PUPARI - alcuni metodi per fregare i traders polli
Riporto questo link e articoli contenuti.
Non credo sia di certo esaustivo, anzi, ma almeno per farsi un'idea..
Se conoscete altri contributi, postateli se vi va :
In data 29 novembre 2005 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento
Mercati di attuazione del Testo unico come modificato e integrato dalla
legge "comunitaria 2004" di recepimento della normativa europea in materia
di abusi di mercato.
La presente comunicazione riproduce nella Sezione A gli esempi di
manipolazione del mercato e nella Sezione B gli esempi di operazioni
sospette indicati dal CESR al fine di fornire una guida agli operatori.
Nella Sezione B sono contenute anche le istruzioni per la segnalazione delle
operazioni sospette.
Gli esempi di manipolazione del mercato contenuti nella Sezione A sono
riportati ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 62, comma 5, del
Regolamento Mercati e devono servire agli operatori per l'identificazione di
variabili importanti (c.d. "diagnostic flags" o "signals") nel monitoraggio
della propria attività. Inoltre, come indicato nell'art. 64, comma 1, lett.
e) del Regolamento Mercati, gli esempi devono essere presi in considerazione
per adempiere correttamente agli obblighi in materia di comunicazione delle
operazioni sospette previsti dall'articolo 187-nonies del Testo unico. Per
maggiore chiarezza si precisa che laddove un esempio sembri prevedere in un
determinato comportamento dell'agente la presenza dell'intento manipolativo
o del dolo specifico ciò non implica in alcun modo che in mancanza
dell'intento manipolativo o del dolo specifico quel comportamento non possa
rientrare nella definizione di manipolazione del mercato fornita dal Testo
unico. Data la brevità che contraddistingue necessariamente gli esempi, il
documento del CESR illustra casi evidenti che ricadono nettamente nella
definizione di manipolazione del mercato o che, comunque, forniscono indizi
di elementi manipolativi importanti per le valutazioni. Si riconosce, di
converso, che alcuni comportamenti indicati negli esempi possono risultare
di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del tutto
legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.
La Sezione B, Parte I, riporta gli esempi indicativi della presenza di
operazioni sospette, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 64, comma
1, lett. f) del Regolamento Mercati. Nella Parte II della stessa Sezione
sono inoltre inserite le "Istruzioni per la segnalazione di operazioni
sospette" alla Consob, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Mercati.
Si segnala, da ultimo, che per una migliore valutazione degli esempi
indicati nelle Sezioni A e B appare comunque necessario prendere visione del
documento originale prodotto dal CESR nella versione in lingua inglese.
SEZIONE A - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
Gli esempi indicati di seguito:
a) hanno la mera finalità di fornire una guida agli operatori;
b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di
applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
d) fanno riferimento a specifiche fattispecie di manipolazione del mercato
previste dall'articolo 187-ter del Testo unico, tuttavia esse possono
ricondursi anche ad altre ipotesi ivi previste;
e) sono tradotti dall'inglese ma non intendono modificare quanto espresso
dal CESR.
a) Wash trades (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste
nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei
diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei
beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di
riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il
trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per
sé manipolazione del mercato.)
b) Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni). Questo
comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di
operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche
o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento
dei prezzi di uno strumento finanziario.
c) Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio). Operazioni
che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che
agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento,
aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini
siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad
esempio, cross orders).
d) Placing orders with no intention of executing them(Inserimenti di ordini
nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Questo comportamento implica
l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti
(bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite).
L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire
indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo
strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di
questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi
minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in
vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma
rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a
ritirarlo in tempo.)
2. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera b), del Testo
unico, c.d. "Price Positioning" (Operazioni che fissano i prezzi a livelli
anomali o artificiali).
a) Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura). Questo comportamento
consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari
o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il
prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo
comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di
negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti
derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o
trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai
giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.
b) Colluding in the after market of an Initial Public Offer (Colludere sul
mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta
al pubblico). Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che
si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I
soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario
acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo
da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da
parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che
detenevano in portafoglio.
c) Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato). Questo
comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza
sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o
di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano
della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo
al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro
impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento
finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la
regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso
conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé una
manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla
domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un
prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del
mercato.)
d) Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia
minima al corso dei prezzi). Questo comportamento è di solito posto in
essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si
concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i
prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello, principalmente
per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento
del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve
essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei
programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli
strumenti finanziari previsti dalla normativa.
e) Excessive bid-ask spread (Eccessive quotazioni "denaro - lettera").
Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari - quali gli
specialisti o i market makers che operano di concerto - che abusando del
loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il
bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value.
f) Trading on one market to improperly position the price of a financial
instrument on a related market (Operazioni effettuate in un mercato per
influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un
mercato correlato). Questo comportamento prevede la conclusione di
operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di
influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di
altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri
mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo
del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a
livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno
strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti
derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé
manipolazione del mercato.)
3. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 3, lettera c), del Testo unico,
c.d. "Transactions involving fictitious devices / deception" (Operazioni che
utilizzano artifizi, inganni o espedienti).
a) Concealing ownership (Celare la proprietà). Questo comportamento prevede
la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere
quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la
comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la
trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti
finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico
risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari.
(Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi
che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un
soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di
una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione
del mercato.)
b) Dissemination of false or misleading market information through media,
including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni di
mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso
Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo). Questo comportamento è
effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un
contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che
favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o
favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde
l'informazione.
c) Pump and dump (Gonfiare e scaricare). Questo comportamento consiste
nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi
nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni
positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli
altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante
effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il
manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.
d) Trash and cash (Screditare e incassare). Questo comportamento è
esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione
ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di
vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento
finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude così la
posizione dopo la caduta del prezzo.
e) Opening a position and closing it immediately after its public disclosure
(Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota
al pubblico). Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi
investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono
considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti
per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta
consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente
dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo
di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non
assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente
dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.
4. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 1, del Testo unico, c.d.
"Dissemination of false and misleading information" (Diffusione di
informazioni false o fuorvianti).
Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di
informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza
di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato
comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante
deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione
di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte
dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un
emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata,
come definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico
venga plausibilmente fuorviato.
a) Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di
informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Questo
comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la
diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o
fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione
è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di
creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false
o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente
grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle
informazioni diffuse tramite tali canali.
b) Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri
comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o
fuorvianti). Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte
progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi
dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di
merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una
merce o sulla consegna per un contratto future su merci.
SEZIONE B - OPERAZIONI SOSPETTE
Parte I - Esempi indicativi della presenza di operazioni sospette
Gli esempi indicati di seguito:
a) costituiscono solo un punto di partenza per successive valutazioni circa
la natura sospetta delle operazioni;
b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di
applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
d) sono tradotti dall'inglese ma non intendono modificare quanto espresso
dal CESR.
1. Costituiscono possibili segnali di insider trading o di manipolazione del
mercato i seguenti:
a) Un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento
finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono
notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli
interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero
lanciare un'offerta pubblica di acquisto);
b) un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti in
un determinato periodo di tempo;
c) un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente o
con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di
clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati;
2. Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti:
a) il cliente apre un conto e conferisce subito l'ordine di effettuare
un'importante operazione o, in caso di clienti istituzionali che operano su
mercati all'ingrosso, conferisce ordini inusuali o di eccezionale rilevanza
su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso
la circostanza che il cliente insista perché l'ordine sia eseguito con
particolare urgenza o prima di un certo orario;
b) l'operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente che sia
sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in
essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per
controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata
dell'investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
b.1) un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire
la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
b.2) un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni richiede
all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica
società;
b.3) un cliente che in passato ha investito solo in blue chip sposta i
suoi investimenti su un titolo illiquido;
b.4) un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di
lungo periodo (buy and hold) effettua all'improvviso un acquisto di uno
specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di
un'informazione price sensitive e, quindi, chiude la posizione;
c) il cliente richiede specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine
senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio
presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di
mercato);
d) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della
società prima dell'annuncio di un importante evento societario;
e) un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio
di informazioni price sensitive relative alla società. Operazioni che
finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore
degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di
informazioni relative a tali azioni;
f) la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e
ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli
ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (front running).
3. Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i seguenti:
a) operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di
aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i
quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli
ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei
periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento,
ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
b) ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno
specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto
significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione
di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla
esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla
determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle
negoziazioni;
c) operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno
strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento
finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
d) operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno
strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario
convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello
strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di
tale strumento finanziario;
e) operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una
posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la
dimensione della posizione stessa;
f) operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio
ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo
strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far
segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i
meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali
operazioni);
h) operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai
meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti
quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di
acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.);
i) viene modificato il bid-ask spread (come calcolato dal sistema di
negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e
questo spread è un fattore per la determinazione del prezzo di tale
operazione;
j) la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi
prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una
significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo
dell'asta;
k) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario
derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario
sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario
derivato;
l) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario
derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento
finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento
finanziario derivato;
m) operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di
uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento
per il calcolo dei margini.
Parte II - Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette Sezione I
Segnalazioni in forma scritta
1. Fermo restando quanto indicato nel Capo IV del regolamento mercati, i
soggetti tenuti alla segnalazione devono presentare le informazioni
richieste secondo il seguente modello.
Oggetto: Segnalazione ai sensi dell'art. 187-nonies del Tuf
Descrizione delle operazioni
a.. Dettagli relativi allo strumento finanziario
b.. Codice ISIN
c.. Mercati interessati
d.. Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità,
altri parametri)
e.. Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.)
f.. Altro
Motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi
Identità dei soggetti che hanno conferito gli ordini sottostanti alle
operazioni
a.. Nome
b.. Data di nascita
c.. Codice fiscale
d.. Residenza
e.. Indirizzo
f.. Recapito telefonico
g.. Codice identificativo presso l'intermediario / mercato
h.. Altro
Identità di altri soggetti coinvolti nelle operazioni
a.. Nome
b.. Data di nascita
c.. Codice fiscale
d.. Residenza
e.. Indirizzo
f.. Recapito telefonico
g.. Relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni
h.. Ruolo svolto
i.. Altro
Ruolo in cui opera il soggetto segnalante
a.. Intermediario negoziatore, SGR, società di gestione del mercato, ecc.
b.. Conto proprio, conto di terzi
Ulteriori informazioni utili
a.. Collegamento a altri fatti o informazioni
b.. Elenco degli eventuali allegati
c.. Altro
Informazioni sul soggetto che effettua la segnalazione
a.. Nome della persona
b.. Responsabilità ricoperta
c.. Recapito telefonico
Firma .
Data della segnalazione .
