Forse se ne è già parlato sul Ng ma questo articolo mi sembra che
approfondisca abbastanza bene l'argomento, quindi ve lo riporto
integralmente.
( "Italia Oggi" di qualche giorno fa)
ANTIRICICLAGGIO/Due studi del notariato con l'interpretazione delle
norme del dlgs 231/07
Pagamenti in contanti a rischio
Vietati, dal 30/4, i frazionamenti di operazioni sopra 5 mila Euro
di Luciano De Angelis
Una pluralità di pagamenti effettuati in contanti che cumulativamente
risultino pari o superiori a 5 mila euro configurano frazionamenti
illeciti ai sensi del novellato art.49, comma 1 del dlgs 231/07 se si
riferiscono a operazioni unitarie.
Tale irregolarità si verificherà anche qualora i singoli pagamenti
avvengano a distanza superiore ai sette giorni.
È quanto sostiene il Notariato con due specifici studi del 6 e del 20
dicembre 2007, approvati dal «Gruppo di studio antiriciclaggio» .
La situazione attuale.
A oggi, sono vietate le transazioni in contanti, o meglio attraverso
l'utilizzo di titoli al portatore solo quando le stesse, in unica
soluzione, eccedono i 12.500 euro.
I pagamenti in più fasi, tuttavia, non configurano sostanzialmente
infrazione, anche se complessivamente superiori ai 12.500 euro, a
condizione che i singoli versamenti, intesi come parti di pagamenti
rateali risultino inferiori a detta soglia. Ciò anche alla luce dello
«storico» parere del Consiglio di stato (n. 1504 del 1995) ai sensi
del quale l'avverbio «complessivamente» di cui all' art. 1 della legge
197/91 era da riferirsi al cumulo dei mezzi di pagamento elencati
nella disposizione stessa (denaro contante, libretti di deposito
bancari o postali al portatore o titoli al portatore) la cui somma non
poteva superare i 12.500 euro nelle operazioni contestuali.
Quanto sopra, fermo restando, si legge nel citato pare del Consiglio
di stato, la necessità di provvedere ugualmente alla segnalazione
qualora l'operazione fosse accompagnata da circostanze soggettive e
oggettive che costituivano un indice di rischio di riciclaggio.
Le nuove norme.
Con il novellato art. 49 del dlgs n. 231/07 tali interpretazioni,
secondo il notariato, perdono di validità.
A riguardo, determinanti sembrano il riferimento alla «operazione»
(rispetto al valore da trasferire) e l'inciso «anche frazionata»
riferito all'operazione medesima.
Non solo. Per ben comprendere il senso della nuova disposizione sarà
da distinguere il concetto di operazione per i soggetti dell'area
finanziaria, per i quali si intende la «trasmissione o la
movimentazione dei mezzi di pagamento», rispetto alla definizione
riferita ai professionisti.
Per questi ultimi, invece, l'art. 1, lett. 1) del dlgs 231/07 intende
«un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obbiettivo
di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione
giuridica esistente, da realizzare attraverso una prestazione
professionale".
Quanto sopra dovrà, evidentemente, essere letto alla luce della
definizione di operazione frazionata, intesa come «un'operazione
unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai
limiti stabiliti dal presente decreto posta in essere attraverso più
operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in
momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in
sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale».
In definitiva, se la fattispecie sanzionata è la medesima, attenendo
al generale divieto all'utilizzo del denaro contante per effettuare
pagamenti attinenti alla stessa operazione, anche se frazionati in più
importi ciascuno inferiore ai 5.000 euro, riguardo alla contestazione
dell'infrazione viene dato un diverso rilievo all'attività del
professionista rispetto a quella svolta da un'ente di area
finanziaria.
Con le nuove disposizioni, secondo il notariato «...l'avverbio
complessivamente va letto nella sua accezione "teleologica" in modo da
collocare il pagamento in una dimensione non più fine a se stessa, ma
nell'interno di una prestazione sorretta da precisi profili causali
anche se frazionata nel tempo».
Mentre il cassiere di una banca, quindi, evidenzia il notariato, non è
in grado di cumulare in termini causali, pagamenti anche se effettuati
dai medesimi soggetti in tempi diversi se non in ragione del lasso di
tempo intercorso fra gli stessi (sette giorni), in situazione
totalmente diversa si trova il professionista.
Quest'ultimo è, infatti, in grado di riunificare le frazioni di
pagamento all'interno della medesima prestazione contrattuale in
relazione a elementi in suo possesso. Ne deriva che, ai fini della
cumulabilità, il professionista dovrà verificare l'oggetto della
prestazione dedotta in contratto accertando se la pluralità dei
pagamenti, eventualmente cadenzati anche in un arco temporale
superiore ai sette giorni, costituiscono frazioni di un'unica
prestazione (con conseguente divieto di cumulo) o facciano riferimento
a prestazioni distinte.
===========
Il nuovo comma 1 dell'art. 49
«È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari, o postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti
diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata è
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può
tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica e Poste italiane Spa»
Fred(R) ha scritto:
> [...]
