass. che ha riformato una sentenza di
> una corte inferiore benché ben motivata passerà in giudicato e - bene
> o male - rappresenterà un precedente da citare.
> Inoltre c'è il fatto che non tutte le sentenze di appello possono
> essere impugnate in Cassazione, e dallo scorso anno una riforma ha
> ridotto ancora di più i casi di ricorribilità in Cass (che in molti
> casi può rigettare il ricorso senza esaminarlo, cioè senza emettere
> alcuna sentenza).
> saluti cassati (anzi, meglio cassata... siciliana...)


--
Prima di non essere d'accordo prova ad ascoltare un po' di più.
Prima di pretendere qualcosa prova a pensare a quello che dai tu.
Non è facile però è tutto qui.

(Irene Grandi - Prima di partire per un lungo viaggio)


 

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