Sezione II
Segnalazioni per telefono
1. I soggetti tenuti alla segnalazione possono segnalare le operazioni
sospette telefonando al numero 06-84771, chiedendo di voler parlare:
a.. con il Responsabile della Divisione Mercati e Consulenza Economica o
b.. con il Responsabile dell'Ufficio Mercati a Pronti o
c.. con il Responsabile dell'Ufficio Mercati Derivati o
d.. in loro assenza, con chi ne fa le veci
e specificando di voler effettuare una segnalazione ai sensi dell'articolo
187-nonies del Testo unico.
Re: PUPARI - alcuni metodi per fregare i traders polli
"aggio taggio" <aggio@taggio.com> ha scritto nel messaggio
news:f39978$do$1@aioe.org...
> Riporto questo link e articoli contenuti.
> Non credo sia di certo esaustivo, anzi, ma almeno per farsi un'idea..
> Se conoscete altri contributi, postateli se vi va :
> http://www.adusbef.veneto.it/consob-...i-mercato.html
> interessante anche: http://www.adusbef.veneto.it/consob/...ni-mercato.pdf
> --------------------------------------------------------------------------
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> Premessa
> In data 29 novembre 2005 la Consob ha approvato le modifiche al
Regolamento
> Mercati di attuazione del Testo unico come modificato e integrato dalla
> legge "comunitaria 2004" di recepimento della normativa europea in materia
> di abusi di mercato.
> La presente comunicazione riproduce nella Sezione A gli esempi di
> manipolazione del mercato e nella Sezione B gli esempi di operazioni
> sospette indicati dal CESR al fine di fornire una guida agli operatori.
> Nella Sezione B sono contenute anche le istruzioni per la segnalazione
delle
> operazioni sospette.
> Gli esempi di manipolazione del mercato contenuti nella Sezione A sono
> riportati ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 62, comma 5,
del
> Regolamento Mercati e devono servire agli operatori per l'identificazione
di
> variabili importanti (c.d. "diagnostic flags" o "signals") nel
monitoraggio
> della propria attività. Inoltre, come indicato nell'art. 64, comma 1,
lett.
> e) del Regolamento Mercati, gli esempi devono essere presi in
considerazione
> per adempiere correttamente agli obblighi in materia di comunicazione
delle
> operazioni sospette previsti dall'articolo 187-nonies del Testo unico. Per
> maggiore chiarezza si precisa che laddove un esempio sembri prevedere in
un
> determinato comportamento dell'agente la presenza dell'intento
manipolativo
> o del dolo specifico ciò non implica in alcun modo che in mancanza
> dell'intento manipolativo o del dolo specifico quel comportamento non
possa
> rientrare nella definizione di manipolazione del mercato fornita dal Testo
> unico. Data la brevità che contraddistingue necessariamente gli esempi, il
> documento del CESR illustra casi evidenti che ricadono nettamente nella
> definizione di manipolazione del mercato o che, comunque, forniscono
indizi
> di elementi manipolativi importanti per le valutazioni. Si riconosce, di
> converso, che alcuni comportamenti indicati negli esempi possono risultare
> di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del tutto
> legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.
> La Sezione B, Parte I, riporta gli esempi indicativi della presenza di
> operazioni sospette, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 64,
comma
> 1, lett. f) del Regolamento Mercati. Nella Parte II della stessa Sezione
> sono inoltre inserite le "Istruzioni per la segnalazione di operazioni
> sospette" alla Consob, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Mercati.
> Si segnala, da ultimo, che per una migliore valutazione degli esempi
> indicati nelle Sezioni A e B appare comunque necessario prendere visione
del
> documento originale prodotto dal CESR nella versione in lingua inglese.
> SEZIONE A - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
> Gli esempi indicati di seguito:
> a) hanno la mera finalità di fornire una guida agli operatori;
> b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
> c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di
> applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
> d) fanno riferimento a specifiche fattispecie di manipolazione del mercato
> previste dall'articolo 187-ter del Testo unico, tuttavia esse possono
> ricondursi anche ad altre ipotesi ivi previste;
> e) sono tradotti dall'inglese ma non intendono modificare quanto espresso
> dal CESR.
> 1. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera a), del Testo
> unico, c.d. "False / Misleading Transactions" (Operazioni false o
> fuorvianti).
> a) Wash trades (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste
> nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento
> finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei
> diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei
> beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni
di
> riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il
> trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per
> sé manipolazione del mercato.)
> b) Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni). Questo
> comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di
> operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture
telematiche
> o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento
> dei prezzi di uno strumento finanziario.
> c) Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio). Operazioni
> che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che
> agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento,
> aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi
ordini
> siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad
> esempio, cross orders).
> d) Placing orders with no intention of executing them(Inserimenti di
ordini
> nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Questo comportamento implica
> l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti
> (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti
(vendite).
> L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di
fornire
> indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo
> strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di
> questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per
quantitativi
> minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o
in
> vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma
> rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a
> ritirarlo in tempo.)
> 2. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera b), del Testo
> unico, c.d. "Price Positioning" (Operazioni che fissano i prezzi a livelli
> anomali o artificiali).
> a) Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura). Questo comportamento
> consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti
finanziari
> o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare
il
> prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo
> comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di
> negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti
> derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o
> trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o
ai
> giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.