> Il nuovo comma 1 dell'art. 49
> «È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
> bancari, o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
> valuta estera effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quando
> il valore dell'operazione, anche frazionata è complessivamente pari o
> superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito
> per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste
> italiane Spa»
Mettiamo l'esempio del giocatore che vince ai cavalli cifre superiori ai
5.000 euro: in questo caso il pagamento dovrà essere effettuato
dall'agenzia ippica tramite bonifico o in qualche altro modo?
Oppure si considera la cifra vinta come propria e quindi l'art. sopra
citato non si applica perché non c'è trasferimento di denaro contante
tra soggetti diversi?
Fred(R) ha scritto:
> [...]
> Il nuovo comma 1 dell'art. 49
> «È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
> bancari, o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
> valuta estera effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quando
> il valore dell'operazione, anche frazionata è complessivamente pari o
> superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito
> per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste
> italiane Spa»
Mettiamo l'esempio del giocatore che vince ai cavalli cifre superiori ai
5.000 euro: in questo caso il pagamento dovrà essere effettuato
dall'agenzia ippica tramite bonifico o in qualche altro modo?
Oppure si considera la cifra vinta come propria e quindi l'art. sopra
citato non si applica perché non c'è trasferimento di denaro contante
tra soggetti diversi?
"BubuXP" <askme@formail.info> ha scritto nel messaggio
news:foo209$t0m$1@registered.motzarella.org...
> Mettiamo l'esempio del giocatore che vince ai cavalli cifre
> superiori ai 5.000 euro: in questo caso il pagamento dovrà essere
> effettuato dall'agenzia ippica tramite bonifico o in qualche altro
> modo?
"BubuXP" <askme@formail.info> ha scritto nel messaggio
news:foo209$t0m$1@registered.motzarella.org...
> Mettiamo l'esempio del giocatore che vince ai cavalli cifre
> superiori ai 5.000 euro: in questo caso il pagamento dovrà essere
> effettuato dall'agenzia ippica tramite bonifico o in qualche altro
> modo?
Fred(R) ha scritto:
> "BubuXP" <askme@formail.info> ha scritto nel messaggio
> news:foo209$t0m$1@registered.motzarella.org...
>> Mettiamo l'esempio del giocatore che vince ai cavalli cifre superiori
>> ai 5.000 euro: in questo caso il pagamento dovrà essere effettuato
>> dall'agenzia ippica tramite bonifico o in qualche altro modo?
>
> Sicuramente non per contanti.
Ma quindi, sempre continuando l'esempio, l'agenzia ippica che a fine
giornata deve versare in cassa continua tutta l'eccedenza di cassa come
fa se per caso sono più di 5.000 euro contanti? Senza contare il fatto
che questo limite non è giornaliero ma addirittura ricomprende più
frazionamenti?
E poi, sempre considerando il frazionamento dei movimenti di contanti,
l'agenzia deve tenere il conto di quanto gioca ciascun cliente e dirgli
di fermarsi di giocare se arriva vicino ai 5.000 euro? (cosa assurda
tenere la contabilità di ciascun giocatore in una sala ippica, fattibile
invece con le giocate online, che sono nominali).
E continuando, se un correntista vuole prenotare allo sportello della
banca un prelievo di contante superiore ai 5.000 euro, potrà farlo con
questa nuova legge?
E se si presentasse il nonnino in banca con più di 5.000 euro in
contanti che teneva sotto il materasso per aprire un c/c?
C'è qualche altro comma che regola questi casi limite? O come si procede
altrimenti?
Fred(R) ha scritto:
> "BubuXP" <askme@formail.info> ha scritto nel messaggio
> news:foo209$t0m$1@registered.motzarella.org...
>> Mettiamo l'esempio del giocatore che vince ai cavalli cifre superiori
>> ai 5.000 euro: in questo caso il pagamento dovrà essere effettuato
>> dall'agenzia ippica tramite bonifico o in qualche altro modo?
>
> Sicuramente non per contanti.
Ma quindi, sempre continuando l'esempio, l'agenzia ippica che a fine
giornata deve versare in cassa continua tutta l'eccedenza di cassa come
fa se per caso sono più di 5.000 euro contanti? Senza contare il fatto
che questo limite non è giornaliero ma addirittura ricomprende più
frazionamenti?
E poi, sempre considerando il frazionamento dei movimenti di contanti,
l'agenzia deve tenere il conto di quanto gioca ciascun cliente e dirgli
di fermarsi di giocare se arriva vicino ai 5.000 euro? (cosa assurda
tenere la contabilità di ciascun giocatore in una sala ippica, fattibile
invece con le giocate online, che sono nominali).
E continuando, se un correntista vuole prenotare allo sportello della
banca un prelievo di contante superiore ai 5.000 euro, potrà farlo con
questa nuova legge?
E se si presentasse il nonnino in banca con più di 5.000 euro in
contanti che teneva sotto il materasso per aprire un c/c?
C'è qualche altro comma che regola questi casi limite? O come si procede
altrimenti?
> Ma quindi, sempre continuando l'esempio, l'agenzia ippica che a fine
> giornata deve versare in cassa continua tutta l'eccedenza di cassa come
> fa se per caso sono più di 5.000 euro contanti?
