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  #1  
Vecchio 09-03-2008, 21.51.41
Ezio
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito assegno scaduto nei termini

Riposto una risposta del gentilissimo Sig. Vinicio Loncagni....di un
precedente


.....A questo punto, se il traente si rifiuta di pagarmelo in un'altra
> soluzione, che ci faccio io con quel tagliandino?


Per prima cosa, contatterei proprio il traente.
Visto anche l'importo relativamente basso, è prima di tutto suo interesse
che venga registrato il regolare pagamento del titolo, anche se ritardato.
Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, il mancato pagamento di
quell'assegno lo iscriverà, ai primi del mese di luglio, in una banca dati
nazionale (la Centrale Allarme Interbancaria), che, in pratica, lo
"sputtanerà" (scusa il francesismo) presso TUTTE le banche. Non potrà
chiedere libretti assegni, in pratica non potrà gestire conti correnti,
non gli verranno accettate richieste di finanziamento, sia bancarie che
relative a crediti al consumo, e si beccherà anche una multa per
l'illecito di emissione assegno a vuoto.
> - posso sporgere denuncia alle autorità ?

Lo fa in automaitco la banca, come indicato sopra.
> - devo avvalermi di un legale (come si chiamerebbe la procedura in tal
> caso?)?

Se quello non paga con le vie bonarie, si.
La procedura si potrebbe chiamare "recupero coattivo del credito", e con
l'assegno impagato tu sei in possesso di un titolo immediatamente
esecutivo. In pratica, l'avvocato chiederà al giudice l'emissione di un
decreto ingiuntivo che obbligherà il debitore al pagamento, in mancanza
del quale potrai rivolgerti (sempre tramite avvocato) a un ufficiale
giudiziario per pignorargli qualcosa (quinto della stipendio, mobili in
casa, eccetera).

.............per chiedereLe

Secondo lei il caso a cui lei ha precedentemente risposto, vale anche se
l'assegno in questione e'
datato dicembre 2006 e non ancora presentato?
Quali differenze si presentano , per il tempo passato ,quando , (dopo
averlo
presentato all'incasso e ovviamente la banca
me lo ha respinto ) tentero' di incassarlo tramite "recupero coattivo del
credito", ?
il debitore viene ugualmente iscritto al CAI?

Grazie mille ezio




Alt 09-03-2008, 21.51.41
borsa-italia.net
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  #2  
Vecchio 10-03-2008, 10.10.25
Vinicio Loncagni
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: assegno scaduto nei termini

Ezio ha scritto:

> ...


Prima di tutto, devo mettere in chiaro che non sono informato, se non "per
sentito dire", in merito a quello che succede *dopo* la presentazione in
banca. Cioè, le azioni per il recupero del credito non mi riguardano nella
mia veste di bancario.
Nella trattazione degli assegni, il mio lavoro finisce con la restituzione
del titolo impagato, con la trasmissione al protesto e con la pratica per
l'eventuale iscrizione in CAI. Magari potrebbe rispondere Max max, o si
potrebbe porre il quesito su newsgroups specialistici, come it.diritto.

> Secondo lei il caso a cui lei ha precedentemente risposto, vale anche se
> l'assegno in questione e'datato dicembre 2006 e non ancora presentato?


Perchè l'assegno è rimasto "nel cassetto" per questi quindici mesi?
C'è una ragione "valida"?
Il problema sorge se il titolo era stato dato "a garanzia", perchè la
legge non prevede che gli assegni svolgano questa funzione: sono ordini di
pagamento *immediato*, e la funziona di garanzia è svolta dalle cambiali
con scadenza "a vista".

Mi pare (ripeto: *mi pare*) che l'azione debba essere intrapresa entro sei
mesi. Problema: sei mesi dall'emissione o dal mancato pagamento?
Sinceramente, non lo so...

> Quali differenze si presentano , per il tempo passato ,quando , (dopo
> averlo presentato all'incasso e ovviamente la banca me lo ha respinto ) >

tentero' di incassarlo tramite "recupero coattivo del credito", ?

Ma è stato presentato in banca?
Se la banca non l'ha pagato, *e* se la risposta al mio quiz qui sopra è
"sei mesi dal mancato pagamento", si può intraprendere subito l'azione
legale.
Se invece la banca non ha pagato e la risposta è "Sei mesi dall'emissione"
la vedo dura...
Cioè, si potrà agire contro l'emittente per il debito sottostante, da
dimostrare con fatture e/o ricevute e altri documenti: l'assegno potrà
essere *uno* di questi documenti, ma avrà perso la sua validità di titolo
immediatamente esecutivo e avulso dal negozio commerciale che ne ha
causato l'emissione.