> b) Colluding in the after market of an Initial Public Offer (Colludere sul
> mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di
un'offerta
> al pubblico). Questo comportamento è di solito associato alle operazioni
che
> si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I
> soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario
> acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in
modo
> da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse
da
> parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che
> detenevano in portafoglio.
> c) Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato). Questo
> comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza
> sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario
o
> di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano
> della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il
prezzo
> al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro
> impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento
> finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1)
la
> regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso
> conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé una
> manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza
sulla
> domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di
un
> prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del
> mercato.)
> d) Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia
> minima al corso dei prezzi). Questo comportamento è di solito posto in
> essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si
> concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che
i
> prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello, principalmente
> per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso
peggioramento
> del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve
> essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei
> programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli
> strumenti finanziari previsti dalla normativa.
> e) Excessive bid-ask spread (Eccessive quotazioni "denaro - lettera").
> Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari - quali
gli
> specialisti o i market makers che operano di concerto - che abusando del
> loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il
> bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value.
> f) Trading on one market to improperly position the price of a financial
> instrument on a related market (Operazioni effettuate in un mercato per
> influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un
> mercato correlato). Questo comportamento prevede la conclusione di
> operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di
> influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o
di
> altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri
> mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo
> del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato
a
> livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a
uno
> strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi
contratti
> derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé
> manipolazione del mercato.)
> 3. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 3, lettera c), del Testo unico,
> c.d. "Transactions involving fictitious devices / deception" (Operazioni
che
> utilizzano artifizi, inganni o espedienti).
> a) Concealing ownership (Celare la proprietà). Questo comportamento
prevede
> la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per
nascondere
> quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la
> comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la
> trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti
> finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico
> risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti
finanziari.
> (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi
> che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un
> soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di
> una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione
> del mercato.)
> b) Dissemination of false or misleading market information through media,
> including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni
di
> mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso
> Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo). Questo comportamento è
> effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un
> contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che
> favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o
> favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde
> l'informazione.
> c) Pump and dump (Gonfiare e scaricare). Questo comportamento consiste
> nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi
> nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni
> positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli
> altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante
> effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il
> manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.
> d) Trash and cash (Screditare e incassare). Questo comportamento è
> esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una
posizione
> ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività
di
> vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento
> finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude così la
> posizione dopo la caduta del prezzo.
> e) Opening a position and closing it immediately after its public
disclosure
> (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa
nota
> al pubblico). Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi
> investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono
> considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti
> per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta
> consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente
> dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando
l'obiettivo
> di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico
non
> assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto
esplicitamente
> dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.
> 4. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 1, del Testo unico, c.d.
> "Dissemination of false and misleading information" (Diffusione di
> informazioni false o fuorvianti).
> Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di
> informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la
presenza
> di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato
> comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante
> deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione
> di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte
> dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un
> emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata,
> come definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico
> venga plausibilmente fuorviato.
> a) Spreading false / misleading information through the media (Diffusione
di
> informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Questo
> comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la
> diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o
> fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde
l'informazione
> è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di
> creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni
false
> o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente
> grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle
> informazioni diffuse tramite tali canali.
> b) Other behaviour designed to spread false / misleading information
(Altri
> comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o
> fuorvianti). Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le
condotte
> progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali
diversi
> dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di
> merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una
> merce o sulla consegna per un contratto future su merci.
> SEZIONE B - OPERAZIONI SOSPETTE
> Parte I - Esempi indicativi della presenza di operazioni sospette
> Gli esempi indicati di seguito:
> a) costituiscono solo un punto di partenza per successive valutazioni
circa
> la natura sospetta delle operazioni;
> b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
> c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di
> applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
> d) sono tradotti dall'inglese ma non intendono modificare quanto espresso
> dal CESR.
> 1. Costituiscono possibili segnali di insider trading o di manipolazione
del
> mercato i seguenti:
> a) Un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento
> finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono
> notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli
> interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero
> lanciare un'offerta pubblica di acquisto);
> b) un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti
in
> un determinato periodo di tempo;
> c) un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente
o
> con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di
> clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati;
> 2. Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti:
> a) il cliente apre un conto e conferisce subito l'ordine di effettuare
> un'importante operazione o, in caso di clienti istituzionali che operano
su
> mercati all'ingrosso, conferisce ordini inusuali o di eccezionale
rilevanza
> su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal
caso
> la circostanza che il cliente insista perché l'ordine sia eseguito con
> particolare urgenza o prima di un certo orario;
> b) l'operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente che
sia
> sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in
> essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per
> controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata
> dell'investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
> b.1) un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire
> la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
> b.2) un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni
richiede
> all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica
> società;
> b.3) un cliente che in passato ha investito solo in blue chip sposta i
> suoi investimenti su un titolo illiquido;
> b.4) un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di
> lungo periodo (buy and hold) effettua all'improvviso un acquisto di uno
> specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di
> un'informazione price sensitive e, quindi, chiude la posizione;
> c) il cliente richiede specificatamente l'immediata esecuzione di un
ordine
> senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo
esempio
> presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di
> mercato);
> d) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della
> società prima dell'annuncio di un importante evento societario;
> e) un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio
> di informazioni price sensitive relative alla società. Operazioni che
> finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel
controvalore
> degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di
> informazioni relative a tali azioni;
> f) la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e
> ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli
> ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (front running).