Possono versare tranquillamente, perchè il contante è sicuramente frutto
di più operazioni poste in essere da molteplici clienti.
Proprio come possono versare ingenti quantità di contante senza destare
sospetti supermercati, centri commerciali e grandi negozi in genere.
> E poi, sempre considerando il frazionamento dei movimenti di contanti,
> l'agenzia deve tenere il conto di quanto gioca ciascun cliente e dirgli
> di fermarsi di giocare se arriva vicino ai 5.000 euro?
Hai centrato il punto.
Ho visto un servizio in tivù, qualche tempo fa (Striscia la Notizia?
Report? Mi manda Raitre? Boh, non mi ricordo quale fosse la
trasmissione...) che denunciava che le agenzie di scommesse in genere sono
una perfetta "lavatrice" per il denaro sporco ...
> E continuando, se un correntista vuole prenotare allo sportello della
> banca un prelievo di contante superiore ai 5.000 euro, potrà farlo con
> questa nuova legge?
La banca dovrà dire:
"Caro cliente, sai che non puoi consegnare a terzi più di 5000 euro?"
E quello potrebbe rispondere:
"Ne prelevo 10.000 perchè devo consegnare 2500 euro a quattro persone
diverse."
Oppure: "Li devo mettere sotto al materasso".
O simili. Potrebbe anche rispondere: "I soldi sono miei, datemeli che
quello che ci faccio a voi non deve interessare".
Al che la banca dovrà giudicare se è il caso di attivare la segnalazione
per operazione sospetta o se le conviene credere a quello che dice il
cliente.
> E se si presentasse il nonnino in banca con più di 5.000 euro in
> contanti che teneva sotto il materasso per aprire un c/c?
Idem come sopra.
Può credere al materasso, o può sospettare che il nonnino si sia messo a
fare commercio di cocaina o faccia il prestanome per qualcuno.
E comportarsi di conseguenza.
> C'è qualche altro comma che regola questi casi limite? O come si procede
> altrimenti?
Boh.
Aspettiamo che la legge sui 5000 euro divenga operativa, e poi potremo
parlare in pratica e non in teoria...
Ciao ciao
Vinicio Loncagni
--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley. http://tinyurl.com/cwf4r
> Ma quindi, sempre continuando l'esempio, l'agenzia ippica che a fine
> giornata deve versare in cassa continua tutta l'eccedenza di cassa come
> fa se per caso sono più di 5.000 euro contanti?
Possono versare tranquillamente, perchè il contante è sicuramente frutto
di più operazioni poste in essere da molteplici clienti.
Proprio come possono versare ingenti quantità di contante senza destare
sospetti supermercati, centri commerciali e grandi negozi in genere.
> E poi, sempre considerando il frazionamento dei movimenti di contanti,
> l'agenzia deve tenere il conto di quanto gioca ciascun cliente e dirgli
> di fermarsi di giocare se arriva vicino ai 5.000 euro?
Hai centrato il punto.
Ho visto un servizio in tivù, qualche tempo fa (Striscia la Notizia?
Report? Mi manda Raitre? Boh, non mi ricordo quale fosse la
trasmissione...) che denunciava che le agenzie di scommesse in genere sono
una perfetta "lavatrice" per il denaro sporco ...
> E continuando, se un correntista vuole prenotare allo sportello della
> banca un prelievo di contante superiore ai 5.000 euro, potrà farlo con
> questa nuova legge?
La banca dovrà dire:
"Caro cliente, sai che non puoi consegnare a terzi più di 5000 euro?"
E quello potrebbe rispondere:
"Ne prelevo 10.000 perchè devo consegnare 2500 euro a quattro persone
diverse."
Oppure: "Li devo mettere sotto al materasso".
O simili. Potrebbe anche rispondere: "I soldi sono miei, datemeli che
quello che ci faccio a voi non deve interessare".
Al che la banca dovrà giudicare se è il caso di attivare la segnalazione
per operazione sospetta o se le conviene credere a quello che dice il
cliente.
> E se si presentasse il nonnino in banca con più di 5.000 euro in
> contanti che teneva sotto il materasso per aprire un c/c?
Idem come sopra.
Può credere al materasso, o può sospettare che il nonnino si sia messo a
fare commercio di cocaina o faccia il prestanome per qualcuno.
E comportarsi di conseguenza.
> C'è qualche altro comma che regola questi casi limite? O come si procede
> altrimenti?
Boh.
Aspettiamo che la legge sui 5000 euro divenga operativa, e poi potremo
parlare in pratica e non in teoria...
Ciao ciao
Vinicio Loncagni
--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley. http://tinyurl.com/cwf4r
Il 15 i primi pagamenti zopa
ginopilotino: Dovrebbero arrivarmi i primi 32 cent per il prestito.
Adesso devo pensare come impiegarli.
:D
Ciao ... Dino
Investire
1
12-02-2008 18.18.43
Assegni addio? Quasi...
Fred®: Da questo link
http://www.liberta.it/asp/default.asp?IDG=701204001&H=
(da riportare per intero su IE)
si apprende che nell'ambito della lotta al riciclaggio, anche in
ambito europeo, e della...