> il debitore viene ugualmente iscritto al CAI?


Questo sicuramente no.

Mi spiace di non essere stato utile, ma ripeto che non è il mio campo
specifico.

Ciao ciao

Vinicio Loncagni


--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it

  #3  
Vecchio 10-03-2008, 10.10.25
Vinicio Loncagni
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: assegno scaduto nei termini

Ezio ha scritto:

> ...


Prima di tutto, devo mettere in chiaro che non sono informato, se non "per
sentito dire", in merito a quello che succede *dopo* la presentazione in
banca. Cioè, le azioni per il recupero del credito non mi riguardano nella
mia veste di bancario.
Nella trattazione degli assegni, il mio lavoro finisce con la restituzione
del titolo impagato, con la trasmissione al protesto e con la pratica per
l'eventuale iscrizione in CAI. Magari potrebbe rispondere Max max, o si
potrebbe porre il quesito su newsgroups specialistici, come it.diritto.

> Secondo lei il caso a cui lei ha precedentemente risposto, vale anche se
> l'assegno in questione e'datato dicembre 2006 e non ancora presentato?


Perchè l'assegno è rimasto "nel cassetto" per questi quindici mesi?
C'è una ragione "valida"?
Il problema sorge se il titolo era stato dato "a garanzia", perchè la
legge non prevede che gli assegni svolgano questa funzione: sono ordini di
pagamento *immediato*, e la funziona di garanzia è svolta dalle cambiali
con scadenza "a vista".

Mi pare (ripeto: *mi pare*) che l'azione debba essere intrapresa entro sei
mesi. Problema: sei mesi dall'emissione o dal mancato pagamento?
Sinceramente, non lo so...

> Quali differenze si presentano , per il tempo passato ,quando , (dopo
> averlo presentato all'incasso e ovviamente la banca me lo ha respinto ) >

tentero' di incassarlo tramite "recupero coattivo del credito", ?

Ma è stato presentato in banca?
Se la banca non l'ha pagato, *e* se la risposta al mio quiz qui sopra è
"sei mesi dal mancato pagamento", si può intraprendere subito l'azione
legale.
Se invece la banca non ha pagato e la risposta è "Sei mesi dall'emissione"
la vedo dura...
Cioè, si potrà agire contro l'emittente per il debito sottostante, da
dimostrare con fatture e/o ricevute e altri documenti: l'assegno potrà
essere *uno* di questi documenti, ma avrà perso la sua validità di titolo
immediatamente esecutivo e avulso dal negozio commerciale che ne ha
causato l'emissione.

> il debitore viene ugualmente iscritto al CAI?


Questo sicuramente no.

Mi spiace di non essere stato utile, ma ripeto che non è il mio campo
specifico.

Ciao ciao

Vinicio Loncagni


--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
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  #4  
Vecchio 10-03-2008, 11.02.04
Max max
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Predefinito Re: assegno scaduto nei termini


"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@invalid.nospam.it> ha scritto nel
messaggio news:fr2tu1$3j8$1@news.newsland.it...

> potrebbe rispondere Max max


Di sanzioni specifiche ovviamente non se ne parla: l'assegno andava
presentato nei termini.
L'azione cambiaria si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di
presentazione.
Se detto termine non è stato interrotto, l'assegno può solo essere posto
(come promessa di pagamento) a base della richiesta di un decreto ingiuntivo
contro il traente (se la competenza è del giudice di pace negli ulteriori
limiti in cui non serve l'avvocato si può fare da soli).

Max max

  #5  
Vecchio 10-03-2008, 11.02.04
Max max
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Predefinito Re: assegno scaduto nei termini


"Vinicio Loncagni" <mail_nel_post@invalid.nospam.it> ha scritto nel
messaggio news:fr2tu1$3j8$1@news.newsland.it...

> potrebbe rispondere Max max


Di sanzioni specifiche ovviamente non se ne parla: l'assegno andava
presentato nei termini.
L'azione cambiaria si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di
presentazione.
Se detto termine non è stato interrotto, l'assegno può solo essere posto
(come promessa di pagamento) a base della richiesta di un decreto ingiuntivo
contro il traente (se la competenza è del giudice di pace negli ulteriori
limiti in cui non serve l'avvocato si può fare da soli).

Max max

 

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assegno, scaduto, termini
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