> 3. Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i
seguenti:
> a) operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di
> aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare
i
> quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli
> ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti
nei
> periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di
riferimento,
> ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
> b) ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di
uno
> specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto
> significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla
valutazione
> di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla
> esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla
> determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura
delle
> negoziazioni;
> c) operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno
> strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento
> finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario
convertibile;
> d) operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno
> strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario
> convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello
> strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi
di
> tale strumento finanziario;
> e) operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una
> posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la
> dimensione della posizione stessa;
> f) operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio
> ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
> g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato
allo
> strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far
> segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i
> meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali
> operazioni);
> h) operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti
dai
> meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti
> quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di
> acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.);
> i) viene modificato il bid-ask spread (come calcolato dal sistema di
> negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita
e
> questo spread è un fattore per la determinazione del prezzo di tale
> operazione;
> j) la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi
> prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una
> significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del
prezzo
> dell'asta;
> k) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario
> derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento
finanziario
> sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario
> derivato;
> l) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario
> derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento
> finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento
> finanziario derivato;
> m) operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento
di
> uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come
riferimento
> per il calcolo dei margini.
> Parte II - Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette Sezione I
> Segnalazioni in forma scritta
> 1. Fermo restando quanto indicato nel Capo IV del regolamento mercati, i
> soggetti tenuti alla segnalazione devono presentare le informazioni
> richieste secondo il seguente modello.
> Oggetto: Segnalazione ai sensi dell'art. 187-nonies del Tuf
> Descrizione delle operazioni
> a.. Dettagli relativi allo strumento finanziario
> b.. Codice ISIN
> c.. Mercati interessati
> d.. Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo,
quantità,
> altri parametri)
> e.. Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.)
> f.. Altro
> Motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi
> Identità dei soggetti che hanno conferito gli ordini sottostanti alle
> operazioni
> a.. Nome
> b.. Data di nascita
> c.. Codice fiscale
> d.. Residenza
> e.. Indirizzo
> f.. Recapito telefonico
> g.. Codice identificativo presso l'intermediario / mercato
> h.. Altro
> Identità di altri soggetti coinvolti nelle operazioni
> a.. Nome
> b.. Data di nascita
> c.. Codice fiscale
> d.. Residenza
> e.. Indirizzo
> f.. Recapito telefonico
> g.. Relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni
> h.. Ruolo svolto
> i.. Altro
> Ruolo in cui opera il soggetto segnalante
> a.. Intermediario negoziatore, SGR, società di gestione del mercato,
ecc.
> b.. Conto proprio, conto di terzi
> Ulteriori informazioni utili
> a.. Collegamento a altri fatti o informazioni
> b.. Elenco degli eventuali allegati
> c.. Altro
> Informazioni sul soggetto che effettua la segnalazione
> a.. Nome della persona
> b.. Responsabilità ricoperta
> c.. Recapito telefonico
> Firma .
> Data della segnalazione .
> Sezione II
> Segnalazioni per telefono
> 1. I soggetti tenuti alla segnalazione possono segnalare le operazioni
> sospette telefonando al numero 06-84771, chiedendo di voler parlare:
> a.. con il Responsabile della Divisione Mercati e Consulenza Economica o
> b.. con il Responsabile dell'Ufficio Mercati a Pronti o
> c.. con il Responsabile dell'Ufficio Mercati Derivati o
> d.. in loro assenza, con chi ne fa le veci
> e specificando di voler effettuare una segnalazione ai sensi dell'articolo
> 187-nonies del Testo unico.
> IL PRESIDENTE
> Lamberto Cardia
Re: PUPARI - alcuni metodi per fregare i traders polli
"Sensei" <sen@sei.sei> ha scritto nel messaggio
news:465878ed$0$4796$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> "aggio taggio" <aggio@taggio.com> ha scritto nel messaggio
> news:f39978$do$1@aioe.org...
> > Riporto questo link e articoli contenuti.
> > Non credo sia di certo esaustivo, anzi, ma almeno per farsi un'idea..
> > Se conoscete altri contributi, postateli se vi va :
> > > http://www.adusbef.veneto.it/consob-...i-mercato.html
> > > interessante anche:
> http://www.adusbef.veneto.it/consob/...ni-mercato.pdf
> > --------------------------------------------------------------------------
> ----------------
> > Premessa
> > > In data 29 novembre 2005 la Consob ha approvato le modifiche al
> Regolamento
> > Mercati di attuazione del Testo unico come modificato e integrato dalla
> > legge "comunitaria 2004" di recepimento della normativa europea in
materia
> > di abusi di mercato.
> > > La presente comunicazione riproduce nella Sezione A gli esempi di
> > manipolazione del mercato e nella Sezione B gli esempi di operazioni
> > sospette indicati dal CESR al fine di fornire una guida agli operatori.
> > Nella Sezione B sono contenute anche le istruzioni per la segnalazione
> delle
> > operazioni sospette.
> > > Gli esempi di manipolazione del mercato contenuti nella Sezione A sono
> > riportati ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 62, comma 5,
> del
> > Regolamento Mercati e devono servire agli operatori per
l'identificazione
> di
> > variabili importanti (c.d. "diagnostic flags" o "signals") nel
> monitoraggio
> > della propria attività. Inoltre, come indicato nell'art. 64, comma 1,
> lett.
> > e) del Regolamento Mercati, gli esempi devono essere presi in
> considerazione
> > per adempiere correttamente agli obblighi in materia di comunicazione
> delle
> > operazioni sospette previsti dall'articolo 187-nonies del Testo unico.
Per
> > maggiore chiarezza si precisa che laddove un esempio sembri prevedere in
> un
> > determinato comportamento dell'agente la presenza dell'intento
> manipolativo
> > o del dolo specifico ciò non implica in alcun modo che in mancanza
> > dell'intento manipolativo o del dolo specifico quel comportamento non
> possa
> > rientrare nella definizione di manipolazione del mercato fornita dal
Testo
> > unico. Data la brevità che contraddistingue necessariamente gli esempi,
il
> > documento del CESR illustra casi evidenti che ricadono nettamente nella
> > definizione di manipolazione del mercato o che, comunque, forniscono
> indizi
> > di elementi manipolativi importanti per le valutazioni. Si riconosce, di
> > converso, che alcuni comportamenti indicati negli esempi possono
risultare
> > di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del tutto
> > legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.
> > > La Sezione B, Parte I, riporta gli esempi indicativi della presenza di
> > operazioni sospette, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 64,
> comma
> > 1, lett. f) del Regolamento Mercati. Nella Parte II della stessa Sezione
> > sono inoltre inserite le "Istruzioni per la segnalazione di operazioni
> > sospette" alla Consob, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Mercati.
> > > Si segnala, da ultimo, che per una migliore valutazione degli esempi
> > indicati nelle Sezioni A e B appare comunque necessario prendere visione
> del
> > documento originale prodotto dal CESR nella versione in lingua inglese.
> > > > > > SEZIONE A - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
> > > > > Gli esempi indicati di seguito:
> > > > a) hanno la mera finalità di fornire una guida agli operatori;
> > > b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
> > > > c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito
di
> > applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
> > > > d) fanno riferimento a specifiche fattispecie di manipolazione del
mercato
> > previste dall'articolo 187-ter del Testo unico, tuttavia esse possono
> > ricondursi anche ad altre ipotesi ivi previste;
> > > > e) sono tradotti dall'inglese ma non intendono modificare quanto
espresso
> > dal CESR.
> > > > > 1. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera a), del Testo
> > unico, c.d. "False / Misleading Transactions" (Operazioni false o
> > fuorvianti).
> > > > > a) Wash trades (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste
> > nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento
> > finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o
nei
> > diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei
> > beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni
> di
> > riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il
> > trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di
per
> > sé manipolazione del mercato.)
> > > > > b) Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni). Questo
> > comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di
> > operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture
> telematiche
> > o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un
movimento
> > dei prezzi di uno strumento finanziario.
> > > > > c) Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio).
Operazioni
> > che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che
> > agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso
momento,
> > aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi
> ordini
> > siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad
> > esempio, cross orders).
> > > > > d) Placing orders with no intention of executing them(Inserimenti di
> ordini
> > nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Questo comportamento
implica
> > l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più
alti
> > (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti
> (vendite).
> > L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di
> fornire
> > indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo
> > strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante
di
> > questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per
> quantitativi
> > minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto
o
> in
> > vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo,
ma
> > rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca
a
> > ritirarlo in tempo.)
> > > > > 2. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera b), del Testo
> > unico, c.d. "Price Positioning" (Operazioni che fissano i prezzi a
livelli
> > anomali o artificiali).
> > > > > a) Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura). Questo
comportamento
> > consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti
> finanziari
> > o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da
alterare
> il
> > prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato.
Questo
> > comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di
> > negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti
> > derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o
> > trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni
o
> ai
> > giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.
> > > > > b) Colluding in the after market of an Initial Public Offer (Colludere
sul
> > mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di
> un'offerta
> > al pubblico). Questo comportamento è di solito associato alle operazioni
> che
> > si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I
> > soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario
> > acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in
> modo
> > da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare
l'interesse
> da
> > parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che
> > detenevano in portafoglio.
> > > > > c) Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato). Questo
> > comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa
influenza
> > sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento
finanziario
> o
> > di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano
> > della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il
> prezzo
> > al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro
> > impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento
> > finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1)
> la
> > regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso
> > conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé
una
> > manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza
> sulla
> > domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o
di
> un
> > prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del
> > mercato.)
> > > > > d) Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia
> > minima al corso dei prezzi). Questo comportamento è di solito posto in
> > essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si
> > concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare
che
> i
> > prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello,
principalmente
> > per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso
> peggioramento
> > del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve
> > essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei
> > programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli
> > strumenti finanziari previsti dalla normativa.
> > > > > e) Excessive bid-ask spread (Eccessive quotazioni "denaro - lettera").
> > Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari - quali
> gli
> > specialisti o i market makers che operano di concerto - che abusando del
> > loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il
> > bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value.
> > > > > f) Trading on one market to improperly position the price of a financial
> > instrument on a related market (Operazioni effettuate in un mercato per
> > influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un
> > mercato correlato). Questo comportamento prevede la conclusione di
> > operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di
> > influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario
o
> di
> > altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri
> > mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il
prezzo
> > del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro
mercato
> a
> > livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a
> uno
> > strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi
> contratti
> > derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé
> > manipolazione del mercato.)
> > > > > 3. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 3, lettera c), del Testo
unico,
> > c.d. "Transactions involving fictitious devices / deception" (Operazioni
> che
> > utilizzano artifizi, inganni o espedienti).
> > > > > a) Concealing ownership (Celare la proprietà). Questo comportamento
> prevede
> > la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per
> nascondere
> > quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la
> > comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la
> > trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti
> > finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al
pubblico
> > risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti
> finanziari.
> > (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi
legittimi
> > che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un
> > soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione
di
> > una partecipazione rilevante non implica necessariamente una
manipolazione
> > del mercato.)
> > > > > b) Dissemination of false or misleading market information through
media,
> > including the Internet, or by any other means (Diffusione di
informazioni
> di
> > mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso
> > Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo). Questo comportamento è
> > effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un
> > contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che
> > favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o
> > favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde
> > l'informazione.
> > > > > c) Pump and dump (Gonfiare e scaricare). Questo comportamento consiste
> > nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi
> > nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti
informazioni
> > positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo.
Gli
> > altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante
> > effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il
> > manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.
> > > > > d) Trash and cash (Screditare e incassare). Questo comportamento è
> > esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una
> posizione
> > ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore
attività
> di
> > vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento
> > finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude così la
> > posizione dopo la caduta del prezzo.
> > > > > e) Opening a position and closing it immediately after its public
> disclosure
> > (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa
> nota
> > al pubblico). Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi
> > investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono
> > considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni
rilevanti
> > per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta
> > consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla
immediatamente
> > dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando
> l'obiettivo
> > di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico
> non
> > assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto
> esplicitamente
> > dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.
> > > > > 4. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 1, del Testo unico, c.d.
> > "Dissemination of false and misleading information" (Diffusione di
> > informazioni false o fuorvianti).
> > > > > Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di
> > informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la
> presenza
> > di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato
> > comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante
> > deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di
comunicazione
> > di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte
> > dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un
> > emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione
privilegiata,
> > come definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il
pubblico
> > venga plausibilmente fuorviato.
> > > > > a) Spreading false / misleading information through the media
(Diffusione
> di
> > informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Questo
> > comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la
> > diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o
> > fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde
> l'informazione
> > è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di
> > creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni
> false
> > o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente
> > grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle
> > informazioni diffuse tramite tali canali.
> > > > > b) Other behaviour designed to spread false / misleading information
> (Altri
> > comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o
> > fuorvianti). Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le
> condotte
> > progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali
> diversi
> > dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di
> > merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di
una
> > merce o sulla consegna per un contratto future su merci.
> > > > > SEZIONE B - OPERAZIONI SOSPETTE
> > > > > Parte I - Esempi indicativi della presenza di operazioni sospette
> > > > > Gli esempi indicati di seguito:
> > > > a) costituiscono solo un punto di partenza per successive valutazioni
> circa
> > la natura sospetta delle operazioni;
> > > b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
> > > c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito
di
> > applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
> > > d) sono tradotti dall'inglese ma non intendono modificare quanto
espresso
> > dal CESR.
> > > > > 1. Costituiscono possibili segnali di insider trading o di manipolazione
> del
> > mercato i seguenti:
> > > > > a) Un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento
> > finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che
sono
> > notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno
degli
> > interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero
> > lanciare un'offerta pubblica di acquisto);
> > > > > b) un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di
clienti
> in
> > un determinato periodo di tempo;
> > > > > c) un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo
cliente
> o
> > con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di
> > clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati;
> > > > > 2. Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti:
> > > > > a) il cliente apre un conto e conferisce subito l'ordine di effettuare
> > un'importante operazione o, in caso di clienti istituzionali che operano
> su
> > mercati all'ingrosso, conferisce ordini inusuali o di eccezionale
> rilevanza
> > su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal
> caso
> > la circostanza che il cliente insista perché l'ordine sia eseguito con
> > particolare urgenza o prima di un certo orario;
> > > > > b) l'operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente che
> sia
> > sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste
in
> > essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per
> > controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata
> > dell'investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
> > > > b.1) un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per
investire
> > la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
> > > > b.2) un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni
> richiede
> > all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una
specifica
> > società;
> > > > b.3) un cliente che in passato ha investito solo in blue chip sposta i
> > suoi investimenti su un titolo illiquido;
> > > > b.4) un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di
> > lungo periodo (buy and hold) effettua all'improvviso un acquisto di uno
> > specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di
> > un'informazione price sensitive e, quindi, chiude la posizione;
> > > > c) il cliente richiede specificatamente l'immediata esecuzione di un
> ordine
> > senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo
> esempio
> > presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di
> > mercato);
> > > > > d) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della
> > società prima dell'annuncio di un importante evento societario;
> > > > > e) un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima
dell'annuncio
> > di informazioni price sensitive relative alla società. Operazioni che
> > finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel
> controvalore
> > degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico
di
> > informazioni relative a tali azioni;
> > > > > f) la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e
> > ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli
> > ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (front
running).
> > > > > 3. Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i
> seguenti:
> > > > > a) operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di
> > aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di
aumentare
> i
> > quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli
> > ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti
> nei
> > periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di
> riferimento,
> > ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
> > > > > b) ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di
> uno
> > specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto
> > significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla
> valutazione
> > di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla
> > esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla
> > determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura
> delle
> > negoziazioni;
> > > > > c) operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di
uno
> > strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno
strumento
> > finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario
> convertibile;
> > > > > d) operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno
> > strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario
> > convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello
> > strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi
> di
> > tale strumento finanziario;
> > > > > e) operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una
> > posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la
> > dimensione della posizione stessa;
> > > > > f) operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo
medio
> > ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
> > > > > g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato
> allo
> > strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far
> > segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o
i
> > meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali
> > operazioni);
> > > > > h) operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti
> dai
> > meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti
> > quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di
> > acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.);
> > > > > i) viene modificato il bid-ask spread (come calcolato dal sistema di
> > negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o
eseguita
> e
> > questo spread è un fattore per la determinazione del prezzo di tale
> > operazione;
> > > > > j) la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi
> > prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una
> > significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del
> prezzo
> > dell'asta;
> > > > > k) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario
> > derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento
> finanziario
> > sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento
finanziario
> > derivato;
> > > > l) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario
> > derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento
> > finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello
strumento
> > finanziario derivato;
> > > > m) operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di
regolamento
> di
> > uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come
> riferimento
> > per il calcolo dei margini.
> > > > > Parte II - Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette Sezione
I
> > > Segnalazioni in forma scritta
> > > > > 1. Fermo restando quanto indicato nel Capo IV del regolamento mercati, i
> > soggetti tenuti alla segnalazione devono presentare le informazioni
> > richieste secondo il seguente modello.
> > > > > Oggetto: Segnalazione ai sensi dell'art. 187-nonies del Tuf
> > > > > Descrizione delle operazioni
> > a.. Dettagli relativi allo strumento finanziario
> > b.. Codice ISIN
> > c.. Mercati interessati
> > d.. Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo,
> quantità,
> > altri parametri)
> > e.. Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità,
ecc.)
> > f.. Altro
> > > > Motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi
> > > Identità dei soggetti che hanno conferito gli ordini sottostanti alle
> > operazioni
> > a.. Nome
> > b.. Data di nascita
> > c.. Codice fiscale
> > d.. Residenza
> > e.. Indirizzo
> > f.. Recapito telefonico
> > g.. Codice identificativo presso l'intermediario / mercato
> > h.. Altro
> > > > Identità di altri soggetti coinvolti nelle operazioni
> > a.. Nome
> > b.. Data di nascita
> > c.. Codice fiscale
> > d.. Residenza
> > e.. Indirizzo
> > f.. Recapito telefonico
> > g.. Relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni
> > h.. Ruolo svolto
> > i.. Altro
> > > > Ruolo in cui opera il soggetto segnalante
> > a.. Intermediario negoziatore, SGR, società di gestione del mercato,
> ecc.
> > b.. Conto proprio, conto di terzi
> > > > Ulteriori informazioni utili
> > a.. Collegamento a altri fatti o informazioni
> > b.. Elenco degli eventuali allegati
> > c.. Altro
> > > > Informazioni sul soggetto che effettua la segnalazione
> > a.. Nome della persona
> > b.. Responsabilità ricoperta
> > c.. Recapito telefonico
> > > > Firma .
> > > Data della segnalazione .
> > > Sezione II
> > Segnalazioni per telefono
> > > > > 1. I soggetti tenuti alla segnalazione possono segnalare le operazioni
> > sospette telefonando al numero 06-84771, chiedendo di voler parlare:
> > a.. con il Responsabile della Divisione Mercati e Consulenza Economica
o
> > b.. con il Responsabile dell'Ufficio Mercati a Pronti o
> > c.. con il Responsabile dell'Ufficio Mercati Derivati o
> > d.. in loro assenza, con chi ne fa le veci
> > > > e specificando di voler effettuare una segnalazione ai sensi
dell'articolo
> > 187-nonies del Testo unico.
> > > IL PRESIDENTE
> > Lamberto Cardia
> > > Dunque?
Re: PUPARI - alcuni metodi per fregare i traders polli
"Sensei" <sen@sei.sei> ha scritto nel messaggio
news:4658d333$0$17947$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>>>> Dunque?
> Ma io non capisco...
> Potete aiutarmi?
aggio voleva dirTi che non è necessario che "quoti" (ovvero riporti,
incolli) tutto quel "popo'" di messaggio lungo per dire un semplice "dunque" alla fine ....
Taglia solo quello che Ti interessa perchè tutti noi possiamo leggere e
rispondere in fretta.
Re: PUPARI - alcuni metodi per fregare i traders polli
"Mannaggia alla ruGiada" <alinfamoni@cheiefamo.it> ha scritto nel messaggio
news:f3drda$u95$1@aioe.org...
> Anvedi apuo!
>>Guarda tu un book a caso.
>>Saluti apuo
> facce capi'...
> che ce vede?
ma sopratutto: perchè non stanno tutti a rebibbia ?
Chiudere gestione patrimoniale senza farsi fregare
Michele: Ho una gestione patrimoniale di tipo obbligazionario presso una banca che
vorrei chiudere perchè ha prestazioni deludenti (perdita da 2 anni), ho
erediatato la sitazione dai miei genitori che non...
Investire
14
08-01-2008 00.14.54
[OT] metodi x evitare problemi in rete
antipollo: oltre antivirus, antispy ecc. è buona regola x chi fa trading e/o opera
con banche online, nn visitare siti hard , siti warez o che danno numeri
seriali di programmi commerciali.
Ma se proprio nn...
METODI Democratici!
~Robiñ~Hood~: DUNQUE non era Berlusconi, il "mostro bavoso" sbattuto in prima
pagina dall’Unità!
Davanti a milioni d’italiani, che non hanno alcuna facoltà di
verificare i fatti, Berlusconi adopera le grevi...